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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1676/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
OP AN, Presidente e Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6512/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Domicilio Fisico Presso Studio_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Domicilio Fisico Presso Studio_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025/250227 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 584/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste LL parti: La Corte rappresenta la possibilità di decidere il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti ex art. 47 ter D.Lgs. 546/92 e le parti presenti nulla ostano al riguardo.
Trattiene, pertanto, il ricorso in decisione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 21/11/2025 la TRA.FI.ME. SPA in persona del leg. rappr. p.t. con il proprio difensore, proponeva ricorso contro l'Agenzia LL AT , avverso il ruolo esattoriale n. 2025/250227 reso esecutivo in data 30/06/2025 e notificato a mezzo cartella di pagamento n. 29320250027270570 dell'1/09/2025
Eccepiva:
illegittimità del ruolo impugnato per obiettiva insussistenza dei relativi presupposti.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo atto, ricorrendo i presupposti di legge. Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data 23/12/2025 si costituiva l'Agenzia LL AT la quale controdeduceva:
che il giudizio ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320250027270570, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 sulla dichiarazione Mod. redditi relativa all'anno di imposta 2021, presentata in data 29/11/2023. In particolare, a seguito del controllo, è stata rilevata una compensazione non dichiarata di € 391.167,00, relativa al credito di imposta codice 2L, effettuata con codice tributo 6936, ovvero “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato a alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”. È stato, dunque, recuperato il relativo importo, con aggiunta di interessi e sanzioni;
che l'atto impugnato è legittimo, citava giurisprudenza di legittimità, precisando, all'uopo, che la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del
1973;
che con riguardo alla materia dell'Iva, pure oggetto del presente giudizio, le Sezioni Unite, con la successiva sentenza n. 17757/2016, hanno puntualizzato la condizione per la deducibilità giudiziale dell'eccedenza, essendo necessario che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dall'art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (è infatti richiamato l'art. 19, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ratione temporis;
v. anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018; Cass. 10710 del 5/06/2020) .... In altri termini, la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente;
che non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Concludeva chiedendo: nel merito: rigettare l'istanza di sospensiva nonché il ricorso perché infondato, con condanna del ricorrente alle spese in ragione del principio di soccombenza.
Allegava 1. Controdeduzioni.
In data19/02/2026 l'Agenzia LL AT depositava provvedimento di sgravio totale
All'udienza del 19/02/2026 sentiti i difensori LL parti il ricorso è posto in decisione.
OSSERVAZIONI E DIRITTO
rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato è stata oggetto di sgravio totale, così come si desume dall'esito processuale e dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia LL AT;
che lo sgravio LL somme iscritte a ruolo determina l'estinzione del giudizio e la cessata materia del contendere;
che l'agenzia LL AT, tuttavia, in virtù del principio della soccombenza virtuale va condannata al pagamento LL spese processuali a favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro
3.000,00 oltre spese generali, IVA, Cassa previdenza e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna, in virtù della soccombenza virtuale, l'Agenzia LL AT, al pagamento LL spese processuali a favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA, Cassa previdenza e contributo unificato. Così deciso in Catania il 19/02/2026 IL PRESIDENTE RELATORE
AN OP
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
OP AN, Presidente e Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6512/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Domicilio Fisico Presso Studio_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Domicilio Fisico Presso Studio_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025/250227 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 584/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste LL parti: La Corte rappresenta la possibilità di decidere il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti ex art. 47 ter D.Lgs. 546/92 e le parti presenti nulla ostano al riguardo.
Trattiene, pertanto, il ricorso in decisione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 21/11/2025 la TRA.FI.ME. SPA in persona del leg. rappr. p.t. con il proprio difensore, proponeva ricorso contro l'Agenzia LL AT , avverso il ruolo esattoriale n. 2025/250227 reso esecutivo in data 30/06/2025 e notificato a mezzo cartella di pagamento n. 29320250027270570 dell'1/09/2025
Eccepiva:
illegittimità del ruolo impugnato per obiettiva insussistenza dei relativi presupposti.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo atto, ricorrendo i presupposti di legge. Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data 23/12/2025 si costituiva l'Agenzia LL AT la quale controdeduceva:
che il giudizio ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320250027270570, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 sulla dichiarazione Mod. redditi relativa all'anno di imposta 2021, presentata in data 29/11/2023. In particolare, a seguito del controllo, è stata rilevata una compensazione non dichiarata di € 391.167,00, relativa al credito di imposta codice 2L, effettuata con codice tributo 6936, ovvero “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato a alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”. È stato, dunque, recuperato il relativo importo, con aggiunta di interessi e sanzioni;
che l'atto impugnato è legittimo, citava giurisprudenza di legittimità, precisando, all'uopo, che la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del
1973;
che con riguardo alla materia dell'Iva, pure oggetto del presente giudizio, le Sezioni Unite, con la successiva sentenza n. 17757/2016, hanno puntualizzato la condizione per la deducibilità giudiziale dell'eccedenza, essendo necessario che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dall'art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (è infatti richiamato l'art. 19, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ratione temporis;
v. anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018; Cass. 10710 del 5/06/2020) .... In altri termini, la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente;
che non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Concludeva chiedendo: nel merito: rigettare l'istanza di sospensiva nonché il ricorso perché infondato, con condanna del ricorrente alle spese in ragione del principio di soccombenza.
Allegava 1. Controdeduzioni.
In data19/02/2026 l'Agenzia LL AT depositava provvedimento di sgravio totale
All'udienza del 19/02/2026 sentiti i difensori LL parti il ricorso è posto in decisione.
OSSERVAZIONI E DIRITTO
rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato è stata oggetto di sgravio totale, così come si desume dall'esito processuale e dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia LL AT;
che lo sgravio LL somme iscritte a ruolo determina l'estinzione del giudizio e la cessata materia del contendere;
che l'agenzia LL AT, tuttavia, in virtù del principio della soccombenza virtuale va condannata al pagamento LL spese processuali a favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro
3.000,00 oltre spese generali, IVA, Cassa previdenza e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna, in virtù della soccombenza virtuale, l'Agenzia LL AT, al pagamento LL spese processuali a favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA, Cassa previdenza e contributo unificato. Così deciso in Catania il 19/02/2026 IL PRESIDENTE RELATORE
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