Sentenza 26 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2018, n. 18313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18313 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE RO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/11/2017 del GIP TRIBUNALE di TARANTO sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
Udito il Procuratore Generale, nella persona del sost. ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 14.11.2017 il Gip del Tribunale di Taranto applicava ex art.444 cod. proc. pen. a ZE IR, imputato del reato detenzione illecita di arma clandestina e relativo munizionamento, la pena concordata tra le parti di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 1400,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, censurando la condanna per violazione di legge non avendo il giudice valutato a priori la sussistenza di elementi idonei che avrebbero consentito il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile.
4. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art.129 cod. proc. pen. Con la I. 23 giugno 2017 n. 103 è stato introdotto, all'art. 448 del codice di rito, il comma 2 bis che non contempla tra i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, la censura avente ad oggetto il mancato assolvimento da parte del giudice dell'obbligo di pronunciarsi sulla insussistenza di condizioni per proscioglimento. Una simile doglianza (che corrisponde all'unica dedotta nel caso di specie dal ricorrente) deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
5. E' opportuno evidenziare che nel presente giudizio sono stati dati gli avvisi alle parti, benché gli stessi non siano più previsti dalla legge. Invero, con la modifica dell'art. 610 cod. proc. pen. e l'introduzione del comma 5 bis si prevede che la Corte di cassazione dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili. L'istituzione di tale forma di declaratoria si ispira alla necessità di alleggerire il carico delle udienze dinanzi la Suprema Corte sicché si è prevista espressamente l'ipotesi di un provvedimento emettibile de plano senza formalità di procedura e, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti.
6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 4() processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 23 febbraio 2018 Il cons. liere ìstensore Il presidente LuAcii Ba o e Francesco Maria Silvi