Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2001, n. 10347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10347 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
@ 68741- CORTES 1.0347/ REPUBBLICA ITALIANA IN N DE ANO /01 6 8 E A I 9 5 N 1 . R / O I 4 N A / Z - 6 T A 2 B U R . CORTE SUPREMA DICASSAZIONE . B T R . L I S Oggetto P L I . R A G D T E L B R E IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA A D T A indennità ferie non godute I S A 1 D I N 3 E 1 E R .ri Magistrati: mposta dagli Ill.mi Sigg S . T . E I N N M T A E S A R.G.N. 5664/00 E PresidenteDott. Giovanni OLLA M Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Re. Consigliere Cron. 22963 Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 27/04/01 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente S ENTENZA harr sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE UMBRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente 121 presso domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI E L E 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e N I O I V Z I A S C difende ope legis;
S A E C ' N D 1 - ricorrente 4 O I M O 7 P R P 8 M contro 6 A C . SS LO;
N - intimato avversO la sentenza n. 12/99 della Commissione il 2001 tributaria regionale di PERUGIA, depositata 1034 22/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo CA SO impugnava dinanzi alla commissione tributaria di primo grado il silenzio - rifiuto inter- venuto sulla sua istanza di rimborso dell'i.r.pe.f. versata sull'indennità sostitutiva di erie non godute. har La commissione adita accoglieva il ricorso, e tale decisione, impugnata dall'Amministrazione finanziaria, veniva confermata dalla commissione tributaria regiona- le dell'Umbria con sentenza 16 febbraio 22 marzo 1999, sulla considerazione che tale indennità integra un vero e proprio risarcimento di danno, in quanto la prestazione lavorativa, ancorchè resa in violazione dell'art. 32 Cost., viene regolarmente compensata con la normale retribuzione, per cui nor poteva ricadere nella previsione dell'art. 48 del d.P.R. n.917/86. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. 2 § 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione di norme di diritto, nonché omessa ○ insufficiente motivazione, 1'Amministrazione finanziaria, premesso che l'art.46 del d. P. R. 917/86 prevede l'imponibilità di tutti i compensi percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro, richiama la giuri- sprudenza della Sezione Lavoro della Corte, la quale ha affermato che l'indennità in questione ha natura retri- butiva ed è assoggettabile ad i.r.pe.f., e non pregiu- dica tale natura il fatto che sia collegata alla lesio- ne di un diritto indisponibile, quale le ferie, e che è سمنا del tutto assimilabile al compenso per lavoro straordi- nario. Pertanto, l'affermata equivalenza tra natura risar- citoria e non imponibilità non avrebbe alcun fondamento nel sistema. La ricorrente richiama, altresì, i principi affer- mati da altre Sezioni di questa Corte, da ultimo con la sentenza 4835/99. § 3. Motivi della decisione Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria merita accoglimento. Come questa Suprema Corte ha ripetutamente afferma- ( si vedano, fra le numerose conformi, le sentenze to della prima Sezione civile n.7202, 10275, 10724 e 10941 3 del 1999, e la successiva, costante giurisprudenza di questa Sezione ), la soggezione ad i.r.p.e.f. dei compensi corrisposti al lavoratore subordinato - in base alla disciplina dettata dagli articoli 46 e 48 del d. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 prescinde dalla essendo suffi- natura giuridica dei compensi stessi, ciente che essi derivino da rapporti aventi per og- "1 getto la prestazione di lavoro " Tale autonoma nozione non esclude, naturalmente, che i singoli emolumenti corrisposti dal datore di la- voro possano essere sottoposti ad una differente disci- iran plina giuridica in considerazione della loro natura per fini diversi da quelli dell'imposizione fiscale di- retta. ( Si vedano, ad esempio, le sentenze di questa Corte 16 luglio 1992, n. 8627 e 13 marzo 1997, n.2231, nelle quali è stata ritenuta l'assoggettabilità del di- ritto all'indennità in questione a prescrizione ordina- ria decennale, in considerazione della sua natura ri- sarcitoria e non retributiva ). Per quanto attiene all'indennità sostitutiva di ferie non godute, pur difettando un rapporto di sinal- lagmaticità con la prestazione di lavoro, non pare dub- bio che la stessa rientri tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro presta- to, in quanto non si tratta di erogazione avente il 4 proprio titolo in una causa diversa e del tutto autono- ma, quale, ad esempio, il risarcimento dei danni da in- fortunio imputabile al datore di lavoro. ( Si vedano in tal senso, fra le altre, Sez.Lav., 25 settembre 1994, n. 7868; Sez.I, 5 febbraio 1996, n.948 ). L'accoglimento delle censura comporta la cassazione della sentenza impugnata. Poichè non sono necessari ul- teriori accertamenti di fatto, l'annullamento, pronun- ciato per violazione di norme di diritto, consente alla Corte, ai sensi dell'art.384 cod. proc. civ., di rigetta- re la domanda di rimborso del tributo. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
0 accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, 8 9 A 1 I / 5 4 R . / 0 N A decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso;
2 - T B U . B R . I L compensa le spese dell'intero giudizio L P . R A O T . L B E A D T Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- A D 1 I N 3 E 1 R S E . la Sezione tributaria, il 27 aprile 2001. T N A A M Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Ohla Enrico Altieri A IL CANCELLIERE C1 EN TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 LUG. 2001 Oggi IL CANCELLIERE O 5 Inngesps TA