Provvedimento: […] Il requisito per poter applicare l'art. 1186 cc è che vi sia insolvenza del debitore: “Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione” (così, Cass.
Leggi di più...- art. 1186 c.c.·
- diminuzione garanzie·
- inadempimento rateale·
- responsabilità aggravata·
- decadenza dal beneficio del termine·
- spese di lite·
- sospensione provvisoria esecuzione·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- insolvenza del debitore