Art. 14.
Un decimo delle ammende di cui agli articoli 10, 11 e 12, e' devoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi piu' meritevoli nell'opera di repressione della monta clandestina.
Un decimo delle ammende di cui agli articoli 10, 11 e 12, e' devoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi piu' meritevoli nell'opera di repressione della monta clandestina.