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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6258 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il contestuale deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente:
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto e vertente
TRA
(P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Santa Maria Capua Vetere al Viale del Consiglio d'Europa n. 6 presso gli avv.ti Salvatore ST (c.f.
[...]
) e MA ST (c.f. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di C.F._1 CodiceFiscale_2
procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata telematicamente il 27.11.2024.
APPELLANTE
E
sito in Santa Maria Capua Vetere alla Via Togliatti (CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Santa Maria C.V. al Viale Kennedy n. 90 presso l'avv.
BA MA da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente il 29.12.2021.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE “Si richiama l'atto di appello, la documentazione prodotta, si impugna ogni avversa pagina 1 di 11 deduzione, eccezione e richiesta chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, infondata e contraddetta dalla documentazione acquisita in giudizio;
si conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giustizia con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
PER L'APPELLATO : “L'avv. MA si riporta ai propri atti e documenti, ivi compreso l'appello incidentale tempestivamente proposto e le memorie conclusive depositate in data odierna;
impugna ogni avverso dedotto, richiesta ed eccezione, insistendo per la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello proposto e comunque per il suo rigetto, in quanto infondato in fatto e diritto, e l'accoglimento dell'appello incidentale per i motivi esposti, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio;
conclude pertanto come da comparsa e memoria illustrativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 04.06.2010 il ha proposto tempestiva opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 209/2010, notificatogli il 28.04.2010, con cui il Tribunale di Nola, in accoglimento del ricorso della gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 18.344,25, oltre interessi e spese Parte_1
legali, costituente il corrispettivo residuo dovuto a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato di cui al contratto di appalto del 27.08.2008 e di lavorazioni extra-contrattuali imprevedibili ed improcrastinabili.
Con l'atto di opposizione il ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo adottato in suo danno CP_1
eccependo: a) la propria carenza di legittimazione passiva a norma dell'art. 16 del contratto di appalto con cui l'impresa appaltatrice si era obbligata ad agire direttamente nei confronti dei condomini morosi;
b) la compensazione tra il credito dell'appaltatore ed il proprio controcredito nascente dall'applicazione dell'art. 4 del contratto a norma del quale i lavori dovevano essere conclusi in 120 giorni lavorativi, con applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, mentre le lavorazioni, iniziate il 17.09.2008, si erano concluse il
23.11.2009; c) la non esecuzione a regola d'arte di talune lavorazioni;
d) la non remunerabilità dei lavori extracontrattuali mai autorizzati dall'assemblea; e) l'eventuale spettanza all'impresa appaltatrice di un credito di
€ 7.635,55 in considerazione dei pagamenti precedentemente effettuati.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: a) che il decreto Pt_1
ingiuntivo poteva richiedersi contro il stante la mancata comunicazione dei nominativi dei CP_1
condomini morosi;
b) che i lavori previsti in contratto erano stati tempestivamente realizzati e che il preteso ritardo nella loro consegna era dipeso dall'esecuzione di opere extra-contratto commissionate dall'opponente per pagina 2 di 11 cui nulla era dovuto a titolo di penale;
b) che l'inadempimento non sussisteva e che nessuna contestazione per difformità o vizi delle opere era mai stata ricevuta;
c) che le opere extra-contrattuali, di natura improcrastinabile,
erano state commissionate dall'amministratore condominiale e certificate dal Direttore dei Lavori;
d) che la somma già versata dal committente ammontava a 162.235,25 euro a fronte dei 180.597,50 effettivamente dovuti.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, è stata istruita assumendo le prove testimoniali richieste da entrambe le parti ed espletando una consulenza tecnica d'ufficio.
La controversia è stata quindi decisa con sentenza n. 1254/2021, pubblicata il 23.04.2021 e non notificata,
la quale, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e dichiarata la decadenza del CP_1
dalla garanzia per vizi ex art. 1667 co. 2 c.c., ha così provveduto: “1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2)
accertata la mancata esecuzione delle opere di cui al par. 6 della motivazione ed operata la compensazione con l'importo dovuto al committente a titolo di penale di cui ai par. 5 e 5.1 della motivazione, quantifica in €
5.825,00 il credito della nei confronti del opponente e condanna quest'ultimo al Parte_1 CP_1
pagamento della predetta somma di € 5.825,00 in favore dell'altra; 3) dà atto dell'avvenuto pagamento, in corso di lite ed in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ora revocato, della somma di €
19.485,69 eseguito dal Condominio opponente in favore della opposta 4) fatta uguale a € Parte_1
13.660,69 la differenza tra il maggior importo di cui al capo 3) e quello minore di cui al capo 2) che precedono,
condanna alla restituzione in favore del Parte_1 Parte_2
della somma € 13.660,69, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
5) condanna il
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore di nella misura Parte_2 Parte_1
di 1/3, liquidando detta frazione in € 860 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, iva e cpa;
6) compensa tra le parti i restanti 2/3; 7) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà”.
Detta sentenza, per quanto in questa sede rileva, è stata così motivata:
“… 4. L'eccezione della mancata autorizzazione ai lavori straordinari (recte extracontrattuali) è inconsistente e smentita dalla testimonianza del geom. il quale ha riferito che le opere non previste in contratto Tes_1
sono state commissionate dal Direttore dei Lavori (nominato dal medesimo Condominio) al quale, va aggiunto,
lo stesso contratto d'appalto, d'altronde, sembra conferire tale facoltà (v. artt. 5 e 9).
5. L'art. 4 del contratto di appalto (a corpo per il corrispettivo di € 165.000 + iva - v. art. 2 del contratto pagina 3 di 11 -) fissa il termine di 120 giorni lavorativi per il completamento delle opere a partire dal loro inizio (in contratto previsto per la data dell'8.9.2008 ma poi, di fatto, concordemente slittato al 17.9.2008) con la previsione della penale di € 100 per ogni giorno di ritardo, salvo deroghe consentite con apposito verbale dalla direzione dei lavori, e con facoltà di detrarre l'ammontare della penale dal compenso spettante all'appaltatrice.
I testi geom. direttore di cantiere, e ing. , direttore dei lavori nominato dal Tes_1 Tes_2
Condominio (v. in atti delibera assembleare del 25.7.08), riferiscono che le opere previste in contratto furono terminate nel mese di gennaio 2009 dopodiché furono avviati altri lavori, inizialmente non pattuiti, da cui si sarebbe originato il ritardo nella consegna di quelli previsti in contratto.
Tali deposizioni si rivelano però del tutto inattendibili in quanto smentite dagli stati di avanzamento dei lavori (s.a.l.) prodotti dal Condominio e dal dato cronologico che per tabulas se ne ricava;
né i deponenti, ed in particolar modo il direttore dei lavori ing. , che quegli stati ha formato e sottoscritto, hanno Tes_2
adeguatamente spiegato (ma nemmeno l'appaltatrice si è premurata di farlo nelle sue difese) le evidenti incongruenze che emergono dal predetto confronto.
In particolare dopo il primo s.a.l. datato 21.11.2008 (€ 25.736,17) i successivi cinque fanno riferimento,
nell'ordine, alla data del 18.4.2009 (€ 83.547,88), del 31.5.2009 (€ 93.268,50), del 30.6.2009 (€ 107.763,95),
del 31.7.2009 (€ 135. 366,75) e del 30.9.2009 (€ 153.275,51) fino ad arrivare allo stato finale dei lavori del
16.11.2009 (€ 165.037,4) ed al collaudo finale del 23.11.2009 (v. in atti). Se poi si considera che le opere previste in contratto ammontavano a € 165.000 mentre quelle extracontrattuali sono state di assai modesta entità (in ricorso monitorio sono quantificate in appena € 5.375) è pure inverosimile che l'esecuzione di queste ultime abbia richiesto tempi tali da determinare e giustificare un ritardo così sproporzionatamente ampio (come si vedrà) nel portare a termine i lavori originariamente pattuiti.
Contrariamente, dunque, a quanto asserisce la appaltatrice, che nemmeno precisa in base a quale concatenazione di eventi sia potuto accadere, la modestia dei lavori extra-contrattuali non risulta essere stata capace di avere un impatto così forte sull'andamento e sulla durata dei lavori contrattuali.
Inoltre, non essendovi prova, né cenno, di deroghe concesse dal e/o dalla direzione dei lavori CP_1
(come previsto in contratto) deve concludersi che l'appaltatrice è incorsa nella penale pattuita in contratto che il le ha puntualmente opposto in compensazione con il credito vantato in Controparte_2
sede monitoria.
5.1 Il Condominio calcola 160 giorni lavorativi di ritardo accumulati dall'appaltatrice (cioè: 20
pagina 4 di 11 giorni al mese per 8 mesi, da aprile a novembre 2009), i quali però vanno a parere dell'estensore ridotti a 35
dovendosi escludere dal calcolo: a) i mesi di luglio e agosto destinati alle ferie in cui è normale che vi siano stati dei rallentamenti;
b) i giorni comunque occorsi per l'esecuzione delle opere extracontrattuali;
c) il ritardo nei pagamenti che pure si avverte in base alla dedotta morosità di alcuni condomini ed alla testimonianza dell'ing. ; d) l'intero mese di novembre 2009, per il quale vanno invece considerati soltanto 15 giorni Tes_2
lavorativi (dal 1° al 23). Pertanto il ritardo nella consegna dei lavori imputabile all'appaltatrice viene stimato in giorni 35 e ne consegue che la penale maturata a carico della stessa, in applicazione dell'art. 4, del contratto
è pari a € 3.500, di cui tenere conto in favore del committente e da portare in compensazione con quanto spettante a a titolo di corrispettivo. Pt_1
6. Il c.t.u. ing. ha poi riscontrato che alcune delle opere (contrattuali) contabilizzate dalla Pt_3
appaltatrice non sono state in realtà realizzate benché elencate nel computo metrico allegato al contratto di appalto;
trattasi in particolare del rivestimento plastico tipo graffiato del cui corrispettivo, pari a € 9.019,07, a torto la appaltatrice, totalmente inadempiente sul punto, rivendica il pagamento.
Anche tale importo (come quello della penale di € 3.500 - v. par. 5.1 -) va detratto dalla pretesa monitoria
(€ 18.344,25) dell'appaltatrice, il cui credito va pertanto in questa sede rideterminato in € 5.824,98 (= €
18.344,25 - € 3.500 - € 9.019,27), che può arrotondarsi a € 5.825,00.
7. Ne segue la revoca del decreto ingiuntivo essendo rimasto accertato che il credito dell'appaltatrice è di importo minore (€ 5.825,00) a quello riconosciutole in sede monitoria (€ 18.344,25).
8. Alla revoca del decreto ingiuntivo segue ancora l'obbligo dell'appaltatrice opposta di restituire quanto corrispostole dal condominio opponente in forza della provvisoria esecuzione del decreto stesso ed in eccedenza rispetto all'ammontare del (residuo) credito di essa accipiente ora accertato in € 5.825,00. In corso di lite è
stata difatti concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ord. del 30.11.2010) ed il CP_1
opponente, che nelle more aveva pure già versato l'importo di € 6.060,00 (con versamenti del 28.3.2010 e del
26.5. 2010), ha corrisposto anche il residuo importo di cui all'atto di precetto (v. in atti). In tutto, dopo il deposito del ricorso monitorio, il opponente, attinto anche dall'atto di precetto, ha così corrisposto CP_1
alla la somma di € 19.485,69 quando invece avrebbe dovuto corrispondergliene soltanto € 5.825,00 Pt_1
(come si è accertato); occorre pertanto riequilibrare la situazione patrimoniale disponendo che l' Pt_1
restituisca al Condominio l'importo di € 13.660,69 (= € 19.485,69 - € 5.825,00) che non ha ragione di ritenere.
pagina 5 di 11 Tale ordine di restituzione può essere adottato in dispositivo atteso che la domanda di ripetizione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (e poi revocato) deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso senza necessità di esplicita richiesta della parte interessata costituendo essa null'altro che un accessorio di tale istanza ed il suo accoglimento risultando necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (v. Trib. Milano 14.4.2015, che richiama cass. n. 4990/2000 e n. 8043/2003); sul punto può
provvedere lo stesso giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
difatti il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può
essere fatto valere immediatamente, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione (v. cass. n. 30389/2019; id. n. 19296/2005).
9. L'opponente, pur vedendo in buona parte accolti i motivi della sua opposizione, è risultato comunque debitore della sebbene per un importo sensibilmente inferiore;
le spese di lite si propende per Pt_1
compensarle per 2/3 tra le parti con il restante 1/3 a carico del rimasto pur sempre soccombente CP_1
sulla domanda di pagamento. Le spese di c.t.u. gravano in via definitiva su entrambe le parti in misura paritaria tra loro”.
§§§§§§
Con atto notificato il 13.05.2021 ed iscritto a ruolo nella stessa giornata la ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso tale sentenza indicando quale data di prima udienza il 29.12.2021 e chiedendo a questa Corte di riformare la decisione impugnata in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare inammissibile ed infondata la domanda giudiziaria in opposizione al decreto Ingiuntivo n.
209/2010 emesso in data 1 Aprile 2010 dal Tribunale di S. Maria C. V. proposta dall'appellato CP_1
; 2) Rigettare la domanda riconvenzionale e riconoscere dovuto alla appellante società
[...] Parte_1
l'importo di euro 9.019,07 per le opere sostitutive autorizzate e realizzate;
3) Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dal e, per l'effetto, dichiarare nulla, inammissibile, infondata Controparte_1
ed inesistente la condanna della alla restituzione dell'importo di euro 9.019,07 avendo per tale Parte_1
importo realizzate le opere sostitutive autorizzate;
4) Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata pagina 6 di 11 dall'appellato di risarcimento del ritardo di consegna dei lavori;
5) Condannare l'appellato al CP_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giustizia”.
Con comparsa di risposta depositata il 29.12.2021, ossia nello stesso giorno fissato in citazione per la tenuta della prima udienza, si è tardivamente costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame avversario e proponendo a sua volta appello incidentale per sentir: “accertare e dichiarare il diritto del alla restituzione della somma di euro 5.912,50 corrisposti per i lavori extra Controparte_1
contrattuali non autorizzati e per l'effetto condannare la alla restituzione della suddetta somma di Parte_1
€ 5.912,50, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria…con vittoria di spese, diritti ed onorario in favore del sottoscritto procuratore antistatario del doppio grado di giudizio e oneri di consulenza tecnica d'ufficio (già
versati dal ) integralmente a carico della Controparte_1 Parte_1
La causa, acquisita la visibilità telematica del fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza comunicata il 18.07.2025 è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
concedendo alle parti termine in sostituzione dell'udienza per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Preliminarmente va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto dal per sentir riformare la decisione di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il Controparte_1
diritto della al pagamento dei lavori extracontrattuali. A norma dell'art. 343 co. 1 c.p.c. l'appello Parte_1
incidentale va infatti proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta “all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166” che, a sua volta, così recita: “Il convenuto deve costituirsi…almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”. Ne consegue che il CP_1
costituitosi nella stessa data fissata in citazione per la tenuta della prima udienza, è irrimediabilmente decaduto dalla facoltà di proporre appello incidentale.
Sempre in via preliminare va poi dato atto che entrambe le parti hanno omesso sia di scannerizzare il contenuto del proprio fascicolo di primo grado sia di produrlo in formato cartaceo per cui la decisione viene assunta basandosi soltanto su quanto è rinvenibile nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, di cui è
stata acquisita la visibilità telematica, e del presente.
pagina 7 di 11 Andrà di conseguenza applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, qualora al momento della decisione della causa in secondo grado non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già
prodotti in primo grado e su cui si è basata la difesa, il giudice di appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità
in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità
di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale (cfr. da ultimo cass. n. 6645/2024).
Va a questo punto esaminato il primo motivo dell'appello principale con cui la lamenta Pt_1
l'illegittimo scorporo dal proprio compenso della somma di € 9.019,07 operato dal c.t.u. ritenendo,
erroneamente, che talune opere contrattuali non siano state realizzate. Deduce l'appellante che vi è agli atti la prova documentale del fatto che l'originario rivestimento plastico graffiato dell'intero edificio, su disposizione del direttore dei lavori, venne sostituito con un intonaco a misura applicato a spatola e a frattazzo. Non si comprenderebbe, pertanto, perché detta opera, eseguita in sostituzione del rivestimento plastico, non debba essere pagata ancorché il direttore dei lavori abbia riconosciuto che i materiali utilizzati hanno un costo maggiore rispetto a quelli contrattualmente previsti senza che l'appaltatore abbia preteso alcuna maggiorazione del compenso in considerazione del fatto che vengono in esame lavori appaltati a corpo e non a misura.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. Nulla di quanto l'appellante deduce essere stato provato per tabulas (esecuzione di una lavorazione sostitutiva su autorizzazione del direttore dei lavori) risulta infatti dimostrato. Non resta, pertanto, che attenersi alla c.t.u. la quale si è così espressa sul punto: “Dall'analisi puntuale della contabilità finale, del contratto di affidamento dei lavori comprensivo dei relativi allegati
(computo ed elenco prezzi) e sulla scorta delle operazioni peritali di sopralluogo, si evince chiaramente che alcune opere, seppur previste dall'appalto, non sono state effettivamente eseguite.
In particolare, con riferimento al computo metrico allegato al contratto, non risultano realizzati: 1) i lavori di cui al Num. Ord. 16 riguardanti il rivestimento plastico tipo graffiato;
2) i lavori di cui al Num. Ord.
da 35 a 40 relativi alla realizzazione di 4 pozzetti di raccordo e di tutti i lavori a corpo concernenti la sistemazione della rampa garage e della sala condominiale.
Ebbene, mentre le lavorazioni da 35 a 40 sono state correttamente escluse dal computo finale, la voce di cui al Num. Ord. 16 (pag. 3 dello Stato Finale), riguardante il rivestimento plastico tipo graffiato per un pagina 8 di 11 importo di € 9.019,07, viene incomprensibilmente inclusa nelle opere eseguite.
Il c.t.u., rispondendo alle osservazioni svolte sul punto dal c.t.p. dell'impresa appaltatrice, si è inoltre così
espresso: “Con riferimento allo scorporo delle somme relative al rivestimento sintetico (lavori erroneamente contabilizzati perché non eseguiti), il consulente afferma che l'impresa, in luogo del previsto graffiato, abbia proceduto alla realizzazione di “intonaco di finitura (marca WEBER)”; inoltre sostiene che la stessa voce di cui al N. Ord. 16 sia relativa ai soli rappezzi di graffiato eseguiti sulle facciate e che, quindi, non vada detratta.
Sulla scorta degli atti depositati (SAL e contabilità finale), si evince chiaramente che lo strato di finitura dell'intonaco, così come previsto nel contratto, è stato regolarmente conteggiato e liquidato. Dai sopralluoghi,
effettuati in presenza delle parti, si è rilevato che i rappezzi sulle facciate sono stati realizzati con intonaco e giammai con materiale sintetico graffiato…”.
§§§§§§
È infine inammissibile, per la sua somma genericità, il secondo ed ultimo motivo di gravame con cui l'appellante principale afferma: “Il giudice di prime cure ha condannato la al pagamento della Parte_1
somma di euro 3.500,00 per il ritardo della consegna dei lavori, nonostante la carenza assoluta di prova della imputabilità del ritardo a carico della odierna appellante.
Il giudice di prime cure ha errato nella decisione in quanto non ha rilevato e tenuto conto dell'inadempimento contrattuale e del ritardo imputabile all'appellato . E valga il vero. I lavori CP_1
avevano inizio in data 8 settembre 2008 e sospesi ben sette volte per consentire all'amministratore del condominio di riscuotere dai condomini di volta in volta la quota dovuta per l'esecuzione dei lavori e quindi consentire alla società appellante di potere riprendere ed andare avanti con i lavori. Per le opere supplementari il cantiere rimase fermo per circa cinque mesi per consentire all'amministratore del condominio di convocare l'assemblea dei condomini e munirsi del deliberato assembleare occorrente al Direttore dei Lavori per l'ottenimento del Permesso a Costruire. A tutto va sommato le giornate di fermo dei lavori per il maltempo e ferie estive;
mai in corso dei lavori il condominio ha contestato alla il ritardo CP_1 Parte_1
dell'esecuzione dei lavori e di consegna degli stessi.
Alcuna prova è stata fornita dall'appellante sebbene sulla stessa gravava l'onere della prova CP_1
dell'inadempimento”.
A parte l'affermazione assolutamente errata secondo cui competerebbe al fornire la prova CP_1
pagina 9 di 11 dell'inadempimento e dell'imputabilità del ritardo (mentre l'art. 1218 c.c. esprime la regola esattamente opposta ponendo a carico del debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta l'onere di provare che
“l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”) e l'assoluta carenza di prova del fatto che il committente abbia sospeso per sette volte i lavori,
va infatti osservato che il giudice di prime cure ha già scomputato dai 160 gg. di ritardo richiesti quelli ritenuti non imputabili alla per vari motivi (ferie, ritardi nei pagamenti, tempi occorsi per i lavori Pt_1
extracontrattuali, etc.) per poi soggiungere che per quanto concerne le opere extra-contratto “quantificate in appena € 5.375 è pure inverosimile che l'esecuzione di queste ultime abbia richiesto tempi tali da determinare e giustificare un ritardo così sproporzionatamente ampio (come si vedrà) nel portare a termine i lavori originariamente pattuiti.
Contrariamente, dunque, a quanto asserisce la appaltatrice, che nemmeno precisa in base a quale concatenazione di eventi sia potuto accadere, la modestia dei lavori extra-contrattuali non risulta essere stata capace di avere un impatto così forte sull'andamento e sulla durata dei lavori contrattuali”.
Nulla di nuovo e di diverso, rispetto a quanto è stato considerato e argomentato dal giudice di prime cure nel rendere la pronunzia impugnata, è stato dunque aggiunto dall'appellante il che vale a rendere inammissibile il motivo.
La specificità dei motivi di appello esige, infatti, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime,
ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non è sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita,
anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. ex multis cass. n. 12984/2006).
Le spese del giudizio di appello, considerata la reciproca soccombenza, vengono dichiarate interamente compensate tra le parti.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, tanto a carico dell'appellante principale quanto a carico pagina 10 di 11 dell'appellante incidentale, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere n. 1254/2021 pubblicata il 23.04.2021.
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal perché tardivo. Controparte_1
3) Dichiara le spese del giudizio di appello interamente compensate tra le parti.
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico della di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_1
la proposizione dell'appello principale.
5) Dà atto dell'applicabilità, a carico del di una sanzione pari al contributo unificato Controparte_1
dovuto per la proposizione dell'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 05.12.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello CP_3
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