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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO AURORA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2896/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048938729000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024
- ESTRATTO DI RUOLO n. 1303-2021 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti insistono nelle richieste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 2896/2024, notificato il 19 luglio 2024 e depositato il 31 luglio 2024, il signor Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese con distrazione, della cartella di pagamento n. 291 2021 0048938729000, notificata il 21 maggio 2024, con cui l'Agenzia delle entrate IS ha chiesto, per conto della Regione Siciliana, il pagamento della somma di € 411,17, a titolo di bollo auto 2016.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Carenza di motivazione. Omessa notifica atti presupposti. Prescrizione. Omissione richiesta chiarimenti.
Omessa indicazione criteri calcolo interessi.
In data 24 ottobre 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate IS che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In data 29 gennaio 2026, si è costituita in giudizio l'Assessorato regionale dell'economia che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, in quanto è fondata la censura riferita alla maturazione della prescrizione.
È noto che il bollo auto si prescrive nel termine di 3 anni.
Nella specie, la cartella di pagamento impugnata riguarda il bollo auto 2016, ma è stata notificata il 21 maggio
2024; la medesima reca l'indicazione dell'avviso di accertamento n. 651 203332820 del 25 novembre 2019, che parte ricorrente afferma di non avere ricevuto e la cui notifica non è stata comprovata in giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della maturazione della prescrizione triennale.
Ne deriva che il ricorso, in quanto fondato, va accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna, solidalmente, l'Agenzia delle entrate IS e l'Assessorato regionale dell'economia al pagamento delle spese legali, che liquida in € 150,00, oltre accessori, con distrazione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
Il giudice monocratico UR EN
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO AURORA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2896/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048938729000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024
- ESTRATTO DI RUOLO n. 1303-2021 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti insistono nelle richieste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 2896/2024, notificato il 19 luglio 2024 e depositato il 31 luglio 2024, il signor Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese con distrazione, della cartella di pagamento n. 291 2021 0048938729000, notificata il 21 maggio 2024, con cui l'Agenzia delle entrate IS ha chiesto, per conto della Regione Siciliana, il pagamento della somma di € 411,17, a titolo di bollo auto 2016.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Carenza di motivazione. Omessa notifica atti presupposti. Prescrizione. Omissione richiesta chiarimenti.
Omessa indicazione criteri calcolo interessi.
In data 24 ottobre 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate IS che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In data 29 gennaio 2026, si è costituita in giudizio l'Assessorato regionale dell'economia che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, in quanto è fondata la censura riferita alla maturazione della prescrizione.
È noto che il bollo auto si prescrive nel termine di 3 anni.
Nella specie, la cartella di pagamento impugnata riguarda il bollo auto 2016, ma è stata notificata il 21 maggio
2024; la medesima reca l'indicazione dell'avviso di accertamento n. 651 203332820 del 25 novembre 2019, che parte ricorrente afferma di non avere ricevuto e la cui notifica non è stata comprovata in giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della maturazione della prescrizione triennale.
Ne deriva che il ricorso, in quanto fondato, va accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna, solidalmente, l'Agenzia delle entrate IS e l'Assessorato regionale dell'economia al pagamento delle spese legali, che liquida in € 150,00, oltre accessori, con distrazione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
Il giudice monocratico UR EN