Ordinanza collegiale 6 marzo 2026
Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 25/03/2026, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01405/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Mingione, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Milano - Ufficio Immigrazione, sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998, presentata dal ricorrente in data 02.11.2024 (istanza n. 179280919912), nonché per l’accertamento dell'obbligo di provvedere dell’amministrazione con eventuale nomina di commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa IN AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’odierno ricorso, il signor -OMISSIS- agisce ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Milano sull’istanza dal medesimo presentata in data 2.11.2024 per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998, nonché per la conseguente condanna della predetta amministrazione a concludere il procedimento con il rilascio del provvedimento richiesto.
2. A sostegno del gravame deduce un unico motivo rubricato “ Violazione di legge e, nello specifico, degli artt. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 5, comma 9, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ”, lamentando la violazione, da parte dell’amministrazione, del termine di conclusione del procedimento decorrente dalla data di presentazione dell’istanza tramite invio del kit postale in data 2.11.2024 e nonostante la formalizzazione di apposita diffida ad adempiere in data 27.11.2025, rimasta senza esito.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 4.03.2026, previo rilievo ex officio riportato a verbale della possibile sussistenza di un profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha ritenuto comunque opportuno sottoporre al meditato contraddittorio delle parti la questione preliminare relativa all’eventuale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando che “ l’azione contro il silenzio-inadempimento ex art. 31 e 117 c.p.a. risulta esperibile solo quando l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa, ma non nel caso di specie in cui il rapporto controverso sottostante attiene al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari e, dunque, al diritto soggettivo all’unità familiare del ricorrente, la cui tutela rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria ”. Conseguentemente, ha assegnato alle parti il termine di dieci giorni per il deposito di eventuali memorie vertenti su quest’unico profilo, riservando all’esito ogni decisione e ribadendo l’avviso, già reso a verbale, circa la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. In data 13.03.2026, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva insistendo per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e, successivamente, ha versato in atti una nota della Questura di Milano del 16.03.2026 con cui l’amministrazione ha comunicato, a seguito di un supplemento istruttorio, di essersi determinata “ favorevolmente in ordine al rilascio di un permesso di lungo soggiorno UE ”, che sarà posto a disposizione del titolare per il ritiro una volta pervenuto presso il Commissariato territorialmente competente.
7. Alla camera di consiglio decisoria riconvocata il 18.03.2026, la causa è passata in decisione.
8. Ritiene il Collegio che, nonostante quanto emerso dalla recente produzione documentale del ricorrente, la presente controversia deve comunque essere decisa dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo, spettando la stessa al giudice ordinario, atteso che l’accertamento relativo alla sussistenza o meno della giurisdizione del plesso giudiziario investito della cognizione precede logicamente l’esame di tutte le altre questioni in rito e in merito.
8. Ciò premesso, nel caso in esame si discute della presentazione di un’istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 286/1998, ovvero per “ stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana ”, come riconosciuto espressamente dal signor -OMISSIS- all’interno del ricorso.
9. Orbene, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “ l’azione contro il silenzio-inadempimento ex art. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia dell’Amministrazione, ma solo quando l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa. La possibilità di contestare davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall’Amministrazione costituisce, infatti, uno strumento processuale che non determina un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi avere riguardo invece, in ordine al riparto, alla pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia amministrativa (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sent. nn. 987 e 860 del 2016; n. 4689 del 2018; TAR Campania, Napoli, sent. n. 5315 del 2024, nn. 3031 e 5999 del 2018, n. 5127del 2015) ” (cfr. T.A.R. Marche, Ancona, Sez. II, 7.11.2025, n. 907).
10. Nel caso di specie, pertanto, la giurisdizione sul rapporto controverso spetta al giudice ordinario poiché si controverte non di un’attività connotata da discrezionalità amministrativa in vista del perseguimento dell’interesse pubblico o dall’esercizio di un pubblico potere, ma del riconoscimento di un diritto soggettivo qual è quello all’unità familiare in capo al richiedente. In tal senso, del resto, depone chiaramente l’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, a mente del quale “ contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all' unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ” (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 14.11.2024, n. 20262, Id., 2.03.2020, n. 2707; Cons. di Stato, Sez. IV, 13.02.2020, n. 1142; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 20.06.2018, n. 1546).
11. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per cui è competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo.
12. La minima attività processuale svolta e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 4 marzo 2026 e18 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AR DA SS, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
IN AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AC | AR DA SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.