Art. 22.
Sono obbligatorie le seguenti materie (art. 15, comma primo, del T.
U.):
1) Fisica sperimentale.
2) Chimica generale ed inorganica.
3) Chimica organica.
4) Mineralogia.
5) Botanica.
6) Geologia.
7) Zoologia.
8) Anatomia e Fisiologia comparata.
9) Analisi algebrica.
10) Analisi infinitesimale.
11) Geometria analitica.
12) Geometria proiettiva con disegno.
13) Geometria descrittiva con disegno.
14) Disegno di ornato e di Architettura elementare.
15) Meccanica razionale.
16) Geodesia teoretica.
17) Fisica matematica.
18) Analisi superiore.
19) Geometria superiore.
20) Astronomia.
21) Matematiche complementari.
22) Fisica superiore e complementi di Fisica.
23) Chimica fisica e complementi di Chimica.
24) Corso speciale di matematica per i chimici e per i naturalisti.
25) Corso complementare di scienze naturali.
a) Il corso di disegno di ornato e di architettura elementare
potra' essere dato nell'Istituto di Belle Arti, quando esiste nella citta' ove ha sede l'Universita'.
b) Al corso speciale di Matematica per i chimici ed i naturalisti e al corso complementare di Scienze naturali si provvedera'
mediante attribuzione di un secondo insegnamento
o di un incarico.
e) Le coppie di materie sottoelencate saranno di regola riunite
in una cattedra con un sol titolare:
Geometria proiettiva e Geometria descrittiva.
Geometria analitica e Geometria proiettiva.
Geometria descrittiva e applicazioni di Geometria descrittiva.
Analisi algebrica e Geometria analitica.
Analisi algebrica e Analisi infinitesimale.
Si potra' derogare a questa norma su motivata proposta della
Facolta' ed in seguito a parere del Consiglio Superiore di P.
I.
Tale norma si applichera' a mano a mano che si verificheranno le vacanze delle cattedre rispettive.
d) I due corsi di Chimica generale ed inorganica e di Chimica
organica, dove non esistano due titolari di ruolo, saranno
svolti dallo stesso professore ad anni alternati.
Su motivata proposta della Facolta' e su parere del Consiglio Superiore di P. I. potranno essere nominati altri titolari di ruolo per le cattedre di Chimica organica;
e) I corsi di Zoologia e Anatomia comparata per gli studenti
della Facolta' di Scienze e quelli delle stesse materie per
gli studenti di altre Facolta' o Scuole saranno svolti ad anni alternati da un medesimo professore, subordinatamente alla
disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 17
del presente decreto.
La norma stessa e' valida nei riguardi dell'alternarsi dei corsi di Geologia e di Geologia applicata rispettivamente presso la Facolta' di scienze e presso le Scuole Ingegneri.
Sono obbligatorie le seguenti materie (art. 15, comma primo, del T.
U.):
1) Fisica sperimentale.
2) Chimica generale ed inorganica.
3) Chimica organica.
4) Mineralogia.
5) Botanica.
6) Geologia.
7) Zoologia.
8) Anatomia e Fisiologia comparata.
9) Analisi algebrica.
10) Analisi infinitesimale.
11) Geometria analitica.
12) Geometria proiettiva con disegno.
13) Geometria descrittiva con disegno.
14) Disegno di ornato e di Architettura elementare.
15) Meccanica razionale.
16) Geodesia teoretica.
17) Fisica matematica.
18) Analisi superiore.
19) Geometria superiore.
20) Astronomia.
21) Matematiche complementari.
22) Fisica superiore e complementi di Fisica.
23) Chimica fisica e complementi di Chimica.
24) Corso speciale di matematica per i chimici e per i naturalisti.
25) Corso complementare di scienze naturali.
a) Il corso di disegno di ornato e di architettura elementare
potra' essere dato nell'Istituto di Belle Arti, quando esiste nella citta' ove ha sede l'Universita'.
b) Al corso speciale di Matematica per i chimici ed i naturalisti e al corso complementare di Scienze naturali si provvedera'
mediante attribuzione di un secondo insegnamento
o di un incarico.
e) Le coppie di materie sottoelencate saranno di regola riunite
in una cattedra con un sol titolare:
Geometria proiettiva e Geometria descrittiva.
Geometria analitica e Geometria proiettiva.
Geometria descrittiva e applicazioni di Geometria descrittiva.
Analisi algebrica e Geometria analitica.
Analisi algebrica e Analisi infinitesimale.
Si potra' derogare a questa norma su motivata proposta della
Facolta' ed in seguito a parere del Consiglio Superiore di P.
I.
Tale norma si applichera' a mano a mano che si verificheranno le vacanze delle cattedre rispettive.
d) I due corsi di Chimica generale ed inorganica e di Chimica
organica, dove non esistano due titolari di ruolo, saranno
svolti dallo stesso professore ad anni alternati.
Su motivata proposta della Facolta' e su parere del Consiglio Superiore di P. I. potranno essere nominati altri titolari di ruolo per le cattedre di Chimica organica;
e) I corsi di Zoologia e Anatomia comparata per gli studenti
della Facolta' di Scienze e quelli delle stesse materie per
gli studenti di altre Facolta' o Scuole saranno svolti ad anni alternati da un medesimo professore, subordinatamente alla
disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 17
del presente decreto.
La norma stessa e' valida nei riguardi dell'alternarsi dei corsi di Geologia e di Geologia applicata rispettivamente presso la Facolta' di scienze e presso le Scuole Ingegneri.