CASS
Sentenza 30 novembre 2023
Sentenza 30 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2023, n. 33412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33412 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 6199-2023 proposto da: QU RG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEBORA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MASTRONARDI;
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. U Num. 33412 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 30/11/2023 Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 267/22 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Franco Mastronardi. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza impugnata il Consiglio Nazionale Forense (di seguito anche CNF) rigettava il ricorso dell'abogado GI IC avverso la decisione n. 7/2019, depositata il 19/3/2019, del Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (di seguito anche CDD) che, accertata la sussistenza degli addebiti ascritti all’incolpato, irrogava la sanzione disciplinare della sospensione per mesi trentasei dall'esercizio della professione forense. 2. L'odierno ricorrente era chiamato a rispondere della violazione: A) dell’art. 21, comma 1, CDF Prev., per avere patrocinato nel 2008, innanzi al Tribunale Civile di IA, una causa del valore di euro 29.147,10, partecipando da solo all’udienza del 13/2/2008, in aperta violazione dell’art. 7, l. n. 479 del 1999 all’epoca vigente, disposizione secondo la quale i praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione, possono esercitare l’attività professionale nelle cause dinanzi al Tribunale in funzione monocratica limitatamente, negli affari civili, alle cause di valore non superiore a lire cinquanta milioni e quindi ad euro 25.000. Violazione commessa Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -3- in data 13/2/2008. Decorso della prescrizione interrotto dall’apertura del procedimento disciplinare e dalla pendenza del procedimento penale n. 1125/2012 Tribunale Penale di IA, definito con sentenza n. 256/16. Il procedimento disciplinare traeva origine dalla nota pervenuta al COA di IA, in data 22/11/2006, con cui il Tribunale di IA trasmetteva copia degli atti relativi al procedimento penale r. g. n. 409/2007, per i fatti in oggetto, a carico del QU, conclusosi con sentenza n. 256/16 del predetto Tribunale, emessa in data 3/3/2016, che dichiarava l’incolpato colpevole del reato p. e p. dagli artt. 81, cpv e 346 c.p., sia pure limitatamente all’episodio dell’8/10/2008, essendo estinto per intervenuta prescrizione il reato, in riferimento al fatto commesso il 13/2/2008 (Procedimento n. 400/2016); B) degli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 35 (rapporto di fiducia) e 38 (inadempimento del mandato), CDF Prev., per avere non solo falsamente prospettato ad IO MA la pendenza di un processo penale a suo carico innanzi al Tribunale di Roma, con pericolo di “andare in galera” qualora non si fosse avvalso dell’assistenza di un legale, mentre in realtà nel processo menzionato l’esponente rivestiva il ruolo di persona offesa, ma anche, successivamente, per aver mostrato al medesimo esponente un atto, sempre relativo al processo, con l’indicazione dei dati anagrafici del MA e dell’importo di euro 13.000, rappresentandogli la necessità di pagare la somma a titolo di multa per evitare un possibile arresto ed ancora per aver prospettato al suddetto la possibilità di far assumere la moglie presso la sede di IA dell’Università degli Studi del Molise, con conseguente necessità di corrispondere l’importo di euro 1.200, a titolo di “contributo amministrativo”, così inducendo l’esponente a corrispondergli la somma dapprima di euro 8.000 e successivamente di ulteriori euro 5.000, per un totale di euro 13.000, ed in seguito a Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -4- versargli ulteriori euro 1.200, oltre a pretendere l’esecuzione presso la propria abitazione di lavori consistiti nella installazione di pali di sostegno e di telecamere, per un importo pari ad euro 2.500, senza pagare detto corrispettivo. In IA dal dicembre 2004 fino al novembre 2005; nonché (della violazione) dell’art. 21 CDF Prev. (divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti), per essersi presentato al MA quale avvocato, mentre in realtà risultava iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati con delibera del 19/9/2005 ed abilitato all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Tribunale ed ai Giudici di Pace, nei modi e limiti esistenti per le soppresse Preture. In IA dal dicembre 2004 fino al novembre 2005. Il procedimento disciplinare, per i fatti in oggetto, veniva aperto dal COA di Latina, come da comunicazione del 25/7/2016, cui seguiva la trasmissione degli atti per competenza al CDD di Roma, e traeva origine dall’esposto del MA, inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IA e, in data 7/10/2008, appunto al COA di IA, dal quale scaturiva un procedimento penale a carico del medesimo MA che, rinviato a giudizio in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 640, commi 1 e 2, 61 n.7, c.p., era riconosciuto colpevole del reato ascrittogli con sentenza, in data 22/3/2013, del Tribunale di IA, decisione confermata dalla Corte di Appello di OB, con sentenza emessa in data 6/3/2014, e successivamente annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 53365/2014, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione (Procedimento n. 531/2016); C) degli artt. 6, (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 35 (rapporto di fiducia), 38 CDF Prev. (inadempimento del mandato), per aver prospettato falsamente a BE AR RA, socio amministratore della LL RA e D’ES SN (di cui aveva acquisito fiducia affermando di avere importanti amicizie alla Regione Molise), la possibilità di risolvere positivamente un Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -5- contenzioso con il Ministero dello Sviluppo Economico, riguardante la revoca di un finanziamento in precedenza concesso alla società, inducendo in errore i soci della società, dando sempre assicurazioni sul buon esito dell’impugnazione del provvedimento di revoca, affermando successivamente che “era tutto a posto” e che la pratica poteva ritenersi conclusa positivamente e che nulla era più dovuto al Ministero dello Sviluppo Economico, inducendo in errore CA RA e CO D’ES, procurandosi il complessivo ingiusto profitto di euro 35.000, corrispondente alle somme, in contanti ed assegni bancari, che si faceva consegnare dai predetti a cui veniva notificata, da parte di Equitalia, in data 28/7/2009, una cartella esattoriale di euro 300.410,88, a conferma del mancato svolgimento di qualsivoglia attività professionale da parte del segnalato che, inoltre, si impegnava a far annullare detta cartella da parte dello stesso ente di riscossione (attività promessa ma non eseguita) nonché a restituire a CA RA e CO D’ES le somme richieste quale compenso per l’attività professionale promessa (a tal fine sottoscrivendo 47 effetti cambiari da euro 500 ciascuno, a scadenza mensile, pagati solo in minima parte). In IA da agosto 2008 a dicembre 2008. Il procedimento disciplinare traeva origine da un esposto presentato, in data 9/12/2009, al COA di IA dal D’ES e per i riferiti fatti, il Tribunale di IA, con sentenza in data 10/2/2016, aveva dichiarato il QU responsabile dei reati ascrittigli, tuttavia, la pronuncia di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, veniva riformata con sentenza n. 534/2016 emessa, in data 13/10/2016, dalla Corte d’Appello di OB che dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per l’intervenuta estinzione dei reati contestati. Il CDD competente, con delibera del 6 giugno 2018, all’esito dell’istruttoria, Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -6- approvava, nei termini sopra indicati, il capo d’imputazione (Procedimento n. 532/2016); D) degli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 35 (rapporto di fiducia), 38 (inadempimento del mandato), CDF Prev., per avere il QU consegnato alla parte assistita, qualificandosi avvocato, un atto falso, costituito da un libretto di deposito giudiziario (con causale “vendita su base d’asta”), facendone uso mediante consegna alla parte offesa nell’ambito della condotta contestata ad esso imputato di altro procedimento penale (n. 2441/2011) davanti al Tribunale di IA. In IA il 30/6/2011; nonché della violazione degli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza) e 21 (divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti) CDF Prev., per essersi presentato a EL FO quale avvocato, mentre in realtà risultava iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 19/9/2005 ed abilitato all’esercizio del patrocinio dinanzi al Tribunale ed ai Giudici di Pace, nei modi e limiti esistenti per le soppresse Preture. Il procedimento disciplinare traeva origine dai fatti in oggetto, segnalati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di IA, dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, la quale comunicava l’avvenuta emissione, nei confronti del QU, di decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di IA, per rispondere del delitto p. e p. dagli artt. 476, 482, 61 n. 111, c.p. Gli atti del procedimento venivano trasmessi per competenza, dapprima, al COA di Latina e, successivamente, al CDD di Roma, che, con delibera del 6/6/2018, approvava, nei termini di cui sopra, il capo d’incolpazione (Procedimento n. 571/2016). 3. Il CNF, nel confermare l’impugnato provvedimento del CDD di Roma, osserva che, nel caso di specie, <<non può trovare applicazione la nuova disciplina prescrizionale di cui all’art. 56, l. 247 2012, come sostenuto dal ricorrente, essendo gli illeciti ric. 2023 n. 06199 sez. su - ud. 26-09-2023 -7- disciplinari contestati nell’unico capo d’imputazione derivante dalla riunione dei vari procedimenti aperti a carico del medesimo, commessi in vigenza della previgente normativa 51, r.d.l. 1578 1993 (…) anche chiarito suprema corte, con ordinanza 21693 27 10 2016>>, con conseguente <>. 4. Quanto alla lamentata incongruità della sanzione irrogata, rileva il CNF che <<i fatti storici oggetto di contestazione (…) devono ritenersi pacificamente accertati>>, atteso anche il tenore delle difese del ricorrente, e che l’assoluta gravità e natura dei molteplici comportamenti deontologicamente non corretti al medesimo attribuiti giustifica, <<anche alla luce della rilevanza penale di tutte le condotte contestate>>, complessivamente valutate, sotto il profilo Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -8- soggettivo e oggettivo, risulta adeguata la disposta sospensione dall’esercizio della professione, considerato che <<l’applicazione della disciplina previgente al caso de quo avrebbe condotto certamente alla sanzione espulsiva>>. 5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, avanti a queste Sezioni Unite, il QU deducendo due motivi. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 56, l. n. 247 del 2012, e deduce, in merito alla disattesa eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare, che la norma applicabile nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal CNF, è da individuarsi nel richiamato art. 56, l. n. 247 del 2012, con conseguente totale irrilevanza dei paralleli procedimenti penali nei confronti dell’incolpato, essendo anche venuta meno la pregiudizialità penale. 2. Con il secondo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - il ricorrente, in via subordinata, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, r. d. n. 1578 del 1933, e deduce che, anche a voler ritenere applicabile l’abrogata disposizione, il giudice disciplinare avrebbe dovuto dichiarare la sopraggiunta maturazione della causa estintiva di cui si discorre, ricorrendone le condizioni fattuali innanzi evidenziate: decorso di cinque anni tra la data dell’illecito e l’esercizio dell’azione penale e sentenza penale di intervenuta (prescrizione) nei procedimenti penali. 3. Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono entrambe infondate. Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -9- 4. Va rilevato, anzitutto, che le condotte attribuite all’abogado QU, per come descritte nei capi d’incolpazione, integrano anche fatti costituenti reato per i quali è stata iniziata l’azione penale. All'ipotesi in esame, quindi, non è applicabile l'art. 56 della legge n. 247 del 2012, in vigore dal 2 febbraio 2013, cioè successivamente alla commissione dei fatti dei quali si discute, e questo perché il potere disciplinare sanzionatorio, stante la sua natura amministrativa, resta insensibile al diritto sopravvenuto più favorevole ed il regime della prescrizione è previsto per legge (Cass., sez. un., n. 9558/2018 e n. 8313/2019). Il principio di retroattività della lex mitior non riguarda il termine di prescrizione ma soltanto la fattispecie incriminatrice e la pena (tra le altre, Cass., sez. un., n. 14905/2015, n. 9558/2018, n. 5596/2020 e 14233/2020 cit.) e, secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, la disciplina risultante dalla disposizione innanzi richiamata, la quale prevede (comma 3) un termine massimo di sette anni e sei mesi oltre il quale l'azione disciplinare si prescrive e che da ogni interruzione decorra un nuovo termine di cinque anni, non è destinata ad operare retroattivamente, cioè con riguardo ad illeciti disciplinari realizzati prima della sua entrata in vigore (da ultimo, Cass., sez. un., n. 25311/2021). 5. Non ha pregio, quindi, il richiamo operato dalla difesa del ricorrente, in sede di discussione orale, alla sentenza n. 9034/2023 delle Sezioni Unite, atteso che, con riferimento a fattispecie oggetto d’imputazione diversa da quella del caso in esame, ha ritenuto di applicare il regime prescrizionale di cui all’art. 56, l. n. 247 del 2012. Nella predetta decisione la Corte osserva che, <<(n)el caso di specie il CNF ha accertato che la permanenza è cessata nel dicembre 2014>>, per cui <<è a quel momento che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile>>. Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -10- 6. L’accertamento di fatto del CNF concernente la permanenza e la sua cessazione non è sindacabile in sede di legittimità, come è stato ribadito nella sentenza n. 23746/2020 di queste Sezioni Unite, <<atteso che, ai sensi dell'art. 36 comma 6 della legge n. 247 del 2012, ma già 51 r.d.l. 1578 1933, può essere proposto ricorso alle sezioni unite corte di cassazione per incompetenza, eccesso potere e violazione con la conseguenza che l'accertamento fatto anche riguardo alla cessazione sua permanenza non oggetto controllo legittimità, salvo si traduca in un palese sviamento potere, ossia nell'uso disciplinare fine diverso da quello il quale è stato conferito (cfr. cass. sez. u. 31 07 2018 20344 02 12 2016 24647)>>. Analogo accertamento non è dato rilevare nella sentenza del CNF qui impugnata. 7. La prescrizione dell'azione disciplinare, nel caso di specie, resta regolata dall'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 (<<l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni>>), occorre, però, distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto siano stati violati esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, che qui ricorre, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, ciò non potendo incidere sul termine iniziale della prescrizione. Queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 1609/2020, hanno chiarito che, <<(n)el primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto, nel secondo, invece, l'azione disciplinare essendo collegata al fatto storico di una Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -11- pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10071; 31 maggio 2016, n. 11367)>>. 8. Del tutto correttamente, la sentenza impugnata fa discendere <<(d)alla vigenza della previgente disciplina (….) la applicabilità della sospensione del termine quinquennale di prescrizione fino alla data del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna penale, termine che << dall’esame degli atti>> non risulta superato, essendo stata esercitata l’azione penale << nel quinquennio dai fatti>>. La decisione, dunque, è in linea con la richiamata giurisprudenza di legittimità avendo il CNF individuato il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione disciplinare: riguardo al Capo a) d’incolpazione, oggetto della delibera del 6 giugno 2018 del Consiglio Distrettuale Disciplina di Roma (Procedimento n. 400/2016), considerando la data di <<pubblicazione della sentenza n. 256 2016 del 3 maggio tribunale di isernia>>; riguardo al Capo b) d’incolpazione, oggetto della delibera del 6 giugno 2018 del Consiglio Distrettuale Disciplina di Roma (procedimento n. 531/2016), considerando la data del <<5 dicembre 2014 (…) della sentenza della Cassazione che ha definito il giudizio>>, si tratta della sentenza n. 53365/2014 della Corte di Cassazione che ha accertato l’intervenuta prescrizione del reato ascritto al QU;
riguardo al Capo c) d’incolpazione, oggetto della delibera del 6 giugno 2018 del Consiglio Distrettuale Disciplina competente (procedimento n. 532/2016), considerando la sentenza n. 534/16 della Corte d’Appello di Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -12- OB, emessa in data 13 ottobre 2016, che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di IA emessa in data 10/2/2016, <<dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione>>; riguardo, infine, al Capo d) d’incolpazione, oggetto della delibera 6 giugno 2018 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, cui erano pervenuti gli atti per competenza dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina al quale li trasmetteva il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di IA presso il quale all’epoca dei fatti il QU era iscritto (procedimento n. 571/2016), considerando <<la sentenza (n.) 777 2016 del tribunale di isernia 15 luglio>>. 9. La sentenza non merita censure neanche laddove il CNF rileva, ulteriormente, che <<il termine prescrizionale è stato interrotto da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria decisoria>> compiuti nei confronti dell’abogado QU, atteso che la delibera di apertura del procedimento amministrativo innanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione con effetti istantanei, ai sensi dell'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, così come idonei a produrre effetti interruttivi sono tutti gli atti di natura propulsiva o probatoria o decisoria, dei quali si compone il procedimento disciplinare (Cass., sez. un., n. 7761/2020, n. 21591/2013, n. 16402/2007). 10. Il ricorrente, infondatamente, deduce con il secondo motivo di ricorso l’intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in epoca anteriore all’esercizio dell’azione penale, avuto riguardo alla data di commissione degli illeciti oggetto di addebito disciplinare e di correlata incriminazione, evidenziando, altresì, che il procedimento penale si è concluso non già con una sentenza di condanna, bensì con la declaratoria di estinzione del reato. Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -13- Le condotte oggetto d’incolpazione si inseriscono all'interno di un rapporto contrattuale professionale, in relazione al quale il professionista è tenuto al rispetto delle norme di deontologia forense. L’illecito disciplinare contestato nei richiamati procedimenti (n. 531 e n. 532) consiste nell’indebita richiesta e percezione di somme di denaro che l'abogado QU aveva ricevuto dai clienti per prestazioni difensionali, in sede giudiziale o extragiudiziale, asseritamente necessarie a tutelarne gli interessi economici e financo la libertà personale, come anche si ricava dalla narrazione dei fatti contenuta nell’impugnata decisione. 11. Non a diverse conclusioni si perviene per i fatti oggetto di incolpazione nei restanti procedimenti disciplinari. Quanto al procedimento n. 400/2016, le condotte integranti violazione dell’art. 21, comma 1, del C.D.F. prev., risalenti al 13/2/2008 ed all’8/10/2008, sono state oggetto del <<procedimento penale n. 1125 2012, definito con sentenza 256 16 innanzi al tribunale di isernia>>, procedimento la cui apertura ha certamente interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933. Il CNF, quindi, tutto correttamente ha ritenuto che detto termine non fosse già maturato al momento dell’esercizio della azione penale. Quanto al procedimento n. 571/2016, è appena il caso di osservare che, per ciò che viene riportato nell’impugnata sentenza, esso <<scaturisce da una segnalazione inviata dalla procura della repubblica presso il tribunale di isernia al consiglio dell’ordine degli avvocati isernia, ove all’epoca dei fatti risultava iscritto quirico, con cui veniva comunicata l’avvenuta emissione un decreto citazione a giudizio, carico pier giorgio innanzi quale imputato del delitto p. e dagli artt. 476, 482, 61 n. 11, codice penale>>, udienza di comparizione del 1/7/2013, nell’ambito del <<procedimento penale n. 1125 2012, definito con sentenza 256 16 innanzi al tribunale di isernia>>, Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -14- per fatti commessi il 30/6/2011, sicché, anche in questo caso, il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare di cui all’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, ratione temporis, risulta non interamente maturato al momento di emissione dell’atto con cui il P. M. ha esercitato l'azione penale, formulando l’imputazione e nel contempo citando l'imputato a comparire direttamente innanzi al Giudice monocratico (art. 552 cod. proc. pen.). 12. Ne consegue, in conformità delle conclusioni rassegnate dal P.G., il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese processuali stante la mancata partecipazione al giudizio del Consiglio dell'Ordine Avvocati intimato.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. U Num. 33412 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 30/11/2023 Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 267/22 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Franco Mastronardi. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza impugnata il Consiglio Nazionale Forense (di seguito anche CNF) rigettava il ricorso dell'abogado GI IC avverso la decisione n. 7/2019, depositata il 19/3/2019, del Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (di seguito anche CDD) che, accertata la sussistenza degli addebiti ascritti all’incolpato, irrogava la sanzione disciplinare della sospensione per mesi trentasei dall'esercizio della professione forense. 2. L'odierno ricorrente era chiamato a rispondere della violazione: A) dell’art. 21, comma 1, CDF Prev., per avere patrocinato nel 2008, innanzi al Tribunale Civile di IA, una causa del valore di euro 29.147,10, partecipando da solo all’udienza del 13/2/2008, in aperta violazione dell’art. 7, l. n. 479 del 1999 all’epoca vigente, disposizione secondo la quale i praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione, possono esercitare l’attività professionale nelle cause dinanzi al Tribunale in funzione monocratica limitatamente, negli affari civili, alle cause di valore non superiore a lire cinquanta milioni e quindi ad euro 25.000. Violazione commessa Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -3- in data 13/2/2008. Decorso della prescrizione interrotto dall’apertura del procedimento disciplinare e dalla pendenza del procedimento penale n. 1125/2012 Tribunale Penale di IA, definito con sentenza n. 256/16. Il procedimento disciplinare traeva origine dalla nota pervenuta al COA di IA, in data 22/11/2006, con cui il Tribunale di IA trasmetteva copia degli atti relativi al procedimento penale r. g. n. 409/2007, per i fatti in oggetto, a carico del QU, conclusosi con sentenza n. 256/16 del predetto Tribunale, emessa in data 3/3/2016, che dichiarava l’incolpato colpevole del reato p. e p. dagli artt. 81, cpv e 346 c.p., sia pure limitatamente all’episodio dell’8/10/2008, essendo estinto per intervenuta prescrizione il reato, in riferimento al fatto commesso il 13/2/2008 (Procedimento n. 400/2016); B) degli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 35 (rapporto di fiducia) e 38 (inadempimento del mandato), CDF Prev., per avere non solo falsamente prospettato ad IO MA la pendenza di un processo penale a suo carico innanzi al Tribunale di Roma, con pericolo di “andare in galera” qualora non si fosse avvalso dell’assistenza di un legale, mentre in realtà nel processo menzionato l’esponente rivestiva il ruolo di persona offesa, ma anche, successivamente, per aver mostrato al medesimo esponente un atto, sempre relativo al processo, con l’indicazione dei dati anagrafici del MA e dell’importo di euro 13.000, rappresentandogli la necessità di pagare la somma a titolo di multa per evitare un possibile arresto ed ancora per aver prospettato al suddetto la possibilità di far assumere la moglie presso la sede di IA dell’Università degli Studi del Molise, con conseguente necessità di corrispondere l’importo di euro 1.200, a titolo di “contributo amministrativo”, così inducendo l’esponente a corrispondergli la somma dapprima di euro 8.000 e successivamente di ulteriori euro 5.000, per un totale di euro 13.000, ed in seguito a Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -4- versargli ulteriori euro 1.200, oltre a pretendere l’esecuzione presso la propria abitazione di lavori consistiti nella installazione di pali di sostegno e di telecamere, per un importo pari ad euro 2.500, senza pagare detto corrispettivo. In IA dal dicembre 2004 fino al novembre 2005; nonché (della violazione) dell’art. 21 CDF Prev. (divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti), per essersi presentato al MA quale avvocato, mentre in realtà risultava iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati con delibera del 19/9/2005 ed abilitato all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Tribunale ed ai Giudici di Pace, nei modi e limiti esistenti per le soppresse Preture. In IA dal dicembre 2004 fino al novembre 2005. Il procedimento disciplinare, per i fatti in oggetto, veniva aperto dal COA di Latina, come da comunicazione del 25/7/2016, cui seguiva la trasmissione degli atti per competenza al CDD di Roma, e traeva origine dall’esposto del MA, inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IA e, in data 7/10/2008, appunto al COA di IA, dal quale scaturiva un procedimento penale a carico del medesimo MA che, rinviato a giudizio in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 640, commi 1 e 2, 61 n.7, c.p., era riconosciuto colpevole del reato ascrittogli con sentenza, in data 22/3/2013, del Tribunale di IA, decisione confermata dalla Corte di Appello di OB, con sentenza emessa in data 6/3/2014, e successivamente annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 53365/2014, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione (Procedimento n. 531/2016); C) degli artt. 6, (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 35 (rapporto di fiducia), 38 CDF Prev. (inadempimento del mandato), per aver prospettato falsamente a BE AR RA, socio amministratore della LL RA e D’ES SN (di cui aveva acquisito fiducia affermando di avere importanti amicizie alla Regione Molise), la possibilità di risolvere positivamente un Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -5- contenzioso con il Ministero dello Sviluppo Economico, riguardante la revoca di un finanziamento in precedenza concesso alla società, inducendo in errore i soci della società, dando sempre assicurazioni sul buon esito dell’impugnazione del provvedimento di revoca, affermando successivamente che “era tutto a posto” e che la pratica poteva ritenersi conclusa positivamente e che nulla era più dovuto al Ministero dello Sviluppo Economico, inducendo in errore CA RA e CO D’ES, procurandosi il complessivo ingiusto profitto di euro 35.000, corrispondente alle somme, in contanti ed assegni bancari, che si faceva consegnare dai predetti a cui veniva notificata, da parte di Equitalia, in data 28/7/2009, una cartella esattoriale di euro 300.410,88, a conferma del mancato svolgimento di qualsivoglia attività professionale da parte del segnalato che, inoltre, si impegnava a far annullare detta cartella da parte dello stesso ente di riscossione (attività promessa ma non eseguita) nonché a restituire a CA RA e CO D’ES le somme richieste quale compenso per l’attività professionale promessa (a tal fine sottoscrivendo 47 effetti cambiari da euro 500 ciascuno, a scadenza mensile, pagati solo in minima parte). In IA da agosto 2008 a dicembre 2008. Il procedimento disciplinare traeva origine da un esposto presentato, in data 9/12/2009, al COA di IA dal D’ES e per i riferiti fatti, il Tribunale di IA, con sentenza in data 10/2/2016, aveva dichiarato il QU responsabile dei reati ascrittigli, tuttavia, la pronuncia di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, veniva riformata con sentenza n. 534/2016 emessa, in data 13/10/2016, dalla Corte d’Appello di OB che dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per l’intervenuta estinzione dei reati contestati. Il CDD competente, con delibera del 6 giugno 2018, all’esito dell’istruttoria, Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -6- approvava, nei termini sopra indicati, il capo d’imputazione (Procedimento n. 532/2016); D) degli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 35 (rapporto di fiducia), 38 (inadempimento del mandato), CDF Prev., per avere il QU consegnato alla parte assistita, qualificandosi avvocato, un atto falso, costituito da un libretto di deposito giudiziario (con causale “vendita su base d’asta”), facendone uso mediante consegna alla parte offesa nell’ambito della condotta contestata ad esso imputato di altro procedimento penale (n. 2441/2011) davanti al Tribunale di IA. In IA il 30/6/2011; nonché della violazione degli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza) e 21 (divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti) CDF Prev., per essersi presentato a EL FO quale avvocato, mentre in realtà risultava iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 19/9/2005 ed abilitato all’esercizio del patrocinio dinanzi al Tribunale ed ai Giudici di Pace, nei modi e limiti esistenti per le soppresse Preture. Il procedimento disciplinare traeva origine dai fatti in oggetto, segnalati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di IA, dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, la quale comunicava l’avvenuta emissione, nei confronti del QU, di decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di IA, per rispondere del delitto p. e p. dagli artt. 476, 482, 61 n. 111, c.p. Gli atti del procedimento venivano trasmessi per competenza, dapprima, al COA di Latina e, successivamente, al CDD di Roma, che, con delibera del 6/6/2018, approvava, nei termini di cui sopra, il capo d’incolpazione (Procedimento n. 571/2016). 3. Il CNF, nel confermare l’impugnato provvedimento del CDD di Roma, osserva che, nel caso di specie, <<non può trovare applicazione la nuova disciplina prescrizionale di cui all’art. 56, l. 247 2012, come sostenuto dal ricorrente, essendo gli illeciti ric. 2023 n. 06199 sez. su - ud. 26-09-2023 -7- disciplinari contestati nell’unico capo d’imputazione derivante dalla riunione dei vari procedimenti aperti a carico del medesimo, commessi in vigenza della previgente normativa 51, r.d.l. 1578 1993 (…) anche chiarito suprema corte, con ordinanza 21693 27 10 2016>>, con conseguente <
riguardo al Capo c) d’incolpazione, oggetto della delibera del 6 giugno 2018 del Consiglio Distrettuale Disciplina competente (procedimento n. 532/2016), considerando la sentenza n. 534/16 della Corte d’Appello di Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -12- OB, emessa in data 13 ottobre 2016, che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di IA emessa in data 10/2/2016, <<dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione>>; riguardo, infine, al Capo d) d’incolpazione, oggetto della delibera 6 giugno 2018 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, cui erano pervenuti gli atti per competenza dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina al quale li trasmetteva il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di IA presso il quale all’epoca dei fatti il QU era iscritto (procedimento n. 571/2016), considerando <<la sentenza (n.) 777 2016 del tribunale di isernia 15 luglio>>. 9. La sentenza non merita censure neanche laddove il CNF rileva, ulteriormente, che <<il termine prescrizionale è stato interrotto da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria decisoria>> compiuti nei confronti dell’abogado QU, atteso che la delibera di apertura del procedimento amministrativo innanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione con effetti istantanei, ai sensi dell'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, così come idonei a produrre effetti interruttivi sono tutti gli atti di natura propulsiva o probatoria o decisoria, dei quali si compone il procedimento disciplinare (Cass., sez. un., n. 7761/2020, n. 21591/2013, n. 16402/2007). 10. Il ricorrente, infondatamente, deduce con il secondo motivo di ricorso l’intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in epoca anteriore all’esercizio dell’azione penale, avuto riguardo alla data di commissione degli illeciti oggetto di addebito disciplinare e di correlata incriminazione, evidenziando, altresì, che il procedimento penale si è concluso non già con una sentenza di condanna, bensì con la declaratoria di estinzione del reato. Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -13- Le condotte oggetto d’incolpazione si inseriscono all'interno di un rapporto contrattuale professionale, in relazione al quale il professionista è tenuto al rispetto delle norme di deontologia forense. L’illecito disciplinare contestato nei richiamati procedimenti (n. 531 e n. 532) consiste nell’indebita richiesta e percezione di somme di denaro che l'abogado QU aveva ricevuto dai clienti per prestazioni difensionali, in sede giudiziale o extragiudiziale, asseritamente necessarie a tutelarne gli interessi economici e financo la libertà personale, come anche si ricava dalla narrazione dei fatti contenuta nell’impugnata decisione. 11. Non a diverse conclusioni si perviene per i fatti oggetto di incolpazione nei restanti procedimenti disciplinari. Quanto al procedimento n. 400/2016, le condotte integranti violazione dell’art. 21, comma 1, del C.D.F. prev., risalenti al 13/2/2008 ed all’8/10/2008, sono state oggetto del <<procedimento penale n. 1125 2012, definito con sentenza 256 16 innanzi al tribunale di isernia>>, procedimento la cui apertura ha certamente interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933. Il CNF, quindi, tutto correttamente ha ritenuto che detto termine non fosse già maturato al momento dell’esercizio della azione penale. Quanto al procedimento n. 571/2016, è appena il caso di osservare che, per ciò che viene riportato nell’impugnata sentenza, esso <<scaturisce da una segnalazione inviata dalla procura della repubblica presso il tribunale di isernia al consiglio dell’ordine degli avvocati isernia, ove all’epoca dei fatti risultava iscritto quirico, con cui veniva comunicata l’avvenuta emissione un decreto citazione a giudizio, carico pier giorgio innanzi quale imputato del delitto p. e dagli artt. 476, 482, 61 n. 11, codice penale>>, udienza di comparizione del 1/7/2013, nell’ambito del <<procedimento penale n. 1125 2012, definito con sentenza 256 16 innanzi al tribunale di isernia>>, Ric. 2023 n. 06199 sez. SU - ud. 26-09-2023 -14- per fatti commessi il 30/6/2011, sicché, anche in questo caso, il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare di cui all’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, ratione temporis, risulta non interamente maturato al momento di emissione dell’atto con cui il P. M. ha esercitato l'azione penale, formulando l’imputazione e nel contempo citando l'imputato a comparire direttamente innanzi al Giudice monocratico (art. 552 cod. proc. pen.). 12. Ne consegue, in conformità delle conclusioni rassegnate dal P.G., il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese processuali stante la mancata partecipazione al giudizio del Consiglio dell'Ordine Avvocati intimato.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili