TAR Latina, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 373
TAR
Sentenza 4 aprile 2026

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per eccesso di potere, omessa istruttoria, nullità dell'avviso e del classamento, omessa formazione in contraddittorio del verbale di delimitazione, omessa notifica, illogicità della motivazione, difetto di istruttoria, violazione del giudicato, violazione del principio di partecipazione

    Il Tribunale ritiene irrilevanti le contestazioni sulla natura demaniale del bene, poiché l'ordinanza di demolizione è stata emessa dal Comune ai sensi del T.U. 380/2001 per abusi edilizi, potere che prescinde dalla natura demaniale del terreno. Le doglianze sul difetto di motivazione e istruttoria sono infondate, poiché l'ordinanza qualifica puntualmente gli abusi, indica i titoli abilitativi mancanti e i vincoli sull'area, richiamando espressamente l'atto della Capitaneria di Porto. L'ordinanza di demolizione è un atto vincolato, non richiede motivazione rafforzata e il decorso del tempo non sana l'abuso. La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per gli atti vincolati come l'ordinanza di demolizione, e anche in caso di sua assenza, non si perverrebbe all'annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 373
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 373
    Data del deposito : 4 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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