Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12185
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità per violazione artt. 1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 c.c.

    Il tribunale ritiene che i tassi di interesse ultralegali siano determinati e che manchi nel contratto del 2005 ogni riferimento agli usi su piazza. La contestazione relativa all'usura è stata esclusa dal CTU.

  • Accolto
    Nullità per violazione art. 1283 c.c.

    La banca non ha espressamente indicato per il tasso attivo applicato al contratto la sua misura comprensiva dell'effetto della capitalizzazione trimestrale, violando l'art. 6 della circolare CICR del febbraio 2000. La clausola di capitalizzazione è nulla.

  • Accolto
    Nullità per indeterminatezza

    La commissione di massimo scoperto è illegittima perché indeterminata, essendo quantificata in misura percentuale senza indicare le modalità di calcolo o la base di applicazione.

  • Rigettato
    Nullità per mancanza pattuizione e giustificazione causale

    Il tribunale ritiene legittima la previsione dei giorni valuta nel contratto, regolata dalla banca sulla base di esigenze organizzative e non ravvisandosi un principio inderogabile che imponga la coincidenza con la data dell'operazione.

  • Accolto
    Ricalcolo del conto corrente

    Il tribunale dispone il ricalcolo del saldo finale del c.c. n. 101243 eliminando la capitalizzazione, le commissioni di massimo scoperto, le modifiche unilaterali peggiorative e le spese non espressamente pattuite nel contratto.

  • Rigettato
    Violazione legge 108/96 e applicazione art. 1815 c.c.

    L'usura è stata esclusa dal CTU applicando le direttive della Banca d'Italia. Pertanto, non vi è luogo all'applicazione dell'art. 1815 c.c. per tale motivo.

  • Accolto
    Restituzione somme per illegittimi addebiti

    Il tribunale dichiara che alla data del 14.9.21 il saldo finale del c.c. 101243 (poi 101243-9) ammontava ad euro 29.011,07 a credito della correntista e condanna la banca al pagamento di tale somma oltre interessi legali.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    La domanda di risarcimento danni è priva di allegazione fattuale specifica, non indicando la fattispecie illecita o l'inadempimento contrattuale distinto dalla presenza di clausole nulle, e risulta sfornita di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12185
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12185
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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