CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2024, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
LtZ i L-k•_ [udito il Pubblico Ministero, in personadel Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo i 1A Penale Sent. Sez. 4 Num. 4321 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Piacenza per aver assolto CI TR dal delitto a lui ascritto al capo 2), ha confermato nel resto la dichiarazione di colpevolezza di CI TR in relazione ai capi 1) e 3) di imputazione. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi con cui deduce: 2.1. Quanto al capo 1): Illogicità e mancanza della motivazione. Ribadisce che la denuncia sporta dall'imputato in ordine >e:4i furto della macchina per caffè Faenna, in realtà ceduta a terzi, avvenne per errore;
i Giudici non avrebbero preso in considerazione la circostanza che egli non era assicurato contro il furto e che, pertanto, alcun vantaggio avrebbe tratto dalla relativa denuncia;
2.2. Quanto al capo 3): a) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per difetto della condizione di procedibilità. La Corte di appello ha qualificato come querela la denuncia del procuratore speciale di Ene. la quale, però, non può ritenersi equiparabile a querela, atteso che la denuncia effettuata da un incaricato di pubblico servizio è atto dovuto e obbligatorio e non costituisce libera espressione di volontà punitiva. Difetterebbe pertanto la condizione di procedibilità; b) Illogicità e mancanza della motivazione rispetto al fatto che l'autore della manomissione sul contatore fosse l'imputato, sottolineandosi Iàstessa sarebbe avvenuta quando l'attività del CI era ormai cessata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 3) dell'imputazione (furto in danno dell'Enel) per difetto della condizione di procedibilità, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. 2. Quanto al capo 3), deve invero rilevarsi che la contestazione formulata nei confronti dell'imputato contempla le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., quest'ultima relativamente al fati:o di aver agito su cosa esposta per necessità e per destinazione alla pubblica fede: ipotesi, 2 queste, per le quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto la procedibilità a querela di parte, limitando la procedibilità di ufficio ad alcune, limitate, eccezioni, tra le quali rientra quella, anch'essa contemplata al predetto n. 7), in cui il fatto sia commesso su cose destinate a pubblico servizio, circostanza che non è stata contestata al CI. Tanto premesso, nel caso di specie, l'Enel, persona offesa dal reato, risulta non aver sporto querela, derivandone che l'azione penale, rispetto al reato di furto aggravato di cui al capo 3), non può essere proseguita per mancanza dell'anzidetta condizione di procedibilità. 2.1. Quanto al reato di simulazione di reato di cui al capo 1), il ricorso reitera doglianze cui la Corte territoriale, evidenziando circostanze non controverse e Jr 7 2 I documentalmente provate, ha adeguatamente datois_me, con valutazioni in • i 2, fatto congrue e non manifestamente illogiche , t ragib-rirperle quali ha escluso l'errore di buona fede da parte dell'imputato (p. 3). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 3 (furto in danno dell'Enel) perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela, con rinvio per rideterminazione della pena in ordine al delitto di cui al capo 1 (art. .367 c.p.) ad altra ezione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso va rigettato nel resto. Deve essere dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 367 c.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 3 (furto in danno dell'Enel) perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela, e rinvia per rideterminazione della pena in ordine al delitto di cui al capo 1 (art. 367 c.p.) ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 367 c.p. Così deciso il 29/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
LtZ i L-k•_ [udito il Pubblico Ministero, in personadel Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo i 1A Penale Sent. Sez. 4 Num. 4321 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Piacenza per aver assolto CI TR dal delitto a lui ascritto al capo 2), ha confermato nel resto la dichiarazione di colpevolezza di CI TR in relazione ai capi 1) e 3) di imputazione. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi con cui deduce: 2.1. Quanto al capo 1): Illogicità e mancanza della motivazione. Ribadisce che la denuncia sporta dall'imputato in ordine >e:4i furto della macchina per caffè Faenna, in realtà ceduta a terzi, avvenne per errore;
i Giudici non avrebbero preso in considerazione la circostanza che egli non era assicurato contro il furto e che, pertanto, alcun vantaggio avrebbe tratto dalla relativa denuncia;
2.2. Quanto al capo 3): a) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per difetto della condizione di procedibilità. La Corte di appello ha qualificato come querela la denuncia del procuratore speciale di Ene. la quale, però, non può ritenersi equiparabile a querela, atteso che la denuncia effettuata da un incaricato di pubblico servizio è atto dovuto e obbligatorio e non costituisce libera espressione di volontà punitiva. Difetterebbe pertanto la condizione di procedibilità; b) Illogicità e mancanza della motivazione rispetto al fatto che l'autore della manomissione sul contatore fosse l'imputato, sottolineandosi Iàstessa sarebbe avvenuta quando l'attività del CI era ormai cessata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 3) dell'imputazione (furto in danno dell'Enel) per difetto della condizione di procedibilità, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. 2. Quanto al capo 3), deve invero rilevarsi che la contestazione formulata nei confronti dell'imputato contempla le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., quest'ultima relativamente al fati:o di aver agito su cosa esposta per necessità e per destinazione alla pubblica fede: ipotesi, 2 queste, per le quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto la procedibilità a querela di parte, limitando la procedibilità di ufficio ad alcune, limitate, eccezioni, tra le quali rientra quella, anch'essa contemplata al predetto n. 7), in cui il fatto sia commesso su cose destinate a pubblico servizio, circostanza che non è stata contestata al CI. Tanto premesso, nel caso di specie, l'Enel, persona offesa dal reato, risulta non aver sporto querela, derivandone che l'azione penale, rispetto al reato di furto aggravato di cui al capo 3), non può essere proseguita per mancanza dell'anzidetta condizione di procedibilità. 2.1. Quanto al reato di simulazione di reato di cui al capo 1), il ricorso reitera doglianze cui la Corte territoriale, evidenziando circostanze non controverse e Jr 7 2 I documentalmente provate, ha adeguatamente datois_me, con valutazioni in • i 2, fatto congrue e non manifestamente illogiche , t ragib-rirperle quali ha escluso l'errore di buona fede da parte dell'imputato (p. 3). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 3 (furto in danno dell'Enel) perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela, con rinvio per rideterminazione della pena in ordine al delitto di cui al capo 1 (art. .367 c.p.) ad altra ezione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso va rigettato nel resto. Deve essere dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 367 c.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 3 (furto in danno dell'Enel) perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela, e rinvia per rideterminazione della pena in ordine al delitto di cui al capo 1 (art. 367 c.p.) ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 367 c.p. Così deciso il 29/11/2023