Art. 53.
A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato dalle facolta' universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti ed orali.
L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte delle regioni ai sensi dell'articolo 48 e da parte delle associazioni, istituti ed enti ai sensi dell'articolo 49.
A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante.
A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato dalle facolta' universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti ed orali.
L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte delle regioni ai sensi dell'articolo 48 e da parte delle associazioni, istituti ed enti ai sensi dell'articolo 49.
A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante.