Sentenza breve 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 07/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14156 del 2025, proposto da Da Ponte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L'ANNULLAMENTO:
della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 411/2025 del 12/11/2025 di rigetto dell'istanza della ricorrente di revisione del piano di massima occupabilità di Via Santa Maria dell'Anima;
-ove occorrer possa, del verbale della Commissione Tecnica del 17/06/2025, menzionato ma non allegato;
-di ogni altro atto, parere, nota, non conosciuto e che sia ostativo all'istanza della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa ES MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- la società ricorrente, che esercita attività di ristorazione, ha impugnato la Delibera in epigrafe, con cui la Giunta Capitolina ha respinto in limine la sua istanza per la modifica del PMO di Via Santa Maria dell’Anima nella parte in cui non prevede un’occupazione che ecceda le pertinenze del proprio locale, ritenendo, in estrema sintesi, non sussistente una sopravvenienza che possa motivarne la revisione (secondo quanto al tempo previsto dall’art. 10, comma 4, della DAC 21/2021, applicabile nella fattispecie);
- nello specifico la Giunta ha escluso che la “liberatoria” di terzi presentata dalla ricorrente per occupare ulteriori spazi non potesse rilevare ai fini della modifica del P.M.O., così motivando: “(…) la presentazione di una liberatoria non può essere considerata quale circostanza derivante da una modifica normativa che abbia comportato un cambiamento dello stato dei luoghi né quale mutamento delle condizioni esistenti al momento dell’approvazione della scheda di P.M.O. (…) non si rinviene alcun fondamento normativo tale da subordinare una pianificazione delle aree massime concedibili su suolo pubblico ad un accordo privatistico, che vincola esclusivamente i soggetti che l’hanno stipulato e risulta pertanto una condizione variabile nel tempo (…)”;
- avverso tale decisione la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per violazione dell’art. 10 bis e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 10, comma 4, della DAC 21/2021, nonché per eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, violazione del principio di tassatività, arbitrarietà ingiustizia manifesta;
CONSIDERATO che il ricorso – essendo palesemente fondato – può essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti alla odierna camera di consiglio;
RICORDATO, invero, preliminarmente, che:
- come più volte già evidenziato dal Tribunale, l’attività di stesura (e di revisione) dei P.M.O. è una peculiare species all’interno dell’ampio genus degli atti di pianificazione (generalmente indirizzati ad una pluralità indifferenziata di destinatari ed improduttivi di effetti nei confronti di singoli soggetti), perché si risolve, nei fatti, nella individuazione in concreto degli spazi concedibili ai singoli esercizi di ristorazione presenti nella zona, piuttosto che nella tracciatura e nel calcolo delle metrature astrattamente concedibili rispetto agli spazi pubblici, alla viabilità, ai vincoli, ai monumenti, ecc.. da attuarsi con successivi provvedimenti (cfr. in materia, tra le tante, le sentenze della Sezione nn. 4573/2024, 6391/2024);
- ciò, peraltro, emerge con evidenza nella fattispecie, laddove la revisione del P.M.O. di cui si discute origina da una pluriennale vicenda contenziosa, riassunta nella stessa Deliberazione di Giunta impugnata, che riguarda un’istanza di concessione di suolo pubblico per il locale della ricorrente, con allegato apposito grafico;
- è noto che il Regolamento capitolino in materia di concessioni applicabile nella fattispecie attribuisce rilievo alle liberatorie di terzi in punto di individuazione ed ampiezza degli spazi pubblici occupabili (cfr. art. 12, comma 3, lettera h) e art. 13, comma 1, lettera g) della DAC 21/2021);
RITENUTO, pertanto, che – trattandosi, in definitiva, per quanto detto, di un’istruttoria relativa ad una specifica occupazione e non di un atto di pianificazione – anche in sede di revisione del PMO su istanza di un esercente debba attribuirsi rilievo alla sopravvenuta disponibilità di liberatoria da parte di terzi, quantomeno per rivalutare le determinazioni già assunte;
RILEVATO che, peraltro, il Tribunale già si è pronunciato in questo senso con la sentenza n. 17511/2024, richiamata in atti dalla ricorrente;
RITENUTO, dunque, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento della Deliberazione impugnata nella parte in cui esclude in limine la possibile revisione del Piano a seguito della novità consistente nella liberatoria, ferme le ulteriori valutazioni;
RITENUTO, infine, che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto della sostanziale novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la Deliberazione impugnata nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
ES MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES MA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO