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Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2023, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FU AO nato il [...] ZH ZI nato il [...] HO JU nato il [...] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 5885 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.10.2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per alcuni imputati, riqualificato il fatto per AN HE e, per il resto, ha confermato le condanne irrogate dal primo giudice in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 dpr 309/90 meglio descritti in rubrica. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. HE AN lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla insussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 cit., per carenza argomentativa in ordine ai c.d. "indicatori strutturali" dell'ipotizzata consorteria criminosa contestata al capo A) dell'imputazione. Il giudice di appello enfatizza all'estremo i meri contatti tra i diversi presunti sodali, così come l'elemento organizzativo costituito dall'utilizzo di due abitazioni private quale luogo di custodia della sostanza stupefacente. Allo stesso modo appare irrilevante, in ottica associativa, l'utilizzo di sistemi di messaggistica non intercettabili. Va aggiunta l'evidente inconciliabilità tra la sentenza impugnata e la sentenza pronunciata il 17.2.2022 dal Tribunale di Milano in ordine ai medesimi fatti storici, la quale ha assolto gli imputati dal delitto associativo di cui al capo A). II) Violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., per mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con sentenza definitiva del 9.10.2010 dal GUP presso il Tribunale di Milano indicata al capo E) dell'imputazione. 4. OU NG lamenta vizio motivazionale della senl:enza impugnata in ordine al giudizio sulla responsabilità per il reato di cui al capo A), essendo emerso che, nella vicenda in esame, il ricorrente aveva avuto rapporti solo con il coimputato detto AP (giudicato separatamente) e non con gli altri coimputati. La richiesta assolutoria ha trovato riscontro nella sentenza emessa il 17.2.2022 dal Tribunale di Milano sugli stessi fatti. 5. Fu YI lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato associativo di cui al capo A), per insussistenza dei presupposti strutturali tipici dell'associazione. Si ribadisce l'inconciliabilità tra il provvedimento impugnato e quello assolutorio - quanto al reato associativo - emesso dal Tribunale di Milano in data 17.2.2022 (sentenza di cui è stata depositata copia integrale). II) Vizio di motivazione in merito alla supposta appartenenza del Fu alla presunta organizzazione criminosa, in assenza di elementi indicativi di un articolato schema delittuoso nell'ambito degli episodi di cessione di droga di cui ai capi D) e E). 6. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto sviluppano generiche censure in fatto che neanche si confronl:ano con le puntuali ed esaurienti argomentazioni delle conformi sentenze di merito, peccando in tal senso anche di aspecificità. 2. Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, in questa sede non assume alcun rilievo l'invocato esito asscilutorio di separata sentenza emessa, asseritamente per gli stessi fatti e con rito ordinario, dal Tribunale di Milano in data 17.2.2022 nei confronti di altri imputati. Al di là della considerazione che di tale pronuncia non è possibile, nella presente sede di legittimità, assumere il contenuto, si deve osservare che il tema della sussistenza, nel caso che occupa, del reato associativo è stato adeguatamente trattato nel provvedimento impugnato, sulla scorta di una base probatoria certamente diversa e più ampia rispetto a quella dell'altro giudizio richiamato dai ricorrenti. Difatti, il presente procedimento è stato celebrato con il rito abbreviato, per cui il giudicante ha avuto a disposizione tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, fra cui le dichiarazioni autoaccusatorie rese dallo HE, aventi sicuramente un peso rilevante nella ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda in disamina. 3. Con il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, si censura la statuizione con cui è stata affermata la sussistenza del delitto associativo. 3 I ricorrenti assumono che mancherebbero gli indicatori strutturali del sodalizio criminoso, avendo il giudice di merito valorizzato erroneamente la mera reiterazione dei reati scopo. Si tratta, come già detto, di censure generiche e in fatto, a fronte di un percorso argonnentativo che non può essere tacciato di manifesta illogicità né caratterizzato da errori in diritto. La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha operato una accurata e congrua ricostruzione dei fatti, individuando legittimamente i caratteri tipici del sodalizio criminoso intercorso fra gli imputati, votato a soddisfare stabilmente la domanda di stupefacente posta dalla comunità cinese di Milano. Non è questa la sede per ripercorrere l'esauriente ricostruzione fattuale operata dal Tribunale e dalla Corte di appello in ordine al delitto di cui al capo A) di rubrica. Basterà qui osservare che i giudicanti hanno ben delineato il fenomeno associativo in disamina, puntualmente evidenziando le risultanze probatorie da cui è stato plausibilmente desunto che l'associazione si giovava di basi operative per l'occultamento e la conservazione della sostanza stupefacente;
che il sodalizio era strutturato al punto da poter proseguire l'attività criminosa anche dopo l'arresto di alcuni suoi membri;
che si trattava di una struttura di tipo orizzontale, nella misura in cui era affidata ai singoli compartecipi una serie di funzioni specifiche. 4. In tale contesto, è stato appurato che l'imputato Fu YI svolgeva stabilmente la funzione di collettore dei rifornimenti di sostanze stupefacenti, di proprietario delle stesse, di mandante delle cessioni mediante messaggerie istantanee non captabili, di controllore degli esecutori materiali delle cessioni in relazione alla riscossione dei pagamenti dai clienti finali;
impartiva, inoltre, rimproveri a coloro che non conferivano il denaro ricavabile come prezzo delle cessioni. Lo stesso imputato era noto a un addetto alle pubbliche relazioni di alcuni esercizi pubblici milanesi come "braccio destro" di Da Pi, che coordinava soggetti più giovani di lui, in numero di circa venti, per il compimento di illecite cessioni di droga. 4.1. Si tratta di condotte che sono state legittimamente ritenute funzionali e specifiche del ruolo assunto dal prevenuto nell'associazione in questione, con la conseguenza che non può trovare accoglimento neanche il secondo motivo di ricorso prospettato dalla difesa del Fu, con cui si contesta l'affermata appartenenza del medesimo al sodalizio criminoso, senza tuttavia confrontarsi con le esaustive argomentazioni offerte, sul punto, dalla decisione di condanna. 4.2. Per quanto attiene agli imputati OU e HE, è stato appurato che gli stessi svolgevano stabilmente, per conto del gruppo criminale, le funzioni di 4 materiali detentori delle sostanze stupefacenti all'interno delle rispettive residenze e di esecutori materiali delle successive cessioni. 5. La decisione dei giudici di merito in ordine alla configurabilità del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, ai fini della individuazione dei caratteri tipici di tale delitto, richiama la necessaria sussistenza non soltanto dell'accordo criminoso finalizzato alla commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e della permanenza del vincolo associativo, ma anche dell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 - dep. 2019, Rv. 275550 - 01); tuttavia, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583 - 01); in ogni caso, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020 - dep. 2021, Rv. 281138 - 01). Si tratta di condizioni che hanno trovato conferma nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata. 6. Quanto al secondo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di HE AN in punto di continuazione, è appena il caso di rilevare che, oltre a non rispettare il principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente neanche prodotto la sentenza passata in giudicato che avrebbe già giudicato sul reato sub E), esso è inammissibile, in quanto non dedotto fra i motivi di appello. Invero, in tema di ricorso per cassazione, non è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione non sia stata proposta con atto di appello, o non sia divenuta attuale dopo il termine per la proposizione di quest'ultimo, 5 non comportando la stessa effetti sulla legalità della pena e potendo il predetto riconoscimento essere valutato d'ufficio nell'esercizio di una mera facoltà giudiziale (Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Rv. 277745 - 01). 7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 5885 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.10.2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per alcuni imputati, riqualificato il fatto per AN HE e, per il resto, ha confermato le condanne irrogate dal primo giudice in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 dpr 309/90 meglio descritti in rubrica. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. HE AN lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla insussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 cit., per carenza argomentativa in ordine ai c.d. "indicatori strutturali" dell'ipotizzata consorteria criminosa contestata al capo A) dell'imputazione. Il giudice di appello enfatizza all'estremo i meri contatti tra i diversi presunti sodali, così come l'elemento organizzativo costituito dall'utilizzo di due abitazioni private quale luogo di custodia della sostanza stupefacente. Allo stesso modo appare irrilevante, in ottica associativa, l'utilizzo di sistemi di messaggistica non intercettabili. Va aggiunta l'evidente inconciliabilità tra la sentenza impugnata e la sentenza pronunciata il 17.2.2022 dal Tribunale di Milano in ordine ai medesimi fatti storici, la quale ha assolto gli imputati dal delitto associativo di cui al capo A). II) Violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., per mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con sentenza definitiva del 9.10.2010 dal GUP presso il Tribunale di Milano indicata al capo E) dell'imputazione. 4. OU NG lamenta vizio motivazionale della senl:enza impugnata in ordine al giudizio sulla responsabilità per il reato di cui al capo A), essendo emerso che, nella vicenda in esame, il ricorrente aveva avuto rapporti solo con il coimputato detto AP (giudicato separatamente) e non con gli altri coimputati. La richiesta assolutoria ha trovato riscontro nella sentenza emessa il 17.2.2022 dal Tribunale di Milano sugli stessi fatti. 5. Fu YI lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato associativo di cui al capo A), per insussistenza dei presupposti strutturali tipici dell'associazione. Si ribadisce l'inconciliabilità tra il provvedimento impugnato e quello assolutorio - quanto al reato associativo - emesso dal Tribunale di Milano in data 17.2.2022 (sentenza di cui è stata depositata copia integrale). II) Vizio di motivazione in merito alla supposta appartenenza del Fu alla presunta organizzazione criminosa, in assenza di elementi indicativi di un articolato schema delittuoso nell'ambito degli episodi di cessione di droga di cui ai capi D) e E). 6. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto sviluppano generiche censure in fatto che neanche si confronl:ano con le puntuali ed esaurienti argomentazioni delle conformi sentenze di merito, peccando in tal senso anche di aspecificità. 2. Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, in questa sede non assume alcun rilievo l'invocato esito asscilutorio di separata sentenza emessa, asseritamente per gli stessi fatti e con rito ordinario, dal Tribunale di Milano in data 17.2.2022 nei confronti di altri imputati. Al di là della considerazione che di tale pronuncia non è possibile, nella presente sede di legittimità, assumere il contenuto, si deve osservare che il tema della sussistenza, nel caso che occupa, del reato associativo è stato adeguatamente trattato nel provvedimento impugnato, sulla scorta di una base probatoria certamente diversa e più ampia rispetto a quella dell'altro giudizio richiamato dai ricorrenti. Difatti, il presente procedimento è stato celebrato con il rito abbreviato, per cui il giudicante ha avuto a disposizione tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, fra cui le dichiarazioni autoaccusatorie rese dallo HE, aventi sicuramente un peso rilevante nella ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda in disamina. 3. Con il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, si censura la statuizione con cui è stata affermata la sussistenza del delitto associativo. 3 I ricorrenti assumono che mancherebbero gli indicatori strutturali del sodalizio criminoso, avendo il giudice di merito valorizzato erroneamente la mera reiterazione dei reati scopo. Si tratta, come già detto, di censure generiche e in fatto, a fronte di un percorso argonnentativo che non può essere tacciato di manifesta illogicità né caratterizzato da errori in diritto. La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha operato una accurata e congrua ricostruzione dei fatti, individuando legittimamente i caratteri tipici del sodalizio criminoso intercorso fra gli imputati, votato a soddisfare stabilmente la domanda di stupefacente posta dalla comunità cinese di Milano. Non è questa la sede per ripercorrere l'esauriente ricostruzione fattuale operata dal Tribunale e dalla Corte di appello in ordine al delitto di cui al capo A) di rubrica. Basterà qui osservare che i giudicanti hanno ben delineato il fenomeno associativo in disamina, puntualmente evidenziando le risultanze probatorie da cui è stato plausibilmente desunto che l'associazione si giovava di basi operative per l'occultamento e la conservazione della sostanza stupefacente;
che il sodalizio era strutturato al punto da poter proseguire l'attività criminosa anche dopo l'arresto di alcuni suoi membri;
che si trattava di una struttura di tipo orizzontale, nella misura in cui era affidata ai singoli compartecipi una serie di funzioni specifiche. 4. In tale contesto, è stato appurato che l'imputato Fu YI svolgeva stabilmente la funzione di collettore dei rifornimenti di sostanze stupefacenti, di proprietario delle stesse, di mandante delle cessioni mediante messaggerie istantanee non captabili, di controllore degli esecutori materiali delle cessioni in relazione alla riscossione dei pagamenti dai clienti finali;
impartiva, inoltre, rimproveri a coloro che non conferivano il denaro ricavabile come prezzo delle cessioni. Lo stesso imputato era noto a un addetto alle pubbliche relazioni di alcuni esercizi pubblici milanesi come "braccio destro" di Da Pi, che coordinava soggetti più giovani di lui, in numero di circa venti, per il compimento di illecite cessioni di droga. 4.1. Si tratta di condotte che sono state legittimamente ritenute funzionali e specifiche del ruolo assunto dal prevenuto nell'associazione in questione, con la conseguenza che non può trovare accoglimento neanche il secondo motivo di ricorso prospettato dalla difesa del Fu, con cui si contesta l'affermata appartenenza del medesimo al sodalizio criminoso, senza tuttavia confrontarsi con le esaustive argomentazioni offerte, sul punto, dalla decisione di condanna. 4.2. Per quanto attiene agli imputati OU e HE, è stato appurato che gli stessi svolgevano stabilmente, per conto del gruppo criminale, le funzioni di 4 materiali detentori delle sostanze stupefacenti all'interno delle rispettive residenze e di esecutori materiali delle successive cessioni. 5. La decisione dei giudici di merito in ordine alla configurabilità del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, ai fini della individuazione dei caratteri tipici di tale delitto, richiama la necessaria sussistenza non soltanto dell'accordo criminoso finalizzato alla commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e della permanenza del vincolo associativo, ma anche dell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 - dep. 2019, Rv. 275550 - 01); tuttavia, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583 - 01); in ogni caso, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020 - dep. 2021, Rv. 281138 - 01). Si tratta di condizioni che hanno trovato conferma nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata. 6. Quanto al secondo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di HE AN in punto di continuazione, è appena il caso di rilevare che, oltre a non rispettare il principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente neanche prodotto la sentenza passata in giudicato che avrebbe già giudicato sul reato sub E), esso è inammissibile, in quanto non dedotto fra i motivi di appello. Invero, in tema di ricorso per cassazione, non è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione non sia stata proposta con atto di appello, o non sia divenuta attuale dopo il termine per la proposizione di quest'ultimo, 5 non comportando la stessa effetti sulla legalità della pena e potendo il predetto riconoscimento essere valutato d'ufficio nell'esercizio di una mera facoltà giudiziale (Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Rv. 277745 - 01). 7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Presidente