Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
Le censure attinenti all'interpretazione, da parte del Consiglio di Stato, di un giudicato amministrativo formatosi in altro giudizio, concernendo la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del C.d.S., e non anche i suoi limiti esterni, non sono deducibili con ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/1999, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F.-
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI VARESE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE ROBOLZI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EP NT LI BASSI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO NESPOR, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GESTIONE AUTONOMA ISTITUTI DI PREVIDENZA EX C.P.D.E.L.);
- intimato -
avverso la decisione n. 277/98 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 11/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
uditi gli Avvocati Gustavo ROMANELLI, per il ricorrente, Beniamino CARAVITA DI TORITTO, per la controricorrente;
udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso e affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Svolgimento del processo
La signora GI MA Li AS, titolare per ventitrè anni scolastici della cattedra di pianoforte principale presso il civico liceo musicale del comune di Varese, in virtù di incarichi professionali rinnovati di anno in anno, dopo avere invano richiesto al TAR Lombardia l'accertamento del proprio status di lavoratore subordinato di diritto pubblico, denegato con sentenza n. 329 del 1990 passata in giudicato, chiedeva allo stesso TAR l'accertamento dell'obbligo del comune di Varese di versarle i contributi previdenziali e assistenziali in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi fra la stessa ed il comune nel periodo tra il 1^ ottobre 1967 ed il 30 ottobre 1990.
Il giudice adito, con sentenza n. 772 del 1994, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della PD e dell'IN convenuti in giudizio, rigettava il ricorso, affermando l'impossibilità di riconsiderare la vicenda già definita con la sentenza del 1990, pronunciata in merito al medesimo rapporto di lavoro.
La MA Li AS interponeva gravame, cui resisteva il comune di Varese.
Il Consiglio di Stato accoglieva l'appello, osservando quanto segue.
Il giudizio definito con sentenza passata in giudicato ha riguardato la domanda di attribuzione dello status di pubblico dipendente a tempo indeterminato sul presupposto dell'illegittimità delle reiterazioni del rapporto a tempo determinato (con tutela di una posizione di interesse legittimo), mentre il secondo giudizio, in via principale, si incentra sull'accertamento degli obblighi contributivi dell'amministrazione sul presupposto della natura subordinata dei singoli rapporti intercorsi tra le parti (con tutela di una posizione di diritto soggettivo), e, in via subordinata, riguarda la domanda, mai proposta in precedenza, di arricchimento senza causa da parte dell'amministrazione. La diversità di petitum e di causa petendi, pertanto, esclude la configurabilità di una preclusione derivante dal primo giudicato.
D'altra parte, in caso di nullità del rapporto di pubblico impiego e di mancata impugnazione di atti - che conferiscono incarichi professionali - al fine di far dichiarare la sussistenza del rapporto di pubblico impiego, restano sempre in essere, oltre agli obblighi retributivi, quelli previdenziali connessi con l'attività lavorativa comunque prestata, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ.. Pertanto, la richiesta di assolvimento degli obblighi contributivi è ammissibile anche indipendentemente dalla attestazione della natura continuativa e a tempo indeterminato del rapporto di pubblico impiego, e ciò tanto più nella specie, nella quale sussistono i requisiti della continuità e dell'inserimento della prestazione nella struttura organizzativa dell'ente territoriale.
Consegue da tali rilievi che sussiste l'obbligo del comune di Varese di versare alla PD ed all'IN (ora INPDAP) i contributi previdenziali ed assistenziali con riferimento al rapporto intercorso nel periodo compreso tra il 1^ ottobre 1967 ed il 30 ottobre 1990. Avverso questa decisione il Comune soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, articolato motivo, illustrato con memoria.
La MA Li AS ha presentato controricorso. Motivi della decisione
Il ricorrente, deducendo difetto di giurisdizione e violazione degli artt. 113 Cost., 409 cod. proc. civ., 2126 e 2909 cod. civ., 65 DPR 10 gennaio 1957 n. 3 e legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, nonché violazione dei principi generali in tema di pubblico impiego, lamenta che la decisione de qua abbia travalicato l'ambito di giurisdizione riservato al giudice amministrativo, anzitutto, perché il rapporto continuativo di fatto rilevato nella specie non pare assolutamente riconducibile al genus del pubblico impiego e, quindi, avrebbe dovuto essere devoluto al giudice ordinario, e, in secondo luogo, perché il Consiglio di Stato ha totalmente disatteso la portata di un accertamento passato in giudicato ed ha quindi superato i limiti della propria giurisdizione, tanto più che la cognizione di detto giudice, anziché limitarsi alla "legittimità", si è spinta ad attingere il "merito" della questione.
Invero, il rapporto subordinato di specie, qualificato come rapporto di fatto, non è riconducibile al pubblico impiego, decisivo essendo al riguardo l'accertamento passato in giudicato della qualificazione dei singoli rapporti intercorsi tra le parti come locatio operis, e, pertanto, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, tanto più che la natura pubblica del dichiarato rapporto di fatto avrebbe dovuto essere esclusa anche per la violazione del divieto di cumulo di pubblici impieghi posto dall'art. 65 cit., attesa la mancanza di esclusività delle prestazioni della insegnante nei confronti dell'amministrazione comunale.
Il ricorso è infondato.
La censura attinente all'interpretazione del giudicato esterno formatosi nel primo giudizio conclusosi davanti al TAR Lombardia concerne la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, non i suoi limiti esterni e non è quindi deducibile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SU ord. 12 aprile 1990 n. 251; sent. 27 novembre 1987 n. 8792). Invero l'art 111 della Costituzione, meglio precisando il disposto dell'art. 48 del TU 26 giugno 1924 n. 1054, stabilisce che contro le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, nel senso che la Corte di Cassazione può esercitare esclusivamente il controllo sull'osservanza, da parte del Consiglio di Stato, dei limiti esterni della giurisdizione, e che, di conseguenza, può prendere in considerazione esclusivamente i ricorsi con cui si addebiti al Consiglio di Stato di avere giudicato su questioni non rientranti nelle materie ad esso spettanti, oppure di avere omesso di giudicare su questioni che invece vi rientravano (ex plurimis Cass. SU 18 giugno 1973 n. 1767). Non è quindi condivisibile quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui il giudice amministrativo avrebbe travalicato l'ambito della sua giurisdizione nel disattendere la portata del primo accertamento passato in giudicato.
Ed è appena il caso di rilevare al riguardo la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la memoria dal Comune ricorrente, secondo cui, se si ritenesse non censurabile dalla Corte di Cassazione l'interpretazione del giudicato compiuta dal giudice amministrativo, "il titolare del giudicato amministrativo anteriore verrebbe privato - in disparità con quanto avviene per i titolari di giudicati civili o penali (art.3 Cost.) - di un fondamentale, insopprimibile e generalissimo diritto di difesa, di contraddittorio e di giustizia (artt. 24 e 113 Cost.) e verrebbe invece fatto soccombere ad un manifesto principio di irragionevolezza", con "violazione del principio dell'uguaglianza tra i processi civili e penali e quello amministrativo, in relazione all'applicazione di un principio generale ... quello del ne bis in idem".
Invero, come si è rilevato poc'anzi, con riferimento alle sentenze n. 251 del 1990, n. 8792 del 1987 e n. 1767 del 1973, il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni dei giudici amministrativi è circoscritto all'esame dei vizi riguardanti i limiti esterni della giurisdizione, e questo principio non consente sospetti di incostituzionalità, posto che è la stessa Costituzione che all'art. 111 stabilisce che contro le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Ma neppure può condividersi la censura secondo la quale il giudice amministrativo avrebbe travalicato il medesimo ambito a fronte della ipotizzata qualificazione del rapporto come rapporto continuativo di fatto non riconducibile al genus del pubblico impiego.
La qualificazione del rapporto de quo data dal Consiglio di Stato è invero espressione del potere giurisdizionale esercitato da questo organo ed è, quindi, in questa sede incensurabile. D'altra parte, tale potere correttamente si è radicato nel giudice amministrativo, posto che la domanda introduttiva del giudizio davanti al TAR Lombardia ha riguardato prestazioni lavorative, non meramente sporadiche od occasionali, rese a favore di un ente pubblico non economico, e, come è noto (v. Cass. SU 14 gennaio 1997 n. 315), da un lato, la configurabilità del rapporto di pubblico impiego dipende essenzialmente dalla qualità del datore di lavoro, dall'altro, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è esclusa dalla nullità di detto rapporto per violazione di norme imperative (come, nella specie, si assume in relazione al divieto di cumulo di impieghi pubblici, ai sensi dell'art. 65 DPR 10 gennaio 1957 n.
3 - TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato -), atteso che deve affermarsi, come peraltro già affermato anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, sia pure ai limitati fini dell'accertamento del diritto alla retribuzione ed alle altre spettanze patrimoniali e previdenziali ad essa connesse, per le prestazioni lavorative di fatto svolte in favore di un ente pubblico l'art. 2126 cod. civ. pone un "fictio iuris" di validità del rapporto nullo (v. Cons. St. sez. 5^ 18 marzo 1998 n. 314 ed altre conformi). Il ricorso deve dunque essere rigettato, con dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Quanto alla richiesta di cancellazione delle frasi che, ad avviso del Comune ricorrente, lederebbero "il buon nome e la correttezza degli amministratori", sostenendosi nel controricorso che il ricorso per cassazione sarebbe stato utilizzato in modo capzioso, distorto e sgradevolmente pretestuoso, a mò di arma impropria, ritiene la Corte che, nel contesto di una controversia di non breve durata e di alterne soluzioni avvicendatesi nei vari gradi di ben due procedimenti giudiziali, non possano ravvisarsi, pur riconoscendosi quasi attinta la soglia del carattere sconveniente delle espressioni usate dal resistente, gli estremi della chiesta cancellazione, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ.. Quanto infine alla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., proposta nel controricorso, non ritiene la Corte che essa possa essere accolta, sembrando mancante l'emersione del carattere temerario e della finalità dilatoria dell'introduzione del presente giudizio. Le spese di quest'ultimo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in L.19.000, e degli onorari, liquidati in L.4.000.000.= (quattromilioni); rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999