TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12185 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 30587/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 30587.22 R.G., e vertente
Tra
(c.f./p.iva numero REA BN- Parte_1 P.IVA_1
115952), in persona dell'amministratore unico , rappresentata e CP_1
difesa, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, dall'Avv. Michele
MA (c.f. , presso il cui Studio legale elettiva- C.F._1
mente domicilia in Napoli, alla P.tta Duca D'Aosta n. 265- Pec:
[...]
risultante dal pubblico elenco denominato Re- Email_1
gIndE ex D.M. n. 44/2011. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione all'indirizzo Pec:
[...]
e/o al numero di fax 01/2520685; Email_2
- Parte attrice
Contro
(C.F. con sede in Milano alla Piazza Controparte_2 P.IVA_2
del Calendario, 3 in persona dei legali rappresentanti p.t. dr. e Controparte_3
1
dr. , giusto atto di Conferimento di Poteri del 10.02.2022 ri- Controparte_4
cevuto dal dott. , Notaio in Milano, registrato presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate Ufficio di Milano 2 il 11.02.2022 al n. 12557 serie 1T, rappresenta-
ta e difesa, giusta procura in calce conferita su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. sottoscritto su firma digi-tale, dall'Avvocato
Giovanni Re (Codice Fiscale , ed elettivamente domici- CodiceFiscale_2
liata presso il suo studio in Napoli, alla via Cervantes, 55/14. Si indica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., che le comunicazioni ivi previste potranno esse-
re eseguite al seguen-te numero di telefax 081.5517791 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
- Parte convenuta
Conclusioni come da verbale del 21.11.25
È presente per la parte attrice, nonché per delega dell' AVV. MA, l'
AVV. Domenica Rosaria Di Micco la quale impugna per quanto di ragione la depositata integrazione peritale e si riporta integralmente agli scritto conclusiona-
li in precedenza depositati, nonché alle deduzioni di cui al verbale dell' udienza del 22/11/24, che si abbiano qui per integralmente ripetute e trascritte.
In particolare, si reitera la già avanzata richiesta di integrazione della
CTU, poiché le verifiche svolte non sono esaustive e pienamente corrette, nonché
si insiste altresì nel rilevare l' unicità del rapporto azionato in questa sede.Tanto
dedotto, si impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto,dedotto ed ecce-
pito, nonché le avverse conclusioni, insistendo nel richiedere l' accoglimento del-
le rassegnate conclusioni, con vittoria di spese,diritti ed onorari,da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
2
È presente altresì l'avv. Mariavittoria Maresca la quale si riporta integral-
mente a tutto quanto già dedotto e richiesto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.12.22, parte attrice,
la società formulava, avverso la banca convenuta Parte_1 CP_5
le seguenti conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento:
[...] CP_2
1)accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2,
dell'art. 7 comma 3 delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente sul c/c n. del conto corrente n.101243-9 (già C/c n.101243, già
C/c n.100322, già C/c n.103356), oggetto dei rapporti tra la parte attrice e la ban-
ca, relativo alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle con-
dizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza, nonché relati-
vamente all'applicazione da parte della Banca convenuta di interessi ultralegali determinati unilateralmente, in assenza di specifica e valida pattuizione scritta e in violazione delle prescrizioni di forma e di contenuto previste per il legittimo esercizio dello ius variandi, e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per gli interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, del tasso di interesse legale ex art. 1284 fino all'08/07/1992, data di entrata in vigore della l. 154/92 e successivamente in re-
gime del tasso di interesse sostitutivo di legge, tempo per tempo vigente sia sui saldi passivi che su quelli attivi;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 1283 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 1, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni
3
generali di contratto di apertura di credito e del conto corrente conto corrente n.101243-9 (già C/c n.101243, già C/c n.100322, già C/c n.103356), oggetto del rapporto tra le parti nel presente giudizio, relativo alla capitalizzazione trimestra-
le di interessi, competenze, spese ed oneri nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interes-
si al rapporto in esame ex art. 1283 c.c;
3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2
c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1284, 1346, e per l'effetto dell'art. 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la da-
ta di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, appli-
cata dalla banca, per mancanza di apposita pattuizione, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5) accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti in base ai risultati del ricalcolo del conto corrente conto corrente n.101243-9 (già C/c n.101243, già C/c n.100322, già C/c n.103356), in applica-
zione del tasso di interesse legale ex art. 1284 fino all'08/07/1992, data di entrata in vigore della l. 154/92 e successivamente in regime di saggio di interesse sosti-
tutivo di legge, che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnica – contabile, sui saldi sia attivi che passivi, senza capitalizzazioni, con l'eliminazione di non con-
venute commissioni di massimo scoperto, di non convenuti altri addebiti e di in-
teressi computati in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole ope-
4
razioni e la data della rispettiva valuta, , depurando il rapporto degli interessi ul-
tralegali, della ricapitalizzazione anatocistica, delle Commissioni di Massimo
Scoperto, dallo scarto sulle valute e di ogni altro addebito illegale o non conve-
nuto in contratto al fine di determinare l'esatto saldo del conto corrente per cui è
causa;
6) accertare e dichiarare la violazione della legge 108/96 e per l'effetto condannare la banca convenuta in applicazione dell'art. 1815 c.c. con l'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci per interessi debitori;
7) determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
8) accertare quindi il credito complessivamente vantato dalla società
[...]
in persona dell'amministratore unico nei Controparte_6 CP_1
confronti della attraverso il prodromico accertamento della Controparte_2
nullità delle clausole negoziali regolanti i rapporti di conto corrente de quibus, e per l'effetto condannare il predetto istituto di credito alla restituzione in favore della società attrice della somma quantificata in euro 95.404,15 (Euro novanta-
cinquemilaquattrocentoquattro/15), così come determinata dalla Consulenza
Tecnica di parte, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante e maggior danno da rivalutazione monetaria, o di quella somma maggiore o minore che, nella ipotesi di contestazione dei conteggi oggi prodotti, verrà determinata in corso di causa a mezzo di espletanda CTU tecnico – bancaria;
dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa agli impugnati rapporti bancari;
9) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determi-
narsi in via equitativa;
10) condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spe-
5
se in favore del legale anticipatario.
In fatto e diritto, allegava quanto segue.
In data 21 luglio 1999 la società (d'ora in poi Controparte_7
anche ) accendeva presso la Filiale 1 di Napoli della CP_8 CP_2
un rapporto di conto corrente mediante la sottoscrizione di un contratto
[...]
privo di qualsiasi condizioni economica. Il prefato conto corrente, durato senza soluzione di continuità dalla data di accensione del 21/07/1999 sino alla data di estinzione del rapporto con saldo zero avvenuta in data 14/09/2021, risulta indi-
viduato dall'accensione e sino al 28/02/2002 con il numero di conto 103356, suc-
cessivamente, a seguito del trasferimento del rapporto ad altra Filiale della banca
– Sportello di Napoli “G”, – il rapporto ha assunto il numero di conto 100322 sul quale è proseguito attraverso l'operazione di giro saldo chiusura conto 103356,
ed in ultimo, sempre a seguito del trasferimento del rapporto ad altra Filiale della banca – Napoli Filiale 2 – – il rapporto ha assunto il numero di conto 101243 fi-
no al 31/07/2020 e poi 101243-9 dal 01/08/2020 sul quale è proseguito attraverso l'operazione di giro saldo chiusura conto 100322.
Il rapporto è stato assistito sin dall'accensione da un'apertura di credito di lire 40.0000.000 regolata con un doppio tasso debitore e una doppia aliquota del-
la commissione di massimo scoperto, entro e fuori il predetto limite di fido (il Fi-
do veniva ampliato a far data dal 04/12/2001 a lire 49.684.688, come si evince ictu oculi dall'estratto conto al 31/12/2001 poi ampliato ancora a far data dal
20/11/2003 ad euro 25.000,00).
Deduceva inoltre che, poiché nel corso del rapporto venivano addebitate spese illegittime, per un totale complessivo di euro 85.450,67 (somma ricavata
6
dall'elenco contenuto in citazione delle molteplici poste passive addebitate e con-
testate), avvenuta la chiusura del rapporto in data 14/09/2021 con saldo zero, con raccomandata a mezzo PEC del 14/02/2022, la società correntista richiedeva alla
Banca, ai sensi dell'art. 119 del T.U.B., per mezzo dello scrivente legale la tra-
smissione della documentazione bancaria di natura contrattuale afferente i rap-
porti oggetto di causa (doc. n. 3 Richiesta ex art. 119 TUB del24/01/2022).
La rispondeva a mezzo pec del 15/05/2022, senza trasmettere al- CP_9
cunchè e riferendo di non riuscire a fornire al richiesta documentazione per il de-
corso del termine decennale di conservazione. (doc. n. 4 Nota del CP_9
16/09/2016).
La visto l'esito negativo del procedimento di mediazione ex D. CP_8
Lgs. n. 28/2010, adiva il tribunale per accertare in sintesi le seguenti violazioni di legge:
1) illegittimità del tasso ultralegale indicato nel contratto atteso che si rinvia alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza,
affida sostanzialmente alla discrezionalità della banca la determinazione della misura del tasso.;
2) mancata previsione dello ius variandi di cui all'art. 118 D. Lgs. 1-9-
1993 n. 385, essa è stata comunque esercitata in carenza della condizione prima-
ria dettata dal comma 1 del citato articolo di legge, perché la banca non ha mai prospettato, neppure sul piano meramente assertivo, la ricorrenza di un “giustifi-
cato motivo e mancanza di approvazione specifica da parte del cliente e comun-
que mancanza di preventiva comunicazione delle modifiche unilaterali al corren-
tista;
3) applicazione di interessi anatocistici;
7
4) illegittimità degli addebiti della commissione di massimo scoperto,
delle valute, e nullità delle spese di liquidazione trimestrali, di quelle per opera-
zioni e degli addebiti per spese e remunerazioni a qualsiasi titolo illegittimamente addebitate tempo per tempo dalla banca senza una espressa previsione negoziale,
ivi compresi gli addebiti relativi a rapporti di anticipo fatture, anticipo sbf e/o qualsiasi tipo di finanziamento e/o conto collegato, comprese le competenze rin-
venienti dai conti collegati;
5) applicazione di interessi usurari.
Si costituiva tempestivamente parte convenuta la quale – nel chiedere il rigetto integrale della domanda - eccepiva la nullità per genericità dell'atto di ci-
tazione, contestava espressamente che il contratto iniziale sottoscritto presso la
Filiale n. 1 della recante il n. 103356 in data 21.07.1999, Controparte_2
fosse stato trasferito ad altra filiale” della presso lo Sportello G di Napoli, CP_9
proseguendo ed assumendo il numero 100322 con estinzione, in data 28.02.2002,
di quello recante il n. 103356, poi ancora a seguito di un ulteriore trasferimento ad altra filiale della banca e precisamente presso la Filiale di Napoli 2, “prose-
guito” assumendo il numero 101243 e poi 101243-9 il tutto senza soluzione di continuità con estinzione definitiva avvenuta il 14.09.2021 con saldo zero. Dedu-
ceva la banca che doveva trattarsi di tre distinti conti correnti e non certo un uni-
co contratto proseguito nel tempo senza soluzione di continuità.
Conseguentemente sollevava eccezione di prescrizione in ordine alle do-
mande di ripetizione di indebito per crediti sorti anteriormente al decennio ri-
spetto la notificazione della citazione, e quindi antecedenti il 22.12.2012 per tutti i 3 contratti ed in primis per quelle di cui al conto corrente n. 103356 che ri-
sulta estinto il 20.02.2002 e per quelle di cui al conto corrente n. 100322 estinto
8
e chiuso in data 20.04.2005. Deduceva inoltre che le rimesse dovevano conside-
rarsi solutorie in mancanza di prova dell'esistenza di un fido accordato.
Deduceva inoltre il mancato rispetto dell'onere della prova da parte della società attrice non avendo depositato i documenti contrattuali avendo essa stessa ammesso la “sottoscrizione” del contratto di conto corrente e affermato la man-
canza “di qualsiasi condizione economica ed il parziale deposito degli estratti contabili.
Inoltre, in ordine al contratto di conto corrente n. 101243, sottoscritto in data 9 marzo 2005 contestava nel merito in fatto e diritto le avverse pretese. In
particolare quanto al presunto superamento del tasso soglia, deduceva la sua ge-
nericità in applicazione dell'arresto della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cas-
sazione Civile, sez. unite, sent. n.
19597 del 18/9/2020), secondo cui al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse con-
trattuale applicato ed il tasso so-glia per lo specifico periodo contrattuale e le do-
glianze attoree, precisazioni assenti nel caso di specie, mancante in citazione.
A seguito di memorie integrative ex art. 183 sesto comma c.p.c., parte at-
trice ribadiva che il conto corrente di cui è causa doveva considerarsi un unico rapporto durato senza soluzione di continuità dalla data di accensione del
21/07/1999 sino alla data di estinzione del rapporto con saldo zero avvenuta in data 14/09/2021.
Ciò perché dall'accensione e sino al 28/02/2002 veniva individuato con il numero di conto 103356, successivamente, a seguito del trasferimento del rap-
porto ad altra Filiale della banca – Sportello “G”, – il rapporto ha as- CP_10
sunto il numero di conto 100322 (sul quale è proseguito attraverso l'operazione
9
di giro saldo chiusura conto 103356) ed in ultimo, sempre a seguito del trasferi-
mento del rapporto ad altra Filiale della banca – Napoli Filiale 2 – il rapporto ha assunto il numero di conto 101243 fino al 31/07/2020 e poi 101243-9 dal
01/08/2020 sino alla chiusura del 14.09.21. Quanto all'onere probatorio chiariva di aver assolto completamente l'onere probatorio avendo depositato il contratto n. 103356 concluso nel 1999. Con prima memoria, integrava inoltre la doman-
da, con indicazione specifica del margine di superamento della soglia per specifi-
ci periodi, del tasso contrattuale e del tasso soglia vigente per la categoria con-
trattuale di riferimento.
Acquisita la documentazione, veniva disposta con ordinanza del 18.1.24,
ctu per eseguire il seguente mandato:
“Esclusivamente in ordine al contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data
9.3.2005, ridetermini il saldo finale eliminando le voci addebitate per commis-
sione di massimo scoperto, eliminando la capitalizzazione contrattuale e sosti-
tuendola con quella semplice.
Laddove la documentazione contabile sia incompleta e frammentaria, in-
dichi i periodi mancanti, e i calcoli che non possono essere attuati attese le lacune documentali.
In caso di mancanza del primo estratto conto, tenga conto del valore ini-
ziale del primo estratto conto utile in serie continua.
Accerti se il TEG di tale rapporto superi i tassi soglia vigenti alla data di stipulazione, applicando le direttive della banca d'Italia.
In ordine alla cms, per il periodo antecedente l'1.1.2010, il ctu ne tenga conto ai fini dell'usura, e la si elabori attenendosi a quanto statuito dalle S.U. n.
10
16303 del 2018 secondo cui “va effettuata la separata comparazione del tasso ef-
fettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C ) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento
– rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quel-
lo della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”;
In caso di accertata usura, depuri il saldo contabile del rapporto, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., eliminando il tasso d'interesse contrattuale.
Indichi conclusivamente l'ammontare del saldo del rapporto come ricalco-
lato, con chiara indicazione dell'esistenza di eventuali importi a credito della cor-
rentista.
Escluda dal credito del correntista i versamenti solutori eseguiti ad oltre un decennio dalla data dell'8.06.21 data in cui risulta comunicata l'istanza di media-
zione alla controparte.
Con ordinanza del 29.3.25 veniva integrato il mandato con la seguente formulazione: “ritenuto che debba disporsi incarico al ctu nel senso di effettuare un nuovo conteggio ai fini della prescrizione delle rimesse solutorie, nelle due al-
ternative offerte in ctu, che tenga conto unicamente degli affidamenti contrattuali originari o modificati con apposita comunicazione unilaterale della banca nel
11
corso del rapporto (senza ricorrere ad indagine sugli estratti conto ai fini dell'affidamento)”.
Il mandato veniva nuovamente integrato con ordinanza del 3.7.25 con il seguente incarico:
Esclusivamente in ordine al contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data
9.3.2005, ridetermini il saldo finale eliminando:
le voci addebitate per commissione di massimo scoperto;
la capitalizzazione contrattuale, sostituendola con quella semplice;
tutte le modifiche unilaterali peggiorative per il correntista, successive al
9.3.2005 ed intercorse nello svolgimento del rapporto.
Applichi invece, unicamente per quanto indicato nel contratto del 9.3.25, i tassi contrattuali, le spese di conto, le valute come regolamentate.
Elimini le rimesse solutorie con data anteriore all'8.06.11. Ai fini della na-
tura solutoria consideri il conto non affidato per l'intero periodo 9.3.2005 –
14.9.21.
Esegua l'accertamento della natura solutoria sulla base del saldo rettificato con la presente perizia.
Veniva quindi rinviato il giudizio all'udienza del 21.11.25 per discussione orale.
In limine, nessun vizio di genericità riveste l'atto di citazione, atteso che la parte intende, sia pur configurando un unico rapporto contrattuale prolungato ed ininterrotto dal 1999 sino al 2021, richieder la restituzione di somme di cui allega l'illegittimo addebito derivante da clausole nulle sulla base di diverse qualifica-
zioni giuridiche di volta in volta indicate in citazione.
12
Chiaro quindi il petitum e la causa petendi, occorre esaminare in ordine prioritario sotto il profilo logico, la tesi di parte attrice dell'unicità del rapporto contrattuale.
La tesi dell'unico rapporto intercorso tra le parti.
L'attrice, in sintesi, sostiene che tra le parti sia intercorso sempre e solo un unico contratto dal 21.7.1999 sino al 14.9.2021. Il conto corrente di cui è causa doveva considerarsi un unico rapporto durato senza soluzione di continuità dalla data di accensione del 21/07/1999 sino alla data di estinzione del rapporto con saldo zero avvenuta in data 14/09/2021.
Ciò perché dall'accensione sino al 2021, il conto corrente originario n.
103356, avrebbe unicamente cambiato numero identificativo e quindi esclusiva-
mente il codice di individuazione convenzionale tra le parti, essendo preso in ca-
rico da più filiali della stessa banca avvicendatesi nel tempo, rimanendo però re-
golato dalle parti nella volontà e consapevolezza di un unico rapporto.
Ciò anche perché, ogni qual volta si cambiava la filiale, si procedeva con l'accredito del saldo del rapporto precedente versato presso la nuova filiale.
Quindi, il primigenio codice assegnato al contratto il 21.7.99, n. 103356,
dopo il 28/02/2002 veniva individuato con altro numero di conto 100322 (sul quale è stato versato il saldo chiusura conto 103356) ed in ultimo, sempre a se-
guito del trasferimento del rapporto ad altra Filiale della banca veniva individua-
to con numero di conto 101243 (sul quale è stato versato il saldo di chiusura conto del 100322) fino al 31/07/2020 e poi 101243-9 dal 01/08/2020.
In limine, occorre premettere che, la modifica della filiale all'interno della stessa banca che ha in carico il rapporto giuridico sorto tra le parti, non è certo
13
causa di estinzione di un contratto intercorrente tra la banca ed il cliente, non è
neppure però indice del mantenimento del rapporto originario in vita. E' un ele-
mento neutro, potendo tra banca e cliente esistere una molteplicità di rapporti giuridici originati da distinti rapporti, pendenti presso una o più filiali del mede-
simo istituto.
Il cambio di filiale, non incide certo sulla titolarità dei soggetti destinatari di diritti ed obblighi in ordine al rapporto/i pendente/i, riconducendosi la filiale nell'articolazione territoriale del medesimo soggetto, l'istituto di credito.
Una delle argomentazioni a sostegno della tesi dell'unicità del rapporto è
offerta da parte attrice laddove deduce che “nella pratica economica di tutti i giorni non è infrequente la richiesta di una banca di trasferire il proprio conto corrente da una filiale all'altra (magari a causa di una variazione della propria re-
sidenza) aldilà delle rigide interpretazioni restrittive ex adverso prodotte. Si parla in tal caso di portabilità della relazione contrattuale. Viene riconosciuta la facoltà
al cliente di trasferimento del conto corrente da una filiale ad un'altra. La proce-
dura è gratuita e deve essere realizzata dalla filiale di destinazione e deve conclu-
dersi entro 12 giorni dalla richiesta e l'estinzione del precedente conto non opera in maniera automatica”.
Concordando con quanto sostenuto dalla convenuta, tuttavia, lo spunto de-
riva dal D.lgs. n. 37 del 15 marzo 2017 che ha dato attuazione alla Direttiva n.
2014/92/UE (c.d. Direttiva PAD, Payment Account Directive) sulla comparabili-
tà delle spese relative al conto di pagamento e sul trasferimento del conto di pa-
gamento da una banca ad un'altra diversa con l'obiettivo di rendere più fluide ed efficienti le procedure per la portabilità.
Normativa che presupposto il trasferimento di rapporti tra diversi istituti di
14
credito, fattispecie del tutto diversa da quella in esame.
Altra argomentazione spesa a sostegno dell'unicità del rapporto è nel sen-
so della confluenza - all'atto del trasferimento di filiale, e creazione di un nuovo codice identificativo - del saldo finale del rapporto proveniente dalla filiale a quo il cui identificativo viene a cessare.
Tale dinamica merita di essere chiarita. Da un lato è possibile che all'atto della chiusura di un rapporto, se ne crei contestualmente un altro, che abbia come prima operazione contabile il versamento in accredito per il correntista del saldo finale proveniente dal conto precedente appena chiuso. Quindi la prima opera-
zione contabile del nuovo conto vede sostanzialmente l'importo già esistente come saldo finale del rapporto precedente. Così descritta la vicenda, potrebbe ri-
tenersi significativa nel senso di un indice rilevante della volontà di continuare il medesimo rapporto tra le parti, sia pure con un codice identificativo diverso, sal-
vo desumere una diversa volontà dal nuovo contratto di apertura di conto corren-
te che faccia riferimento o presenti clausole incompatibili con la prosecuzione.
Sul punto, la previsione di clausole contrattuali diverse nel nuovo contratto ri-
spetto il precedente potrebbe essere semplicemente una nuova valutazione dei re-
ciproci interessi e non sarebbe incompatibile con la visione unitaria della vicen-
da.
Tuttavia, come rileva parte convenuta, tra i tre conti correnti aperti dalla non vi è coincidenza tra chiusura e immediata apertura, ri- Parte_1
sulta infatti che ognuno dei due contratti su cui sono confluite le somme degli al-
tri due alla chiusura, ha avuto già prima del versamento del saldo di chiusura, per un certo periodo di tempo, una propria movimentazione.
Esaminando il primo cambio di identificativo e di filiale, quindi da
15
103356 a 100322, il secondo risulta già aperto da prima di far confluire su di esso il saldo finale del 103356.
Più precisamente il conto corrente n. 100322 risulta per tabulas essere sta-
to aperto prima rispetto all'estinzione del primo conto corrente recante il n.
103356, almeno un mese prima secondo quanto si desume dalla copia dell'estratto conto del mese di febbraio 2002 (incluso nella citazione). Quindi era operativo - con condizioni identiche o diverse rispetto il conto 103356, sul punto parte attrice non prova nulla – in precedenza, con vita propria ed un saldo di oltre
20000,00 a debito, con operazioni attive e passive distinte ed autonome perché il n. 10032 coesisteva per un periodo con il 103356.
Può quindi ritenersi che aver fatto confluire il saldo del 103356 sul conto
10032 altro non sia che un versamento in accredito con la semplice causale di chiusura del conto 103356. Tale versamento, alla luce di quanto evidenziato, non ha di per sé valore significativo a sostegno della tesi di parte attrice.
Stesse considerazioni possono offrirsi per il passaggio dal n. 10032 al con-
to corrente n. 101243. Su tale ultimo conto si rinviene un versamento con valuta del 26.4.2005, con causale saldo chiusura del conto 10032 (come si evince dalla pagina 3 della citazione che riproduce l'estratto conto).
In tale data il conto di destinazione è già aperto almeno dal 31.3.2005 ed al 30.4.05 presenta un saldo di oltre 20.000,00 euro a credito, quindi operativo,
autonomo, con pluralità di operazioni in entrata ed in uscita di varia natura (ver-
samenti, emissione di assegni, bonifici).
Quindi, ritiene il tribunale che, versare il saldo a chiusura di un conto cor-
rente su altro conto già operativo e preesistente non sia una circostanza che deno-
ti la successione tra il primo rapporto di cui al conto chiuso ed il rapporto già
16
aperto di destinazione.
Chiarito che non è stata data la prova dell'unicità del rapporto, anzi risulta il contrario, devono ritenersi prescritte le domande relative alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca, in quanto trascorsi anni 10 dalla chiusura dei primi due rapporti che risultano estinti il 20.02.2002 ed in data
20.04.2005.
Infatti, tenuto conto che in data 8.06.21 veniva proposta istanza di media-
zione, devono ritenersi prescritte le pretese anteriori all'8.6.11.
Le contestazioni in ordine all'invalidità delle clausole contrattuali devono quindi essere riferite solo al contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data 9.3.2005
e chiuso il 14/09/2021 con elisione delle rimesse solutorie anteriori all'8.6.11. In
atti risulta la documentazione completa di prospetti trimestrali di dettaglio delle competenze, senza soluzione di continuità a far data dall'apertura del rapporto
(09.3.2005 con saldo iniziale pari a zero) alla data di estinzione (14.9.2021 saldo finale pari a zero).
Quanto all'usura la stessa è stata esclusa dal ctu applicando le direttive della Banca d'Italia al fine di rendere omogeneo il criterio di rilevazione del tasso soglia rispetta il criterio di verifica del superamento.
I tassi di interesse ultralegali sono invece determinati e manca nel contrat-
to del 2005 ogni riferimento agli usi su piazza.
Del pari legittima è la previsione dei giorni valuta nel contratto, regolata dalla banca sulla base di diverse esigenze organizzative, non ravvisandosi un principio inderogabile quale quello secondo cui debbano necessariamente corri-
spondere al medesimo giorno dell'operazione.
Le illegittimità riscontrate nel contratto attengono :
17
- alla capitalizzazione laddove in violazione dell'art. 6 della circola-
re CICR del febbraio 2000, la banca non ha espressamente indicato per il tas-
so attivo applicato al contratto, la sua misura comprensiva dell'effetto della capi-
talizzazione trimestrale. La clausola regolante la capitalizzazione risulta quindi nulla con la conseguenza che sarà espunta dal saldo finale la sua portata contabi-
le;
- alla previsione della cms, illegittima perché indeterminata. Infat-
ti, essa è quantificata nell' 1,50% trimestrale senza indicare le modalità di calco-
lo, ovvero la base sulla quale applicare tale percentuale, l'eventuale massimo de-
bitorio sul quale diventa operativa etc.. Ne consegue la nullità della clausola per indeterminatezza e la conseguente eliminazione delle poste addebitate sul conto per tale causale;
- alla mancata sottoscrizione separata ex art. 118 tub. della clausola con cui la banca si è riservata la facoltà di modificare unilateralmente le condi-
zioni contrattuali nel corso del rapporto. In violazione dell'art. 118 tub, tale clau-
sola unilateralmente predisposta non è stata sottoscritta separatamente dal corren-
tista. Ne consegue la nullità ed inefficacia di tutte le modifiche pregiudizievoli sopravvenute ed unilaterali nel corso del rapporto (variazioni di condizioni ed apposizione di nuovi esborsi per il cliente).
Sulla base di tali rilievi, al ctu è stato dato il mandato di ricalcolare il saldo finale del c.c. n. 101243 stipulato in data 9.3.2005 e chiuso il 14/09/2021 (il pas-
saggio al numero 101243 – 9 è mera meramente amministrativo e senza ripercus-
sione sull'unicità del rapporto dal 2005 al 2021) con applicazione degli interessi contrattualmente indicati, come anche le date valuta, ma con l'elisione dell'importo addebitato per capitalizzazione, cms, escludendo le modifiche unila-
18
terali peggiorative poste in essere dalla banca e le spese non espressamente pat-
tuite nel contratto del 9.3.2005, unico contratto in atti regolante il rapporto sino al
14.9.21 e quindi con esclusione di ogni ulteriore addebito non espressamente previsto nel predetto contratto (come ad esempio altre commissioni c.d. sostitu-
tive della cms dopo il 2009).
Sul fido di fatto.
Parte attrice sostiene che la banca, per fatti concludenti e quindi in assenza di espressa regolamentazione scritta, abbia comunque concesso un affidamento.
Così indica la correntista: “tali elementi fattuali, desumibili ictu oculi dagli estratti conto di provenienza bancaria, attestano insindacabilmente l'esistenza sul conto corrente di un'apertura di credito dal 02/09/1999 di lire 40.000.000, au-
mentata in data 04/12/2001 a lire 49.684.688 ed aumentata dal 20/11/2003 ad eu-
ro 25.000,00 sino all'estinzione del conto”.
Premesso che per quanto su esposto, la documentazione contabile rile-
vante ai fini del presente giudizio, in mancanza della valutazione unitaria dei tre rapporti, è sono quella dall'8.6.11 a seguire e per quanto riguarda la documenta-
zione contrattuale unicamente il contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data
9.3.2005 che non prevede l'apertura di un affidamento, manca la soglia oltre il quale esso possa ritenersi operativo, per cui, priva di fondamento è tale argomen-
tazione.
La tesi secondo cui, in mancanza di un contratto di apertura di credito, la concessione del fido possa ritenersi esistente per facta concludentia, si scontra con il principio di forma scritta ad substantiam in vigore per i contratti bancari ex art. 117 tub.
Non può certo il semplice comportamento fattuale della banca sostituire
19
una previsione contrattuale che debba rivestire la forma scritta ad substantiam,
ovvero per la sua stessa esistenza, e che debba essere altresì determinata nella sua portata ovvero, il limite del fido, il tasso debitore extra fido, le modalità di revoca dello stesso, e soprattutto, la presenza di un vero e proprio obbligo giuri-
dico della banca a mantenere fermo l'affidamento nel corso del rapporto, salve ipotesi disciplinate di revoca dell'affidamento, con ciò differenziandolo dalla me-
ra concessione libera, espressione di una facoltà, di uno scoperto a discrezione della banca e dietro corrispettivo, revocabile ad nutum.
A ciò si aggiunga che, proprio l'accertata illegittimità delle modifiche uni-
laterali sopravvenute nel corso del rapporto - al di là delle dirimenti e sopra espresse considerazioni contrarie al c.d. fido di fatto - impediscono di ritenere ri-
levanti ogni tipo di comunicazione successiva al 9.3.2005, con cui unilateralmen-
te la banca possa aver indicato l'eventuale sogli di fido, rilevante ai fini della de-
terminazione ed operatività dell'apertura di credito.
Il contratto, in mancanza di specifica e determinata previsione dell'affidamento in esso contenuto, si considererà quindi non affidato. Si aggiun-
ga inoltre che parte attrice chiede anche di chiararsi la nullità dei contratti di apertura di credito e di tutti i tassi ultralegali pattuiti, con ciò manifestando chia-
ramente di avvalersi degli effetti della eventuale nullità dei contratti di cui è cau-
sa.
Il saldo rettificato ai fini della valutazione della natura solutoria dei ver-
samenti.
Anche se di minore portata per il presente giudizio, atteso che è stata esclusa la presenza dell'affidamento, il tribunale ritiene comunque di seguire il
20
più recente orientamento di cui a Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287 se-
condo cui la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le compe-
tenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, ciò
perché, l'accertamento della nullità di una clausola e quindi l'assenza di causa di un addebito, logicamente impone di retroagire al momento della sua attuazione senza considerarlo.
Ciò perché in astratto, il saldo rettificato potrebbe comunque rilevare ai fi-
ni dell'attivo o passivo esistente al momento del versamento.
Quanto esposto chiarisce perché l'ultimo incarico integrativo al ctu è stato del seguente tenore :” Applichi invece, unicamente per quanto indicato nel con-
tratto del 9.3.25, i tassi contrattuali, le spese di conto, le valute come ivi indicate.
Elimini le rimesse solutorie con data anteriore all'8.06.21 (data dell'istanza di mediazione comunicata alla convenuta). Ai fini della natura solutoria consideri il conto non affidato per l'intero periodo 9.3.2005 – 14.9.21.
Per le suesposte considerazioni risulta che alla data del 14.9.2021 – data di estinzione - il saldo del rapporto di c.c. n. 101243 stipulato in data 9.3.2005, è di
€ 29.011,07 a credito della correntista.
La condanna della banca al risarcimento dei danni.
Del tutto priva di allegazione fattuale la domanda di risarcimentro danni a carico della banca e contenuta in citazione. Parte attrice non specifica quale sa-
rebbe la fattispecie illecita o comunque l'inadempimento contrattuale ulteriore e distinto dalla presenza di clausole contrattuali nulle, oltre che del tutto sfornito di prova.
Questo giudice, in ragione del parziale accoglimento della domanda atto-
21
rea, dispone la compensazione delle spese di lite nella misura del 20%, con con-
seguente 80% a carico della convenuta da liquidarsi in favore del legale anticipa-
tario di parte attrice.
P.Q.M
Il tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande di cui al giudi-
zio che precede, cos provvede;
-dichiara unico e distinto il rapporto intercorso tra le parti di cui al c.c.
101243 ( poi 101243-9) rispetto i conti n .103356 e 100322;
-dichiara la prescrizione delle pretese restitutorie per crediti maturati da parte attrice antecedentemente l'8.6.21;
-dichiara che alla data del 14.9.21 il saldo finale del c.c. 101243 ( poi
101243-9) ammontava ad euro € 29.011,07 a credito della correntista;
-condanna parte convenuta al pagamento delle somme di euro 29011,07 in favore di parte attrice quale saldo attivo del conto oltre interessi legali per le tran-
sazioni commerciali dal 14.9.21 al soddisfo;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario di parte attrice che si liquidano in euro 6092,00 per compensi,
oltre iva cassa e spese generali ed euro 600,00 per spese oltre all'80% delle spese di ctu con rimanente 20% a carico di parte attrice;
Così deciso, Napoli 22.12.25
Il Giu-
dice
DI ZI
22
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 30587.22 R.G., e vertente
Tra
(c.f./p.iva numero REA BN- Parte_1 P.IVA_1
115952), in persona dell'amministratore unico , rappresentata e CP_1
difesa, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, dall'Avv. Michele
MA (c.f. , presso il cui Studio legale elettiva- C.F._1
mente domicilia in Napoli, alla P.tta Duca D'Aosta n. 265- Pec:
[...]
risultante dal pubblico elenco denominato Re- Email_1
gIndE ex D.M. n. 44/2011. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione all'indirizzo Pec:
[...]
e/o al numero di fax 01/2520685; Email_2
- Parte attrice
Contro
(C.F. con sede in Milano alla Piazza Controparte_2 P.IVA_2
del Calendario, 3 in persona dei legali rappresentanti p.t. dr. e Controparte_3
1
dr. , giusto atto di Conferimento di Poteri del 10.02.2022 ri- Controparte_4
cevuto dal dott. , Notaio in Milano, registrato presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate Ufficio di Milano 2 il 11.02.2022 al n. 12557 serie 1T, rappresenta-
ta e difesa, giusta procura in calce conferita su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. sottoscritto su firma digi-tale, dall'Avvocato
Giovanni Re (Codice Fiscale , ed elettivamente domici- CodiceFiscale_2
liata presso il suo studio in Napoli, alla via Cervantes, 55/14. Si indica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., che le comunicazioni ivi previste potranno esse-
re eseguite al seguen-te numero di telefax 081.5517791 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
- Parte convenuta
Conclusioni come da verbale del 21.11.25
È presente per la parte attrice, nonché per delega dell' AVV. MA, l'
AVV. Domenica Rosaria Di Micco la quale impugna per quanto di ragione la depositata integrazione peritale e si riporta integralmente agli scritto conclusiona-
li in precedenza depositati, nonché alle deduzioni di cui al verbale dell' udienza del 22/11/24, che si abbiano qui per integralmente ripetute e trascritte.
In particolare, si reitera la già avanzata richiesta di integrazione della
CTU, poiché le verifiche svolte non sono esaustive e pienamente corrette, nonché
si insiste altresì nel rilevare l' unicità del rapporto azionato in questa sede.Tanto
dedotto, si impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto,dedotto ed ecce-
pito, nonché le avverse conclusioni, insistendo nel richiedere l' accoglimento del-
le rassegnate conclusioni, con vittoria di spese,diritti ed onorari,da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
2
È presente altresì l'avv. Mariavittoria Maresca la quale si riporta integral-
mente a tutto quanto già dedotto e richiesto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.12.22, parte attrice,
la società formulava, avverso la banca convenuta Parte_1 CP_5
le seguenti conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento:
[...] CP_2
1)accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2,
dell'art. 7 comma 3 delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente sul c/c n. del conto corrente n.101243-9 (già C/c n.101243, già
C/c n.100322, già C/c n.103356), oggetto dei rapporti tra la parte attrice e la ban-
ca, relativo alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle con-
dizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza, nonché relati-
vamente all'applicazione da parte della Banca convenuta di interessi ultralegali determinati unilateralmente, in assenza di specifica e valida pattuizione scritta e in violazione delle prescrizioni di forma e di contenuto previste per il legittimo esercizio dello ius variandi, e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per gli interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, del tasso di interesse legale ex art. 1284 fino all'08/07/1992, data di entrata in vigore della l. 154/92 e successivamente in re-
gime del tasso di interesse sostitutivo di legge, tempo per tempo vigente sia sui saldi passivi che su quelli attivi;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 1283 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 1, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni
3
generali di contratto di apertura di credito e del conto corrente conto corrente n.101243-9 (già C/c n.101243, già C/c n.100322, già C/c n.103356), oggetto del rapporto tra le parti nel presente giudizio, relativo alla capitalizzazione trimestra-
le di interessi, competenze, spese ed oneri nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interes-
si al rapporto in esame ex art. 1283 c.c;
3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2
c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1284, 1346, e per l'effetto dell'art. 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la da-
ta di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, appli-
cata dalla banca, per mancanza di apposita pattuizione, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5) accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti in base ai risultati del ricalcolo del conto corrente conto corrente n.101243-9 (già C/c n.101243, già C/c n.100322, già C/c n.103356), in applica-
zione del tasso di interesse legale ex art. 1284 fino all'08/07/1992, data di entrata in vigore della l. 154/92 e successivamente in regime di saggio di interesse sosti-
tutivo di legge, che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnica – contabile, sui saldi sia attivi che passivi, senza capitalizzazioni, con l'eliminazione di non con-
venute commissioni di massimo scoperto, di non convenuti altri addebiti e di in-
teressi computati in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole ope-
4
razioni e la data della rispettiva valuta, , depurando il rapporto degli interessi ul-
tralegali, della ricapitalizzazione anatocistica, delle Commissioni di Massimo
Scoperto, dallo scarto sulle valute e di ogni altro addebito illegale o non conve-
nuto in contratto al fine di determinare l'esatto saldo del conto corrente per cui è
causa;
6) accertare e dichiarare la violazione della legge 108/96 e per l'effetto condannare la banca convenuta in applicazione dell'art. 1815 c.c. con l'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci per interessi debitori;
7) determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
8) accertare quindi il credito complessivamente vantato dalla società
[...]
in persona dell'amministratore unico nei Controparte_6 CP_1
confronti della attraverso il prodromico accertamento della Controparte_2
nullità delle clausole negoziali regolanti i rapporti di conto corrente de quibus, e per l'effetto condannare il predetto istituto di credito alla restituzione in favore della società attrice della somma quantificata in euro 95.404,15 (Euro novanta-
cinquemilaquattrocentoquattro/15), così come determinata dalla Consulenza
Tecnica di parte, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante e maggior danno da rivalutazione monetaria, o di quella somma maggiore o minore che, nella ipotesi di contestazione dei conteggi oggi prodotti, verrà determinata in corso di causa a mezzo di espletanda CTU tecnico – bancaria;
dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa agli impugnati rapporti bancari;
9) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determi-
narsi in via equitativa;
10) condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spe-
5
se in favore del legale anticipatario.
In fatto e diritto, allegava quanto segue.
In data 21 luglio 1999 la società (d'ora in poi Controparte_7
anche ) accendeva presso la Filiale 1 di Napoli della CP_8 CP_2
un rapporto di conto corrente mediante la sottoscrizione di un contratto
[...]
privo di qualsiasi condizioni economica. Il prefato conto corrente, durato senza soluzione di continuità dalla data di accensione del 21/07/1999 sino alla data di estinzione del rapporto con saldo zero avvenuta in data 14/09/2021, risulta indi-
viduato dall'accensione e sino al 28/02/2002 con il numero di conto 103356, suc-
cessivamente, a seguito del trasferimento del rapporto ad altra Filiale della banca
– Sportello di Napoli “G”, – il rapporto ha assunto il numero di conto 100322 sul quale è proseguito attraverso l'operazione di giro saldo chiusura conto 103356,
ed in ultimo, sempre a seguito del trasferimento del rapporto ad altra Filiale della banca – Napoli Filiale 2 – – il rapporto ha assunto il numero di conto 101243 fi-
no al 31/07/2020 e poi 101243-9 dal 01/08/2020 sul quale è proseguito attraverso l'operazione di giro saldo chiusura conto 100322.
Il rapporto è stato assistito sin dall'accensione da un'apertura di credito di lire 40.0000.000 regolata con un doppio tasso debitore e una doppia aliquota del-
la commissione di massimo scoperto, entro e fuori il predetto limite di fido (il Fi-
do veniva ampliato a far data dal 04/12/2001 a lire 49.684.688, come si evince ictu oculi dall'estratto conto al 31/12/2001 poi ampliato ancora a far data dal
20/11/2003 ad euro 25.000,00).
Deduceva inoltre che, poiché nel corso del rapporto venivano addebitate spese illegittime, per un totale complessivo di euro 85.450,67 (somma ricavata
6
dall'elenco contenuto in citazione delle molteplici poste passive addebitate e con-
testate), avvenuta la chiusura del rapporto in data 14/09/2021 con saldo zero, con raccomandata a mezzo PEC del 14/02/2022, la società correntista richiedeva alla
Banca, ai sensi dell'art. 119 del T.U.B., per mezzo dello scrivente legale la tra-
smissione della documentazione bancaria di natura contrattuale afferente i rap-
porti oggetto di causa (doc. n. 3 Richiesta ex art. 119 TUB del24/01/2022).
La rispondeva a mezzo pec del 15/05/2022, senza trasmettere al- CP_9
cunchè e riferendo di non riuscire a fornire al richiesta documentazione per il de-
corso del termine decennale di conservazione. (doc. n. 4 Nota del CP_9
16/09/2016).
La visto l'esito negativo del procedimento di mediazione ex D. CP_8
Lgs. n. 28/2010, adiva il tribunale per accertare in sintesi le seguenti violazioni di legge:
1) illegittimità del tasso ultralegale indicato nel contratto atteso che si rinvia alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza,
affida sostanzialmente alla discrezionalità della banca la determinazione della misura del tasso.;
2) mancata previsione dello ius variandi di cui all'art. 118 D. Lgs. 1-9-
1993 n. 385, essa è stata comunque esercitata in carenza della condizione prima-
ria dettata dal comma 1 del citato articolo di legge, perché la banca non ha mai prospettato, neppure sul piano meramente assertivo, la ricorrenza di un “giustifi-
cato motivo e mancanza di approvazione specifica da parte del cliente e comun-
que mancanza di preventiva comunicazione delle modifiche unilaterali al corren-
tista;
3) applicazione di interessi anatocistici;
7
4) illegittimità degli addebiti della commissione di massimo scoperto,
delle valute, e nullità delle spese di liquidazione trimestrali, di quelle per opera-
zioni e degli addebiti per spese e remunerazioni a qualsiasi titolo illegittimamente addebitate tempo per tempo dalla banca senza una espressa previsione negoziale,
ivi compresi gli addebiti relativi a rapporti di anticipo fatture, anticipo sbf e/o qualsiasi tipo di finanziamento e/o conto collegato, comprese le competenze rin-
venienti dai conti collegati;
5) applicazione di interessi usurari.
Si costituiva tempestivamente parte convenuta la quale – nel chiedere il rigetto integrale della domanda - eccepiva la nullità per genericità dell'atto di ci-
tazione, contestava espressamente che il contratto iniziale sottoscritto presso la
Filiale n. 1 della recante il n. 103356 in data 21.07.1999, Controparte_2
fosse stato trasferito ad altra filiale” della presso lo Sportello G di Napoli, CP_9
proseguendo ed assumendo il numero 100322 con estinzione, in data 28.02.2002,
di quello recante il n. 103356, poi ancora a seguito di un ulteriore trasferimento ad altra filiale della banca e precisamente presso la Filiale di Napoli 2, “prose-
guito” assumendo il numero 101243 e poi 101243-9 il tutto senza soluzione di continuità con estinzione definitiva avvenuta il 14.09.2021 con saldo zero. Dedu-
ceva la banca che doveva trattarsi di tre distinti conti correnti e non certo un uni-
co contratto proseguito nel tempo senza soluzione di continuità.
Conseguentemente sollevava eccezione di prescrizione in ordine alle do-
mande di ripetizione di indebito per crediti sorti anteriormente al decennio ri-
spetto la notificazione della citazione, e quindi antecedenti il 22.12.2012 per tutti i 3 contratti ed in primis per quelle di cui al conto corrente n. 103356 che ri-
sulta estinto il 20.02.2002 e per quelle di cui al conto corrente n. 100322 estinto
8
e chiuso in data 20.04.2005. Deduceva inoltre che le rimesse dovevano conside-
rarsi solutorie in mancanza di prova dell'esistenza di un fido accordato.
Deduceva inoltre il mancato rispetto dell'onere della prova da parte della società attrice non avendo depositato i documenti contrattuali avendo essa stessa ammesso la “sottoscrizione” del contratto di conto corrente e affermato la man-
canza “di qualsiasi condizione economica ed il parziale deposito degli estratti contabili.
Inoltre, in ordine al contratto di conto corrente n. 101243, sottoscritto in data 9 marzo 2005 contestava nel merito in fatto e diritto le avverse pretese. In
particolare quanto al presunto superamento del tasso soglia, deduceva la sua ge-
nericità in applicazione dell'arresto della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cas-
sazione Civile, sez. unite, sent. n.
19597 del 18/9/2020), secondo cui al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse con-
trattuale applicato ed il tasso so-glia per lo specifico periodo contrattuale e le do-
glianze attoree, precisazioni assenti nel caso di specie, mancante in citazione.
A seguito di memorie integrative ex art. 183 sesto comma c.p.c., parte at-
trice ribadiva che il conto corrente di cui è causa doveva considerarsi un unico rapporto durato senza soluzione di continuità dalla data di accensione del
21/07/1999 sino alla data di estinzione del rapporto con saldo zero avvenuta in data 14/09/2021.
Ciò perché dall'accensione e sino al 28/02/2002 veniva individuato con il numero di conto 103356, successivamente, a seguito del trasferimento del rap-
porto ad altra Filiale della banca – Sportello “G”, – il rapporto ha as- CP_10
sunto il numero di conto 100322 (sul quale è proseguito attraverso l'operazione
9
di giro saldo chiusura conto 103356) ed in ultimo, sempre a seguito del trasferi-
mento del rapporto ad altra Filiale della banca – Napoli Filiale 2 – il rapporto ha assunto il numero di conto 101243 fino al 31/07/2020 e poi 101243-9 dal
01/08/2020 sino alla chiusura del 14.09.21. Quanto all'onere probatorio chiariva di aver assolto completamente l'onere probatorio avendo depositato il contratto n. 103356 concluso nel 1999. Con prima memoria, integrava inoltre la doman-
da, con indicazione specifica del margine di superamento della soglia per specifi-
ci periodi, del tasso contrattuale e del tasso soglia vigente per la categoria con-
trattuale di riferimento.
Acquisita la documentazione, veniva disposta con ordinanza del 18.1.24,
ctu per eseguire il seguente mandato:
“Esclusivamente in ordine al contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data
9.3.2005, ridetermini il saldo finale eliminando le voci addebitate per commis-
sione di massimo scoperto, eliminando la capitalizzazione contrattuale e sosti-
tuendola con quella semplice.
Laddove la documentazione contabile sia incompleta e frammentaria, in-
dichi i periodi mancanti, e i calcoli che non possono essere attuati attese le lacune documentali.
In caso di mancanza del primo estratto conto, tenga conto del valore ini-
ziale del primo estratto conto utile in serie continua.
Accerti se il TEG di tale rapporto superi i tassi soglia vigenti alla data di stipulazione, applicando le direttive della banca d'Italia.
In ordine alla cms, per il periodo antecedente l'1.1.2010, il ctu ne tenga conto ai fini dell'usura, e la si elabori attenendosi a quanto statuito dalle S.U. n.
10
16303 del 2018 secondo cui “va effettuata la separata comparazione del tasso ef-
fettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C ) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento
– rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quel-
lo della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”;
In caso di accertata usura, depuri il saldo contabile del rapporto, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., eliminando il tasso d'interesse contrattuale.
Indichi conclusivamente l'ammontare del saldo del rapporto come ricalco-
lato, con chiara indicazione dell'esistenza di eventuali importi a credito della cor-
rentista.
Escluda dal credito del correntista i versamenti solutori eseguiti ad oltre un decennio dalla data dell'8.06.21 data in cui risulta comunicata l'istanza di media-
zione alla controparte.
Con ordinanza del 29.3.25 veniva integrato il mandato con la seguente formulazione: “ritenuto che debba disporsi incarico al ctu nel senso di effettuare un nuovo conteggio ai fini della prescrizione delle rimesse solutorie, nelle due al-
ternative offerte in ctu, che tenga conto unicamente degli affidamenti contrattuali originari o modificati con apposita comunicazione unilaterale della banca nel
11
corso del rapporto (senza ricorrere ad indagine sugli estratti conto ai fini dell'affidamento)”.
Il mandato veniva nuovamente integrato con ordinanza del 3.7.25 con il seguente incarico:
Esclusivamente in ordine al contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data
9.3.2005, ridetermini il saldo finale eliminando:
le voci addebitate per commissione di massimo scoperto;
la capitalizzazione contrattuale, sostituendola con quella semplice;
tutte le modifiche unilaterali peggiorative per il correntista, successive al
9.3.2005 ed intercorse nello svolgimento del rapporto.
Applichi invece, unicamente per quanto indicato nel contratto del 9.3.25, i tassi contrattuali, le spese di conto, le valute come regolamentate.
Elimini le rimesse solutorie con data anteriore all'8.06.11. Ai fini della na-
tura solutoria consideri il conto non affidato per l'intero periodo 9.3.2005 –
14.9.21.
Esegua l'accertamento della natura solutoria sulla base del saldo rettificato con la presente perizia.
Veniva quindi rinviato il giudizio all'udienza del 21.11.25 per discussione orale.
In limine, nessun vizio di genericità riveste l'atto di citazione, atteso che la parte intende, sia pur configurando un unico rapporto contrattuale prolungato ed ininterrotto dal 1999 sino al 2021, richieder la restituzione di somme di cui allega l'illegittimo addebito derivante da clausole nulle sulla base di diverse qualifica-
zioni giuridiche di volta in volta indicate in citazione.
12
Chiaro quindi il petitum e la causa petendi, occorre esaminare in ordine prioritario sotto il profilo logico, la tesi di parte attrice dell'unicità del rapporto contrattuale.
La tesi dell'unico rapporto intercorso tra le parti.
L'attrice, in sintesi, sostiene che tra le parti sia intercorso sempre e solo un unico contratto dal 21.7.1999 sino al 14.9.2021. Il conto corrente di cui è causa doveva considerarsi un unico rapporto durato senza soluzione di continuità dalla data di accensione del 21/07/1999 sino alla data di estinzione del rapporto con saldo zero avvenuta in data 14/09/2021.
Ciò perché dall'accensione sino al 2021, il conto corrente originario n.
103356, avrebbe unicamente cambiato numero identificativo e quindi esclusiva-
mente il codice di individuazione convenzionale tra le parti, essendo preso in ca-
rico da più filiali della stessa banca avvicendatesi nel tempo, rimanendo però re-
golato dalle parti nella volontà e consapevolezza di un unico rapporto.
Ciò anche perché, ogni qual volta si cambiava la filiale, si procedeva con l'accredito del saldo del rapporto precedente versato presso la nuova filiale.
Quindi, il primigenio codice assegnato al contratto il 21.7.99, n. 103356,
dopo il 28/02/2002 veniva individuato con altro numero di conto 100322 (sul quale è stato versato il saldo chiusura conto 103356) ed in ultimo, sempre a se-
guito del trasferimento del rapporto ad altra Filiale della banca veniva individua-
to con numero di conto 101243 (sul quale è stato versato il saldo di chiusura conto del 100322) fino al 31/07/2020 e poi 101243-9 dal 01/08/2020.
In limine, occorre premettere che, la modifica della filiale all'interno della stessa banca che ha in carico il rapporto giuridico sorto tra le parti, non è certo
13
causa di estinzione di un contratto intercorrente tra la banca ed il cliente, non è
neppure però indice del mantenimento del rapporto originario in vita. E' un ele-
mento neutro, potendo tra banca e cliente esistere una molteplicità di rapporti giuridici originati da distinti rapporti, pendenti presso una o più filiali del mede-
simo istituto.
Il cambio di filiale, non incide certo sulla titolarità dei soggetti destinatari di diritti ed obblighi in ordine al rapporto/i pendente/i, riconducendosi la filiale nell'articolazione territoriale del medesimo soggetto, l'istituto di credito.
Una delle argomentazioni a sostegno della tesi dell'unicità del rapporto è
offerta da parte attrice laddove deduce che “nella pratica economica di tutti i giorni non è infrequente la richiesta di una banca di trasferire il proprio conto corrente da una filiale all'altra (magari a causa di una variazione della propria re-
sidenza) aldilà delle rigide interpretazioni restrittive ex adverso prodotte. Si parla in tal caso di portabilità della relazione contrattuale. Viene riconosciuta la facoltà
al cliente di trasferimento del conto corrente da una filiale ad un'altra. La proce-
dura è gratuita e deve essere realizzata dalla filiale di destinazione e deve conclu-
dersi entro 12 giorni dalla richiesta e l'estinzione del precedente conto non opera in maniera automatica”.
Concordando con quanto sostenuto dalla convenuta, tuttavia, lo spunto de-
riva dal D.lgs. n. 37 del 15 marzo 2017 che ha dato attuazione alla Direttiva n.
2014/92/UE (c.d. Direttiva PAD, Payment Account Directive) sulla comparabili-
tà delle spese relative al conto di pagamento e sul trasferimento del conto di pa-
gamento da una banca ad un'altra diversa con l'obiettivo di rendere più fluide ed efficienti le procedure per la portabilità.
Normativa che presupposto il trasferimento di rapporti tra diversi istituti di
14
credito, fattispecie del tutto diversa da quella in esame.
Altra argomentazione spesa a sostegno dell'unicità del rapporto è nel sen-
so della confluenza - all'atto del trasferimento di filiale, e creazione di un nuovo codice identificativo - del saldo finale del rapporto proveniente dalla filiale a quo il cui identificativo viene a cessare.
Tale dinamica merita di essere chiarita. Da un lato è possibile che all'atto della chiusura di un rapporto, se ne crei contestualmente un altro, che abbia come prima operazione contabile il versamento in accredito per il correntista del saldo finale proveniente dal conto precedente appena chiuso. Quindi la prima opera-
zione contabile del nuovo conto vede sostanzialmente l'importo già esistente come saldo finale del rapporto precedente. Così descritta la vicenda, potrebbe ri-
tenersi significativa nel senso di un indice rilevante della volontà di continuare il medesimo rapporto tra le parti, sia pure con un codice identificativo diverso, sal-
vo desumere una diversa volontà dal nuovo contratto di apertura di conto corren-
te che faccia riferimento o presenti clausole incompatibili con la prosecuzione.
Sul punto, la previsione di clausole contrattuali diverse nel nuovo contratto ri-
spetto il precedente potrebbe essere semplicemente una nuova valutazione dei re-
ciproci interessi e non sarebbe incompatibile con la visione unitaria della vicen-
da.
Tuttavia, come rileva parte convenuta, tra i tre conti correnti aperti dalla non vi è coincidenza tra chiusura e immediata apertura, ri- Parte_1
sulta infatti che ognuno dei due contratti su cui sono confluite le somme degli al-
tri due alla chiusura, ha avuto già prima del versamento del saldo di chiusura, per un certo periodo di tempo, una propria movimentazione.
Esaminando il primo cambio di identificativo e di filiale, quindi da
15
103356 a 100322, il secondo risulta già aperto da prima di far confluire su di esso il saldo finale del 103356.
Più precisamente il conto corrente n. 100322 risulta per tabulas essere sta-
to aperto prima rispetto all'estinzione del primo conto corrente recante il n.
103356, almeno un mese prima secondo quanto si desume dalla copia dell'estratto conto del mese di febbraio 2002 (incluso nella citazione). Quindi era operativo - con condizioni identiche o diverse rispetto il conto 103356, sul punto parte attrice non prova nulla – in precedenza, con vita propria ed un saldo di oltre
20000,00 a debito, con operazioni attive e passive distinte ed autonome perché il n. 10032 coesisteva per un periodo con il 103356.
Può quindi ritenersi che aver fatto confluire il saldo del 103356 sul conto
10032 altro non sia che un versamento in accredito con la semplice causale di chiusura del conto 103356. Tale versamento, alla luce di quanto evidenziato, non ha di per sé valore significativo a sostegno della tesi di parte attrice.
Stesse considerazioni possono offrirsi per il passaggio dal n. 10032 al con-
to corrente n. 101243. Su tale ultimo conto si rinviene un versamento con valuta del 26.4.2005, con causale saldo chiusura del conto 10032 (come si evince dalla pagina 3 della citazione che riproduce l'estratto conto).
In tale data il conto di destinazione è già aperto almeno dal 31.3.2005 ed al 30.4.05 presenta un saldo di oltre 20.000,00 euro a credito, quindi operativo,
autonomo, con pluralità di operazioni in entrata ed in uscita di varia natura (ver-
samenti, emissione di assegni, bonifici).
Quindi, ritiene il tribunale che, versare il saldo a chiusura di un conto cor-
rente su altro conto già operativo e preesistente non sia una circostanza che deno-
ti la successione tra il primo rapporto di cui al conto chiuso ed il rapporto già
16
aperto di destinazione.
Chiarito che non è stata data la prova dell'unicità del rapporto, anzi risulta il contrario, devono ritenersi prescritte le domande relative alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca, in quanto trascorsi anni 10 dalla chiusura dei primi due rapporti che risultano estinti il 20.02.2002 ed in data
20.04.2005.
Infatti, tenuto conto che in data 8.06.21 veniva proposta istanza di media-
zione, devono ritenersi prescritte le pretese anteriori all'8.6.11.
Le contestazioni in ordine all'invalidità delle clausole contrattuali devono quindi essere riferite solo al contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data 9.3.2005
e chiuso il 14/09/2021 con elisione delle rimesse solutorie anteriori all'8.6.11. In
atti risulta la documentazione completa di prospetti trimestrali di dettaglio delle competenze, senza soluzione di continuità a far data dall'apertura del rapporto
(09.3.2005 con saldo iniziale pari a zero) alla data di estinzione (14.9.2021 saldo finale pari a zero).
Quanto all'usura la stessa è stata esclusa dal ctu applicando le direttive della Banca d'Italia al fine di rendere omogeneo il criterio di rilevazione del tasso soglia rispetta il criterio di verifica del superamento.
I tassi di interesse ultralegali sono invece determinati e manca nel contrat-
to del 2005 ogni riferimento agli usi su piazza.
Del pari legittima è la previsione dei giorni valuta nel contratto, regolata dalla banca sulla base di diverse esigenze organizzative, non ravvisandosi un principio inderogabile quale quello secondo cui debbano necessariamente corri-
spondere al medesimo giorno dell'operazione.
Le illegittimità riscontrate nel contratto attengono :
17
- alla capitalizzazione laddove in violazione dell'art. 6 della circola-
re CICR del febbraio 2000, la banca non ha espressamente indicato per il tas-
so attivo applicato al contratto, la sua misura comprensiva dell'effetto della capi-
talizzazione trimestrale. La clausola regolante la capitalizzazione risulta quindi nulla con la conseguenza che sarà espunta dal saldo finale la sua portata contabi-
le;
- alla previsione della cms, illegittima perché indeterminata. Infat-
ti, essa è quantificata nell' 1,50% trimestrale senza indicare le modalità di calco-
lo, ovvero la base sulla quale applicare tale percentuale, l'eventuale massimo de-
bitorio sul quale diventa operativa etc.. Ne consegue la nullità della clausola per indeterminatezza e la conseguente eliminazione delle poste addebitate sul conto per tale causale;
- alla mancata sottoscrizione separata ex art. 118 tub. della clausola con cui la banca si è riservata la facoltà di modificare unilateralmente le condi-
zioni contrattuali nel corso del rapporto. In violazione dell'art. 118 tub, tale clau-
sola unilateralmente predisposta non è stata sottoscritta separatamente dal corren-
tista. Ne consegue la nullità ed inefficacia di tutte le modifiche pregiudizievoli sopravvenute ed unilaterali nel corso del rapporto (variazioni di condizioni ed apposizione di nuovi esborsi per il cliente).
Sulla base di tali rilievi, al ctu è stato dato il mandato di ricalcolare il saldo finale del c.c. n. 101243 stipulato in data 9.3.2005 e chiuso il 14/09/2021 (il pas-
saggio al numero 101243 – 9 è mera meramente amministrativo e senza ripercus-
sione sull'unicità del rapporto dal 2005 al 2021) con applicazione degli interessi contrattualmente indicati, come anche le date valuta, ma con l'elisione dell'importo addebitato per capitalizzazione, cms, escludendo le modifiche unila-
18
terali peggiorative poste in essere dalla banca e le spese non espressamente pat-
tuite nel contratto del 9.3.2005, unico contratto in atti regolante il rapporto sino al
14.9.21 e quindi con esclusione di ogni ulteriore addebito non espressamente previsto nel predetto contratto (come ad esempio altre commissioni c.d. sostitu-
tive della cms dopo il 2009).
Sul fido di fatto.
Parte attrice sostiene che la banca, per fatti concludenti e quindi in assenza di espressa regolamentazione scritta, abbia comunque concesso un affidamento.
Così indica la correntista: “tali elementi fattuali, desumibili ictu oculi dagli estratti conto di provenienza bancaria, attestano insindacabilmente l'esistenza sul conto corrente di un'apertura di credito dal 02/09/1999 di lire 40.000.000, au-
mentata in data 04/12/2001 a lire 49.684.688 ed aumentata dal 20/11/2003 ad eu-
ro 25.000,00 sino all'estinzione del conto”.
Premesso che per quanto su esposto, la documentazione contabile rile-
vante ai fini del presente giudizio, in mancanza della valutazione unitaria dei tre rapporti, è sono quella dall'8.6.11 a seguire e per quanto riguarda la documenta-
zione contrattuale unicamente il contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data
9.3.2005 che non prevede l'apertura di un affidamento, manca la soglia oltre il quale esso possa ritenersi operativo, per cui, priva di fondamento è tale argomen-
tazione.
La tesi secondo cui, in mancanza di un contratto di apertura di credito, la concessione del fido possa ritenersi esistente per facta concludentia, si scontra con il principio di forma scritta ad substantiam in vigore per i contratti bancari ex art. 117 tub.
Non può certo il semplice comportamento fattuale della banca sostituire
19
una previsione contrattuale che debba rivestire la forma scritta ad substantiam,
ovvero per la sua stessa esistenza, e che debba essere altresì determinata nella sua portata ovvero, il limite del fido, il tasso debitore extra fido, le modalità di revoca dello stesso, e soprattutto, la presenza di un vero e proprio obbligo giuri-
dico della banca a mantenere fermo l'affidamento nel corso del rapporto, salve ipotesi disciplinate di revoca dell'affidamento, con ciò differenziandolo dalla me-
ra concessione libera, espressione di una facoltà, di uno scoperto a discrezione della banca e dietro corrispettivo, revocabile ad nutum.
A ciò si aggiunga che, proprio l'accertata illegittimità delle modifiche uni-
laterali sopravvenute nel corso del rapporto - al di là delle dirimenti e sopra espresse considerazioni contrarie al c.d. fido di fatto - impediscono di ritenere ri-
levanti ogni tipo di comunicazione successiva al 9.3.2005, con cui unilateralmen-
te la banca possa aver indicato l'eventuale sogli di fido, rilevante ai fini della de-
terminazione ed operatività dell'apertura di credito.
Il contratto, in mancanza di specifica e determinata previsione dell'affidamento in esso contenuto, si considererà quindi non affidato. Si aggiun-
ga inoltre che parte attrice chiede anche di chiararsi la nullità dei contratti di apertura di credito e di tutti i tassi ultralegali pattuiti, con ciò manifestando chia-
ramente di avvalersi degli effetti della eventuale nullità dei contratti di cui è cau-
sa.
Il saldo rettificato ai fini della valutazione della natura solutoria dei ver-
samenti.
Anche se di minore portata per il presente giudizio, atteso che è stata esclusa la presenza dell'affidamento, il tribunale ritiene comunque di seguire il
20
più recente orientamento di cui a Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287 se-
condo cui la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le compe-
tenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, ciò
perché, l'accertamento della nullità di una clausola e quindi l'assenza di causa di un addebito, logicamente impone di retroagire al momento della sua attuazione senza considerarlo.
Ciò perché in astratto, il saldo rettificato potrebbe comunque rilevare ai fi-
ni dell'attivo o passivo esistente al momento del versamento.
Quanto esposto chiarisce perché l'ultimo incarico integrativo al ctu è stato del seguente tenore :” Applichi invece, unicamente per quanto indicato nel con-
tratto del 9.3.25, i tassi contrattuali, le spese di conto, le valute come ivi indicate.
Elimini le rimesse solutorie con data anteriore all'8.06.21 (data dell'istanza di mediazione comunicata alla convenuta). Ai fini della natura solutoria consideri il conto non affidato per l'intero periodo 9.3.2005 – 14.9.21.
Per le suesposte considerazioni risulta che alla data del 14.9.2021 – data di estinzione - il saldo del rapporto di c.c. n. 101243 stipulato in data 9.3.2005, è di
€ 29.011,07 a credito della correntista.
La condanna della banca al risarcimento dei danni.
Del tutto priva di allegazione fattuale la domanda di risarcimentro danni a carico della banca e contenuta in citazione. Parte attrice non specifica quale sa-
rebbe la fattispecie illecita o comunque l'inadempimento contrattuale ulteriore e distinto dalla presenza di clausole contrattuali nulle, oltre che del tutto sfornito di prova.
Questo giudice, in ragione del parziale accoglimento della domanda atto-
21
rea, dispone la compensazione delle spese di lite nella misura del 20%, con con-
seguente 80% a carico della convenuta da liquidarsi in favore del legale anticipa-
tario di parte attrice.
P.Q.M
Il tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande di cui al giudi-
zio che precede, cos provvede;
-dichiara unico e distinto il rapporto intercorso tra le parti di cui al c.c.
101243 ( poi 101243-9) rispetto i conti n .103356 e 100322;
-dichiara la prescrizione delle pretese restitutorie per crediti maturati da parte attrice antecedentemente l'8.6.21;
-dichiara che alla data del 14.9.21 il saldo finale del c.c. 101243 ( poi
101243-9) ammontava ad euro € 29.011,07 a credito della correntista;
-condanna parte convenuta al pagamento delle somme di euro 29011,07 in favore di parte attrice quale saldo attivo del conto oltre interessi legali per le tran-
sazioni commerciali dal 14.9.21 al soddisfo;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario di parte attrice che si liquidano in euro 6092,00 per compensi,
oltre iva cassa e spese generali ed euro 600,00 per spese oltre all'80% delle spese di ctu con rimanente 20% a carico di parte attrice;
Così deciso, Napoli 22.12.25
Il Giu-
dice
DI ZI
22