CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9921 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Di RT GI, nata a [...] il [...] EG IG, nato a [...] il [...] OV GL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA LL, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per Di RT GI e EG IG l'avv. Ivan Giannino, che ha concluso associandosi alle conclusioni del PG. udito per GL OV l'avv. Francesco Cappiello, che ha concluso associandosi alle conclusioni del PG. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9921 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/09/2025, il Tribunale di Napoli annullava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di lottizzazione abusiva cui agli artt. 30 e 44 lett c), prima parte del d.P.R.t380/2001 avente ad oggetto compendio immobiliare denominato NT PA sito in Vico Equense alla via C. Colombo n. 3, limitatamente all'immobile identificato catastalnnente al foglio 7, particella 1294, previa riqualificazione del fatto in costruzione abusiva in zona vincolata di cui all'art. 441 lett. c), seconda parte, d.P.R. n. 380/2001. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Lamenta che l'assunto del Tribunale, secondo cui le opere abusive siano state realizzate in un'area già altamente urbanizzata era un dato indimostrato ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene configurabile il reato di lottizzazione abusiva anche nel caso in cui l'area oggetto dell'intervento sia già urbanizzata e richieda un intervento di raccordo idoneo a restituire efficienza all'abitato pregresso;
il Tribunale, inoltre, non aveva considerato i significativi interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ed incidenti sul carico urbanistico. Manifestamente illogica e contraddittoria era, poi, la motivazione nella parte in cui il Tribunale, dopo la riqualificazione del fatto in costruzione abusiva, aveva scorporato dall'intero complesso immobiliare l'immobile identificato catastalmente al foglio 7, particella 1294, affermando che le opere abusive erano prescritte e che non vi era aggravio della lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice;
infatti, l'immobile in questione era oggetto del complesso immobiliare che costituiva un unicum inscindibile, la cui parcellizzazione era frutto dell'erronea derubricazione del reato di lottizzazione abusiva ed i lavori erano ancora in corso alla data del 21.3.2025. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. L'avv. Cappiello, nell'interesse del terzo interessato GL OV, ha chiesto la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Va osservato che, in base al disposto dell'art. 325 cod. proc. pen, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Rv 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611). Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivata l'asserita falsa interpretazione della norma, non è censurabile in sede di legittimità, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 3. Nella specie, il ricorrente propone doglianze che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza di riesame. 4. Il Collegio cautelare ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione alla natura degli interventi edilizi abusivi ed alla non idoneità degli stessi a determinare una trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, in linea con il principio di diritto, secondo cui per integrare il reato di lottizzazione abusiva, diversamente dal mero abuso edilizio, è necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona;
ne consegue che il giudice deve verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile ai sensi dell'art. 44, lett. a) e b), d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero se esse siano idonee a conferire all'area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti (Sez.3, n. 44946 del 25/01/2017, Rv.271788 - 01). 5. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 6. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29/01/2026
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA LL, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per Di RT GI e EG IG l'avv. Ivan Giannino, che ha concluso associandosi alle conclusioni del PG. udito per GL OV l'avv. Francesco Cappiello, che ha concluso associandosi alle conclusioni del PG. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9921 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/09/2025, il Tribunale di Napoli annullava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di lottizzazione abusiva cui agli artt. 30 e 44 lett c), prima parte del d.P.R.t380/2001 avente ad oggetto compendio immobiliare denominato NT PA sito in Vico Equense alla via C. Colombo n. 3, limitatamente all'immobile identificato catastalnnente al foglio 7, particella 1294, previa riqualificazione del fatto in costruzione abusiva in zona vincolata di cui all'art. 441 lett. c), seconda parte, d.P.R. n. 380/2001. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Lamenta che l'assunto del Tribunale, secondo cui le opere abusive siano state realizzate in un'area già altamente urbanizzata era un dato indimostrato ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene configurabile il reato di lottizzazione abusiva anche nel caso in cui l'area oggetto dell'intervento sia già urbanizzata e richieda un intervento di raccordo idoneo a restituire efficienza all'abitato pregresso;
il Tribunale, inoltre, non aveva considerato i significativi interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ed incidenti sul carico urbanistico. Manifestamente illogica e contraddittoria era, poi, la motivazione nella parte in cui il Tribunale, dopo la riqualificazione del fatto in costruzione abusiva, aveva scorporato dall'intero complesso immobiliare l'immobile identificato catastalmente al foglio 7, particella 1294, affermando che le opere abusive erano prescritte e che non vi era aggravio della lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice;
infatti, l'immobile in questione era oggetto del complesso immobiliare che costituiva un unicum inscindibile, la cui parcellizzazione era frutto dell'erronea derubricazione del reato di lottizzazione abusiva ed i lavori erano ancora in corso alla data del 21.3.2025. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. L'avv. Cappiello, nell'interesse del terzo interessato GL OV, ha chiesto la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Va osservato che, in base al disposto dell'art. 325 cod. proc. pen, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Rv 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611). Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivata l'asserita falsa interpretazione della norma, non è censurabile in sede di legittimità, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 3. Nella specie, il ricorrente propone doglianze che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza di riesame. 4. Il Collegio cautelare ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione alla natura degli interventi edilizi abusivi ed alla non idoneità degli stessi a determinare una trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, in linea con il principio di diritto, secondo cui per integrare il reato di lottizzazione abusiva, diversamente dal mero abuso edilizio, è necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona;
ne consegue che il giudice deve verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile ai sensi dell'art. 44, lett. a) e b), d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero se esse siano idonee a conferire all'area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti (Sez.3, n. 44946 del 25/01/2017, Rv.271788 - 01). 5. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 6. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29/01/2026