Sentenza 11 settembre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2018, n. 40318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40318 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 28/04/2017 del TRIB. LIBERTA di VICENZA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG, PAOLA FILIPPI: «Rigetto del ricorso»
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame, con ordinanza del 28 aprile 2017, rigettava l'istanza proposta dalla Banca Intermobiliare Di Investimenti e Gestioni s.p.a., avverso il provvedimento di convalida e di sequestro preventivo, per equivalente, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza, il 3 aprile 2017, relativamente al reato di cui agli art. 81, 110, cod. pen. e 2, d. igs. 74/2000, nei confronti del'indagato TO AV, reati commessi per gli anni dal 2009 al 2013. 2. Ricorre per Cassazione la Banca Intermobiliare Di Investimenti e Gestioni s.p.a., tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 321, comma 2, e 322 ter, cod. proc. pen. in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1851, cod. civ. sul pegno irregolare. Il Tribunale ha ritenuto regolare il pegno a favore della Banca ricorrente, invece lo stesso deve ritenersi irregolare;
il provvedimento impugnato ha valorizzato la clausola del contratto che consente alla Banca di procedere all'appropriazione delle attività finanziare, oggetto della garanzia, in ipotesi di inadempimento. Per il Tribunale anche il carattere rotativo del pegno non esclude la sua natura di pegno regolare. Il Tribunale con la motivazione dell'ordinanza non ha colto la peculiarità del contratto in oggetto, relativamente alla disposizione dell'art. 1851, cod. civ. (pegno irregolare nelle anticipazioni bancarie). Sussiste un vero e proprio trasferimento della proprietà dei beni concessi in garanzia. Infatti l'obbligazione restitutoria concerne il tantundem di quanto ricevuto in garanzia, mentre nel pegno regolare ha ad oggetto la medesima res concessa in pegno. Il pegno irregolare deve essere individuato relativamente alla fungibilità del bene concesso in pegno, ed ,izij potere dispositivo del creditore sul bene. Nella specie sono stati vincolati beni fungibili, ovvero il «valore dell'insieme di quanto risultante sul conto 46137 e delle somme eventualmente e temporaneamente ivi rinvenienti a seguito di operazioni di investimento e disinvestimento». Il valore di insieme serve solo ad individuare i beni nella loro appartenenza ad un genus. Il pegno inoltre permane fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto (art. 3, efficacia del pegno). La differenza tra il pegno irregolare e quello regolare, consiste nella possibilità data al creditore di soddisfarsi direttamente con il bene concesso in pegno (in quello irregolare), mentre nel pegno regolare il creditore deve attivare le forme di vendita pubbliche. Nel caso di specie la clausola dell'art. 5 delle lettere di pegno prevede la diretta soddisfazione del creditore sui beni concessi in pegno. Ciò anche nell'ipotesi di apertura di una procedura di liquidazione o di fallimento. Proprio tale ultima previsione, che dispensa la Banca dalla preventiva ammissione al passivo, in funzione della soddisfazione del credito garantito, conferma la natura irregolare del pegno in oggetto;
questo è un privilegio garantito al solo creditore assistito da pegno irregolare (Cass. civ. 26154/2006). Invece il creditore munito di pegno regolare sarà tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare per la sua soddisfazione (art. 53, legge fallimentare). Questa assorbente questione non è stata minimamente analizzata dalla decisione impugnata, nonostante la precisa sottoposizione della .ytem9- ei-biastne con il riesame. Ciò configura una violazione di legge, ex art. 125, cod. proc. pen., in quanto manca una presa di posizione sulla questione formulata dalla ricorrente. Inoltre la facoltà di appropriarsi degli strumenti finanziari (ritenuta, erroneamente, dal Tribunale una caratteristica del pegno regolare) indica chiaramente che si tratta di pegno irregolare (caratteristica sostanziale del pegno irregolare) in quanto prescinde da qualsiasi vendita pubblica.Anche il patto di rotatività non risulta incompatibile con il pegno irregolare. Infine non pertinente è l'argomentazione del Tribunale relativa alla previsione della salvezza del diritto della Banca ad eseguire ogni compensazione a valere su qualsiasi rapporto in essere con il/i proprio/i debitore/i (art.
5.4. delle lettere di pegno). La previsione deve essere messa in relazione al dovere della Banca di operare l'immediata messa a disposizione del costituente il pegno di eventuali eccedenze residuanti in esito all'escussione. 2. 2. Violazione di legge, art. 321, cod. proc. pen., 240 e 322 cod. pen. per la conferma in danno della Banca ricorrente del sequestro anche relativamente ai diritti ad essa spettanti, terza estranea al reato (S.U. n. 9 del 1994 e Cass. n. 44010/2015). Per il Tribunale la giurisprudenza delle Sezioni Unite non è applicabile al caso di specie, trattandosi di confisca obbligatoria. Invece la stessa sentenza a Sezioni Unite n. 9/1994 considera la confisca obbligatoria, e il sequestro deve limitarsi alle sole facoltà del debitore e non anche ai diritti del creditore pignoratizio. La pretesa, in via subordinata, invocata dalla ricorrente non mette in discussione la sequestrabilità e quindi inappropriata risulta la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, nell'ordinanza impugnata. La Banca non è coinvolta negli illeciti penali, e quindi non possono limitarsi i suoi diritti. Infine il Trust Fund PFm non ha contestato niente, e quindi ha ritenuto valido, ancorché sottoscritto da TO ) l'atto ricognitivo di garanzia pignoratizia e di costituzione di pegno rotativo di gestione patrimoniale del 29 luglio 2015. L'atto è stato quindi ratificato, anche se fosse stato compiuto da falsus procurator. Resterebbero comunque ferme la costituzione in pegno del 29 ottobre 2010, del 7 maggio 2014 e del 3 luglio 2014 (C 2.000.000,00). Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato, perché proposto per motivi non ammessi e comunque infondati, in fatto. Inoltre ripropone gli stessi motivi del riesame. Deve premettersi che sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione (art. 325 cod. proc. pen.). Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). Nel nostro caso il provvedimento impugnato non ha una motivazione del tutto mancante, o privot,dei requisiti minimi per la comprensione logica del provvedimento;
infatti il provvedimento con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica, evidenzia che «Il richiamo al meccanismo della compensazione appare incompatibile con la natura giuridica del pegno irregolare in forza del quale le somme di denaro (o i titoli) depositati presso il creditore diventano - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli art. 2796 - 2798, cod. civ. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un'operazione contabile, parimenti estranea all'ambito di operatività della compensazione (potendo per l'effetto, sorgere soltanto l'obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza della somma o dei beni oggetto del pegno) - Cass. civ. Sez. 1, 2456/2008; Cass. civ. Sez. 1, 5111/2003 -». La motivazione, quindi, non può ritenersi apparente, e il relativo motivo deve ritenersi inammissibile perché relativo al vizio di motivazione: infatti il ricorso per cassazione si concentra sulla valutazione ("motivazionale") e non su aspetti di violazione di legge;
non considera corretta, sotto il profilo della valutazione delle clausole contrattuali, la qualificazione giuridica del contratto, ma questo è sindacato della motivazione del provvedimento, non della sua legittimità - violazione di legge -. E' pur vero quanto affermato dalla ricorrente, che il pegno irregolare risulterebbe non sequestrabile, come costantemente ritenuto da questa Suprema Corte di Cassazione: «Non può essere disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente costituite in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell'imputato, attesa la immediata acquisizione della proprietà delle stesse da parte del creditore. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, ai fini della individuazione e differenziazione del pegno irregolare rispetto a quello regolare, non rilevano né il "nomen" contrattualmente attribuito al rapporto e nemmeno il fatto che la somma di denaro rimanga depositata su un conto corrente bancario intestato al debitore e continui a maturare interessi, ma è decisiva la circostanza che, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore abbia la facoltà di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla cosa o sulle cose date a pegno, secondo la previsione di cui all'art.1851 cod. civ., ovvero debba attivare una forma di vendita pubblica, ai sensi degli artt. 2796 e 2797 cod. civ.)» (Sez. 3, n. 19500 del 16/09/2015 - dep. 11/05/2016, Banca Nazionale Del Lavoro Spa, Rv. 26700801; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 40784 del 12/05/2015 - dep. 12/10/2015, Pmt in proc. Gagliardelli, Rv. 26498801). Tuttavia il provvedimento impugnato considera il pegno in oggetto non irregolare, ma regolare, sulla base dell'analisi di fatto e di merito delle clausole contrattuali, con motivazione comunque sussistente, adeguata, non solo apparente;
anche se fosse non condivisibile, per il suo contenuto, la motivazione in oggetto, come rappresentato con il ricorso per cassazione dalla ricorrente, in questa sede la motivazione non risulta sindacabile, per quanto sopra considerato.
4. Il secondo motivo risulta infondato, in quanto la decisione impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, e con l'applicazione corretta dei principi espressi in materia dalla Corte di Cassazione, rilevando come il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, come costantemente affermato da questa Corte: «In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l'assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca e non attraverso l'immediata restituzione del bene, come invece accadrebbe per il proprietario» (Sez. 5, n. 1390 del 27/10/2016 - dep. 12/01/2017, Credito Emiliano S.p.a., Rv. 26885101; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015 - dep. 22/10/2015, Banca Popolare Di Marostica Soc.coop. p.a.r.I., Rv. 26539201). 4. 1. Inoltre la ricorrente non ha prospettato l'inadempimento (del debitore) per la tutela dei suoi diritti, che comunque possono essere valorizzati in sede di merito, o esecutiva, come adeguatamente motivato nel provvedimento impugnato. Il ricorso deve quindi rigettarsi con condanna alle spes