Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2002, n. 3022
CASS
Sentenza 5 novembre 2002

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Il Giudice per le indagini preliminari può emettere un nuovo provvedimento di custodia cautelare, ai sensi dell'art.302 cod. proc. pen., quando il precedente perda efficacia per non essersi proceduto all'interrogatorio di garanzia nel termine di cui all'art.294 del codice di rito, purché si proceda a previo interrogatorio dell'indagato e vi sia una nuova richiesta del P.M. e sempre che nelle more il giudice non abbia esercitato altrimenti il potere cautelare. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui, a seguito dell'inefficacia della prima misura cautelare, per omesso interrogatorio di garanzia nel termine di cui all'art.294 cod. proc. pen.,il giudice applichi una nuova misura, nella specie rappresentata da un provvedimento impositivo dell'obbligo di dimora, egli ha già consumato il proprio potere cautelare, sicché non può fissare l'interrogatorio previsto dall'art.302 cod. proc. pen., ne' tanto meno effettuare una nuova e diversa valutazione, disponendo l'applicazione di una misura più grave, quale quella della custodia in carcere, che può essere adottata solo in presenza di fatti nuovi (violazione delle prescrizioni inerenti alla misura in atto ex art.276 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2002, n. 3022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3022
    Data del deposito : 5 novembre 2002

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