Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2017, proposto da UE OT, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Di Ciollo, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Carducci N° 7;
contro
Comune di Sperlonga, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n 53 del 12-05-2017, notificata a mani il 12 maggio 2017, con la quale è stato ordinato a OT UE, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica dei manufatti ivi indicati, entro il citato termine di 90 giorni, con preavviso che, in difetto, si sarebbe agito d'ufficio, con spese a carico della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. MI Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 53 del 12-05-2017, notificata a mani il 12 maggio 2017, con la quale il Comune di Sperlonga ha ordinato la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica dei manufatti ivi indicati, entro il citato termine di 90 gg, con preavviso che, in difetto si sarebbe agito d’ufficio.
2. A fondamento della pretesa impugnatoria, ha eccepito l’erroneità e l’illegittimità del gravato provvedimento e tanto in forza delle seguenti doglianze in diritto.
I - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA E PER VIZIO DERIVATO A SEGUITO DELLA NULLITÀ DELL’AVVISO E DEL CLASSAMENTO. OMESSA FORMAZIONE IN CONTRADDITTORIO DEL VERBALE DI DELIMITAZIONE DEL 14.04.1996 ED OMESSA NOTIFICAZIONE DELLO STESSO. ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N° 638/2015 RESA DAL TAR LAZIO LATINA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente si è doluta del fatto che l’atto impugnato si fonderebbe sull’erroneo presupposto della legittimità della linea di demarcazione della fascia demaniale, laddove, invece, l’atto di classamento da cui risulta l’individuazione della fascia demaniale sarebbe nullo e non opponibile, in forza della sentenza n. 638/2015, resa dal T.A.R. Lazio Latina.
II - ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DERIVATO A SEGUITO DELLA NULLITÀ DELL’AVVISO E DEL CLASSAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, CARENZA DI ISTRUTTORIA. MANCANZA DELL’ATTOPRESUPPOSTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE. NULLITA’ DELLA MOTIVAZIONE PERCHE’ RESA PER RELATIONEM.
A dire di parte ricorrente, posto che l’atto di classamento da cui risulta l’individuazione della fascia demaniale sarebbe nullo e non opponibile, in forza della richiamata sentenza n. 638/2015, che costituisce giudicato esterno, i provvedimenti impugnati dovrebbero ritenersi nulli per vizio derivato, mancando l’atto presupposto.
3. Ha, inoltre, eccepito il difetto d’istruttoria e di motivazione sotteso all’atto gravato nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. 241/1990.
4. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
5. Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune di Sperlonga.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 27 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza
DIRITTO
7. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
8. Anzitutto, irrilevanti ai fini della presente decisione si palesano le contestazioni mosse in ordine alla natura demaniale del bene in cui sono state realizzate le opere abusive.
Ciò in quanto le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare ed accertare che, sebbene la Capitaneria di Porto, giusta verbale n. 995 del 16.01.2015, abbia accertato la presunta occupazione abusiva del demanio marittimo, il Comune di Sperlonga, dopo aver effettuato un’istruttoria, ha ritenuto di non dover emettere alcun provvedimento di sgombero o alcun provvedimento di diversa natura, in relazione alla presunta occupazione abusiva del demanio marittimo, essendosi limitato ad esercitare il proprio potere repressivo in tema di abusi edilizi; potere-dovere che, com’è noto, prescinde dalla natura demaniale del terreno.
8.1. Del resto, dalla piana lettura dell’ordinanza di demolizione impugnata, emerge inequivocamente come la stessa sia stata emanata dal Comune ai sensi delle disposizioni normative di cui al T.U. 380/2001 e non già dalla Capitaneria di Porto, ex art. 54 del Codice della Navigazione, per la rimozione di opere abusive su demanio marittimo.
9. Parimenti, infondate si rivelano le doglianze ad oggetto il difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto smentite, in fatto, dalla puntuale qualificazione della natura degli interventi abusivi contenuta nell’ordinanza impugnata, con la precisazione dei titoli abilitativi ritenuti mancanti e dei vincoli gravanti sull’area.
Peraltro, contrariamente a quanto lamentato ed eccepito, l’atto di accertamento della Capitaneria è richiamato espressamente ed il suo contenuto essenziale è persino trascritto nel provvedimento demolitorio.
9. Vi è più che, nella specie, è insussistente il lamentato difetto di motivazione, trattandosi di un’attività vincolata senza margini di discrezionalità a fronte della sussistenza del presupposto fattuale (l’abuso), positivamente riscontrato dall’amministrazione e di cui si è dato atto nell’ordine di demolizione.
Specificamente, alla luce di quanto chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numeri 8 e 9 del 17 ottobre 2017, «il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino»; la giurisprudenza successiva si è conformata costantemente e univocamente a siffatto principio (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, 24 luglio 2020, n. 4725, 2 ottobre 2023, n. 8617 e 7 marzo 2024, n. 2220; Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498).
Pertanto, non occorreva alcuna motivazione rafforzata in ordine alla valutazione di peculiari ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, essendo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio un atto vincolato e non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo, anche per un lasso considerevole, non sana (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2026, n. 394; sez. VII, 6 novembre 2024, n. 8862; sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4061, 24 marzo 2023, n. 3001, 24 gennaio 2023, n. 755 e 3 novembre 2022, n. 9656).
10. Le censure avanzate dalla parte ricorrente, secondo la quale sarebbe mancata, nel caso in esame, la comunicazione d’avvio del procedimento da parte del Comune, è disattesa dalla granitica giurisprudenza contraria, per la quale l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241 (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 10/12/2025, n. 9714).
Le garanzie procedimentali, in tal senso, appaiono superflue, proprio in conseguenza del carattere automatico e vincolato del provvedimento demolitorio/acquisitivo, nel caso di specie anche in punto di perimetro dell’area di sedime ex art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 (vedasi Cons. St., sez. VII sentenza 2/10/2025 n. 7702; idem: Cons. St., sez. VI, 21 gennaio 2025, n. 403).
11. Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto della domanda.
12. Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
MI Di TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO