CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Sassari;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto che l'ordinanza venga annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2025, depositata il successivo 30 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, accogliendo il reclamo avverso il provvedimento reiettivo adottato dal locale Magistrato di sorveglianza, ha ordinato alla Direzione della locale Casa circondariale di consentire il colloquio, da svolgersi «con le ordinarie cautele», tra CO ZI, detenuto sottoposto al regime j. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 554 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 20/11/2025 speciale ex art. 41-bis ord. pen., ed il fratello OL, anch'egli detenuto presso la Casa circondariale di Vibo Valentia, ma in regime di «alta sicurezza 3». 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la Casa circondariale di Sassari, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato del foro di Cagliari, articolato in cinque motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione degli artt. 1, 35 e 69, comma 6, lett. b) ord. pen. Il Tribunale ha errato nell'attribuire al ZI un'autorizzazione di carattere generale allo svolgimento di colloqui con il fratello detenuto e non già all'effettuazione di uno singolo. A ragione di ciò, non può ritenersi sussistente in capo al ZI né l'interesse ad agire né il pregiudizio attuale e grave all'esercizio di un diritto soggettivo richiesto dall'art. 69, comma 6 lett. b), ord. pen. 2.2 violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), ord. pen. e mancanza di motivazione. Le esigenze di ordine, di sicurezza e di prevenzione dei reati che ostano alla concessione dell'autorizzazione emergevano dalla lettura degli atti ed erano state compiutamente illustrate nel corpo del parere contrario espresso dalla D.D.A. di Roma, puntualmente valorizzato dal Magistrato di sorveglianza e, di contro, trascurato dal Tribunale. 2.3 violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. peri. e mancanza di motivazione. L'impianto argomentativo dell'ordinanza impugnata muove dal fatto che nel passato i due germani hanno già svolto numerosi colloqui visivi senza che siano mai state segnalate criticità di sorta e rimarca che l'intervenuta condanna in primo grado di OL non è circostanza che può ora indurre il fratello CO ad utilizzare il chiesto colloquio per veicolare all'esterno direttive sulla gestione della consorteria della quale è membro carismatico. Trattasi di motivazione che degrada a sterile artificio retorico e che non si confronta, pertanto, con la dovuta effettività, con il tema dell'ammissibilità del colloquio chiesto da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; 2.4 violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater,lett. b), ord. pen. e violazione della circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017. Come rimarcato dalla Corte di cassazione (cfr., Sez. 1, sent. n. 48958 del 28 ottobre 2022, Madonia) i colloqui che un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. intende intrattenere con congiunto anch'egli detenuto non possono ritenersi sottoposti al medesimo regime che regola i contatti con i familiari in stato di libertà, pena un'inevitabile compromissione della ratio sottesa all'attuazione del regime «che è, prima di ogni altra cosa, proprio 2 4 quella di evitare che i sodali di una medesima organizzazione possano continuare a mantenere contatti anche durante il periodo di detenzione». A cagione di ciò, come segnalato dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, il Tribunale non può obliterare il parere qualificato dalla D.D.A. «che per il patrimonio informativo di cui dispone meglio è in grado di orientare la decisione»; 2.5 violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quateri lett. b), ord. pen. e mancanza di motivazione. La circostanza, valorizzata nel corpo del provvedimento censurato, per la quale l'obbligatoria registrazione della conversazione vale ad elidere i rischi per la sicurezza trascura il fatto che i detenuti possono ricorrere ad un linguaggio criptico o convenzionale mediante il quale eludere i controlli previsti dalla legge. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha censurato l'apparato argonnentativo dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, lamentando una lettura riduttiva del parere negativo espresso dalla D.D.A. Ha, in particolare, evidenziato che il Tribunale ha omesso di valutare che i precedenti colloqui che i due germani hanno svolto - durante i quali, secondo il Tribunale, non sarebbero emerse criticità di sorta - si sono svolti nell'arco temporale in cui il fratello OL ha programmato e/o attuato i delitti posti a fondamento della recente condanna per le fattispecie delittuose di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90. Ha, altresì, contestato che l'ordinanza non ha adeguatamente soppesato la funzione apicale assunta dal ricorrente in senso alla consorteria mafiosa di appartenenza, circostanza che fa presumere che il predetto, attraverso i richiesti colloqui, possa impartire direttive al congiunto anch'egli detenuto. Ha, quindi / chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari per una nuova valutazione del reclamo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato. 2. Va in premessa ricordato come plurime siano le pronunce con le quali questa Corte ha riconosciuto al detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., il diritto di ottenere l'autorizzazione ad avere colloqui anche visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dalla vigenza del menzionato regime (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Ennmanuello, Rv. 281221-01). Tale principio è,tuttavia ispecificannente riferito ai colloqui da svolgere con i familiari che si trovino in stato di libertà, per i quali l'autorizzazione al colloquio audiovisivo 3 si pone come mera alternativa, da attuarsi con particolari strumenti tecnologici, rispetto all'effettuazione degli ordinari colloqui in presenza, che l'ordinamento riconosce, all'interno dell'istituto in cui il richiedente è ristretto. Ben diverso è, all'evidenza, il tema dei colloqui del detenuto, sottoposto al regime differenziato, con familiari parimenti detenuti, eventualmente assoggettati al medesimo regime. Siffatti colloqui, da svolgersi necessariamente a distanza, devono essere oggetto di separata e peculiare considerazione, anzitutto al fine di saggiarne l'ammissibilità, e sono del resto assoggettati dalla normativa di settore, come subito si dirà, a specifica regolamentazione, 3. Ciò posto, il diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime o comunque sottoposti a regime penitenziario, è stato già riconosciuto, in presenza di determinate condizioni, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte. In particolare, è stato affermato, sulla scia di un precedente arresto (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila Rv. 262417-01), che la detenzione in regime differenziato non esclude, in via di principio, che il ristretto possa essere autorizzato ad avere colloqui con altro detenuto, quand'anche incluso nel medesimo circuito, legato al primo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire scambi di comunicazioni idonei a generare pericolo per la sicurezza interna degli istituti o per la sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa circondariale di Sassari, Rv. 283496- 01). 4. Questo orientamento, che muove dalla necessità di rinvenire un equilibrato bilanciamento tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti, merita di essere condiviso e ribadito in questa sede. Il riconoscimento del diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime o comunque ristretti, non può però risolversi, come si è appena anticipato, nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento dell'istituto. Occorre, invece r rapportare quel diritto a tali esigenze, ed alla necessità del loro soddisfacimento, in modo da pervenire a soluzioni ragionevoli e di equilibrio. Nell'individuazione di esse non ci si può arrestare, dunque, all'affermazione di massima in ordine alla tendenziale compatibilità del colloquio in discorso con il regime detentivo differenziato, a cui siano sottoposti entrambi i soggetti richiedenti. 4 Occorre , piuttosto, ricercare il punto di sintesi, per mezzo di un'attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti. In questa direzione va intesa la disposizione di cui all'art. 16.2. della Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, nella parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente D.D.A., emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione». Quest'ultimo limite, formulato con riferimento alla mera corrispondenza telefonica, vale a fortiori rispetto all'attivazione di collegamenti audiovisivi tramite le piattaforme informatiche a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria. L'onere istruttorio, imposto alla Direzione di istituto, è specificamente inteso a permettere alla stessa, che opera sotto l'eventuale controllo della magistratura di sorveglianza, di giovarsi di un quadro conoscitivo esaustivo ed approfondito, entro cui collocare l'esercizio di quel diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione dei soggetti collocutori, deve misurarsi con le ricordate pressanti ragioni di ordine e prevenzione dei reati. 5. L'ammissione del detenuto in regime ex art. 41-bis ord. pen. al colloquio telefonico, o audiovisivo, con un familiare analogamente ristretto non può, quindi, essere disposta senza la previa acquisizione, da parte della Direzione di istituto, del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, e senza la doverosa considerazione, in sede amministrativa ed eventualmente giudiziale, dei contenuti dello stesso parere, secondo quanto previsto dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017. 6. Con il ricorso qui in esame, dal contenuto oltremodo ridondante, si contesta che il Tribunale di Sorveglianza di Sassari non abbia fatto buon governo dei principi di diritto appena illustrati e, in particolare, che abbia in concreto omesso di confrontarsi con il parere contrario espresso, ai sensi della summenzionata circolare, dalla D.D.A. di Roma o, comunque, che abbia sottovalutato gli elementi di allarme in esso rappresentati. L'assunto non persuade,atteso che l'ordinanza impugnata è, ad opinione di questa Corte, dotata di una motivazione che non è di certo apparente e che, al contempo, appare priva di connotati di manifesta incoerenza. Il provvedimento in esame, dopo aver pedissequamente richiamato il contenuto dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, prende, infatti, le mosse, nella sua parte valutativa, proprio dall'apprezzamento del tenore del parere espresso dalla D.D.A. romana, anch'esso integralmente richiamato nel testo, e perviene al 5 risultato interpretativo sviluppando una serie di passaggi critici immuni dalle dedotte aporie di ordine logico o argomentativo. Non è censurabile, anzitutto, l'affermazione del Tribunale secondo la quale i rischi paventati dalla D.D.A. capitolina per la pubblica sicurezza, nel caso in cui il chiesto colloquio abbia luogo, risultano rappresentati con accenti di patente vaghezza. In detto parere non vi è, infatti, l'allegazione di alcuna emergenza dotata di un sufficiente grado di concretezza e pregnanza che sconsigli il contatto tra i due congiunti detenuti quanto, piuttosto, la rappresentazione di un pericolo, qualificato in termini autoreferenziali come «altamente probabile», che CO, figura dotata di allarmante spessore criminale ed il solo a cui è ascritto il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., possa servirsi del colloquio con il fratello OL, condannato in primo grado unicamente per la diversa fattispecie di reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, al fine di veicolare direttive concernenti il funzionamento e l'operatività del gruppo mafioso del quale egli costituisce il vertice. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha, poi, csn4iv4gi-1;41-m-e-íge- supportato il , giudizio negativo in tal modo espresso evidenzianddvcome i due germani abbiano, nel periodo compreso tra il settembre del 2016 e il novembre del 2023, svolto ventisette colloqui, oggetto di videoregistrazione, durante i quali non è emerso, per quanto è dato apprezzare, alcun elemento meritevole di attenzione investigativa. La circostanza appena ricordata conferisce ai timori illustrati dalla D.D.A. romana ulteriori ed ancor più marcati tratti di astrattezza che non permettono di ravvisare nell'unico colloquio autorizzato dal Tribunale di sorveglianza lo strumento attraverso il quale l'interesse alla sicurezza pubblica possa essere ingiustificatamente mortificato a vantaggio del diritto, costituzionalmente garantito, dei due detenuti a coltivare il rapporto affettivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 20/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto che l'ordinanza venga annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2025, depositata il successivo 30 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, accogliendo il reclamo avverso il provvedimento reiettivo adottato dal locale Magistrato di sorveglianza, ha ordinato alla Direzione della locale Casa circondariale di consentire il colloquio, da svolgersi «con le ordinarie cautele», tra CO ZI, detenuto sottoposto al regime j. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 554 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 20/11/2025 speciale ex art. 41-bis ord. pen., ed il fratello OL, anch'egli detenuto presso la Casa circondariale di Vibo Valentia, ma in regime di «alta sicurezza 3». 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la Casa circondariale di Sassari, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato del foro di Cagliari, articolato in cinque motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione degli artt. 1, 35 e 69, comma 6, lett. b) ord. pen. Il Tribunale ha errato nell'attribuire al ZI un'autorizzazione di carattere generale allo svolgimento di colloqui con il fratello detenuto e non già all'effettuazione di uno singolo. A ragione di ciò, non può ritenersi sussistente in capo al ZI né l'interesse ad agire né il pregiudizio attuale e grave all'esercizio di un diritto soggettivo richiesto dall'art. 69, comma 6 lett. b), ord. pen. 2.2 violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), ord. pen. e mancanza di motivazione. Le esigenze di ordine, di sicurezza e di prevenzione dei reati che ostano alla concessione dell'autorizzazione emergevano dalla lettura degli atti ed erano state compiutamente illustrate nel corpo del parere contrario espresso dalla D.D.A. di Roma, puntualmente valorizzato dal Magistrato di sorveglianza e, di contro, trascurato dal Tribunale. 2.3 violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. peri. e mancanza di motivazione. L'impianto argomentativo dell'ordinanza impugnata muove dal fatto che nel passato i due germani hanno già svolto numerosi colloqui visivi senza che siano mai state segnalate criticità di sorta e rimarca che l'intervenuta condanna in primo grado di OL non è circostanza che può ora indurre il fratello CO ad utilizzare il chiesto colloquio per veicolare all'esterno direttive sulla gestione della consorteria della quale è membro carismatico. Trattasi di motivazione che degrada a sterile artificio retorico e che non si confronta, pertanto, con la dovuta effettività, con il tema dell'ammissibilità del colloquio chiesto da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; 2.4 violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater,lett. b), ord. pen. e violazione della circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017. Come rimarcato dalla Corte di cassazione (cfr., Sez. 1, sent. n. 48958 del 28 ottobre 2022, Madonia) i colloqui che un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. intende intrattenere con congiunto anch'egli detenuto non possono ritenersi sottoposti al medesimo regime che regola i contatti con i familiari in stato di libertà, pena un'inevitabile compromissione della ratio sottesa all'attuazione del regime «che è, prima di ogni altra cosa, proprio 2 4 quella di evitare che i sodali di una medesima organizzazione possano continuare a mantenere contatti anche durante il periodo di detenzione». A cagione di ciò, come segnalato dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, il Tribunale non può obliterare il parere qualificato dalla D.D.A. «che per il patrimonio informativo di cui dispone meglio è in grado di orientare la decisione»; 2.5 violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quateri lett. b), ord. pen. e mancanza di motivazione. La circostanza, valorizzata nel corpo del provvedimento censurato, per la quale l'obbligatoria registrazione della conversazione vale ad elidere i rischi per la sicurezza trascura il fatto che i detenuti possono ricorrere ad un linguaggio criptico o convenzionale mediante il quale eludere i controlli previsti dalla legge. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha censurato l'apparato argonnentativo dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, lamentando una lettura riduttiva del parere negativo espresso dalla D.D.A. Ha, in particolare, evidenziato che il Tribunale ha omesso di valutare che i precedenti colloqui che i due germani hanno svolto - durante i quali, secondo il Tribunale, non sarebbero emerse criticità di sorta - si sono svolti nell'arco temporale in cui il fratello OL ha programmato e/o attuato i delitti posti a fondamento della recente condanna per le fattispecie delittuose di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90. Ha, altresì, contestato che l'ordinanza non ha adeguatamente soppesato la funzione apicale assunta dal ricorrente in senso alla consorteria mafiosa di appartenenza, circostanza che fa presumere che il predetto, attraverso i richiesti colloqui, possa impartire direttive al congiunto anch'egli detenuto. Ha, quindi / chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari per una nuova valutazione del reclamo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato. 2. Va in premessa ricordato come plurime siano le pronunce con le quali questa Corte ha riconosciuto al detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., il diritto di ottenere l'autorizzazione ad avere colloqui anche visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dalla vigenza del menzionato regime (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Ennmanuello, Rv. 281221-01). Tale principio è,tuttavia ispecificannente riferito ai colloqui da svolgere con i familiari che si trovino in stato di libertà, per i quali l'autorizzazione al colloquio audiovisivo 3 si pone come mera alternativa, da attuarsi con particolari strumenti tecnologici, rispetto all'effettuazione degli ordinari colloqui in presenza, che l'ordinamento riconosce, all'interno dell'istituto in cui il richiedente è ristretto. Ben diverso è, all'evidenza, il tema dei colloqui del detenuto, sottoposto al regime differenziato, con familiari parimenti detenuti, eventualmente assoggettati al medesimo regime. Siffatti colloqui, da svolgersi necessariamente a distanza, devono essere oggetto di separata e peculiare considerazione, anzitutto al fine di saggiarne l'ammissibilità, e sono del resto assoggettati dalla normativa di settore, come subito si dirà, a specifica regolamentazione, 3. Ciò posto, il diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime o comunque sottoposti a regime penitenziario, è stato già riconosciuto, in presenza di determinate condizioni, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte. In particolare, è stato affermato, sulla scia di un precedente arresto (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila Rv. 262417-01), che la detenzione in regime differenziato non esclude, in via di principio, che il ristretto possa essere autorizzato ad avere colloqui con altro detenuto, quand'anche incluso nel medesimo circuito, legato al primo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire scambi di comunicazioni idonei a generare pericolo per la sicurezza interna degli istituti o per la sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa circondariale di Sassari, Rv. 283496- 01). 4. Questo orientamento, che muove dalla necessità di rinvenire un equilibrato bilanciamento tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti, merita di essere condiviso e ribadito in questa sede. Il riconoscimento del diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime o comunque ristretti, non può però risolversi, come si è appena anticipato, nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento dell'istituto. Occorre, invece r rapportare quel diritto a tali esigenze, ed alla necessità del loro soddisfacimento, in modo da pervenire a soluzioni ragionevoli e di equilibrio. Nell'individuazione di esse non ci si può arrestare, dunque, all'affermazione di massima in ordine alla tendenziale compatibilità del colloquio in discorso con il regime detentivo differenziato, a cui siano sottoposti entrambi i soggetti richiedenti. 4 Occorre , piuttosto, ricercare il punto di sintesi, per mezzo di un'attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti. In questa direzione va intesa la disposizione di cui all'art. 16.2. della Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, nella parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente D.D.A., emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione». Quest'ultimo limite, formulato con riferimento alla mera corrispondenza telefonica, vale a fortiori rispetto all'attivazione di collegamenti audiovisivi tramite le piattaforme informatiche a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria. L'onere istruttorio, imposto alla Direzione di istituto, è specificamente inteso a permettere alla stessa, che opera sotto l'eventuale controllo della magistratura di sorveglianza, di giovarsi di un quadro conoscitivo esaustivo ed approfondito, entro cui collocare l'esercizio di quel diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione dei soggetti collocutori, deve misurarsi con le ricordate pressanti ragioni di ordine e prevenzione dei reati. 5. L'ammissione del detenuto in regime ex art. 41-bis ord. pen. al colloquio telefonico, o audiovisivo, con un familiare analogamente ristretto non può, quindi, essere disposta senza la previa acquisizione, da parte della Direzione di istituto, del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, e senza la doverosa considerazione, in sede amministrativa ed eventualmente giudiziale, dei contenuti dello stesso parere, secondo quanto previsto dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017. 6. Con il ricorso qui in esame, dal contenuto oltremodo ridondante, si contesta che il Tribunale di Sorveglianza di Sassari non abbia fatto buon governo dei principi di diritto appena illustrati e, in particolare, che abbia in concreto omesso di confrontarsi con il parere contrario espresso, ai sensi della summenzionata circolare, dalla D.D.A. di Roma o, comunque, che abbia sottovalutato gli elementi di allarme in esso rappresentati. L'assunto non persuade,atteso che l'ordinanza impugnata è, ad opinione di questa Corte, dotata di una motivazione che non è di certo apparente e che, al contempo, appare priva di connotati di manifesta incoerenza. Il provvedimento in esame, dopo aver pedissequamente richiamato il contenuto dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, prende, infatti, le mosse, nella sua parte valutativa, proprio dall'apprezzamento del tenore del parere espresso dalla D.D.A. romana, anch'esso integralmente richiamato nel testo, e perviene al 5 risultato interpretativo sviluppando una serie di passaggi critici immuni dalle dedotte aporie di ordine logico o argomentativo. Non è censurabile, anzitutto, l'affermazione del Tribunale secondo la quale i rischi paventati dalla D.D.A. capitolina per la pubblica sicurezza, nel caso in cui il chiesto colloquio abbia luogo, risultano rappresentati con accenti di patente vaghezza. In detto parere non vi è, infatti, l'allegazione di alcuna emergenza dotata di un sufficiente grado di concretezza e pregnanza che sconsigli il contatto tra i due congiunti detenuti quanto, piuttosto, la rappresentazione di un pericolo, qualificato in termini autoreferenziali come «altamente probabile», che CO, figura dotata di allarmante spessore criminale ed il solo a cui è ascritto il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., possa servirsi del colloquio con il fratello OL, condannato in primo grado unicamente per la diversa fattispecie di reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, al fine di veicolare direttive concernenti il funzionamento e l'operatività del gruppo mafioso del quale egli costituisce il vertice. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha, poi, csn4iv4gi-1;41-m-e-íge- supportato il , giudizio negativo in tal modo espresso evidenzianddvcome i due germani abbiano, nel periodo compreso tra il settembre del 2016 e il novembre del 2023, svolto ventisette colloqui, oggetto di videoregistrazione, durante i quali non è emerso, per quanto è dato apprezzare, alcun elemento meritevole di attenzione investigativa. La circostanza appena ricordata conferisce ai timori illustrati dalla D.D.A. romana ulteriori ed ancor più marcati tratti di astrattezza che non permettono di ravvisare nell'unico colloquio autorizzato dal Tribunale di sorveglianza lo strumento attraverso il quale l'interesse alla sicurezza pubblica possa essere ingiustificatamente mortificato a vantaggio del diritto, costituzionalmente garantito, dei due detenuti a coltivare il rapporto affettivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 20/11/2025