TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 369/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 22.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 369/2023 RG,
PROMOSSA DA
c.f. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
111, elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, presso lo studio dell'avv.
IE TI, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Opponente
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Francia n. 46; , c.f. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._3
Gela via Francia n. 46, e , c.f. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
29/09/1965 e residente a [...], rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Maurizio Salvatore Maria Cannizzo, presso il cui studio sito in Gela via Cicerone n.108 sono elettivamente domiciliati;
Opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e , proponendo opposizione ex art. 615 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
c.p.c. all'atto di precetto ad istanza degli stessi notificato il 17.2.2023, in forza della sentenza n. 9/1999 del Tribunale di Gela Sez. Stralcio del 10/6-1/7/1999, munita di formula esecutiva il 29/11/2022, confermata dalla sentenza n. 195 del 22/6/2005 della Corte di Appello di Caltanissetta e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13739/12 del 15/6/2012; dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Gela il
5/5/2016, munita di formula esecutiva il 31/5/2016, e già in precedenza notificata in forma esecutiva;
nonché della sentenza n. 24/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta pubblicata il 4/2/2022, spedita in forma esecutiva il 13/9/2022 e già notificata in forma esecutiva, con cui è stato intimato all'opponente di “rilasciare l'appartamento per civile abitazione in Gela, Via Europa n. 111, piano terzo, in catasto al foglio 177, particella 490/sub 6” e di pagare le spese dell'atto di precetto, quantificate in € 1.914,11, oltre interessi e spese successive, entro giorni venti dalla notifica.
A sostegno dell'opposizione, ha rilevato: Parte_1
1) che, rispetto al pagamento della residua prezzo di € 15.942,09, condizione per il trasferimento dell'immobile, gli opposti hanno proceduto all'offerta reale e, in mancanza di accettazione da parte del che intendeva far verificare la congruità dell'importo, la somma è stata depositata Parte_1
dall'Ufficiale giudiziario, il 23.11.2012, presso la di Gela di Via Palazzi in 16 libretti bancari Controparte_4
al portatore, che, tuttavia, l'opponente non è in seguito riuscito ad incassare in quanto la banca gli ha opposto che i libretti al portatore erano oramai da considerarsi non più validi, per cui la condizione sospensiva del trasferimento (e del rilascio) del bene non si è verificata;
2) che le spese del precetto sono state illegittimamente quantificate in € 1.914,11, in luogo del corretto importo di € 711,55 (di cui € 425,00 per compenso;
€ 63,75 per rimborso spese generali;
€ 19,55 per
C.P.A.; € 118,83 per IVA, se dovuta, € 91,42 per spese vive), atteso che: il compenso quantificato in €
638,00, non tiene conto che lo scaglione tariffario da € 5.200,01 a 260.000,00, prevede un compenso massimo di € 425,00; non è previsto l'aumento del 60% (per tre parti intimanti) del compenso, illegittimamente quantificato in € 383,80; non è dovuta la somma di € 210,54 per “manifesta fondatezza”, trattandosi di aumento del compenso non previsto per la redazione dell'atto di precetto, essendo facoltà riservata al giudice in sede di liquidazione giudiziale;
sono conseguentemente errati anche gli importi indicati nel precetto: € 184,85 per rimborso spese generali;
€ 60,34 per C.P.A. ed €
345,16 per IVA;
3) che, poiché l'opponente è tuttora creditore degli opposti del residuo prezzo di € 15.942,09, ai sensi dell'art. 1241 e segg. c.c., il debito per le spese del precetto va compensato con il maggior credito vantato dall'opponente nei confronti degli intimanti.
L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c., sospendere nei confronti dell'opponente l'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Gela - Sez. Stralcio - n. 9/1999 del 10/6-1/7/1999, confermata dalla sentenza n. 195 del
22/6/2005 della Corte di Appello di Caltanissetta e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
13739/12 del 15/6/2012; dell'Ordinanza Rep. N. 245/2016 del Tribunale di Gela in data 5/5/2016; e della sentenza n. 24/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta del 4/2/2022, per i gravi motivi indicati in premessa per la mancata riscossione da parte di el residuo prezzo del trasferimento Parte_1
dell'immobile, e anche per gli errati e illegittimi compensi chiesti per l'atto di precetto opposto;
Nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dire e dichiarare che , Controparte_1
e non hanno diritto a procedere: - a) all'esecuzione Controparte_2 Controparte_3
forzata per il rilascio dell'immobile sito in Gela, Via Europa n. 111, nei confronti di Parte_1
in quanto, come specificato in premessa, questi non ha ancora ricevuto il pagamento del residuo prezzo pari ad € 15.942,09 dovutogli, oggetto dell'offerta reale depositata dagli opposti presso la
[...]
di Gela di Via Palazzi in 16 libretti bancari al portatore accesi il 23/11/2012, la cui riscossione è CP_4
stata rifiutata da detta banca perché titoli non più validi, per cui non può considerarsi avverata la condizione alla quale il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 9/99 (e negli altri successivi provvedimenti giudiziari), ha subordinato il trasferimento coattivo del citato immobile;
- b) all'esecuzione forzata per il pagamento delle spese dell'atto di precetto in € 1.914,11 perché importo non dovuto poiché comprende compensi illegittimi e indicati in modo arbitrario. Di conseguenza: - c) revocare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto notificato all'opponente il 17/2/2023; - d) condannare gli opposti per responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - e) Condannare gli opposti alle spese e compensi del giudizio”.
Costituitisi in giudizio, , e hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
svolto ampie difese volte al rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo la condanna dell'opponente alle spese processuali.
Con ordinanza depositata il 7.8.2024 è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che prevedeva: “1) il reincasso da parte degli opposti della somma pari ad euro 15.942,00; 2) la corresponsione della somma pari ad euro 15.942.00 da parte degli odierni opposti all'opponente in un termine da concordare tra le parti;
3) il rilascio da parte dell'opponente dell'immobile di cui all'atto di precetto nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 2); 4) la corresponsione di euro 800,00 da parte dell'opponente alle parti opposte per le spese dell'atto di precetto;
5) la corresponsione di quanto richiesto nell'atto di precetto da parte dell'opponente alle parti opposte per le spese relative alla sentenza nr. 24/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
6) la rinuncia da parte degli opposti ad ogni altra pretesa a titolo di spese legali eccetto quelle di cui alla presente proposta, così come quantificate;
7) spese del giudizio compensate”.
La predetta proposta, accettata dall'opponente, è stata invece rifiutata dagli opposti.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata al 22.10.2025, udienza che è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono. Con riferimento al primo motivo di opposizione, va osservato che, come risulta pacifico, nel corso del giudizio l'immobile è stato rilasciato dal agli intimanti. Parte_1
Tale circostanza non determina la cessazione della materia del contendere, non soltanto in quanto l'opponente ha sollevato ulteriori motivi di opposizione attinenti alle spese del precetto, ma anche perché, con specifico riferimento all'esecuzione spontanea del rilascio, la Suprema Corte ha precisato:
“In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato” (Cass. civ. sez. VI, 7/9/2017,
n.20924).
Ciò premesso, il motivo di opposizione è infondato.
Al riguardo, infatti, deve ritenersi avverata la condizione del trasferimento dell'immobile e del relativo obbligo di rilascio in capo al , essendo stata regolarmente eseguita l'offerta reale del residuo Parte_1
prezzo che in precedenza non era stato spontaneamente accettato dall'opponente.
Invero, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, il Tribunale di Gela, con ordinanza n.
245/2016 depositata il 5.5.2016, ha così statuito: “dichiara la validità del deposito delle somme ex art.
1210 al fine della realizzazione delle condizioni per il trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. per cui è causa, come prescritte dal giudice con la sentenza n.9/1999 del Tribunale di Gela, confermata dalla Corte
d'Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 195/2005 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
13739/2012 passata in giudicato e, conseguentemente, dichiara gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di , liberati dalla propria obbligazione”. Tale ordinanza è stata confermata dalla Corte Persona_1
di Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 24/2022 del 12.1.2022 (prodotta in atti).
In considerazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 24/2022 alla scadenza del termine di sessanta giorni (art. 325 comma 2 c.p.c.) dalla relativa notifica avvenuta in data 9.2.2022
(come dichiarato dal nella lettera del 20.7.2022, all. 4 dell'atto di citazione), non è possibile Parte_1
in questa sede riesaminare l'avveramento della condizione sospensiva del trasferimento dell'immobile e la liberazione degli opponenti dall'obbligazione di pagamento del relativo prezzo residuo, in quanto appunto già dichiarati con la predetta sentenza ormai passata in giudicato. Le doglianze dell'opponente, collocandosi in un momento successivo all'avveramento della condizione ed alla liberazione dall'obbligazione, non inficiano il diritto degli intimanti ad agire in via esecutiva per il rilascio dell'immobile.
Invero, l'art. 1207 comma 3 c.c. stabilisce: “Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore” ed il precedente comma 1 prevede che “Quando il creditore è in mora, è a suo carico
l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore”.
Nella specie, essendo pacifico che l'offerta reale non è stata accettata dal creditore e risultando il passaggio in giudicato della sentenza n. 24/2022 avvenuto il 10.4.2022, l'asserito rifiuto, perché titoli non più validi, opposto dalla banca alla richiesta del di riscuotere le somme contenute nei 16 Parte_1
libretti, ove anche vi sia stato (sebbene dai rendiconti depositati dagli opposti risulti che sui libretti continuano ad essere addebitate spese), è circostanza successiva al verificarsi degli effetti della mora del creditore e, comunque, integra una causa non imputabile al debitore.
L'art. 1210 comma 2 prevede, infatti, che, eseguito il deposito, quando questo è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato dalla sua obbligazione, per cui le cause successive, non imputabili al debitore, che possano eventualmente incidere sull'effettiva riscossione delle somme depositate non ripristinano l'obbligazione di pagamento a carico del debitore.
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato, sussistendo il diritto degli intimanti ad agire in via esecutiva per il rilascio dell'immobile.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, parte opponente si duole dell'erronea quantificazione in € 1.914,11 delle spese del precetto.
Preliminarmente, va osservato che è infondata l'eccezione degli opposti, secondo cui la liquidazione delle spese in questione appartiene alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ex art. 611
c.p.c. Nella specie, infatti, non si tratta di liquidare le spese dell'esecuzione, ma di verificare la legittimità dell'autoliquidazione delle spese indicate nell'atto di precetto, relativamente, quindi, alla fase prodromica, ma antecedente, rispetto all'inizio dell'esecuzione.
Nel merito, l'opponente rileva innanzitutto che il compenso dell'atto di precetto è stato quantificato in
€ 638,00, mentre lo scaglione tariffario da € 52.000,01 a 260.000,00 applicato, prevede un compenso massimo di € 425,00.
Gli opposti hanno osservato che l'aumento del 50% degli onorari è previsto in via generale dall'articolo
4, D.M. - Ministero Giustizia – n. 55/2014 così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 e quindi
è applicabile anche al precetto. L'osservazione è fondata, in quanto l'importo di € 425,00 corrisponde al valore medio e non a quello massimo del compenso previsto dallo scaglione tariffario applicabile, ed il richiamato art. 4 dispone: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
Conseguentemente, l'importo di € 425,00 è stato aumentato nella misura del 50% (€ 638,00), entro il limite previsto dall'art. 4 DM 55/2014.
L'opponente ha poi rilevato che non è previsto l'aumento del 60% (per tre parti intimanti) del compenso, illegittimamente quantificato in € 383,80.
Al riguardo, va osservato che l'art. 4 co. 2 DM 55/2014 prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti”.
Da ciò consegue che all'importo del compenso di € 638,00 può aggiungersi il 60%, che è pari ad € 382,80
(l'indicazione nel precetto dell'importo di € 383,80, stante l'esiguità della differenza, appare quindi come un mero errore materiale o di calcolo).
Infine, l'opponente lamenta che non è dovuta la somma di € 210,54 per “manifesta fondatezza”, trattandosi di aumento del compenso non previsto per la redazione dell'atto di precetto.
Sul punto l'opposizione risulta fondata, tenuto conto che l'art. 4 comma 8 DM 55/2014 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”) fa riferimento testuale alla liquidazione giudiziale, in esito ad un giudizio in cui il soccombente si è costituito, “a carico del soccombente costituito”, quando – ex post - le difese della parte vittoriosa “sono risultate manifestamente fondate”, norma che non appare quindi applicabile all'atto di precetto.
Conseguentemente, le spese del precetto vanno rideterminate in complessivi € 1.580,88, di cui €
1.020,80 per compenso del precetto;
€ 153,12 per rimborso spese generali al 15%; € 46,95 per CPA;
€
268,59 per IVA, se dovuta, € 91,42 per spese vive.
Infine, va disattesa l'eccezione di compensazione del predetto debito con il maggior credito vantato dall'opponente per il residuo prezzo, sul punto dovendosi rilevare che, per le superiori considerazioni in tema di liberazione degli intimati dall'obbligazione di pagamento a loro carico, non sussiste alcun credito certo, liquido ed esigibile (Cass. 22/12/2023, n.35913) nei confronti degli opposti con cui possa compensarsi il debito per le spese di precetto. Relativamente alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente” (Cass civ. 11/10/2016, n.20374).
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e del complessivo esito del giudizio, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'efficacia del Parte_1
precetto a lui intimato con atto notificato il 4.5.2017, relativamente alle spese specificate in tale atto, nei limiti del minore importo di € 1.580,88; rigetta per il resto l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da Parte_1
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Gela, 24 ottobre 2025.
Il giudice dott. Marco A. Pennisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 22.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 369/2023 RG,
PROMOSSA DA
c.f. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
111, elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, presso lo studio dell'avv.
IE TI, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Opponente
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Francia n. 46; , c.f. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._3
Gela via Francia n. 46, e , c.f. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
29/09/1965 e residente a [...], rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Maurizio Salvatore Maria Cannizzo, presso il cui studio sito in Gela via Cicerone n.108 sono elettivamente domiciliati;
Opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e , proponendo opposizione ex art. 615 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
c.p.c. all'atto di precetto ad istanza degli stessi notificato il 17.2.2023, in forza della sentenza n. 9/1999 del Tribunale di Gela Sez. Stralcio del 10/6-1/7/1999, munita di formula esecutiva il 29/11/2022, confermata dalla sentenza n. 195 del 22/6/2005 della Corte di Appello di Caltanissetta e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13739/12 del 15/6/2012; dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Gela il
5/5/2016, munita di formula esecutiva il 31/5/2016, e già in precedenza notificata in forma esecutiva;
nonché della sentenza n. 24/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta pubblicata il 4/2/2022, spedita in forma esecutiva il 13/9/2022 e già notificata in forma esecutiva, con cui è stato intimato all'opponente di “rilasciare l'appartamento per civile abitazione in Gela, Via Europa n. 111, piano terzo, in catasto al foglio 177, particella 490/sub 6” e di pagare le spese dell'atto di precetto, quantificate in € 1.914,11, oltre interessi e spese successive, entro giorni venti dalla notifica.
A sostegno dell'opposizione, ha rilevato: Parte_1
1) che, rispetto al pagamento della residua prezzo di € 15.942,09, condizione per il trasferimento dell'immobile, gli opposti hanno proceduto all'offerta reale e, in mancanza di accettazione da parte del che intendeva far verificare la congruità dell'importo, la somma è stata depositata Parte_1
dall'Ufficiale giudiziario, il 23.11.2012, presso la di Gela di Via Palazzi in 16 libretti bancari Controparte_4
al portatore, che, tuttavia, l'opponente non è in seguito riuscito ad incassare in quanto la banca gli ha opposto che i libretti al portatore erano oramai da considerarsi non più validi, per cui la condizione sospensiva del trasferimento (e del rilascio) del bene non si è verificata;
2) che le spese del precetto sono state illegittimamente quantificate in € 1.914,11, in luogo del corretto importo di € 711,55 (di cui € 425,00 per compenso;
€ 63,75 per rimborso spese generali;
€ 19,55 per
C.P.A.; € 118,83 per IVA, se dovuta, € 91,42 per spese vive), atteso che: il compenso quantificato in €
638,00, non tiene conto che lo scaglione tariffario da € 5.200,01 a 260.000,00, prevede un compenso massimo di € 425,00; non è previsto l'aumento del 60% (per tre parti intimanti) del compenso, illegittimamente quantificato in € 383,80; non è dovuta la somma di € 210,54 per “manifesta fondatezza”, trattandosi di aumento del compenso non previsto per la redazione dell'atto di precetto, essendo facoltà riservata al giudice in sede di liquidazione giudiziale;
sono conseguentemente errati anche gli importi indicati nel precetto: € 184,85 per rimborso spese generali;
€ 60,34 per C.P.A. ed €
345,16 per IVA;
3) che, poiché l'opponente è tuttora creditore degli opposti del residuo prezzo di € 15.942,09, ai sensi dell'art. 1241 e segg. c.c., il debito per le spese del precetto va compensato con il maggior credito vantato dall'opponente nei confronti degli intimanti.
L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c., sospendere nei confronti dell'opponente l'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Gela - Sez. Stralcio - n. 9/1999 del 10/6-1/7/1999, confermata dalla sentenza n. 195 del
22/6/2005 della Corte di Appello di Caltanissetta e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
13739/12 del 15/6/2012; dell'Ordinanza Rep. N. 245/2016 del Tribunale di Gela in data 5/5/2016; e della sentenza n. 24/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta del 4/2/2022, per i gravi motivi indicati in premessa per la mancata riscossione da parte di el residuo prezzo del trasferimento Parte_1
dell'immobile, e anche per gli errati e illegittimi compensi chiesti per l'atto di precetto opposto;
Nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dire e dichiarare che , Controparte_1
e non hanno diritto a procedere: - a) all'esecuzione Controparte_2 Controparte_3
forzata per il rilascio dell'immobile sito in Gela, Via Europa n. 111, nei confronti di Parte_1
in quanto, come specificato in premessa, questi non ha ancora ricevuto il pagamento del residuo prezzo pari ad € 15.942,09 dovutogli, oggetto dell'offerta reale depositata dagli opposti presso la
[...]
di Gela di Via Palazzi in 16 libretti bancari al portatore accesi il 23/11/2012, la cui riscossione è CP_4
stata rifiutata da detta banca perché titoli non più validi, per cui non può considerarsi avverata la condizione alla quale il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 9/99 (e negli altri successivi provvedimenti giudiziari), ha subordinato il trasferimento coattivo del citato immobile;
- b) all'esecuzione forzata per il pagamento delle spese dell'atto di precetto in € 1.914,11 perché importo non dovuto poiché comprende compensi illegittimi e indicati in modo arbitrario. Di conseguenza: - c) revocare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto notificato all'opponente il 17/2/2023; - d) condannare gli opposti per responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - e) Condannare gli opposti alle spese e compensi del giudizio”.
Costituitisi in giudizio, , e hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
svolto ampie difese volte al rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo la condanna dell'opponente alle spese processuali.
Con ordinanza depositata il 7.8.2024 è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che prevedeva: “1) il reincasso da parte degli opposti della somma pari ad euro 15.942,00; 2) la corresponsione della somma pari ad euro 15.942.00 da parte degli odierni opposti all'opponente in un termine da concordare tra le parti;
3) il rilascio da parte dell'opponente dell'immobile di cui all'atto di precetto nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 2); 4) la corresponsione di euro 800,00 da parte dell'opponente alle parti opposte per le spese dell'atto di precetto;
5) la corresponsione di quanto richiesto nell'atto di precetto da parte dell'opponente alle parti opposte per le spese relative alla sentenza nr. 24/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
6) la rinuncia da parte degli opposti ad ogni altra pretesa a titolo di spese legali eccetto quelle di cui alla presente proposta, così come quantificate;
7) spese del giudizio compensate”.
La predetta proposta, accettata dall'opponente, è stata invece rifiutata dagli opposti.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata al 22.10.2025, udienza che è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono. Con riferimento al primo motivo di opposizione, va osservato che, come risulta pacifico, nel corso del giudizio l'immobile è stato rilasciato dal agli intimanti. Parte_1
Tale circostanza non determina la cessazione della materia del contendere, non soltanto in quanto l'opponente ha sollevato ulteriori motivi di opposizione attinenti alle spese del precetto, ma anche perché, con specifico riferimento all'esecuzione spontanea del rilascio, la Suprema Corte ha precisato:
“In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato” (Cass. civ. sez. VI, 7/9/2017,
n.20924).
Ciò premesso, il motivo di opposizione è infondato.
Al riguardo, infatti, deve ritenersi avverata la condizione del trasferimento dell'immobile e del relativo obbligo di rilascio in capo al , essendo stata regolarmente eseguita l'offerta reale del residuo Parte_1
prezzo che in precedenza non era stato spontaneamente accettato dall'opponente.
Invero, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, il Tribunale di Gela, con ordinanza n.
245/2016 depositata il 5.5.2016, ha così statuito: “dichiara la validità del deposito delle somme ex art.
1210 al fine della realizzazione delle condizioni per il trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. per cui è causa, come prescritte dal giudice con la sentenza n.9/1999 del Tribunale di Gela, confermata dalla Corte
d'Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 195/2005 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
13739/2012 passata in giudicato e, conseguentemente, dichiara gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di , liberati dalla propria obbligazione”. Tale ordinanza è stata confermata dalla Corte Persona_1
di Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 24/2022 del 12.1.2022 (prodotta in atti).
In considerazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 24/2022 alla scadenza del termine di sessanta giorni (art. 325 comma 2 c.p.c.) dalla relativa notifica avvenuta in data 9.2.2022
(come dichiarato dal nella lettera del 20.7.2022, all. 4 dell'atto di citazione), non è possibile Parte_1
in questa sede riesaminare l'avveramento della condizione sospensiva del trasferimento dell'immobile e la liberazione degli opponenti dall'obbligazione di pagamento del relativo prezzo residuo, in quanto appunto già dichiarati con la predetta sentenza ormai passata in giudicato. Le doglianze dell'opponente, collocandosi in un momento successivo all'avveramento della condizione ed alla liberazione dall'obbligazione, non inficiano il diritto degli intimanti ad agire in via esecutiva per il rilascio dell'immobile.
Invero, l'art. 1207 comma 3 c.c. stabilisce: “Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore” ed il precedente comma 1 prevede che “Quando il creditore è in mora, è a suo carico
l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore”.
Nella specie, essendo pacifico che l'offerta reale non è stata accettata dal creditore e risultando il passaggio in giudicato della sentenza n. 24/2022 avvenuto il 10.4.2022, l'asserito rifiuto, perché titoli non più validi, opposto dalla banca alla richiesta del di riscuotere le somme contenute nei 16 Parte_1
libretti, ove anche vi sia stato (sebbene dai rendiconti depositati dagli opposti risulti che sui libretti continuano ad essere addebitate spese), è circostanza successiva al verificarsi degli effetti della mora del creditore e, comunque, integra una causa non imputabile al debitore.
L'art. 1210 comma 2 prevede, infatti, che, eseguito il deposito, quando questo è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato dalla sua obbligazione, per cui le cause successive, non imputabili al debitore, che possano eventualmente incidere sull'effettiva riscossione delle somme depositate non ripristinano l'obbligazione di pagamento a carico del debitore.
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato, sussistendo il diritto degli intimanti ad agire in via esecutiva per il rilascio dell'immobile.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, parte opponente si duole dell'erronea quantificazione in € 1.914,11 delle spese del precetto.
Preliminarmente, va osservato che è infondata l'eccezione degli opposti, secondo cui la liquidazione delle spese in questione appartiene alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ex art. 611
c.p.c. Nella specie, infatti, non si tratta di liquidare le spese dell'esecuzione, ma di verificare la legittimità dell'autoliquidazione delle spese indicate nell'atto di precetto, relativamente, quindi, alla fase prodromica, ma antecedente, rispetto all'inizio dell'esecuzione.
Nel merito, l'opponente rileva innanzitutto che il compenso dell'atto di precetto è stato quantificato in
€ 638,00, mentre lo scaglione tariffario da € 52.000,01 a 260.000,00 applicato, prevede un compenso massimo di € 425,00.
Gli opposti hanno osservato che l'aumento del 50% degli onorari è previsto in via generale dall'articolo
4, D.M. - Ministero Giustizia – n. 55/2014 così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 e quindi
è applicabile anche al precetto. L'osservazione è fondata, in quanto l'importo di € 425,00 corrisponde al valore medio e non a quello massimo del compenso previsto dallo scaglione tariffario applicabile, ed il richiamato art. 4 dispone: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
Conseguentemente, l'importo di € 425,00 è stato aumentato nella misura del 50% (€ 638,00), entro il limite previsto dall'art. 4 DM 55/2014.
L'opponente ha poi rilevato che non è previsto l'aumento del 60% (per tre parti intimanti) del compenso, illegittimamente quantificato in € 383,80.
Al riguardo, va osservato che l'art. 4 co. 2 DM 55/2014 prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti”.
Da ciò consegue che all'importo del compenso di € 638,00 può aggiungersi il 60%, che è pari ad € 382,80
(l'indicazione nel precetto dell'importo di € 383,80, stante l'esiguità della differenza, appare quindi come un mero errore materiale o di calcolo).
Infine, l'opponente lamenta che non è dovuta la somma di € 210,54 per “manifesta fondatezza”, trattandosi di aumento del compenso non previsto per la redazione dell'atto di precetto.
Sul punto l'opposizione risulta fondata, tenuto conto che l'art. 4 comma 8 DM 55/2014 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”) fa riferimento testuale alla liquidazione giudiziale, in esito ad un giudizio in cui il soccombente si è costituito, “a carico del soccombente costituito”, quando – ex post - le difese della parte vittoriosa “sono risultate manifestamente fondate”, norma che non appare quindi applicabile all'atto di precetto.
Conseguentemente, le spese del precetto vanno rideterminate in complessivi € 1.580,88, di cui €
1.020,80 per compenso del precetto;
€ 153,12 per rimborso spese generali al 15%; € 46,95 per CPA;
€
268,59 per IVA, se dovuta, € 91,42 per spese vive.
Infine, va disattesa l'eccezione di compensazione del predetto debito con il maggior credito vantato dall'opponente per il residuo prezzo, sul punto dovendosi rilevare che, per le superiori considerazioni in tema di liberazione degli intimati dall'obbligazione di pagamento a loro carico, non sussiste alcun credito certo, liquido ed esigibile (Cass. 22/12/2023, n.35913) nei confronti degli opposti con cui possa compensarsi il debito per le spese di precetto. Relativamente alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente” (Cass civ. 11/10/2016, n.20374).
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e del complessivo esito del giudizio, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'efficacia del Parte_1
precetto a lui intimato con atto notificato il 4.5.2017, relativamente alle spese specificate in tale atto, nei limiti del minore importo di € 1.580,88; rigetta per il resto l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da Parte_1
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Gela, 24 ottobre 2025.
Il giudice dott. Marco A. Pennisi