CASS
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2023, n. 49650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49650 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bologna nel procedimento a carico di SA DO AT nato in [...] e il 7 settembre 1969 Avverso la sentenza resa il 14 Marzo 2023 dal Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL Di AR, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna ha revocato l'ordinanza di sospensione del processo in ragione della ritenuta irreperibilità dell'imputato e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SA OU TA in ordine ai reati di detenzione per la vendita di beni con marchi contraffatti e di ricettazione accertati 1'11/9/2012 in quanto estinti per intervenuta prescrizione 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna deducendo: violazione degli articoli 157,159,160 ,161 ultimo comma cod.pen. e 424 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha erroneamente dichiarato la prescrizione del delitto di ricettazione ascritto all'imputato irreperibile ritenendo che il termine di prescrizione massimo fosse Penale Sent. Sez. 2 Num. 49650 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/10/2023 Borsellino spirato il 21 settembre 2021, in relazione ad un reato commesso in data antecedente e prossima 11'11 settembre 2012 , ossia dopo 9 anni dalla consumazione. Così facendo non ha considerato che il termine ordinario di prescrizione del diritto di ricettazione è di 8 anni dalla data del commesso reato;
nel capo di imputazione è stata contestata anche l'aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale che in quanto circostanza ad effetto speciale incide sul calcolo della prescrizione e comporta un aumento di 2/3 del termine stabilito sulla pena base, sicché il termine ordinario di prescrizione del reato di ricettazione così come contestato è di complessivi 13 anni e quattro mesi con scadenza all'il. gennaio 2026, senza considerare eventuali atti interruttivi , la proroga ex art. 161 cod.pen. e le sospensioni per la irreperibilità dell'imputato con correlativa sospensione della prescrizione. Osserva altresì il ricorrente che anche a non voler ritenere la recidiva il delitto di ricettazione non sarebbe prescritto perché il solo aumento di un quarto per l'atto interruttivo e di un ulteriore quarto per la sospensione del processo comporterebbe il decorso della prescrizione al 19 ottobre 2020. 3.11 ricorso è fondato. Occorre premettere che il ricorso si limita ad invocare l'annullamento della sentenza in ordine alla dichiarazione di prescrizione per il più grave reato di ricettazione e nulla deduce in ordine al reato di cui all'art. 474 cod.pien. Le considerazioni esposte dal Procuratore generale sono del tutto condivisibili e devono ritenersi qui richiamate. Il tribunale ha anticipato in maniera ingiustificata il termine di maturazione della prescrizione del reato di ricettazione, omettendo di considerare anche l'aggravante ad effetto speciale, così incorrendo in violazione di legge. 4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio in ordine al reato di ricei:tazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio. Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte i — Piero M ini D'OS
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL Di AR, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna ha revocato l'ordinanza di sospensione del processo in ragione della ritenuta irreperibilità dell'imputato e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SA OU TA in ordine ai reati di detenzione per la vendita di beni con marchi contraffatti e di ricettazione accertati 1'11/9/2012 in quanto estinti per intervenuta prescrizione 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna deducendo: violazione degli articoli 157,159,160 ,161 ultimo comma cod.pen. e 424 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha erroneamente dichiarato la prescrizione del delitto di ricettazione ascritto all'imputato irreperibile ritenendo che il termine di prescrizione massimo fosse Penale Sent. Sez. 2 Num. 49650 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/10/2023 Borsellino spirato il 21 settembre 2021, in relazione ad un reato commesso in data antecedente e prossima 11'11 settembre 2012 , ossia dopo 9 anni dalla consumazione. Così facendo non ha considerato che il termine ordinario di prescrizione del diritto di ricettazione è di 8 anni dalla data del commesso reato;
nel capo di imputazione è stata contestata anche l'aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale che in quanto circostanza ad effetto speciale incide sul calcolo della prescrizione e comporta un aumento di 2/3 del termine stabilito sulla pena base, sicché il termine ordinario di prescrizione del reato di ricettazione così come contestato è di complessivi 13 anni e quattro mesi con scadenza all'il. gennaio 2026, senza considerare eventuali atti interruttivi , la proroga ex art. 161 cod.pen. e le sospensioni per la irreperibilità dell'imputato con correlativa sospensione della prescrizione. Osserva altresì il ricorrente che anche a non voler ritenere la recidiva il delitto di ricettazione non sarebbe prescritto perché il solo aumento di un quarto per l'atto interruttivo e di un ulteriore quarto per la sospensione del processo comporterebbe il decorso della prescrizione al 19 ottobre 2020. 3.11 ricorso è fondato. Occorre premettere che il ricorso si limita ad invocare l'annullamento della sentenza in ordine alla dichiarazione di prescrizione per il più grave reato di ricettazione e nulla deduce in ordine al reato di cui all'art. 474 cod.pien. Le considerazioni esposte dal Procuratore generale sono del tutto condivisibili e devono ritenersi qui richiamate. Il tribunale ha anticipato in maniera ingiustificata il termine di maturazione della prescrizione del reato di ricettazione, omettendo di considerare anche l'aggravante ad effetto speciale, così incorrendo in violazione di legge. 4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio in ordine al reato di ricei:tazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio. Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte i — Piero M ini D'OS