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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12240 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr. IA Tuccillo Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 25657/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
con sede in Marcianise (CE) zona Industriale ASI loc. Pozzo Parte_1
Bianco n. 1/A ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Renata Celentano (c.f. non indicato), con studio in Via Domenico Chelini n., 9,
Roma
- ATTORE -
E
, con sede in Milano, Via Santa IA la Valle n. 4 Controparte_1
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto La PE ( ) P.IVA_2 C.F._1
e IA SA La PE ( ), con studio in Caserta, alla Via Unità Italiana C.F._2
n. 13
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: «accertare la nullità, annullabilità, inammissibilità e \ o invalidità delle delibere del 29 aprile 2022, in forza delle quali l'assemblea della ha approvato il bilancio al 31 CP_2
dicembre 2021 nonché tutti gli atti ad esse preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede e per l'effetto dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e \ o invalidità delle delibere del 29 aprile 2022, in forza delle quali l'assemblea della a approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 nonché tutti gli atti ad esse preordinati, CP_2
conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede ed in conseguenza modificare il bilancio al 31 dicembre 2021 laddove apposta il credito della OAG srl pari ad € 231.209,00 per fornitura di merce, tra i “debiti infruttiferi verso il socio OAG srl” anziché tra i debiti verso i fornitori della condannare in ogni caso la convenuta, Parte_2
alle spese di giudizio»; Controparte_1
parte convenuta: «- Rigettare integralmente le domande svolte dalla parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione, notificato il 27.10.2022, (d'ora in poi Parte_1
anche solo ha riassunto un giudizio (non iscritto a ruolo) ed evocato in giudizio Pt_1 [...]
innanzi a questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa, al fine di CP_1
impugnare la delibera di approvazione del bilancio del 2021 della Società.
II. Si è costituita in giudizio la convenuta, per eccepire che tutte le domande proposte sarebbero infondate.
III. Tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe con l'ordinanza del 17.8.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
IV. In data 22.12.2025 entrambe le parti hanno depositato istanza, dando atto di aver avviato delle trattative «per la definizione bonaria della controversia e raggiunto un accordo formalizzato in data 19.12.2025», comunicando «di rinunciare al presente giudizio».
V. La suddetta circostanza, ossia la sopravvenuta definizione transattiva della lite, incontroversa tra le parti, induce a giudicare cessata la materia del contendere, peraltro dedotta da entrambe le parti.
Il processo va, pertanto, dichiarato estinto.
Stante l'accordo, neanche è necessario regolare le spese.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara estinto il processo e compensate le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr. IA Tuccillo Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 25657/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
con sede in Marcianise (CE) zona Industriale ASI loc. Pozzo Parte_1
Bianco n. 1/A ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Renata Celentano (c.f. non indicato), con studio in Via Domenico Chelini n., 9,
Roma
- ATTORE -
E
, con sede in Milano, Via Santa IA la Valle n. 4 Controparte_1
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto La PE ( ) P.IVA_2 C.F._1
e IA SA La PE ( ), con studio in Caserta, alla Via Unità Italiana C.F._2
n. 13
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: «accertare la nullità, annullabilità, inammissibilità e \ o invalidità delle delibere del 29 aprile 2022, in forza delle quali l'assemblea della ha approvato il bilancio al 31 CP_2
dicembre 2021 nonché tutti gli atti ad esse preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede e per l'effetto dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e \ o invalidità delle delibere del 29 aprile 2022, in forza delle quali l'assemblea della a approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 nonché tutti gli atti ad esse preordinati, CP_2
conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede ed in conseguenza modificare il bilancio al 31 dicembre 2021 laddove apposta il credito della OAG srl pari ad € 231.209,00 per fornitura di merce, tra i “debiti infruttiferi verso il socio OAG srl” anziché tra i debiti verso i fornitori della condannare in ogni caso la convenuta, Parte_2
alle spese di giudizio»; Controparte_1
parte convenuta: «- Rigettare integralmente le domande svolte dalla parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione, notificato il 27.10.2022, (d'ora in poi Parte_1
anche solo ha riassunto un giudizio (non iscritto a ruolo) ed evocato in giudizio Pt_1 [...]
innanzi a questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa, al fine di CP_1
impugnare la delibera di approvazione del bilancio del 2021 della Società.
II. Si è costituita in giudizio la convenuta, per eccepire che tutte le domande proposte sarebbero infondate.
III. Tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe con l'ordinanza del 17.8.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
IV. In data 22.12.2025 entrambe le parti hanno depositato istanza, dando atto di aver avviato delle trattative «per la definizione bonaria della controversia e raggiunto un accordo formalizzato in data 19.12.2025», comunicando «di rinunciare al presente giudizio».
V. La suddetta circostanza, ossia la sopravvenuta definizione transattiva della lite, incontroversa tra le parti, induce a giudicare cessata la materia del contendere, peraltro dedotta da entrambe le parti.
Il processo va, pertanto, dichiarato estinto.
Stante l'accordo, neanche è necessario regolare le spese.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara estinto il processo e compensate le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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