Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9921
CASS
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione del provvedimento impugnato, non proponibili in sede di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali, i quali sono ammissibili solo per violazione di legge. La manifesta illogicità non rientra tra i motivi ammissibili in questo contesto, a differenza della mancanza assoluta o apparente di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9921
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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