Articolo 1186 del Codice civile
Articolo 1129Articolo 1120
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19 aprile 1942
Art. 1186.

(Decadenza dal termine).

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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