CASS
Sentenza 9 giugno 2021
Sentenza 9 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2021, n. 22764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22764 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di CE LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2019 della Corte di appello di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte dell'avvocato Stefano NOTARPIETRO del foro di MONZA, difensore dell'imputato, che insiste nei motivi di ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - Penale Sent. Sez. 5 Num. 22764 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto LU CO colpevole delle lesioni personali, giudicate guaribili in otto giorni, procurate a CR AN nel corso di una colluttazione, aggravate dall'uso di un coltello, condotta integrante, altresì, il reato di porto ingiustificato di armajdfrocte- 2c' - 2. Ricorre per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore, il quale svolge sei motivi. 2.1. Vizio della motivazione in ordine all'omessa considerazione della versione alternativa proposta dalla difesa circa l'uso di un coltello durante la colluttazione tra l'imputato e la p.o.. Si censura la sentenza impugnata per avere riprodotto la motivazione del primo giudice, senza valutare le specifiche censure dell'appellante. 2.2. Analogo vizio è dedotto con il secondo motivo con il quale ci si duole dei profili di illogicità nella valutazione di attendibilità dei testi, avendo la Corte di appello dato credito esclusivamente ai testi dell'Accusa, non disinteressati, obliterando il valore probatorio delle deposizioni testimoniali avverse, soprattutto con riguardo alla presenza di un coltello, circostanza negata dal ricorrente che mai l'ha utilizzato, e, comunque, più in generale con riguardo alla ricostruzione della dinamica dell'azione. 2.3. Con il terzo e il quarto motivo ci si duole del vaglio di attendibilità della persona offesa, condotto senza considerare che AN e CO si erano reciprocamente querelati, dopo i fatti in questione, e che le dichiarazioni di AN furono rese prima che CO rimettesse la querela nei suoi confronti ( così consentendo l'archiviazione del procedimento a suo carico), sicchè, egli non era disinteressato. D'altro canto, tale situazione processuale imponeva il rispetto della regola di cui all'art. 210 cod. proc. pen. ( avendo diritto AN a essere assistito da un difensore e agli avvisi di legge) e comporta l'inutilizzabilità, rilevabile anche ex officio, delle sue dichiarazioni, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. 2.4. Vizio della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, denunciato, con il quinto motivo, relativamente alla asserita compatibilità delle lesioni con un'arma da taglio, affermata dalla Corte di appello, nonostante i contraddittori esiti istruttori, riguardanti la sede attinta, la compatibilità delle lesioni con il contenuto del certificato medico ospedaliero rilasciato allo AN, e la sproporzione tra lesioni riscontrate a CO e quelle refertate a AN, e comunque ci si duole dell'omessa valutazione delle censure difensive. Fa rilevare la Difesa ricorrente che nella certificazione medica rilasciata alla persona offesa non v'è traccia della natura delittuosa delle lesioni, né vi è la denuncia obbligatoria, per il sanitario, ex art. 361 cod. pen. In mancanza del rinvenimento del coltello e in presenza di esiti istruttori non univoci, anzi, contraddittori, l'epilogo del giudizio di merito avrebbe dovuto essere quello assolutorio, nel rispetto della regola di cui all'art. 530 cpv. cod. proc. pen. 2.5. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. perché la moglie della persona offesa - indagata nel procedimento connesso conseguente alla denuncia del CO - avrebbe dovuto ricevere l'avvertimento di cui all'art. 199 cod. proc. pen., dalla cui omissione deriva la inutilizzabilità della relativa deposizione, peraltro determinante proprio in ordine alla presenza del coltello, al suo utilizzo da parte del ricorrente. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Il Difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte in data 12/02/2021 riportandosi ai motivi di ricorso ed eccependo, altresì, la prescrizione, maturata, rispetto a fatto commesso in data 15/12/2012 ( come da correzione effettuata nel giudizio di primo grado), in data 19 agosto 2020, calcolando anche la sospensione "Covid" di giorni 64. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto per lo più tendente a confutare la ricostruzione storica dei fatti operata dai giudici di merito, per proporre una versione alternativa, peraltro, del tutto ipotetica, astratta e congetturale, a fronte di una doppia conforme pronuncia di primo e secondo grado, e di una sentenza della Corte di appello che ha replicato, seppur sinteticamente, alle deduzioni difensive. I rilievi, le osse1412A.A4'; e le doglianze del ricorrente, benchè dedotti sotto la prospettazione di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito e della prospettazione di meri enunciati fattuali, perseguendo la propria valutazione delle prove e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio. E' noto, tuttavia, che il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, per espressa disposizione normativa, deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito, per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.(Sez. 6, n. 2782 del 18/01/1995 , Rv. 201355). Invece, con i motivi articolati in ricorso si propongono doglianze che, in quanto relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria, risultano non consentite dalla legge in questa sede ( Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile, quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione decisione, e non già quello tra prova e decisione. 2. Ebbene, e in via di estrema sintesi, con riguardo al primo motivo, la Corte di appello ha specificamente vagliato la versione alternativa proposta dalla difesa in ordine all'uso di un coltello durante lo scontro tra l'imputato e la p.o.., dalla quale si è dissociata rilevando che la presenza dall'arma è stata accertata in virtù di attendibili fonti dichiarative;
mentre, 3 il secondo motivo di ricorso tende a conseguire una lettura meramente alternativa del quadro probatorio propugnando una non consentita contestazione parcellizzata dell'attendibilità dei testi dell'accusa. Generico e finalizzato a una alternativa ricostruzione degli eventi il quinto motivo, in relazione al quale la Corte di appello ha specificamente replicato, a pg. 3, alle doglianze con le quali si mirava a smentire l'utilizzo, da parte del CO, di un coltello, nel corso della colluttazione, sia in ragione delle dichiarazioni dei testi presenti ( RR e Galimberti) che per la presenza di tagli sul giubbotto indossato dalla vittima. Con tali argomenti il ricorrente omette il dovuto confronto perseverando nel propugnare una inammissibile ( in questa Sede) versione alternativa. 3. Inammissibili anche il terzo e il quarto motivo. 3.1. Di pieno merito le considerazioni in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, adeguatamente vagliata dai giudici del merito in doppia conforme, con corretta applicazione dei principi di diritto che governano la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, a tenore dei quali esse possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell' attendibilità intrinseca del suo racconto. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 (dep. 2015 ) Rv. 261730; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). A tale compito non si sono sottratti i giudici di merito, nel caso di specie, essendo rinvenibile, in particolare nella sentenza di primo grado (alla quale quella impugnata si è in premessa interamente richiamata), uno specifico vaglio della attendibilità e della credibilità dello AN. Il Tribunale ha, infatti, dato atto della linearità e della coerenza del racconto, oltre a segnalare i riscontri provenienti da altre fonti dichiarative, non sospette di parzialità, e dalla certificazione medica attestante le lesioni patite. Non bisogna dimenticare, infatti, che si è di fronte ad una doppia condanna conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, essendo stata offerta una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. LI 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 5, N. 8411/92, RV. 191488); trattasi di principio assolutamente consolidato, avendo trovato autorevole conferma anche nella sentenza Spina delle Sezioni Unite n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214793 ( cfr. Sez. 4 n. 47170 dell'8.11.2007). A ciò deve aggiungersi che neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo 3 (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello, che sia idoneck a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico;
Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, P.M. in proc. Maniscalco ed altri, Rv. 212053). 3.2. Sono manifestamente infondate anche le deduzioni riguardanti la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in qualità di testimone - perché, nella prospettiva difensiva, a causa di reciproche querele, avrebbe dovuto essere escusso come teste assistito ex art. 210 c.p.p.., secondo la regula juris declinata dalle Sezioni Unite ( Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009 Ud. (dep. 29/03/2010 ), De Simone e altro, Rv. 246375). E' vero, sì, che, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264479). Tuttavia, secondo le indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite "Lo Presti" (Sez. U, n. 33583 del 2015, Rv. 264482) e " Mills" (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010,Mills, Rv. 246584), il giudice, «per potere applicare la norma di cui all'art. 210 cod. proc. pen., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte [...]». Questo vuoi dire che, allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata ad opporsi all'assunzione della testimonianza di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare, sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella ktik, Presidente Mari. essich aria Ter:sa EL / wir 411 Ne/ disponibilità del giudice e non sussistano i presupposti perché questi si attivi d'ufficio, in conseguenza di una richiesta di prova formulata sul punto dalle parti, ex art. 493 cod. prov. pen, ovvero in ragione dell'assoluta necessità di disporre l'escussione del dichiarante, ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice ( Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Rv. 266422; conf. Sez. 5 n. 13391 del 23/01/2019, Rv. 275624). 3.2.1. Applicando tali principi di carattere generale al caso concreto, si osserva che l'esame degli atti, certamente consentito, attesa la natura processuale del vizio dedotto, evidenzia che nel caso di specie, né dalla sentenza di primo grado né da quella impugnata, e neppure dall'atto di appello, si traggono elementi che consentano di affermare, per un verso, che la situazione processuale dedotta fosse desumibile dagli atti e, dunque, che il Tribunale fosse stato posto in condizione di conoscere la esistenza del procedimento connesso a carico dello AN, in quanto originato dalla denuncia del CO;
dall'altro, non risulta che il ricorrente l'avesse eccepito al momento dell'assunzione della testimonianza della persona offesa. Solo con il ricorso per cassazione, infatti, è stato dedotto e documentato il fatto che CR AN, ascoltato come teste all' udienza del 13 ottobre 2016, risultava essere indagato in altro procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Monza, per il reato di lesioni, poi conclusosi con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. 4. Inammissibile anche il sesto motivo di ricorso, dal momento che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, Rv. 273219). Ciò non è avvenuto nel caso di specie. 5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale), Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818 - 01 ).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. osì deciso in Roma il 18 febbraio 2021 I Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte dell'avvocato Stefano NOTARPIETRO del foro di MONZA, difensore dell'imputato, che insiste nei motivi di ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - Penale Sent. Sez. 5 Num. 22764 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto LU CO colpevole delle lesioni personali, giudicate guaribili in otto giorni, procurate a CR AN nel corso di una colluttazione, aggravate dall'uso di un coltello, condotta integrante, altresì, il reato di porto ingiustificato di armajdfrocte- 2c' - 2. Ricorre per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore, il quale svolge sei motivi. 2.1. Vizio della motivazione in ordine all'omessa considerazione della versione alternativa proposta dalla difesa circa l'uso di un coltello durante la colluttazione tra l'imputato e la p.o.. Si censura la sentenza impugnata per avere riprodotto la motivazione del primo giudice, senza valutare le specifiche censure dell'appellante. 2.2. Analogo vizio è dedotto con il secondo motivo con il quale ci si duole dei profili di illogicità nella valutazione di attendibilità dei testi, avendo la Corte di appello dato credito esclusivamente ai testi dell'Accusa, non disinteressati, obliterando il valore probatorio delle deposizioni testimoniali avverse, soprattutto con riguardo alla presenza di un coltello, circostanza negata dal ricorrente che mai l'ha utilizzato, e, comunque, più in generale con riguardo alla ricostruzione della dinamica dell'azione. 2.3. Con il terzo e il quarto motivo ci si duole del vaglio di attendibilità della persona offesa, condotto senza considerare che AN e CO si erano reciprocamente querelati, dopo i fatti in questione, e che le dichiarazioni di AN furono rese prima che CO rimettesse la querela nei suoi confronti ( così consentendo l'archiviazione del procedimento a suo carico), sicchè, egli non era disinteressato. D'altro canto, tale situazione processuale imponeva il rispetto della regola di cui all'art. 210 cod. proc. pen. ( avendo diritto AN a essere assistito da un difensore e agli avvisi di legge) e comporta l'inutilizzabilità, rilevabile anche ex officio, delle sue dichiarazioni, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. 2.4. Vizio della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, denunciato, con il quinto motivo, relativamente alla asserita compatibilità delle lesioni con un'arma da taglio, affermata dalla Corte di appello, nonostante i contraddittori esiti istruttori, riguardanti la sede attinta, la compatibilità delle lesioni con il contenuto del certificato medico ospedaliero rilasciato allo AN, e la sproporzione tra lesioni riscontrate a CO e quelle refertate a AN, e comunque ci si duole dell'omessa valutazione delle censure difensive. Fa rilevare la Difesa ricorrente che nella certificazione medica rilasciata alla persona offesa non v'è traccia della natura delittuosa delle lesioni, né vi è la denuncia obbligatoria, per il sanitario, ex art. 361 cod. pen. In mancanza del rinvenimento del coltello e in presenza di esiti istruttori non univoci, anzi, contraddittori, l'epilogo del giudizio di merito avrebbe dovuto essere quello assolutorio, nel rispetto della regola di cui all'art. 530 cpv. cod. proc. pen. 2.5. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. perché la moglie della persona offesa - indagata nel procedimento connesso conseguente alla denuncia del CO - avrebbe dovuto ricevere l'avvertimento di cui all'art. 199 cod. proc. pen., dalla cui omissione deriva la inutilizzabilità della relativa deposizione, peraltro determinante proprio in ordine alla presenza del coltello, al suo utilizzo da parte del ricorrente. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Il Difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte in data 12/02/2021 riportandosi ai motivi di ricorso ed eccependo, altresì, la prescrizione, maturata, rispetto a fatto commesso in data 15/12/2012 ( come da correzione effettuata nel giudizio di primo grado), in data 19 agosto 2020, calcolando anche la sospensione "Covid" di giorni 64. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto per lo più tendente a confutare la ricostruzione storica dei fatti operata dai giudici di merito, per proporre una versione alternativa, peraltro, del tutto ipotetica, astratta e congetturale, a fronte di una doppia conforme pronuncia di primo e secondo grado, e di una sentenza della Corte di appello che ha replicato, seppur sinteticamente, alle deduzioni difensive. I rilievi, le osse1412A.A4'; e le doglianze del ricorrente, benchè dedotti sotto la prospettazione di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito e della prospettazione di meri enunciati fattuali, perseguendo la propria valutazione delle prove e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio. E' noto, tuttavia, che il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, per espressa disposizione normativa, deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito, per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.(Sez. 6, n. 2782 del 18/01/1995 , Rv. 201355). Invece, con i motivi articolati in ricorso si propongono doglianze che, in quanto relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria, risultano non consentite dalla legge in questa sede ( Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile, quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione decisione, e non già quello tra prova e decisione. 2. Ebbene, e in via di estrema sintesi, con riguardo al primo motivo, la Corte di appello ha specificamente vagliato la versione alternativa proposta dalla difesa in ordine all'uso di un coltello durante lo scontro tra l'imputato e la p.o.., dalla quale si è dissociata rilevando che la presenza dall'arma è stata accertata in virtù di attendibili fonti dichiarative;
mentre, 3 il secondo motivo di ricorso tende a conseguire una lettura meramente alternativa del quadro probatorio propugnando una non consentita contestazione parcellizzata dell'attendibilità dei testi dell'accusa. Generico e finalizzato a una alternativa ricostruzione degli eventi il quinto motivo, in relazione al quale la Corte di appello ha specificamente replicato, a pg. 3, alle doglianze con le quali si mirava a smentire l'utilizzo, da parte del CO, di un coltello, nel corso della colluttazione, sia in ragione delle dichiarazioni dei testi presenti ( RR e Galimberti) che per la presenza di tagli sul giubbotto indossato dalla vittima. Con tali argomenti il ricorrente omette il dovuto confronto perseverando nel propugnare una inammissibile ( in questa Sede) versione alternativa. 3. Inammissibili anche il terzo e il quarto motivo. 3.1. Di pieno merito le considerazioni in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, adeguatamente vagliata dai giudici del merito in doppia conforme, con corretta applicazione dei principi di diritto che governano la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, a tenore dei quali esse possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell' attendibilità intrinseca del suo racconto. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 (dep. 2015 ) Rv. 261730; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). A tale compito non si sono sottratti i giudici di merito, nel caso di specie, essendo rinvenibile, in particolare nella sentenza di primo grado (alla quale quella impugnata si è in premessa interamente richiamata), uno specifico vaglio della attendibilità e della credibilità dello AN. Il Tribunale ha, infatti, dato atto della linearità e della coerenza del racconto, oltre a segnalare i riscontri provenienti da altre fonti dichiarative, non sospette di parzialità, e dalla certificazione medica attestante le lesioni patite. Non bisogna dimenticare, infatti, che si è di fronte ad una doppia condanna conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, essendo stata offerta una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. LI 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 5, N. 8411/92, RV. 191488); trattasi di principio assolutamente consolidato, avendo trovato autorevole conferma anche nella sentenza Spina delle Sezioni Unite n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214793 ( cfr. Sez. 4 n. 47170 dell'8.11.2007). A ciò deve aggiungersi che neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo 3 (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello, che sia idoneck a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico;
Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, P.M. in proc. Maniscalco ed altri, Rv. 212053). 3.2. Sono manifestamente infondate anche le deduzioni riguardanti la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in qualità di testimone - perché, nella prospettiva difensiva, a causa di reciproche querele, avrebbe dovuto essere escusso come teste assistito ex art. 210 c.p.p.., secondo la regula juris declinata dalle Sezioni Unite ( Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009 Ud. (dep. 29/03/2010 ), De Simone e altro, Rv. 246375). E' vero, sì, che, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264479). Tuttavia, secondo le indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite "Lo Presti" (Sez. U, n. 33583 del 2015, Rv. 264482) e " Mills" (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010,Mills, Rv. 246584), il giudice, «per potere applicare la norma di cui all'art. 210 cod. proc. pen., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte [...]». Questo vuoi dire che, allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata ad opporsi all'assunzione della testimonianza di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare, sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella ktik, Presidente Mari. essich aria Ter:sa EL / wir 411 Ne/ disponibilità del giudice e non sussistano i presupposti perché questi si attivi d'ufficio, in conseguenza di una richiesta di prova formulata sul punto dalle parti, ex art. 493 cod. prov. pen, ovvero in ragione dell'assoluta necessità di disporre l'escussione del dichiarante, ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice ( Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Rv. 266422; conf. Sez. 5 n. 13391 del 23/01/2019, Rv. 275624). 3.2.1. Applicando tali principi di carattere generale al caso concreto, si osserva che l'esame degli atti, certamente consentito, attesa la natura processuale del vizio dedotto, evidenzia che nel caso di specie, né dalla sentenza di primo grado né da quella impugnata, e neppure dall'atto di appello, si traggono elementi che consentano di affermare, per un verso, che la situazione processuale dedotta fosse desumibile dagli atti e, dunque, che il Tribunale fosse stato posto in condizione di conoscere la esistenza del procedimento connesso a carico dello AN, in quanto originato dalla denuncia del CO;
dall'altro, non risulta che il ricorrente l'avesse eccepito al momento dell'assunzione della testimonianza della persona offesa. Solo con il ricorso per cassazione, infatti, è stato dedotto e documentato il fatto che CR AN, ascoltato come teste all' udienza del 13 ottobre 2016, risultava essere indagato in altro procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Monza, per il reato di lesioni, poi conclusosi con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. 4. Inammissibile anche il sesto motivo di ricorso, dal momento che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, Rv. 273219). Ciò non è avvenuto nel caso di specie. 5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale), Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818 - 01 ).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. osì deciso in Roma il 18 febbraio 2021 I Consigliere estensore