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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2025, n. 11738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11738 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA VI nato a [...] il [...] LI CI MM nato a [...] il [...] BA ET nato a [...] il [...] BA LO RA nato a [...] il [...] ME EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSid.' O che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. articola nel modo seguente le proprie conclusioni: 1) Relativamente al ricorso di VI IA conclude, in parziale accoglinnent), per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla responsabilità della stessa imputata per la condotta di distrazione del denaro il i data Penale Sent. Sez. 5 Num. 11738 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/01/2025 31.12.2004, nonchè alla conseguente determinazione della pena. Rigetto del rici:rso nel resto;
2) Relativamente ai ricorsi di BA LO RA e IE ,10 EL conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla responsabilità dei medesimi imputati;
3) Relativamente alla posizione di LI CI MM conclud2 per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla responsabilità dello stesso imputato per la condotta di distrazione del denaro in lata 31.12.2004, nonchè alla conseguente determinazione della pena. Rigetto del ric )rso nel resto;
4) Relativamente al ricorso di BA ET conclude per il rigetto del ricorso, uditi i difensori L'avv. FEDERICA D'LO, in qualità di sostituto processuale così come s..)pra rappresentato, insiste per la dichiarazione di inammissibilità. Deposita conc u;
ioni scritte unitamente alle note spese. L'avv. MASSIMO AMOROSO, in qualità di sostituto processuale così come sopra rappresentato, deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
L'avv. CIRO PELLEGRINO insiste nell'accoglimento dei ricorsi. L'avv. NICOLA ROCCO insiste nell'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio ordinario, ha dichiarato IT IA, UC MA RE, AN FF BA, PI BA, AN IE, colpevoli, in concorso :unitamente ad altri, per cui si procede separatamente), di più fatti di bancarotta fraudolenti: distrattiva, come contestati ai capi A) e B), nelle qualità rispettivamente rivestite nella soc. op. Agricola FI a.r.I., posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto de vl.I.P.A. del 18/11/2004, e di cui era dichiarato lo stato d'insolvenza con sentenza del 21/12/2C05. - In particolare: il capo A) è ascritto a IA e RE, la prima quale componente del CDA dal 1,704/2001 al 29/07/2003 (data di messa in liquidazione); RE, quale componente del Collegio sindacale dal 27/04/2011 al 29/07/2003 (data di messa in liquidazione), per avere concorso nella distrazione/dissipazione di tutti i beni strumentali della società, alienandoli - pre\ li: delibera del C.D.A. del 29/01/2003, senza informare l'assemblea dei soci - al socio PI IS D.: to, al prezzo di euro 11.000 a fronte di un valore stimato di euro 90.000, nonché dell'inter ) patrimonio immobiliare della società, alienato al socio PI Di SA al prezzo di euro 970,000 a fronte di un valore stimato compreso tra 2.089.080,37 a 2.515.713,00, e, inoltre, per ere distratto denaro dalla cassa contanti della società, interamente azzerata, registrando sul litro giornali in data 31/12/2004 un pagamento di lodi arbitrali per euro 17.000, pagamento inai in realtà effettuato, essendo stato il relativo credito ammesso per intero nello stato Rassivo della procedura concorsuale. il capo B) è ascritto a tutti i ricorrenti: IA e RE, nelle predette qualità; BA PI e BA LO, quali soci rispettivamente dal febbraio 1989 e dall'agosti) 1995 della cooperativa, Dominichiello, quale prestanome di LO BA, per avere distratto e/o dissipato, con atto di compravendita del 29/01/2003 ( capo A), l'intero patrimoni') immobiliare della società alienandolo al socio PI Di SA, il quale a sua volta lo rendeva solo formalmente al prezzo di euro 2.000.000 con atto pubblico del 04/07/2006 a la società Le Cognare- soc. agr. con sede in Roma, costituita il 14/06/2006, della quale il cedente PI BA era amministratore e tr. mentre IC ne era socio unico fino alla data del 20/02/2008, allorquando cedeva l'intera quota sociale al valore nominale di curo 10.000 ad LO Di SA, che ne diveniva socio unico. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione - per il tramite dei medesimi difensori di klucia, IO LA CC e avv. Ciro Pellegrino - IT IA, LO LE BA ed AN IE, i quali svolgono 5 motivi, enunciati nei limiti richiesti per la moti,,: zione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia motivazione mancante o apparente con riguardo i motivi nuovi di appello con i quali si deduceva, ex novo, che, una volta esteriorizzatosi lo stati) di decozione della società, l'eventuale liquidazione per equivalente delle quote sociali di titola -ilà degli ex soci 1 CO BA e CI PO avrebbe integrato il delitto di bancarotta impropria di cui al combinato disposto degli artt. 223 co. 2 n. 1 L. F. e 2626 cod.civ.; si deduce, n Dltre, che la sentenza impugnata non ha dato risposta all'ulteriore rilievo incentrato sull'assenzi: di danno in pregiudizio delle predette pp.00. costituite pp.cc ., atteso che, all'epoca in cui ve -me attuata la complessa negoziazione di cui alle imputazioni, esse non vantavano diritti di cm(:ito diversi e ulteriori dal controvalore economico della loro rispettiva quota di partecipazione sociale. La Corte territoriale avrebbe dovuto dedicare approfondita considerazione al tema della I( gittimazione sussidiaria dei creditori rispetto all'azione del curatore nell'esercizio dell'azioni: penale nel processo penale per bancarotta fraudolenta. 2. Il secondo motivo ha riguardo alla sola posizione di IT IA, amministratore 3enza delega della cooperativa FI, (e moglie di LO BA, concorrente non quali 'il: ato) la quale si è limitata a partecipare alla deliberazione della vendita delle quote della cooperialva;
la Corte di appello non ha chiarito la rilevanza causale del ruolo e della condotta della Vence2ia, piuttosto, addebitando alla ricorrente di non avere richiesto l'intervento dell'autorità governativa pur riconoscendo la natura oggettivamente marginale del concorso prestato, in quant) entrata nel c.d.a. il 27/04/2001, quando l'alienazione si era già sostanzialmente e formalmerti incardinata. Viene richiamato il verbale del 29/01/2003 che legittima, nell'ottica difensiva, la cor .ettezza della condotta della IA alla luce delle spiegazioni fornite, preliminarmente al voto, dal presidente e dal vice presidente con riferimento alle traversie giudiziarie e all'argomentalo parere del presidente del collegio sindacale, ora deceduto, in cui si sottolineava l'urgenza di pi?rfezionare la vendita dell'intero comprensorio, peraltro, già deliberata dall'assemblea prima :11,Al'assunzione dell'incarico sociale da parte della IA. Manca, nella sentenza, il giudizio ,:'ontrofattuale necessario a certificare il nesso eziologico della condotta omissiva contestata all'air nministratore senza delega del c.d.a. rispetto all'impedimento dell'evento delittuoso dell'amministratore con delega. 2.2.1. Sotto il profilo soggettivo la sentenza impugnata non ha provato la preser za di segnali di allarme che sarebbero stati percepiti concretamente dalla IA, da cui dEsimere il dolo eventuale in capo all'amministratore senza delega. Poiché si contesta alla ricorrente di avere concorso nel reato proprio degli amministratori, per non avere informato l'assemblea dei soci della situazione di irreversibile insolvenza della società, il reato ascrivibile dovrebbe essere quello di bancarotta semplice ai sensi degli artt. 227 co. 1 n. 4 e 224 L.F.., per avere 01-112! so di attivarsi rimediando all'inerzia dell'amministratore chiedendo il fallimento in proprio de Mi: società, così aggravandone il dissesto. 2.2.2. Con ulteriore deduzione si censura l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla contestata responsabilità con riguardo sia ai fatti di cui al n. 3 del capo A) ( distrazione della cassa contanti) che al delitto sub B), relativo alla vendita alla società Le CocInare, in quanto atti successivi alla messa in liquidazione della cooperativa, quando la IA avevi] già dismesso la carica sociale e soprattutto con una società, 'Le Cognare', inesistente nel 2003. La sua condotta - consistita nel voto favorevole espresso alla vendita del compendio irni nobiliare della 2 società - integra un post factum irrilevante. E' dedotto, inoltre, un travisamento ce la prova per avere la Corte territoriale introdotto, per la prima volta, rilievi concernenti la incongruità del prezzo di vendita dell'atto distrattivo sub A), sebbene nella delibera manchi alcun dierimento del c.d.a. agli aspetti economico-patrimoniali della vicenda. 2.3. Il terzo motivo ha riferimento alle posizioni di LO BA (socio della cocii: . Fiurricello) ed AN IE ( socio unico de 'Le Cognare', che traferì la intera qucta societaria ad LO BA), e deduce erronea applicazione degli artt. 110 e 117 cod. p , i.g . e vizi della motivazione in relazione ai fatti ascritti al capo B). Si sostiene che la cessione delle quote sociali della società 'Le Cognare' da ON CH ad LO BA, contestata sub B), avvenuta il 20/02/2008, è temporalmente :st.ccessiva alla dichiarazione di insolvenza e integra un post factum non punibile. Cita Sez. 5 n. .1-499/2018, e n. 30412/2011, e su tale aspetto la Corte di appello ha glissato, in spregio al principio di diritto affermato da Sez. Un. 'Carelli' ( n. 36551/2010), secondo cui la condotta alla qu Elle. dare rilievo in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, è quella esauritasi anterbrmente alla dichiarazione di fallimento, in quanto solo all'atto della dichiarazione di insolve -i2a è possibile accertare la lesione dei diritti dei creditori, e in tale momento si consuma la flittispecie. La condotta successiva dell'extraneus in tanto può assumere rilievo in quanto sia pro vato il previo concerto con l'intraneus al compimento dell'atto anti-doveroso antecedente alla clii:hiarazione di insolvenza. Ci si duole che non sia stato provato né il contributo causale di Ange o Di SA né l'elemento soggettivo, ravvisati dai giudici di merito in ragione dei vincoli familiari con gli amministratori della cooperativa FI ( quale coniuge della IA) e per ater rilasciato, quale socio della cooperativa 'Le Cognare', fidejussione nel contratto di mutuo del 15/05/2003 con cui era concesso finanziamento bancario in favore di PI Di SA, a:quirente del complesso immobiliare della coop. FI. Trattasi, però, di presi' izioni anche contraddittoriamente valutate. Quanto alla fittizietà del prezzo della prima cessione, si evidenzia come Angeli: BA sia rimasto del tutto estraneo al negozio, e come sia stata accolta la domanda (li revocatoria proposta dal liquidatore nei confronti di PI BA con riguardo all'atto distra'tivo in favore de 'Le Cognare', ma è stata disattesa la domanda principale per simulazione ass)luta dell'atto distrattivo sub B), quello relativo alla cessione alla società 'Le Cognare', da p3rte di PI BA, del compendio immobiliare acquistato dalla FI. Le ragioni cpeditorie sono state, dunque, soddisfatte con l'accoglimento della domanda revocatori é spiegata dal commissario liquidatore. Dunque, in sintesi, si sostiene che, se gli atti d spositivi non costituiscono un post factum penalmente irrilevante, trattandosi, nella prospe1azione fatta propria dai giudici di merito, di un segmento di una più complessa operazione distrattiva, non può valorizzarsi il diverso ammontare del prezzo pattuito negli anni successivi alla dichiarazione di insolvenza, per stigmatizzare la viltà del corrispettivo pagato per l'atto concluso in epoca anteriore. LO BA è subentrato a IE a distanza di due anni c a l'acquisto. La Corte di appello non ha indicato in cosa sia consistito il contributo causale e i dolo di LO 3 BA e di IE offerto alla condotta degli intranei, se non con notivazione apparente. 2.4. Con il quarto motivo è dedotta erronea applicazione della legge fallimentare c:)n riguardo alla qualificazione del fatto sub B) in ricettazione fallimentare ai sensi dell'art. 2.2:: co. 3 n. 1. L.F.. 2.5. Con il quinto motivo sono denunciati violazione di legge e correlati vizi della m( tivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con riguardo: - alla dosimetria della pena, commisurata indistintamente tra le diverse posizioni c egli imputati;
- alla ravvisata circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F., di cui manca una specifica contestazione in fatto, e comunque si lamenta che sarebbe stata ravvisata n( nostante la condotta irrilevante di cui al capo B), e senza considerare che, dall'atto di disposizionb! distrattivo, è conseguito che la cooperativa FI è stata esonerata dal pagamento dei ce D iti contratti con le banche, con conseguente notevole risparmio di spesa: senza cioè considerale i vantaggi compensativi ritratti alla cooperativa dall'accollo dei debiti bancari;
- al dinego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione - per il tramite dei medesimi difensori di fiducia, avv. IO LA CC e avv. LA CO - , PI BA e UC T.G. RE, i quali svolgono 4 motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 3.1. Con il primo motivo è denunciata motivazione mancante o apparente con riguz: rdo ai motivi nuovi di appello con argomenti analoghi a quelli già spesi dagli altri anche a -nentando la mancanza di replica in merito al rilievo incentrato sulla inconfigurabilità della bani:arotta di cui al capo B), in capo ai sindaci, come il RE, per essersi consumata la con :11:itta in epoca successiva allo scioglimento della società e alla dismissione di ogni carica, nonché dopo la stessa dichiarazione di insolvenza. 3.1.1. Sotto altro profilo, è dedotta violazione del principio di corpelazione tra contestazione e sentenza, dal momento che, a fronte della affermazione di respunsabilità per avere posto in essere una serie di condotte in danno dei creditori della società, la 1:ontestazione aveva avuto riguardo all'avere concorso con gli amministratori nell'ometter( di avvisare l'assemblea dei soci della situazione di irreversibile insolvenza della società. Di q.ii la lesione dei diritti della Difesa. 3.2. Il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge e correlati vizi ci motivazione nella affermazione di responsabilità di PI BA - di cui non è stato chiarito ir cosa sarebbe consistito l'affermato conflitto di interessi nella vicenda distrattiva sub B) - per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si deduce l'incertezu sull'oggetto dell'imputazione: se, come sembra, la condanna è intervenuta considerando gli imputati quali concorrenti esterni, per il contributo dato alla realizzazione della attività gestoria,, 3sseritannente diretta al depauperamento del patrimonio sociale, ricorrerebbe la ricettazionE fallimentare, 4 avendo la contestazione a oggetto beni pervenuti ai soci in epoca successiva alla dichiarazione di insolvenza. 3.3. Con il terzo motivo è denunciata violazione della legge fallimentare e pr:H: essuale per omessa considerazione degli indubbi vantaggi compensativi tratti dalla fallita dalla vendita del complesso immobiliare, affrancandosi dall'intera esposizione debitoria con il ceto )ancario. La Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto della sussistenza di una ipotesi ch bancarotta riparata. 3.3.1. Si deduce, inoltre, che la Corte di appello, che ha considerato — ai fini dell'i iffermazione di responsabilità degli imputati - gli atti dispositivi in contestazione alla stregua di tira complessa e unitaria operazione distrattiva, ha però stigmatizzato la viltà del corrispettivo )raticato nel primo atto dispositivo, antecedente alla declaratoria di insolvenza, mentre avrebbe dovuto considerare, per congruità del ragionamento, il valore complessivo degli esborsi pacificamente sostenuti per effetto di successivi atti dispositivi facenti parte della stessa unitaria operazione negoziale. 3.3.2. Ancora, si evidenzia, quale ulteriore vizio logico della sentenza impugnata, che il valore della quota da liquidare alle parti civili, e delle altre quote di uguale valore spett anti agli altri sette soci, se sommate, risultano decisamente superiori al valore complessivo did patrimonio sociale. 3.4. Il quarto motivo afferisce al trattamento sanzionatorio, incentrandosi a censura, in particolare, sulla ravvisata circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F., di cui manca una specifica contestazione in fatto, e comunque perché essa sarebbe stata ravvisatz lionostante la condotta irrilevante di cui al capo B), e senza considerare che, dall'atto di disposizi ,y,e distrattivo, è conseguito che la cooperativa FI è stata esonerata dal pagamento dei debiti contratti con le banche con conseguente notevole risparmio di spesa: senza cioè consideri: re i vantaggi compensativi ritratti alla cooperativa dall'accollo dei debiti bancari. 3.4.1. Con specifico riferimento all'imputato PI BA si lamenta che egli sia stato destinatario di un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a tutti gli altri cpricorrenti, pur essendosi accollato i debiti bancari della cooperativa in epoca anteriore alla claclaratoria di insolvenza. 4. Sono costituite le parti civili BA PE, le due sorelle, e la cooperatila fallita, che hanno concluso per il rigetto deli ricorsi e chiesto la liquidazione delle spese come da nota spese depositata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato il ricorso di AN IE, nei cui confronti la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Sono parzialmente fondati i ricorsi di IA e RE, limitatamente alla condotta distrattiva descritta nel capo 1 punto . relativa alla distrazione di cassa, per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al 5 giudice di merito. Nel resto, i ricorsi di IA e RE sono infondati. Sono infondati anche i ricorsi di LO LE BA e PI BA. 2. Non è fondato il comune motivo, formulato nell'interesse di tutti i ricorrer ti, con cui è censurata la omessa replica della Corte territoriale ai motivi nuovi di appello, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di cassazione, non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittin ità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o, ceri iunque, non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata nn contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di seconi lo grado, (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982). Nel caso di specie, la Corte di z p Dello ha ben condotto il ragionamento probatorio che l'ha portata a ravvisare i contestati fatil distrattivi in termini di fraudolenza, con ciò implicitamente, ma del tutto logicamente, disalltendendo la invocata riqualificazione in termini di bancarotta impropria. 2.1. D'altronde, vi è specifica argomentazione, in entrambe le sentenze di mento, in ordine alla circostanza aggravante del danno rilevante di cui all'art. 219 L.F. — pure oggellto di motivo nuovo in appello - facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di reati fallimentari, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di ripart ) dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo. (Sez. 5 r . 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822); Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013,Rv. 255063 ; Sez. I g. 28009 del 10/04/2024,Rv. 286675). 3. E' opportuno premettere brevemente che, dalle sentenze di merito, emerge che le operazioni contestate agli imputati sono state poste in essere in presenza di una grave crisi eD: nomica della società 'FI', criticità risalente già al 1998, quando l'ente era stato destilatario di un pignoramento immobiliare da parte del Banco di Napoli per mancato pagamento Ile rate di un finanziamento;
successivamente, il 17/03/2003, era stato notificato il decre :o ingiuntivo richiesto e ottenuto dagli ex soci in forza di un lodo arbitrale, a cui seguiva i: ignoramento mobiliare in data 28 aprile 2003. A tanto si aggiungevano le perdite di esen:iio registrate annualmente dalla cooperativa. A fronte di tale situazione economica gli imputati qualificati, temendo una livalsa sui beni aziendali da parte dei creditori sociali, si erano attivati per privare la cooperativa di ogni disponibilità patrimoniale, cercando, al contempo, di mantenere il patrimonio medesimo nel possesso di taluno appartenente alla medesima compagine sociale. 6 Si è, quindi, stigmatizzato che - nelle rispettive qualità, la IA di socia e arriniinistratore senza delega, e RE come componente del collegio sindacale - non solo non avevano richiesto in via autonoma l'intervento dell'autorità governativa, per sottoporre la società all'amministrazione controllata, ma, dopo pochi giorni dalla notifica del predetto d.i.„ n concorso con i soci PI e LO BA ( quest'ultimo coniuge della IA, e zio di PI Di sabato), avevano organizzato le operazioni societarie di cui all'imputazione, che - lungi dall'essere dirette a un risanamento economico della cooperativa, come deducono i ricorrenti - si prE sentavano, invece, come economicamente irrazionali, palesemente fittizie e volte unicament I: , a ledere i creditori (pg. 9 sentenza impugnata). L'anomalia della complessa operazione societaria escogitata e messa in pralica è stata desunta dalla natura fittizia dei trasferimenti e dalla loro tempistica. Giova anche ricordare che il complesso meccanismo negoziale individuato dagli amministratori della società fallita ha visto succedersi i seguenti atti, previa dela:vai . a del C.d.A. in data 29/01/2003, non comunicata alla assemblea dei soci: a) un primo atto del 31/01/2003, con il quale, il socio della cooperativa IE BA acquistava tutti i beni strumentali della stessa nella qualità di titolare della )ropria ditta individuale 'Il Tridente', a un prezzo sottostimato rispetto al valore reale;
i tale occasione, LO BA garantiva l'acquisto del nipote, PI, rilasciando fidejussione a garanzia del mutuo bancario da questi stipulato;
b) un secondo atto del 23/04/2003, con il quale l'intero patrimonio biliare della FI veniva acquistato, in proprio, e a un prezzo molto sottostimatb rispetto al valore reale, dal medesimo socio PI BA, a cui erano stati conces;
i in fitto, fin dal 30/10/2000, i terreni della società, oggetto di un preliminare di vendila stipulato il 6.11.1999, in tal modo legittimandolo all'esercizio della prelazione, di fatto esercitata con l'acquisto perfezionatosi appena una settimana dopo la notifica alla té il ta del d.i. da parte degli ex soci. c) Un terzo atto del 04/07/2006, in cui lo stesso socio PI BA filurava come alienante in proprio e acquirente nella qualità di a.u. della società, appena imstituita, 'Le Cognare', di cui era amministratore unico AN IE;
d) Un ultimo negozio del 20/02/2008, allorquando IE cedeva l'intera quota sociale, al valore nominale di euro 10.000, ad LO BA (coniuge di IA IT, e zio di PI BA, oltre che, come loro, già socio della 'FI'). I Giudici di merito hanno concordemente ritenuto che tale meccanismo negoziale ha comportato la dismissione dell'intero patrimonio della cooperativa 'Fiumicelle' mediante un contratto solo formalmente a prestazioni corrispettive — peraltro concordanco un prezzo sottostimato - dal momento la prima vendita immobiliare — quella distrattiva preHallimentare — prevedeva, quale controprestazione, un accollo cumulativo dei debiti da parte dell'acquirente, in ordine al quale, tuttavia, non risulta che, come previsto dall'art. 2560 co. 1 cod :iv., i creditori abbiano acconsentito alla cessione, né è stato rinvenuto alcun atto ufficiale da cui risulti con 7 chiarezza e trasparenza quali debiti della cooperativa siano stati accollati dall'acquirionte, né che questi abbia adempiuto alla prestazione accollatasi. Per questo, i giudici di merito hanno escluso che l'operazione economica di vendita fosse diretta a tutelare l'impresa, in quanto l'accollo, in realtà, non si è mai perfezionato. Ulteriore strumento per frodare i creditori, rientrante nel complesso meccanismo architettato dagli imputati, è la società le Cognare s.r.I., costituita un mese prima iella stipula del contratto con cui PI BA - in epoca prossima alla proposizione dell'azione revocatoria avverso la prima vendita, non trascritta - ha posto in essere un secondo trasferimianto con cui ha ceduto alla predetta società il complesso immobiliare acquisito (al prezzo di CU 'O 970.000) dalla FI, al prezzo concordato di due milioni di euro. In tale operazione, PI BA ha ceduto in proprio e acquistato quele I.r. della acquirente, ed è emerso che 'Le Cognare', costituita due settimane prima del trasferimento con un capitale minimo di euro 10.000, non ha mai svolto altre attività al di fuori dell'acquisto del complesso immobiliare, e che la sede sociale in Roma era inesistente. Ulteriore elemento indicativo dell'intento distrattivo perseguito con l'intera ( perazione è stato individuato nella incongruità, sintomatica di irragionevolezza economico-fina iaria, sia del prezzo stabilito per la cessione dei beni strumentali della società fallita, che in quello concordato per la dismissione del patrimonio immobiliare. Inoltre, sono state poste in rilievo significative criticità nelle modalità di pagamento adottate nelle operazioni descritte, risultate non chiare né trasparenti. Il consulente del P.M. ha rilevato come, dalla prima cessione, la cooperativa non avesse incassato nulla, atteso che il corrispettivo era stato concordato nell'accollo dei detit della fallita, che, tuttavia, risultano di dubbia esistenza e non verificabili e non v'è riscontro, quindi, dell'effettivo accollo;
quanto alla seconda alienazione alla società 'Le Cognare', l iiatura fittizia dell'operazione è stata tratta dalle modalità dell'accordo, in cui il compratore Piell ro BA, quale I.r. della acquirente, avrebbe pagato a sé stesso, quale cedente, il prez;
:cii di acquisto, finanziato in parte dallo stesso PI Di SA e in parte dall'a.u. AN IE, pagamenti dei quali, tuttavia, non vi è traccia effettiva, se non in movimenti meramente contabili, giungendo alla conclusione che si sia trattato di meri giri contabili, essendosi verificato, di fatto, che i debiti più rilevanti della cooperativa venivano meramente trasferiti da un socio all'altro, senza mai concretamente saldare alcunchè. La fittizietà delle descritte operazioni ha trovato conferma anche in sede civili', in cui sono stati definitivamente revocati i due trasferimenti de quibus, in quanto palesemente pregiudizievoli per i creditori sociali. In tale ottica fraudolenta è stato ricondotto anche lo svuotamento di casa, mediante azzeramento del saldo contabile, attuato con scrittura del 31/12/2004, a distanza di appena un mese dalla messa in liquidazione della società ( avvenuta il 18/11/2004) , per i pagamento di lodi arbitrali - in realtà mai avvenuto - in favore della ex socia CI PO, coi;
icchè, anche in tal caso, si è trattato di un artificio per azzerare contabilmente anche le dispy Abilità liquide 8 della società prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, anch'essa emblemaU:a del reale intento degli imputati, in quanto priva di una ragionevole ratio imprenditoriale, rr a diretta a svuotare completamente la cooperativa anche del saldo di cassa. Sotto il profilo soggettivo, i giudici di merito hanno tratto la consapevolezza del:, li imputati, quali soci, circa il reale valore dei beni, in quanto essi erano a conoscenza delle perizie effettuate nel corso degli anni per conto della stessa fallita, da ultimo, in occasione dei lodc ,:irbitrale del marzo 2000 e poi all'atto della stipula del contratto di mutuo tra PI BA e l'istituto bancario concedente, nel maggio 2003, perizie che collocavano il valore reale del patrimonio immobiliare in un range compreso tra due milioni e due milioni e mezzo di euro. [ncongruenza del prezzo della prima cessione distrattiva confermata dal consulente del P.M. e dal le circostanza che, all'atto della seconda vendita, seppure in modo apparente, il prezzo individualo era stato, appunto, corrispondente a quello stimato. 4.Prendendo le mosse dalla posizione di IT IA, è opportuno, in primo luctp, dare atto della insussistenza del dedotto travisamento della prova, per avere la Cor:e territoriale introdotto, per la prima volta, rilievi concernenti la incongruità del prezzo di vendita dell'atto distrattivo sub A), sebbene nella delibera manchi alcun riferimento del c.d.2 agli aspetti economico-patrimoniali della vicenda. Infatti, già il primo giudice ha motivato in merito alla incongruità del prezzo della cessione ( pg. 17 e ss.), e come è noto, in presenza di una "doppia conforme", la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (SEz 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In presenza di una situazione di doppia conforme, nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicale le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio de l ravisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che — a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmi?nte indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/:_2/2017 - dep. 2018, ET e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal ro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motive z(one secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio prl: batorio. 4.1. Come premesso, IT IA è stata chiamata a rispondere dei fatti sa:)ra sintetizzati, descritti ai capi A) e B), quale socia e componente del C.d.A. della Tiumicello', i .TA periodo dal 27/04/2001 al 29/07/2003 (data di messa in liquidazione della società). 9 In particolare, le è contestato di avere, nella qualità indicata, concorso nei fatti cl bancarotta patrimoniale commessi dagli amministratori operativi dell'anzidetta cooperativa, ex art. 40, comma 2, cod. pen., per avere omesso di adempiere, in presenza di gravi segnali di pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori sociali, alla funzione di controllo assegnatale, assumendo le dovute informazioni e riferendo al consiglio di amministrazione delle evider ti anomalie riscontrate, nonché astenendosi dal sollecitare le necessarie iniziative volte a fare in modo che venisse avanzata richiesta di intervento dell'autorità governativa, di modo che, cDr i il rimanere inerte, non solo non aveva impedito l'evento pregiudizievole, ossia l'altrui agire illecito, ma lo aveva avallato in termini di dolo eventuale. 4.2. In merito alla posizione della IA, il percorso argomentativo segui:c:i dalla Corte territoriale muove dal riscontro dell'omessa informativa all' assemblea dei soci ir merito alla grave crisi finanziaria della società, dell'avere omesso di attivarsi per sottoporre la società al controllo governativo, al fine di impedire al C.d.A. condotte funzionali a svuotare l'ente - esposto all'aggressione dei creditori sociali - di ogni sua consistenza economica, meliante fittizi trasferimenti di tutti i beni in capo ad alcuni soci, e congiunti della ricorrente, in danno dei creditori, concorrendo ad approvare la delibera del C.D.A. che dava l'avvio al descr tuo complesso meccanismo negoziale, che porterà al totale svuotamento della società, con passiggio di ogni attività aziendale al socio PI BA, a prezzo affatto congruo. 4.3. Ad avviso del giudice di merito, risulta ininfluente, ai fini della configurazio le del reato, il minimo contributo concorsuale della IA, entrata nel c.d.a. quando l'aliena2ii: ne si era già incardinata, rilevando come la ricorrente abbia comunque posto in essere dist -azioni di beni destinati all'attività della società, e, quindi, la circostanza non sarebbe stata tal€ da impedire i controlli sull'andamento della gestione del consorzio, cui il componente non cperativo del consiglio di amministrazione sarebbe stato tenuto. Questi, infatti, se avesse usato d alla diligenza minima afferente al mandato ricevuto, non avrebbe potuto non interrogarsi sulle incongruenze delle operazioni negoziali;
in un assetto contabile che palesava in modo immediatr e manifesto la anomalia e la sofferenza di gestione, il mancato esercizio dei poteri/doverm attribuiti al consigliere privo di deleghe avrebbe impedito la consumazione dei fatti di banca -cita per cui si procede: fatti, dei quali, quindi, anche IA IT era chiamata a rispondere a tibl D di concorso omissivo improprio animato dal dolo eventuale, cioè dalla volontaria inerzia in vigilando, con consapevole assunzione del rischio di illeciti gestionali ad opera dei delegati. 4.4. Si deve, al riguardo, rilevare che la sentenza impugnata ha tenuto corto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che, in tema di reati societari, la previsione di cui all'art. 2381 cod. civ. - introdotta con il d.lgs. n. 6 del 2003 che ha modific3I: D anche l'art. 2392 cod. civ. - riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega;
tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, cc:Imma 2, cod. pen., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che, a tal r guardo, l'art. 2932 cod. civ., nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381 cod. civ., risulta immutato (Sez. 5, 10 n. 23838 del 04/05/2007, Rv. 237251). E' stato, in proposito, evidenziato come la r forma della disciplina delle società (di cui al d.lgs n. 6 del 2003) abbia posto a carico di ciascun amministratore (con o senza delega) l'obbligo di agire informato (art. 2381, commi 5, cod. civ.) e del presidente del consiglio di amministrazione l'obbligo di ragguaglio informativo (art. 2381, comma 1, cod. civ.: «Provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscrit re all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri»), prevedendo, altresì, r -il:Hbligo degli amministratori delegati di riferire, con prestabilita periodicità, al consiglio di ammir istrazione e al collegio sindacale «sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibi e evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristici, effettuate dalla società o dalle sue controllate» (art. 2381, comma 5, cod. civ.). Letta tale cisposizione in combinato disposto con quella di cui al novellato art. 2392, comma 1, cod. civ., re viene che anche gli amministratori privi di deleghe sono responsabili verso la società ma nei limiti delle attribuzioni loro proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa: dunque, ncn sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono sol: quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza o dal a possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della dilice iza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Cass. Civ., Sez. 1, r . 17441 del 31/08/2016, Rv. 641165), tanto in forza del loro dovere di agire informati ex art. :2.381, comma 6, cod. civ., che implica la possibilità di chiedere agli organi delegati che in consigliò siano fornite informazioni relative alla gestione della società, ma non riconosce loro un'autoncn . a potestà di indagine. Così circoscritta la posizione di garanzia del consigliere non operativo, è EvAente che è configurabile a carico di IT IA il concorso omissivo in fatti di bancarotta, ec artt. 110 e 40, comma 2, cod. pen., per violazione del dovere di agire informato, nella misuri in cui il suo omesso intervento abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte dei consiglieri con delega. Ciò comporta che, compiuto il giudizio controfattuale necessario ai fini dell'affermazione della responsabilità omissiva impropria, il giudica di merito è tenuto a verificare se, qualora fossero state compiute dal consigliere senza deleijí:! le doverose attività di intervento, si sarebbero ugualmente realizzate le condotte integranti reato ascritte agli amministratori con delega. 4.5. In ordine a tale profilo, la sentenza impugnata ha posto in risalto come a ricorrente, quale socia e componente del C.d.A., fosse stata in condizione di rendersi contc clei segnali di allarme della risalente e, di anno in anno sempre più grave, crisi aziendale, pienamente esistente al tempo in cui si sono verificate le condotte distrattive, avendo, quale socio e a -n ministratore, piena consapevolezza dell'andamento dell'azienda, che si connotava per la conduzione familiare, nella quale era socio anche il proprio coniuge, e della illegittimità dei trasferiment attuati dagli amministratori operativi, dal momento che, in tale situazione economica, la VImezia aveva approvato, quale componente del C.d.A., la cessione integrale di tutti i beni mobili e immobili 11 della società a un prezzo del tutto incongruo, e di fatto senza effettiva contropartita: di qui, l'affermazione che l'operazione di vendita è stata concepita e impostata, non )1: r soddisfare un'esigenza della società, ma per soddisfare l'interesse del socio PI BA. 1 'altro canto, anche la seconda cessione è avvenuta con modalità di pagamento poco trasparent , non essendo rimasta tracia se non meramente contabile, dei pagamenti concordati. 4.6.La Corte di appello si è, dunque, orientata coerentemente con il principio d iritto che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concors( per omesso impedimento dell'amministratore privo di delega, reputa necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova della concreta ed effettiva cDnoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inecu vocabili, dai quali è desumibile l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo e Ide ntuale - del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontaria omissione di a :tivarsi per scongiurarlo.(Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261938; Sez. 1, , 7. 14783 del 09/03/2018, Lubrina e altri, Rv. 272614; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., R i. 273925 — 04). Per quanto si è evidenziato, non è ragionevole dubitare che la condotta :lilla IA, consistita nella consapevole mancata vigilanza e nella mancata attivazione p er impedire l'adozione di atti gestori dannosi per la società, si sia rivelata causalmente orientata all'evento divisato, costituito dalla illegittima cessione, a un prezzo sottostimato, del patrinnor io sociale da parte degli amministratori operativi, in favore del socio PI BA, che, di 'atto, non si faceva carico dei debiti accollatisi come contropartita della cessione, lasciando la cooperativa priva di qualsivoglia consistenza economica, il tutto con conseguente rilevante danno economico per i creditori sociali. (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234607). 5. Una doglianza comune è quella che censura la sussistenza della condotta distrativa sia sotto il profilo oggettivo (in relazione alla configurabilità di una condotta distrattiva, quella realizzata con il passaggio del patrimonio della fallita dalle mani del socio PI BA alla società 'Le Cognare', e poi a LO BA, avente per oggetto beni già fuoriusciti dal patrimonio dell'imprenditore), sia sotto quello soggettivo (in relazione alla ritenuta cplisapevolezza dell'unitarietà dell'operazione). 5.1.L'assunto dal quale parte la difesa è corretto: la strutturazione del reato in termini di concorso di persone, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., è logicamente ipotizzat42 solo in un momento antecedente (o coevo) alla consumazione del reato, mai in un momento successivo. 5.2. Cosicché, se è pur vero che la consumazione del delitto di bancarot:e fraudolenta patrimoniale coincide con la dichiarazione di fallimento (dovendosi aver riguardo a tale momento e non a quello del compimento dell'atto distrattivo per la verifica dell'esistenza di un pregiudizio ai creditori), un comportamento del terzo postumo rispetto alla condotta distraiti va realizzata dall'intraneus, ancorché posto in essere in un momento anteriore al fallimento, rap presentando 12 tale dichiarazione un provvedimento giurisdizionale estraneo alla condotta dell'au .I ore dell'atto distrattivo, non integra, in sé, una condotta concorsuale. 5.3.Lo integra, però, ove risulti che l'atto del terzo sia stato posto in essere alla luce di un accordo intervenuto con l'intraneus in un momento anteriore al compimento della ndotta (Sez. 5, n. 49499 del 05/07/2018, V., Rv. 274184). Un accordo che, pur non richiedendi) la specifica conoscenza del dissesto della società (che può rilevare sul piano probatoric quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori), deve comunque strutturarsi in termini di consapevolezza della valenza dilpauperativa dell'operazione complessivamente posta in essere e della volontarietà di offri .e il proprio contributo all'intraneus (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. :78156). 5.4. Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto che la strategia perseguita dai soci della fallita nel periodo intercorrente tra il 2003 e il 2008, sia quali concorrenti qualific,: ti che quali consapevoli concorrenti non qualificati, - avesse quale unico fine quello di distrarre e/o dissipare l'intero patrimonio della società medesima, in danno dei creditori sociali. La sentenza impugnata ha, invero, come già ricordato, evidenziato ne l'accordo prevedesse: a) la alienazione ( sulla base della delibera del C.d.A. del 29/01/2003 di cui non era stata data informazione all'assemblea dei soci), a prezzo incongruo rispetto al valore reale, di tutti i beni della società, acquisiti dal socio PI Di SA, privando la cooperativa di oc n disponibilità patrimoniale e, al contempo, mantenendo il patrimonio nel possesso della famiglia BA;
b) la costituzione della società 'Le Cognare', a cui trasferire - solo formalmeriti) al prezzo di euro 2 milioni di euro - l'intero patrimonio immobiliare, società costituita ad hcc,, e anch'essa facente capo a PI BA, che ne era il I.r. e amministratore;
c) la successiva cessione da parte del socio unico de Le Cognare, AN D)mCH, dell'intera quota sociale, al valore nominale di euro 10.000 ad LO BA, ne diveniva socio unico. Una strategia unitaria la cui realizzazione si è sviluppata con il concorEA: sinergico e coordinato di tutti i partecipanti all'operazione e che dà conto, nella sua unitarie:, del vincolo che avvince, sotto il profilo funzionale, le singole operazioni che si sono succedute nel tempo: delibera da parte del C.d.A. in data 29.01.2003 della cessione dell'intero patrimonio della cooperativa, senza darne informazione all'assemblea dei soci;
cessione effettuErla il 23 aprile 2003 in favore di un componente della famiglia, PI BA, che ha provvedi. to all'acquisto, con il contributo di altro familiare e socio, LO Di SA, che ha rilasciato rdejussione a garanzia del mutuo bancario contratto per l'intero importo del prezzo di vene da, comunque sottostimato rispetto al valore reale, superiore ai due milioni di euro;
success v) cessione, il 4.7.2006, da parte di PI BA, al prezzo solo formale di 2 milioni di euro, del compendio immobiliare acquisito della 'FI' alla società 'Le Cognare', amministrata dallo stesso cedente PI Di SA, e costituita il 14.06.2006, pochi giorni prima dell'ur il:a operazione 13 effettuata nel tempo dalla predetta società; successiva cessione, da parte del socio unico de Le 'Cognare', AN IE, dell'intera quota, al valore nominale di euro 10.000, al socio della FI, LO BA, che così ne diveniva socio unico. La sentenza impugnata ha ben spiegato da quali elementi abbia tratto 12 :onsapevole adesione degli imputati IA, RE, LO LE BA e PI ISbati) all'accordo fraudolento al quale ciascuno ha fornito un proprio effettivo contributo causale. In particolare, si è sottolineato come la FI fosse una società a c:ipmposizione familiare, da sempre in situazione di grave criticità economica, avendo sperimentatc il frequente ricorso a importanti finanziamenti, più volte aggredita dall'azione dei creditori, can presi ex soci con cui si era instaurato un contenzioso giudiziario definito con lodo arbitrale in danno della cooperativa. Ciononostante, ha evidenziato la Corte di appello, gli imputati, p uttosto che attivarsi per fronteggiare con gli strumenti giuridici previsti in tali casi la situazione di crisi, avevano escogitato un articolato piano finalizzato a svuotare da tutte le sostanze I a società, pur lasciandole nel possesso di un componente della famiglia. 6. In particolare, con riguardo ai coimputati PI Di SA e UC MA RE, la Corte di appello ha riferito della anomala posizione dei PI BA, che, quale socio della cooperativa, nelle compravendite, di cui è stato primario protagonista, ha prorniscuamente assunto il ruolo di cedente e acquirente, autofinanziando sé stesso, giustamente;
egnalandosi come la 'FI' sia stata completamente svuotata a vantaggio del predettc, che ne ha acquisito l'intero patrimonio a condizioni assolutamente vantaggiose, con grave (1nno del ceto creditorio. 6.1. Allo stesso modo si è osservato come non potesse sfuggire al RE, qua e componente del collegio sindacale, la delicatezza di tale situazione, foriera del rischio di abusi da parte di PI BA, appunto per assommare la duplice veste di socio /enditore e contemporaneamente acquirente, situazione che avrebbe imposto penetranti controlli "vieppiù in occasione della deliberazione di vendita di beni strumentali a un prezzo irris rio", da qui desumendo il consapevole contributo omissivo dei sindaci, che hanno concorsi a svuotare completamente la cooperativa a vantaggio di un unico socio. 6.2. Cosicchè, correttamente, è stata individuata la responsabilità dei predetti. in ragione sia dei poteri di amministrazione e di sindaco rispettivamente posseduti, sia per non avere, quale socio amministratore e quale sindaco, impedito la distrazione materiale posta in es ere in favore di un unico socio. Osservazioni e valutazioni del tutto coerenti con il materiali?. probatorio, logicamente supportate, e non scalfite dalle generiche censure difensive. 7.Quanto, invece, ai concorrenti non qualificati, AN IE e LO /sabato, per i quali le difese hanno denunciato la mancanza di prova della consapevolezza da rte loro dello stato di insolvenza in cui versava la cooperativa, e, quindi, l'assenza di consapeide contributo alla distrazione, essi essendo intervenuti nella descritta dinamica multi-negoz a e solo in un secondo momento rispetto alla distrazione pre-fallimentare, occorre distinguere le posizioni. 14 7.1. Invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, in relazione all 5 posizione di LO BA, dei principi di diritto declinati in riferimento al contenuto del dolo del concorrente esterno nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, incentrato sulla iolontarietà della condotta di apporto a quella dell'intraneus con la consapevolezza che essa determina il depauperamento del patrimonio sociale ai danni del ceto creditorio, non esser do, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Con riferimento al predetto, i giudici di merito hanno evidenziato, ai fini della piva del dolo distrattivo, il legame familiare con gli amministratori della cooperativa IU ( è marito di IA, e zio di BA PI), oltre che socio della cooperativa e fidejussore n 21 contratto di mutuo del 5.5.2003 stipulato dall'acquirente del complesso immobiliare della fa IiHa, PI Di SA. Egli infine, ha acquisto l'intero asse immobiliare della fallita, acquisendola lalla società 'Le Cognare', sempre facente capo a PI BA. Elementi che, del tutto ragicilniolmente, i Giudici di merito hanno ritenuto deponenti per la conoscenza dell'imputato di: llo stato di decozione della società e per la sua consapevolezza di frodare i creditori ( sent. Tribunale pg. 21). 8. Come anticipato la posizione di RE si presenta con diverse connotazioni. 8.1.All'interno della complessiva unitaria operazione distrattiva, mentre può aVermarsi che IA, RE, LO e PI BA ( i primi quali amministratore e sindai:o, i secondi quali soci della fallita) hanno partecipato a uno o più segmenti, nella piena cor sapevolezza dell'intero piano di azione, e, in particolare, dei segmenti di condotta posti in essere dagli altri imputati nella realizzazione dell'obbiettivo finale a base della intera operazione (lo ''siruotamento" della 'FI'), non altrettanto può dirsi con riguardo a AN ME. 8.2. Costui, secondo la ricostruzione fattuale proveniente dalle conformi sente ne di merito, è stato individuato quale prestanome di LO BA, essendo intervenuto al mgmento della seconda cessione, del 4/7/2006, acquistando, quale a.u. della neocostituita societa 'Le Cognare', amministrata da PI BA, il compendio immobiliare ab initio trasferito a que;
t'ultimo, poi cedendo la sua quota ad LO BA, nelle cui mani si è, quindi, concEn :rata l'intera consistenza patrimoniale della FI. 8.3. Nondimeno, come denunciato dalla difesa ricorrente, i giudici di merlo non hanno chiarito sulla base di quali elementi inferenziali sia stata tratta la consapevolezza dell'imputato - del tutto estraneo alla società fallita - del complesso meccanismo negoziale architittato diversi anni prima della costituzione della società 'Le Cognare', né la ragione per la quale non si sia ritenuto che egli sia stato cooptato solo successivamente alla vera distrazione pr?fallimentare risalente al 2003. 8.4. Di tale aporia argomentativa dovrà farsi carico la Corte di appello che, 'nel rinnovato giudizio di merito, dovrà indicare gli elementi che ne consentono di affermarne a consapevole adesione ab initio al fraudolento progetto distrattivo in danno dei creditori sociali della FI architettato degli altri imputati, ovvero, in quali termini, possa escludersi IL ipotesi di ricettazione fallimentare. 15 9. Come anticipato, le doglianze di IA IT colgono, in parte, nel segno, evidenziando omissioni argomentative che impongono un nuovo vaglio della re-giudicanda da pa ti del giudice di merito, con riguardo al concorso della stessa nella condotta descritta al punto n. 3 del primo capo di imputazione, ovvero con riguardo all'operazione di svuotamento del ceri:o cassa, in quanto avvenuta dopo la dismissione della carica, essendo subentrato il liquidatore. Le sentenze di merito, infatti;
nulla dicono in merito alla consapevole partecipazione della IA a tale ultima operazione, posto che, come si è già ricordato, la contestazione ha riguardo a tre operazioni distrattive, due delle quali erano frutto della delibera del CdA assu -da nel 2003, quando IA figurava quale componente;
la terza operazione, quella qui in esary e, costituita dallo svuotamento della cassa, è, invece, avvenuta nel dicembre 2004, quando l società era già nelle mani del liquidatore (nominato nel luglio 2003). 9.1.La sentenza impugnata non chiarisce perché sarebbe ravvisabile un contr bJto rilevante causalmente dell'amministratore senza delega, tenuto conto che si tratta di un fattp successivo alla messa in liquidazione, quando, cioè, il ruolo della IA all'interno della sc , :ietà era già cessato da tempo, non risultando riconducibile siffatta cessione alla delibera de del 29 gennaio 2003. 9.2.In effetti, quella che viene in rilievo è una autonoma e distinta condotta i bancarotta distrattiva rispetto all'unica, più articolata, distrazione del patrimonio immobiliare, (he prende le mosse nel periodo in cui la IA era titolare di una carica sociale con corrispor denti precisi obblighi, rilevanti in termini causali rispetto alla azione distrattiva del patrimonio immobiliare della fallita, ben spiegati in sentenza. Quella descritta al punto n. 3 del pr mo capo di imputazione, per quanto rilevabile dagli atti, si pone come una distinta condotta (li bancarotta distrattiva, rispetto all'operazione più 'complessa discendente dalla delibera d C.d.A del 29/01/2003, in quanto, "in generale, il reato di bancarotta fraudolenta patrimontde ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o pii atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una plur3rtà di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le concotte previste dall'art. 216 legge fa/I. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bEig.e giuridico, e temporalmente contigue (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 -- dep. 09/04/2021, Verdini, Rv. 28103101). Ora, è vero che l'art. 216 I. fa/I. contiene norme a più fattispeci alternative o fungibili, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, fr rapporto di "alternatività formale", di "alternatività di modi", nel senso che le diverse condottelYescrítte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reaci;
ma è altresì vero che, in difetto, come nella specie (le operazioni sono avvenute in tempi dil'ersi e hanno riguardato anche beni disomogenei), della detta unitarietà d'azione con pluralità di atti, anche tra fattispecie alternative, si ha concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipich IE;
l'ano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano ad oggetto beni specifici clifferenti."(Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253). 16 9.3.Ne discende che la Corte di appello, nel rinnovato giudizio, dovrà chiaripe da quali elementi sia possibile trarre la consapevolezza dell'operazione e quale contri to causale avrebbe apportato IT IA, atteso che, mentre le prime operazioni, compiute, l'una, nel gennaio 2003, di vendita dei beni strumentali, e l'altra, di poco successiva, nell'aprile del 2003, di cessione dell'intero compendio immobiliare, sono state deliberate quando la IA era ancora amministratore senza delega, e costituiscono lo sviluppo dell'unica azione distrattiva compendiata nei capi A) e B), la distrazione delle somme presenti in cassa, sub caix A punto 3, contabilmente definita quale pagamento dei lodi arbitrali, in realtà non avv1: nuto, si è perfezionata quanto era da tempo cessata la carica amministrativa della ricorre Ite, ed era subentrata la fase liquidatoria, oltre a non essere collegata alla delibera del C.D.A. del 29/01/2003. 10. Analoghe osservazioni possono farsi anche con riguardo alla posizione di LUCA) MA RE, che, nella società fallita, ha rivestito il ruolo di componente del collegio F.ildacale, nel periodo compreso tra il 27/04/2001 e il 29/07/2003 (data della messa in liquidazione della società). La Corte di appello ha speso ampie argomentazioni, con puntuali richig riii ai principi giurisprudenziali che costituiscono il parametro euristico di riferimento della resr o lsabilità dei sindaci, per replicare specificamente alla prospettazione difensiva incentrata sulla i nancanza di prova degli elementi dimostrativi della colpevolezza e della volontarietà dell'omesso impedimento da parte dei sindaci e, in specie, dell'odierno ricorrente, degli atti c i disposizione del patrimonio aziendale, distrattivi, compiuti dagli amministratori. 10.1. Quanto poi alla censura difensiva con la quale si lamenta l'omessa indicnzione, nella sentenza impugnata, delle ragioni della affermata responsabilità del RE anche in relazione alla seconda vendita distrattiva, quella in favore della società 'Le Cognare', in concorso con gli amministratori senza delega, socit, e terzi estranei, i Giudici di merito hanno compiiit3mente dato conto ( pg. 21 e ss. ) del nesso causale tra la condotta omissiva dei sindaci e le condotte distrattive attuate dagli amministratori, dando atto della consapevolezza della gra va situazione di crisi economica della società, che avrebbe dovuto indurli a comprendere che, nella società, si era determinata una situazione di insolvenza irreversibile, che avrebbe richiesto l'attivazione delle procedure concorsuali in epoca antecedente alla vendita. Cosicchè — anno:a la sentenza impugnata - qualora i sindaci avessero adempiuto pienamente ai loro compiti d controllo le condotte distrattive non si sarebbero verificate, tanto più alla luce delle peculiari modalità con le quali esse sono state realizzate. Essi, invece, pur consapevoli della crisi finanziaria della società da diversi anni, hanno, prima, omesso di informarne l'assemblea dei soci e, poi li attivarsi al fine di impedire al C.d.A di deliberare i trasferimenti lesivi degli interessi dei creditori. 10.2. Anche l'elemento soggettivo risulta puntualmente scrutinato, osservando la Corte di appello come risulti provata la consapevole inattività dei sindaci, nonostante h3 percezione effettiva della commissione di un fatto illecito, e ciò alla luce dell'importanza della ieliberazione assembleare di trasferimento di beni aziendali, e della delicatezza della situazione che si era creata in cui PI BA assommava la duplice veste di socio venditore e aciuirente, che 17 avrebbe imposto più penetranti controlli "vieppiù in occasione della deliberazione della vendita di beni strumentali a un prezzo irrisorio", stante l'obbligo gravante sui sindaci di controllare periodicamente l'operato del Consiglio di amministrazione. 10.3. Le valutazioni dei giudici di merito sono coerenti con l'indirizzo giurispruienziale che afferma come, nei reati di bancarotta, l'obbligo di vigilanza del sindaci e del colleilio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto i:11: Ila gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403, comma primo, prima parte, civ. deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferisconc ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazDni (Sez. 5, n. 17393 del 13/12/2006 t dep. 2007-2. Rv. 236630), e ritiene ammissibile il co -icorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può reali zzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale sull'operato dell'a niiministratore della società, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi i3C. un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli annnnm stratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione( Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998, Rv. 211368), o di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti dalla legge ( sez. 5, n. 31163 del 01/07/2011, Rv. 250555, conf. Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, Rv. 266646). Invero, i poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 coi. civ. e ss., non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta !e scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma aniThe di quello concorrente dei creditori sociali,( Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, Rv. 267009). 10.4. Dunque, correttamente, la sentenza impugnata ha affermato che i sindaci, tra i quali anche RE, hanno contribuito con il loro consapevole comportamento omissivo a far sì che la FI venisse completamente svuotata a vantaggio del solo PI BA, 10.5. Nondimeno, al pari di IA, anche per RE deve darsi atto -Sull'assenza di motivazione, nelle sentenze di merito, in ordine al consapevole contributo a )portato alla condotta distrattiva di cui al punto n. 3 del primo capo, qui potendo richiamarsi le esplicitate osservazioni. Per le medesime ragioni che si sono già dette, anche con riguardo a tale posizione, la sentenza impugnata merita, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio su tale specifico punto. 11. Non coglie nel segno la deduzione con la quale i difensori denunciano il vizio d motivazione nella parte in cui la Corte di appello non avrebbe dato conto della ravvisabilito di vantaggi compensativi nella compravendita iniziale, stipulata verso l'accollo dei debiti della società fallita e, quindi, della configurabilità di una ipotesi di bancarotta riparata. La senter:za impugnata, infatti, ha, in più passaggi della motivazione, evidenziato come, in realtà, di quell'accollo formalmente concordato non vi è riscontro di effettività, sia per la mancata individuazione dei debiti e della loro entità, sia per l'assenza di riscontri in merito alla estinzione deg i;
tessi a opera 18 di PI BA, tant'è che, si dice nella sentenza, da tale vendita la FI non aveva tratto alcunchè. 11.1. Difettano, dunque, totalmente i presupposti per poter parlare di bancarotta "riparata", in assenza di una precisa dimostrazione della intervenuta reintegrazione del patrimonio societario prima della dichiarazione di fallimento. La bancarotta cosiddetta "riparat: " determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato e si configura allorchè la sottra?:ii)ne dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'in presa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori;
è, quindi, onere dell'amministratore, che si è reso responsa Di e di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio seciale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati ( giurisprudenza costante, da ultimo Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 Rv. 271922 - 01). Prova qui del tutto mancante. 12.Quanto alla deduzione, anch'essa comune, con la quale si invoca, rispetto Ila condotta distrattiva sub B), la riqualificazione, per i concorrenti non qualificati, del fatto n termini di ricettazione post- fallimentare, di cui all'art. 232, comma terzo n. 1, Legge fallimentare, salvo che per la posizione di AN IC, di cui si è già detto, deve rilevarsi che, come si è visto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il concorso degli imputati i l bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 comma primo e 223, comma primo, leggE 11311., e non la cosiddetta ricettazione prefallinnentare (art. 232, comma terzo n. 1), avendo riti: nuto - sulla base delle complessive considerazioni che si sono già ricordate - che la distrazione di beni sociali da parte di PI e LO BA sia stata operata in accordo con gli amministratori della società fallita ( Sez. 5, Sentenza n. 32135 del 2013, n.m.). 13. Venendo alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, va in primo luog),, considerato, quanto alle posizioni di IA e RE che il parziale annullamento della sentenz.a impugnata, nei loro confronti, comporta la necessità di rivedere il trattamento sanzionator o all'esito del rinnovato giudizio di merito. 12.1. L'annullamento della sentenza impugnata in punto di accertamento della responsabilità di AN IE assorbe le doglianze relative al trattamento sanzionai:o -io. 12.2. Quanto alle posizioni di LO Di SA e PI Di SA, le doglianze 'ormulate dai rispettivi difensori sono infondate. 12.3. La Corte di appello ha dato conto delle ragioni della ritenuta sussi stenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, per il valore dei beni sottratti con correlato danno per il ceto creditizio, facendo corretta applicazione di conscilidati principi giurisprudenziali, secondo cui l'entità del danno provocato dai fatti configuran :i bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti ill'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo. (Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 - 01) e che la circostanza aggravante 19 del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, primo comma, hgge fall. si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei teni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i cmditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5 n. 48203 del 10/07/2017, ZI e altri, Rv. 271274 - 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 2174)03 - 01). 12.4. Quanto alla dosimetria delle pena, e al giudizio di bilanciamento delle c rcostanze, i giudici di merito hanno argomentato la commisurazione della pena alla luce dei pari: metri legali, facendo corretta applicazione di noti principi secondo cui le statuizioni relative i: I giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto cF [nero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla iE3 più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.( Sez. U, n. 10713 dei 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), Contaldo, Rv. 245931 - 01), dovendo ribadirsi, del resto, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, i: er assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo al n iento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, esse -do, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) 13. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità, è l'annullamento della sentenza ir wugnata nei confronti di IC AN, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, e nei confronti di IA IT e RE UC MA, limitatamente alla condotta di bancarotta per distrazione del denaro dalla cassa contanti, con ri io per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Nel resto i rico .si di IA IT e RE UC MA risultano infondati e vanno rigettati. I ricorsi di BA LO LE e BA PI vanno rigettati;
con condanna dei medesimi al pagameli o delle spese processuali. IA IT, RE UC MA, BA PI e BA LO LE devono altresì essere condannati in solido tra loro alla rifusione delle spese sostem. te dalle parti civili che hanno concluso, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE AN, ci)n rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Annulla la medesima sentenza nei confronti di IA IT e RE UC MA limitatamente alla condotta di bancarotta per distrazione del denaro dalla cassa contanti, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di IA IT e RE UC MA. Rigetta i ricorsi di BA LO LE e BA PI, cm condanna al 20 Il Consigl, ere estensore pagamento delle spese processuali. Condanna IA IT, RE UC TomnriEiso, BA PI e BA LO LE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese s:)!, tenute dalle parti civili che hanno concluso, liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre access:E i di legge, in favore di BA AT RI E BA RInna difese dall'avv. Leonardo Pugliese, nonchè in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte iile BA PE e in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge, in favore della società Cooperativa Agricola FI a.r.l. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSid.' O che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. articola nel modo seguente le proprie conclusioni: 1) Relativamente al ricorso di VI IA conclude, in parziale accoglinnent), per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla responsabilità della stessa imputata per la condotta di distrazione del denaro il i data Penale Sent. Sez. 5 Num. 11738 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/01/2025 31.12.2004, nonchè alla conseguente determinazione della pena. Rigetto del rici:rso nel resto;
2) Relativamente ai ricorsi di BA LO RA e IE ,10 EL conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla responsabilità dei medesimi imputati;
3) Relativamente alla posizione di LI CI MM conclud2 per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla responsabilità dello stesso imputato per la condotta di distrazione del denaro in lata 31.12.2004, nonchè alla conseguente determinazione della pena. Rigetto del ric )rso nel resto;
4) Relativamente al ricorso di BA ET conclude per il rigetto del ricorso, uditi i difensori L'avv. FEDERICA D'LO, in qualità di sostituto processuale così come s..)pra rappresentato, insiste per la dichiarazione di inammissibilità. Deposita conc u;
ioni scritte unitamente alle note spese. L'avv. MASSIMO AMOROSO, in qualità di sostituto processuale così come sopra rappresentato, deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
L'avv. CIRO PELLEGRINO insiste nell'accoglimento dei ricorsi. L'avv. NICOLA ROCCO insiste nell'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio ordinario, ha dichiarato IT IA, UC MA RE, AN FF BA, PI BA, AN IE, colpevoli, in concorso :unitamente ad altri, per cui si procede separatamente), di più fatti di bancarotta fraudolenti: distrattiva, come contestati ai capi A) e B), nelle qualità rispettivamente rivestite nella soc. op. Agricola FI a.r.I., posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto de vl.I.P.A. del 18/11/2004, e di cui era dichiarato lo stato d'insolvenza con sentenza del 21/12/2C05. - In particolare: il capo A) è ascritto a IA e RE, la prima quale componente del CDA dal 1,704/2001 al 29/07/2003 (data di messa in liquidazione); RE, quale componente del Collegio sindacale dal 27/04/2011 al 29/07/2003 (data di messa in liquidazione), per avere concorso nella distrazione/dissipazione di tutti i beni strumentali della società, alienandoli - pre\ li: delibera del C.D.A. del 29/01/2003, senza informare l'assemblea dei soci - al socio PI IS D.: to, al prezzo di euro 11.000 a fronte di un valore stimato di euro 90.000, nonché dell'inter ) patrimonio immobiliare della società, alienato al socio PI Di SA al prezzo di euro 970,000 a fronte di un valore stimato compreso tra 2.089.080,37 a 2.515.713,00, e, inoltre, per ere distratto denaro dalla cassa contanti della società, interamente azzerata, registrando sul litro giornali in data 31/12/2004 un pagamento di lodi arbitrali per euro 17.000, pagamento inai in realtà effettuato, essendo stato il relativo credito ammesso per intero nello stato Rassivo della procedura concorsuale. il capo B) è ascritto a tutti i ricorrenti: IA e RE, nelle predette qualità; BA PI e BA LO, quali soci rispettivamente dal febbraio 1989 e dall'agosti) 1995 della cooperativa, Dominichiello, quale prestanome di LO BA, per avere distratto e/o dissipato, con atto di compravendita del 29/01/2003 ( capo A), l'intero patrimoni') immobiliare della società alienandolo al socio PI Di SA, il quale a sua volta lo rendeva solo formalmente al prezzo di euro 2.000.000 con atto pubblico del 04/07/2006 a la società Le Cognare- soc. agr. con sede in Roma, costituita il 14/06/2006, della quale il cedente PI BA era amministratore e tr. mentre IC ne era socio unico fino alla data del 20/02/2008, allorquando cedeva l'intera quota sociale al valore nominale di curo 10.000 ad LO Di SA, che ne diveniva socio unico. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione - per il tramite dei medesimi difensori di klucia, IO LA CC e avv. Ciro Pellegrino - IT IA, LO LE BA ed AN IE, i quali svolgono 5 motivi, enunciati nei limiti richiesti per la moti,,: zione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia motivazione mancante o apparente con riguardo i motivi nuovi di appello con i quali si deduceva, ex novo, che, una volta esteriorizzatosi lo stati) di decozione della società, l'eventuale liquidazione per equivalente delle quote sociali di titola -ilà degli ex soci 1 CO BA e CI PO avrebbe integrato il delitto di bancarotta impropria di cui al combinato disposto degli artt. 223 co. 2 n. 1 L. F. e 2626 cod.civ.; si deduce, n Dltre, che la sentenza impugnata non ha dato risposta all'ulteriore rilievo incentrato sull'assenzi: di danno in pregiudizio delle predette pp.00. costituite pp.cc ., atteso che, all'epoca in cui ve -me attuata la complessa negoziazione di cui alle imputazioni, esse non vantavano diritti di cm(:ito diversi e ulteriori dal controvalore economico della loro rispettiva quota di partecipazione sociale. La Corte territoriale avrebbe dovuto dedicare approfondita considerazione al tema della I( gittimazione sussidiaria dei creditori rispetto all'azione del curatore nell'esercizio dell'azioni: penale nel processo penale per bancarotta fraudolenta. 2. Il secondo motivo ha riguardo alla sola posizione di IT IA, amministratore 3enza delega della cooperativa FI, (e moglie di LO BA, concorrente non quali 'il: ato) la quale si è limitata a partecipare alla deliberazione della vendita delle quote della cooperialva;
la Corte di appello non ha chiarito la rilevanza causale del ruolo e della condotta della Vence2ia, piuttosto, addebitando alla ricorrente di non avere richiesto l'intervento dell'autorità governativa pur riconoscendo la natura oggettivamente marginale del concorso prestato, in quant) entrata nel c.d.a. il 27/04/2001, quando l'alienazione si era già sostanzialmente e formalmerti incardinata. Viene richiamato il verbale del 29/01/2003 che legittima, nell'ottica difensiva, la cor .ettezza della condotta della IA alla luce delle spiegazioni fornite, preliminarmente al voto, dal presidente e dal vice presidente con riferimento alle traversie giudiziarie e all'argomentalo parere del presidente del collegio sindacale, ora deceduto, in cui si sottolineava l'urgenza di pi?rfezionare la vendita dell'intero comprensorio, peraltro, già deliberata dall'assemblea prima :11,Al'assunzione dell'incarico sociale da parte della IA. Manca, nella sentenza, il giudizio ,:'ontrofattuale necessario a certificare il nesso eziologico della condotta omissiva contestata all'air nministratore senza delega del c.d.a. rispetto all'impedimento dell'evento delittuoso dell'amministratore con delega. 2.2.1. Sotto il profilo soggettivo la sentenza impugnata non ha provato la preser za di segnali di allarme che sarebbero stati percepiti concretamente dalla IA, da cui dEsimere il dolo eventuale in capo all'amministratore senza delega. Poiché si contesta alla ricorrente di avere concorso nel reato proprio degli amministratori, per non avere informato l'assemblea dei soci della situazione di irreversibile insolvenza della società, il reato ascrivibile dovrebbe essere quello di bancarotta semplice ai sensi degli artt. 227 co. 1 n. 4 e 224 L.F.., per avere 01-112! so di attivarsi rimediando all'inerzia dell'amministratore chiedendo il fallimento in proprio de Mi: società, così aggravandone il dissesto. 2.2.2. Con ulteriore deduzione si censura l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla contestata responsabilità con riguardo sia ai fatti di cui al n. 3 del capo A) ( distrazione della cassa contanti) che al delitto sub B), relativo alla vendita alla società Le CocInare, in quanto atti successivi alla messa in liquidazione della cooperativa, quando la IA avevi] già dismesso la carica sociale e soprattutto con una società, 'Le Cognare', inesistente nel 2003. La sua condotta - consistita nel voto favorevole espresso alla vendita del compendio irni nobiliare della 2 società - integra un post factum irrilevante. E' dedotto, inoltre, un travisamento ce la prova per avere la Corte territoriale introdotto, per la prima volta, rilievi concernenti la incongruità del prezzo di vendita dell'atto distrattivo sub A), sebbene nella delibera manchi alcun dierimento del c.d.a. agli aspetti economico-patrimoniali della vicenda. 2.3. Il terzo motivo ha riferimento alle posizioni di LO BA (socio della cocii: . Fiurricello) ed AN IE ( socio unico de 'Le Cognare', che traferì la intera qucta societaria ad LO BA), e deduce erronea applicazione degli artt. 110 e 117 cod. p , i.g . e vizi della motivazione in relazione ai fatti ascritti al capo B). Si sostiene che la cessione delle quote sociali della società 'Le Cognare' da ON CH ad LO BA, contestata sub B), avvenuta il 20/02/2008, è temporalmente :st.ccessiva alla dichiarazione di insolvenza e integra un post factum non punibile. Cita Sez. 5 n. .1-499/2018, e n. 30412/2011, e su tale aspetto la Corte di appello ha glissato, in spregio al principio di diritto affermato da Sez. Un. 'Carelli' ( n. 36551/2010), secondo cui la condotta alla qu Elle. dare rilievo in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, è quella esauritasi anterbrmente alla dichiarazione di fallimento, in quanto solo all'atto della dichiarazione di insolve -i2a è possibile accertare la lesione dei diritti dei creditori, e in tale momento si consuma la flittispecie. La condotta successiva dell'extraneus in tanto può assumere rilievo in quanto sia pro vato il previo concerto con l'intraneus al compimento dell'atto anti-doveroso antecedente alla clii:hiarazione di insolvenza. Ci si duole che non sia stato provato né il contributo causale di Ange o Di SA né l'elemento soggettivo, ravvisati dai giudici di merito in ragione dei vincoli familiari con gli amministratori della cooperativa FI ( quale coniuge della IA) e per ater rilasciato, quale socio della cooperativa 'Le Cognare', fidejussione nel contratto di mutuo del 15/05/2003 con cui era concesso finanziamento bancario in favore di PI Di SA, a:quirente del complesso immobiliare della coop. FI. Trattasi, però, di presi' izioni anche contraddittoriamente valutate. Quanto alla fittizietà del prezzo della prima cessione, si evidenzia come Angeli: BA sia rimasto del tutto estraneo al negozio, e come sia stata accolta la domanda (li revocatoria proposta dal liquidatore nei confronti di PI BA con riguardo all'atto distra'tivo in favore de 'Le Cognare', ma è stata disattesa la domanda principale per simulazione ass)luta dell'atto distrattivo sub B), quello relativo alla cessione alla società 'Le Cognare', da p3rte di PI BA, del compendio immobiliare acquistato dalla FI. Le ragioni cpeditorie sono state, dunque, soddisfatte con l'accoglimento della domanda revocatori é spiegata dal commissario liquidatore. Dunque, in sintesi, si sostiene che, se gli atti d spositivi non costituiscono un post factum penalmente irrilevante, trattandosi, nella prospe1azione fatta propria dai giudici di merito, di un segmento di una più complessa operazione distrattiva, non può valorizzarsi il diverso ammontare del prezzo pattuito negli anni successivi alla dichiarazione di insolvenza, per stigmatizzare la viltà del corrispettivo pagato per l'atto concluso in epoca anteriore. LO BA è subentrato a IE a distanza di due anni c a l'acquisto. La Corte di appello non ha indicato in cosa sia consistito il contributo causale e i dolo di LO 3 BA e di IE offerto alla condotta degli intranei, se non con notivazione apparente. 2.4. Con il quarto motivo è dedotta erronea applicazione della legge fallimentare c:)n riguardo alla qualificazione del fatto sub B) in ricettazione fallimentare ai sensi dell'art. 2.2:: co. 3 n. 1. L.F.. 2.5. Con il quinto motivo sono denunciati violazione di legge e correlati vizi della m( tivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con riguardo: - alla dosimetria della pena, commisurata indistintamente tra le diverse posizioni c egli imputati;
- alla ravvisata circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F., di cui manca una specifica contestazione in fatto, e comunque si lamenta che sarebbe stata ravvisata n( nostante la condotta irrilevante di cui al capo B), e senza considerare che, dall'atto di disposizionb! distrattivo, è conseguito che la cooperativa FI è stata esonerata dal pagamento dei ce D iti contratti con le banche, con conseguente notevole risparmio di spesa: senza cioè considerale i vantaggi compensativi ritratti alla cooperativa dall'accollo dei debiti bancari;
- al dinego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione - per il tramite dei medesimi difensori di fiducia, avv. IO LA CC e avv. LA CO - , PI BA e UC T.G. RE, i quali svolgono 4 motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 3.1. Con il primo motivo è denunciata motivazione mancante o apparente con riguz: rdo ai motivi nuovi di appello con argomenti analoghi a quelli già spesi dagli altri anche a -nentando la mancanza di replica in merito al rilievo incentrato sulla inconfigurabilità della bani:arotta di cui al capo B), in capo ai sindaci, come il RE, per essersi consumata la con :11:itta in epoca successiva allo scioglimento della società e alla dismissione di ogni carica, nonché dopo la stessa dichiarazione di insolvenza. 3.1.1. Sotto altro profilo, è dedotta violazione del principio di corpelazione tra contestazione e sentenza, dal momento che, a fronte della affermazione di respunsabilità per avere posto in essere una serie di condotte in danno dei creditori della società, la 1:ontestazione aveva avuto riguardo all'avere concorso con gli amministratori nell'ometter( di avvisare l'assemblea dei soci della situazione di irreversibile insolvenza della società. Di q.ii la lesione dei diritti della Difesa. 3.2. Il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge e correlati vizi ci motivazione nella affermazione di responsabilità di PI BA - di cui non è stato chiarito ir cosa sarebbe consistito l'affermato conflitto di interessi nella vicenda distrattiva sub B) - per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si deduce l'incertezu sull'oggetto dell'imputazione: se, come sembra, la condanna è intervenuta considerando gli imputati quali concorrenti esterni, per il contributo dato alla realizzazione della attività gestoria,, 3sseritannente diretta al depauperamento del patrimonio sociale, ricorrerebbe la ricettazionE fallimentare, 4 avendo la contestazione a oggetto beni pervenuti ai soci in epoca successiva alla dichiarazione di insolvenza. 3.3. Con il terzo motivo è denunciata violazione della legge fallimentare e pr:H: essuale per omessa considerazione degli indubbi vantaggi compensativi tratti dalla fallita dalla vendita del complesso immobiliare, affrancandosi dall'intera esposizione debitoria con il ceto )ancario. La Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto della sussistenza di una ipotesi ch bancarotta riparata. 3.3.1. Si deduce, inoltre, che la Corte di appello, che ha considerato — ai fini dell'i iffermazione di responsabilità degli imputati - gli atti dispositivi in contestazione alla stregua di tira complessa e unitaria operazione distrattiva, ha però stigmatizzato la viltà del corrispettivo )raticato nel primo atto dispositivo, antecedente alla declaratoria di insolvenza, mentre avrebbe dovuto considerare, per congruità del ragionamento, il valore complessivo degli esborsi pacificamente sostenuti per effetto di successivi atti dispositivi facenti parte della stessa unitaria operazione negoziale. 3.3.2. Ancora, si evidenzia, quale ulteriore vizio logico della sentenza impugnata, che il valore della quota da liquidare alle parti civili, e delle altre quote di uguale valore spett anti agli altri sette soci, se sommate, risultano decisamente superiori al valore complessivo did patrimonio sociale. 3.4. Il quarto motivo afferisce al trattamento sanzionatorio, incentrandosi a censura, in particolare, sulla ravvisata circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F., di cui manca una specifica contestazione in fatto, e comunque perché essa sarebbe stata ravvisatz lionostante la condotta irrilevante di cui al capo B), e senza considerare che, dall'atto di disposizi ,y,e distrattivo, è conseguito che la cooperativa FI è stata esonerata dal pagamento dei debiti contratti con le banche con conseguente notevole risparmio di spesa: senza cioè consideri: re i vantaggi compensativi ritratti alla cooperativa dall'accollo dei debiti bancari. 3.4.1. Con specifico riferimento all'imputato PI BA si lamenta che egli sia stato destinatario di un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a tutti gli altri cpricorrenti, pur essendosi accollato i debiti bancari della cooperativa in epoca anteriore alla claclaratoria di insolvenza. 4. Sono costituite le parti civili BA PE, le due sorelle, e la cooperatila fallita, che hanno concluso per il rigetto deli ricorsi e chiesto la liquidazione delle spese come da nota spese depositata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato il ricorso di AN IE, nei cui confronti la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Sono parzialmente fondati i ricorsi di IA e RE, limitatamente alla condotta distrattiva descritta nel capo 1 punto . relativa alla distrazione di cassa, per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al 5 giudice di merito. Nel resto, i ricorsi di IA e RE sono infondati. Sono infondati anche i ricorsi di LO LE BA e PI BA. 2. Non è fondato il comune motivo, formulato nell'interesse di tutti i ricorrer ti, con cui è censurata la omessa replica della Corte territoriale ai motivi nuovi di appello, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di cassazione, non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittin ità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o, ceri iunque, non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata nn contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di seconi lo grado, (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982). Nel caso di specie, la Corte di z p Dello ha ben condotto il ragionamento probatorio che l'ha portata a ravvisare i contestati fatil distrattivi in termini di fraudolenza, con ciò implicitamente, ma del tutto logicamente, disalltendendo la invocata riqualificazione in termini di bancarotta impropria. 2.1. D'altronde, vi è specifica argomentazione, in entrambe le sentenze di mento, in ordine alla circostanza aggravante del danno rilevante di cui all'art. 219 L.F. — pure oggellto di motivo nuovo in appello - facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di reati fallimentari, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di ripart ) dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo. (Sez. 5 r . 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822); Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013,Rv. 255063 ; Sez. I g. 28009 del 10/04/2024,Rv. 286675). 3. E' opportuno premettere brevemente che, dalle sentenze di merito, emerge che le operazioni contestate agli imputati sono state poste in essere in presenza di una grave crisi eD: nomica della società 'FI', criticità risalente già al 1998, quando l'ente era stato destilatario di un pignoramento immobiliare da parte del Banco di Napoli per mancato pagamento Ile rate di un finanziamento;
successivamente, il 17/03/2003, era stato notificato il decre :o ingiuntivo richiesto e ottenuto dagli ex soci in forza di un lodo arbitrale, a cui seguiva i: ignoramento mobiliare in data 28 aprile 2003. A tanto si aggiungevano le perdite di esen:iio registrate annualmente dalla cooperativa. A fronte di tale situazione economica gli imputati qualificati, temendo una livalsa sui beni aziendali da parte dei creditori sociali, si erano attivati per privare la cooperativa di ogni disponibilità patrimoniale, cercando, al contempo, di mantenere il patrimonio medesimo nel possesso di taluno appartenente alla medesima compagine sociale. 6 Si è, quindi, stigmatizzato che - nelle rispettive qualità, la IA di socia e arriniinistratore senza delega, e RE come componente del collegio sindacale - non solo non avevano richiesto in via autonoma l'intervento dell'autorità governativa, per sottoporre la società all'amministrazione controllata, ma, dopo pochi giorni dalla notifica del predetto d.i.„ n concorso con i soci PI e LO BA ( quest'ultimo coniuge della IA, e zio di PI Di sabato), avevano organizzato le operazioni societarie di cui all'imputazione, che - lungi dall'essere dirette a un risanamento economico della cooperativa, come deducono i ricorrenti - si prE sentavano, invece, come economicamente irrazionali, palesemente fittizie e volte unicament I: , a ledere i creditori (pg. 9 sentenza impugnata). L'anomalia della complessa operazione societaria escogitata e messa in pralica è stata desunta dalla natura fittizia dei trasferimenti e dalla loro tempistica. Giova anche ricordare che il complesso meccanismo negoziale individuato dagli amministratori della società fallita ha visto succedersi i seguenti atti, previa dela:vai . a del C.d.A. in data 29/01/2003, non comunicata alla assemblea dei soci: a) un primo atto del 31/01/2003, con il quale, il socio della cooperativa IE BA acquistava tutti i beni strumentali della stessa nella qualità di titolare della )ropria ditta individuale 'Il Tridente', a un prezzo sottostimato rispetto al valore reale;
i tale occasione, LO BA garantiva l'acquisto del nipote, PI, rilasciando fidejussione a garanzia del mutuo bancario da questi stipulato;
b) un secondo atto del 23/04/2003, con il quale l'intero patrimonio biliare della FI veniva acquistato, in proprio, e a un prezzo molto sottostimatb rispetto al valore reale, dal medesimo socio PI BA, a cui erano stati conces;
i in fitto, fin dal 30/10/2000, i terreni della società, oggetto di un preliminare di vendila stipulato il 6.11.1999, in tal modo legittimandolo all'esercizio della prelazione, di fatto esercitata con l'acquisto perfezionatosi appena una settimana dopo la notifica alla té il ta del d.i. da parte degli ex soci. c) Un terzo atto del 04/07/2006, in cui lo stesso socio PI BA filurava come alienante in proprio e acquirente nella qualità di a.u. della società, appena imstituita, 'Le Cognare', di cui era amministratore unico AN IE;
d) Un ultimo negozio del 20/02/2008, allorquando IE cedeva l'intera quota sociale, al valore nominale di euro 10.000, ad LO BA (coniuge di IA IT, e zio di PI BA, oltre che, come loro, già socio della 'FI'). I Giudici di merito hanno concordemente ritenuto che tale meccanismo negoziale ha comportato la dismissione dell'intero patrimonio della cooperativa 'Fiumicelle' mediante un contratto solo formalmente a prestazioni corrispettive — peraltro concordanco un prezzo sottostimato - dal momento la prima vendita immobiliare — quella distrattiva preHallimentare — prevedeva, quale controprestazione, un accollo cumulativo dei debiti da parte dell'acquirente, in ordine al quale, tuttavia, non risulta che, come previsto dall'art. 2560 co. 1 cod :iv., i creditori abbiano acconsentito alla cessione, né è stato rinvenuto alcun atto ufficiale da cui risulti con 7 chiarezza e trasparenza quali debiti della cooperativa siano stati accollati dall'acquirionte, né che questi abbia adempiuto alla prestazione accollatasi. Per questo, i giudici di merito hanno escluso che l'operazione economica di vendita fosse diretta a tutelare l'impresa, in quanto l'accollo, in realtà, non si è mai perfezionato. Ulteriore strumento per frodare i creditori, rientrante nel complesso meccanismo architettato dagli imputati, è la società le Cognare s.r.I., costituita un mese prima iella stipula del contratto con cui PI BA - in epoca prossima alla proposizione dell'azione revocatoria avverso la prima vendita, non trascritta - ha posto in essere un secondo trasferimianto con cui ha ceduto alla predetta società il complesso immobiliare acquisito (al prezzo di CU 'O 970.000) dalla FI, al prezzo concordato di due milioni di euro. In tale operazione, PI BA ha ceduto in proprio e acquistato quele I.r. della acquirente, ed è emerso che 'Le Cognare', costituita due settimane prima del trasferimento con un capitale minimo di euro 10.000, non ha mai svolto altre attività al di fuori dell'acquisto del complesso immobiliare, e che la sede sociale in Roma era inesistente. Ulteriore elemento indicativo dell'intento distrattivo perseguito con l'intera ( perazione è stato individuato nella incongruità, sintomatica di irragionevolezza economico-fina iaria, sia del prezzo stabilito per la cessione dei beni strumentali della società fallita, che in quello concordato per la dismissione del patrimonio immobiliare. Inoltre, sono state poste in rilievo significative criticità nelle modalità di pagamento adottate nelle operazioni descritte, risultate non chiare né trasparenti. Il consulente del P.M. ha rilevato come, dalla prima cessione, la cooperativa non avesse incassato nulla, atteso che il corrispettivo era stato concordato nell'accollo dei detit della fallita, che, tuttavia, risultano di dubbia esistenza e non verificabili e non v'è riscontro, quindi, dell'effettivo accollo;
quanto alla seconda alienazione alla società 'Le Cognare', l iiatura fittizia dell'operazione è stata tratta dalle modalità dell'accordo, in cui il compratore Piell ro BA, quale I.r. della acquirente, avrebbe pagato a sé stesso, quale cedente, il prez;
:cii di acquisto, finanziato in parte dallo stesso PI Di SA e in parte dall'a.u. AN IE, pagamenti dei quali, tuttavia, non vi è traccia effettiva, se non in movimenti meramente contabili, giungendo alla conclusione che si sia trattato di meri giri contabili, essendosi verificato, di fatto, che i debiti più rilevanti della cooperativa venivano meramente trasferiti da un socio all'altro, senza mai concretamente saldare alcunchè. La fittizietà delle descritte operazioni ha trovato conferma anche in sede civili', in cui sono stati definitivamente revocati i due trasferimenti de quibus, in quanto palesemente pregiudizievoli per i creditori sociali. In tale ottica fraudolenta è stato ricondotto anche lo svuotamento di casa, mediante azzeramento del saldo contabile, attuato con scrittura del 31/12/2004, a distanza di appena un mese dalla messa in liquidazione della società ( avvenuta il 18/11/2004) , per i pagamento di lodi arbitrali - in realtà mai avvenuto - in favore della ex socia CI PO, coi;
icchè, anche in tal caso, si è trattato di un artificio per azzerare contabilmente anche le dispy Abilità liquide 8 della società prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, anch'essa emblemaU:a del reale intento degli imputati, in quanto priva di una ragionevole ratio imprenditoriale, rr a diretta a svuotare completamente la cooperativa anche del saldo di cassa. Sotto il profilo soggettivo, i giudici di merito hanno tratto la consapevolezza del:, li imputati, quali soci, circa il reale valore dei beni, in quanto essi erano a conoscenza delle perizie effettuate nel corso degli anni per conto della stessa fallita, da ultimo, in occasione dei lodc ,:irbitrale del marzo 2000 e poi all'atto della stipula del contratto di mutuo tra PI BA e l'istituto bancario concedente, nel maggio 2003, perizie che collocavano il valore reale del patrimonio immobiliare in un range compreso tra due milioni e due milioni e mezzo di euro. [ncongruenza del prezzo della prima cessione distrattiva confermata dal consulente del P.M. e dal le circostanza che, all'atto della seconda vendita, seppure in modo apparente, il prezzo individualo era stato, appunto, corrispondente a quello stimato. 4.Prendendo le mosse dalla posizione di IT IA, è opportuno, in primo luctp, dare atto della insussistenza del dedotto travisamento della prova, per avere la Cor:e territoriale introdotto, per la prima volta, rilievi concernenti la incongruità del prezzo di vendita dell'atto distrattivo sub A), sebbene nella delibera manchi alcun riferimento del c.d.2 agli aspetti economico-patrimoniali della vicenda. Infatti, già il primo giudice ha motivato in merito alla incongruità del prezzo della cessione ( pg. 17 e ss.), e come è noto, in presenza di una "doppia conforme", la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (SEz 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In presenza di una situazione di doppia conforme, nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicale le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio de l ravisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che — a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmi?nte indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/:_2/2017 - dep. 2018, ET e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal ro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motive z(one secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio prl: batorio. 4.1. Come premesso, IT IA è stata chiamata a rispondere dei fatti sa:)ra sintetizzati, descritti ai capi A) e B), quale socia e componente del C.d.A. della Tiumicello', i .TA periodo dal 27/04/2001 al 29/07/2003 (data di messa in liquidazione della società). 9 In particolare, le è contestato di avere, nella qualità indicata, concorso nei fatti cl bancarotta patrimoniale commessi dagli amministratori operativi dell'anzidetta cooperativa, ex art. 40, comma 2, cod. pen., per avere omesso di adempiere, in presenza di gravi segnali di pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori sociali, alla funzione di controllo assegnatale, assumendo le dovute informazioni e riferendo al consiglio di amministrazione delle evider ti anomalie riscontrate, nonché astenendosi dal sollecitare le necessarie iniziative volte a fare in modo che venisse avanzata richiesta di intervento dell'autorità governativa, di modo che, cDr i il rimanere inerte, non solo non aveva impedito l'evento pregiudizievole, ossia l'altrui agire illecito, ma lo aveva avallato in termini di dolo eventuale. 4.2. In merito alla posizione della IA, il percorso argomentativo segui:c:i dalla Corte territoriale muove dal riscontro dell'omessa informativa all' assemblea dei soci ir merito alla grave crisi finanziaria della società, dell'avere omesso di attivarsi per sottoporre la società al controllo governativo, al fine di impedire al C.d.A. condotte funzionali a svuotare l'ente - esposto all'aggressione dei creditori sociali - di ogni sua consistenza economica, meliante fittizi trasferimenti di tutti i beni in capo ad alcuni soci, e congiunti della ricorrente, in danno dei creditori, concorrendo ad approvare la delibera del C.D.A. che dava l'avvio al descr tuo complesso meccanismo negoziale, che porterà al totale svuotamento della società, con passiggio di ogni attività aziendale al socio PI BA, a prezzo affatto congruo. 4.3. Ad avviso del giudice di merito, risulta ininfluente, ai fini della configurazio le del reato, il minimo contributo concorsuale della IA, entrata nel c.d.a. quando l'aliena2ii: ne si era già incardinata, rilevando come la ricorrente abbia comunque posto in essere dist -azioni di beni destinati all'attività della società, e, quindi, la circostanza non sarebbe stata tal€ da impedire i controlli sull'andamento della gestione del consorzio, cui il componente non cperativo del consiglio di amministrazione sarebbe stato tenuto. Questi, infatti, se avesse usato d alla diligenza minima afferente al mandato ricevuto, non avrebbe potuto non interrogarsi sulle incongruenze delle operazioni negoziali;
in un assetto contabile che palesava in modo immediatr e manifesto la anomalia e la sofferenza di gestione, il mancato esercizio dei poteri/doverm attribuiti al consigliere privo di deleghe avrebbe impedito la consumazione dei fatti di banca -cita per cui si procede: fatti, dei quali, quindi, anche IA IT era chiamata a rispondere a tibl D di concorso omissivo improprio animato dal dolo eventuale, cioè dalla volontaria inerzia in vigilando, con consapevole assunzione del rischio di illeciti gestionali ad opera dei delegati. 4.4. Si deve, al riguardo, rilevare che la sentenza impugnata ha tenuto corto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che, in tema di reati societari, la previsione di cui all'art. 2381 cod. civ. - introdotta con il d.lgs. n. 6 del 2003 che ha modific3I: D anche l'art. 2392 cod. civ. - riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega;
tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, cc:Imma 2, cod. pen., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che, a tal r guardo, l'art. 2932 cod. civ., nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381 cod. civ., risulta immutato (Sez. 5, 10 n. 23838 del 04/05/2007, Rv. 237251). E' stato, in proposito, evidenziato come la r forma della disciplina delle società (di cui al d.lgs n. 6 del 2003) abbia posto a carico di ciascun amministratore (con o senza delega) l'obbligo di agire informato (art. 2381, commi 5, cod. civ.) e del presidente del consiglio di amministrazione l'obbligo di ragguaglio informativo (art. 2381, comma 1, cod. civ.: «Provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscrit re all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri»), prevedendo, altresì, r -il:Hbligo degli amministratori delegati di riferire, con prestabilita periodicità, al consiglio di ammir istrazione e al collegio sindacale «sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibi e evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristici, effettuate dalla società o dalle sue controllate» (art. 2381, comma 5, cod. civ.). Letta tale cisposizione in combinato disposto con quella di cui al novellato art. 2392, comma 1, cod. civ., re viene che anche gli amministratori privi di deleghe sono responsabili verso la società ma nei limiti delle attribuzioni loro proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa: dunque, ncn sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono sol: quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza o dal a possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della dilice iza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Cass. Civ., Sez. 1, r . 17441 del 31/08/2016, Rv. 641165), tanto in forza del loro dovere di agire informati ex art. :2.381, comma 6, cod. civ., che implica la possibilità di chiedere agli organi delegati che in consigliò siano fornite informazioni relative alla gestione della società, ma non riconosce loro un'autoncn . a potestà di indagine. Così circoscritta la posizione di garanzia del consigliere non operativo, è EvAente che è configurabile a carico di IT IA il concorso omissivo in fatti di bancarotta, ec artt. 110 e 40, comma 2, cod. pen., per violazione del dovere di agire informato, nella misuri in cui il suo omesso intervento abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte dei consiglieri con delega. Ciò comporta che, compiuto il giudizio controfattuale necessario ai fini dell'affermazione della responsabilità omissiva impropria, il giudica di merito è tenuto a verificare se, qualora fossero state compiute dal consigliere senza deleijí:! le doverose attività di intervento, si sarebbero ugualmente realizzate le condotte integranti reato ascritte agli amministratori con delega. 4.5. In ordine a tale profilo, la sentenza impugnata ha posto in risalto come a ricorrente, quale socia e componente del C.d.A., fosse stata in condizione di rendersi contc clei segnali di allarme della risalente e, di anno in anno sempre più grave, crisi aziendale, pienamente esistente al tempo in cui si sono verificate le condotte distrattive, avendo, quale socio e a -n ministratore, piena consapevolezza dell'andamento dell'azienda, che si connotava per la conduzione familiare, nella quale era socio anche il proprio coniuge, e della illegittimità dei trasferiment attuati dagli amministratori operativi, dal momento che, in tale situazione economica, la VImezia aveva approvato, quale componente del C.d.A., la cessione integrale di tutti i beni mobili e immobili 11 della società a un prezzo del tutto incongruo, e di fatto senza effettiva contropartita: di qui, l'affermazione che l'operazione di vendita è stata concepita e impostata, non )1: r soddisfare un'esigenza della società, ma per soddisfare l'interesse del socio PI BA. 1 'altro canto, anche la seconda cessione è avvenuta con modalità di pagamento poco trasparent , non essendo rimasta tracia se non meramente contabile, dei pagamenti concordati. 4.6.La Corte di appello si è, dunque, orientata coerentemente con il principio d iritto che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concors( per omesso impedimento dell'amministratore privo di delega, reputa necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova della concreta ed effettiva cDnoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inecu vocabili, dai quali è desumibile l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo e Ide ntuale - del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontaria omissione di a :tivarsi per scongiurarlo.(Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261938; Sez. 1, , 7. 14783 del 09/03/2018, Lubrina e altri, Rv. 272614; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., R i. 273925 — 04). Per quanto si è evidenziato, non è ragionevole dubitare che la condotta :lilla IA, consistita nella consapevole mancata vigilanza e nella mancata attivazione p er impedire l'adozione di atti gestori dannosi per la società, si sia rivelata causalmente orientata all'evento divisato, costituito dalla illegittima cessione, a un prezzo sottostimato, del patrinnor io sociale da parte degli amministratori operativi, in favore del socio PI BA, che, di 'atto, non si faceva carico dei debiti accollatisi come contropartita della cessione, lasciando la cooperativa priva di qualsivoglia consistenza economica, il tutto con conseguente rilevante danno economico per i creditori sociali. (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234607). 5. Una doglianza comune è quella che censura la sussistenza della condotta distrativa sia sotto il profilo oggettivo (in relazione alla configurabilità di una condotta distrattiva, quella realizzata con il passaggio del patrimonio della fallita dalle mani del socio PI BA alla società 'Le Cognare', e poi a LO BA, avente per oggetto beni già fuoriusciti dal patrimonio dell'imprenditore), sia sotto quello soggettivo (in relazione alla ritenuta cplisapevolezza dell'unitarietà dell'operazione). 5.1.L'assunto dal quale parte la difesa è corretto: la strutturazione del reato in termini di concorso di persone, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., è logicamente ipotizzat42 solo in un momento antecedente (o coevo) alla consumazione del reato, mai in un momento successivo. 5.2. Cosicché, se è pur vero che la consumazione del delitto di bancarot:e fraudolenta patrimoniale coincide con la dichiarazione di fallimento (dovendosi aver riguardo a tale momento e non a quello del compimento dell'atto distrattivo per la verifica dell'esistenza di un pregiudizio ai creditori), un comportamento del terzo postumo rispetto alla condotta distraiti va realizzata dall'intraneus, ancorché posto in essere in un momento anteriore al fallimento, rap presentando 12 tale dichiarazione un provvedimento giurisdizionale estraneo alla condotta dell'au .I ore dell'atto distrattivo, non integra, in sé, una condotta concorsuale. 5.3.Lo integra, però, ove risulti che l'atto del terzo sia stato posto in essere alla luce di un accordo intervenuto con l'intraneus in un momento anteriore al compimento della ndotta (Sez. 5, n. 49499 del 05/07/2018, V., Rv. 274184). Un accordo che, pur non richiedendi) la specifica conoscenza del dissesto della società (che può rilevare sul piano probatoric quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori), deve comunque strutturarsi in termini di consapevolezza della valenza dilpauperativa dell'operazione complessivamente posta in essere e della volontarietà di offri .e il proprio contributo all'intraneus (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. :78156). 5.4. Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto che la strategia perseguita dai soci della fallita nel periodo intercorrente tra il 2003 e il 2008, sia quali concorrenti qualific,: ti che quali consapevoli concorrenti non qualificati, - avesse quale unico fine quello di distrarre e/o dissipare l'intero patrimonio della società medesima, in danno dei creditori sociali. La sentenza impugnata ha, invero, come già ricordato, evidenziato ne l'accordo prevedesse: a) la alienazione ( sulla base della delibera del C.d.A. del 29/01/2003 di cui non era stata data informazione all'assemblea dei soci), a prezzo incongruo rispetto al valore reale, di tutti i beni della società, acquisiti dal socio PI Di SA, privando la cooperativa di oc n disponibilità patrimoniale e, al contempo, mantenendo il patrimonio nel possesso della famiglia BA;
b) la costituzione della società 'Le Cognare', a cui trasferire - solo formalmeriti) al prezzo di euro 2 milioni di euro - l'intero patrimonio immobiliare, società costituita ad hcc,, e anch'essa facente capo a PI BA, che ne era il I.r. e amministratore;
c) la successiva cessione da parte del socio unico de Le Cognare, AN D)mCH, dell'intera quota sociale, al valore nominale di euro 10.000 ad LO BA, ne diveniva socio unico. Una strategia unitaria la cui realizzazione si è sviluppata con il concorEA: sinergico e coordinato di tutti i partecipanti all'operazione e che dà conto, nella sua unitarie:, del vincolo che avvince, sotto il profilo funzionale, le singole operazioni che si sono succedute nel tempo: delibera da parte del C.d.A. in data 29.01.2003 della cessione dell'intero patrimonio della cooperativa, senza darne informazione all'assemblea dei soci;
cessione effettuErla il 23 aprile 2003 in favore di un componente della famiglia, PI BA, che ha provvedi. to all'acquisto, con il contributo di altro familiare e socio, LO Di SA, che ha rilasciato rdejussione a garanzia del mutuo bancario contratto per l'intero importo del prezzo di vene da, comunque sottostimato rispetto al valore reale, superiore ai due milioni di euro;
success v) cessione, il 4.7.2006, da parte di PI BA, al prezzo solo formale di 2 milioni di euro, del compendio immobiliare acquisito della 'FI' alla società 'Le Cognare', amministrata dallo stesso cedente PI Di SA, e costituita il 14.06.2006, pochi giorni prima dell'ur il:a operazione 13 effettuata nel tempo dalla predetta società; successiva cessione, da parte del socio unico de Le 'Cognare', AN IE, dell'intera quota, al valore nominale di euro 10.000, al socio della FI, LO BA, che così ne diveniva socio unico. La sentenza impugnata ha ben spiegato da quali elementi abbia tratto 12 :onsapevole adesione degli imputati IA, RE, LO LE BA e PI ISbati) all'accordo fraudolento al quale ciascuno ha fornito un proprio effettivo contributo causale. In particolare, si è sottolineato come la FI fosse una società a c:ipmposizione familiare, da sempre in situazione di grave criticità economica, avendo sperimentatc il frequente ricorso a importanti finanziamenti, più volte aggredita dall'azione dei creditori, can presi ex soci con cui si era instaurato un contenzioso giudiziario definito con lodo arbitrale in danno della cooperativa. Ciononostante, ha evidenziato la Corte di appello, gli imputati, p uttosto che attivarsi per fronteggiare con gli strumenti giuridici previsti in tali casi la situazione di crisi, avevano escogitato un articolato piano finalizzato a svuotare da tutte le sostanze I a società, pur lasciandole nel possesso di un componente della famiglia. 6. In particolare, con riguardo ai coimputati PI Di SA e UC MA RE, la Corte di appello ha riferito della anomala posizione dei PI BA, che, quale socio della cooperativa, nelle compravendite, di cui è stato primario protagonista, ha prorniscuamente assunto il ruolo di cedente e acquirente, autofinanziando sé stesso, giustamente;
egnalandosi come la 'FI' sia stata completamente svuotata a vantaggio del predettc, che ne ha acquisito l'intero patrimonio a condizioni assolutamente vantaggiose, con grave (1nno del ceto creditorio. 6.1. Allo stesso modo si è osservato come non potesse sfuggire al RE, qua e componente del collegio sindacale, la delicatezza di tale situazione, foriera del rischio di abusi da parte di PI BA, appunto per assommare la duplice veste di socio /enditore e contemporaneamente acquirente, situazione che avrebbe imposto penetranti controlli "vieppiù in occasione della deliberazione di vendita di beni strumentali a un prezzo irris rio", da qui desumendo il consapevole contributo omissivo dei sindaci, che hanno concorsi a svuotare completamente la cooperativa a vantaggio di un unico socio. 6.2. Cosicchè, correttamente, è stata individuata la responsabilità dei predetti. in ragione sia dei poteri di amministrazione e di sindaco rispettivamente posseduti, sia per non avere, quale socio amministratore e quale sindaco, impedito la distrazione materiale posta in es ere in favore di un unico socio. Osservazioni e valutazioni del tutto coerenti con il materiali?. probatorio, logicamente supportate, e non scalfite dalle generiche censure difensive. 7.Quanto, invece, ai concorrenti non qualificati, AN IE e LO /sabato, per i quali le difese hanno denunciato la mancanza di prova della consapevolezza da rte loro dello stato di insolvenza in cui versava la cooperativa, e, quindi, l'assenza di consapeide contributo alla distrazione, essi essendo intervenuti nella descritta dinamica multi-negoz a e solo in un secondo momento rispetto alla distrazione pre-fallimentare, occorre distinguere le posizioni. 14 7.1. Invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, in relazione all 5 posizione di LO BA, dei principi di diritto declinati in riferimento al contenuto del dolo del concorrente esterno nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, incentrato sulla iolontarietà della condotta di apporto a quella dell'intraneus con la consapevolezza che essa determina il depauperamento del patrimonio sociale ai danni del ceto creditorio, non esser do, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Con riferimento al predetto, i giudici di merito hanno evidenziato, ai fini della piva del dolo distrattivo, il legame familiare con gli amministratori della cooperativa IU ( è marito di IA, e zio di BA PI), oltre che socio della cooperativa e fidejussore n 21 contratto di mutuo del 5.5.2003 stipulato dall'acquirente del complesso immobiliare della fa IiHa, PI Di SA. Egli infine, ha acquisto l'intero asse immobiliare della fallita, acquisendola lalla società 'Le Cognare', sempre facente capo a PI BA. Elementi che, del tutto ragicilniolmente, i Giudici di merito hanno ritenuto deponenti per la conoscenza dell'imputato di: llo stato di decozione della società e per la sua consapevolezza di frodare i creditori ( sent. Tribunale pg. 21). 8. Come anticipato la posizione di RE si presenta con diverse connotazioni. 8.1.All'interno della complessiva unitaria operazione distrattiva, mentre può aVermarsi che IA, RE, LO e PI BA ( i primi quali amministratore e sindai:o, i secondi quali soci della fallita) hanno partecipato a uno o più segmenti, nella piena cor sapevolezza dell'intero piano di azione, e, in particolare, dei segmenti di condotta posti in essere dagli altri imputati nella realizzazione dell'obbiettivo finale a base della intera operazione (lo ''siruotamento" della 'FI'), non altrettanto può dirsi con riguardo a AN ME. 8.2. Costui, secondo la ricostruzione fattuale proveniente dalle conformi sente ne di merito, è stato individuato quale prestanome di LO BA, essendo intervenuto al mgmento della seconda cessione, del 4/7/2006, acquistando, quale a.u. della neocostituita societa 'Le Cognare', amministrata da PI BA, il compendio immobiliare ab initio trasferito a que;
t'ultimo, poi cedendo la sua quota ad LO BA, nelle cui mani si è, quindi, concEn :rata l'intera consistenza patrimoniale della FI. 8.3. Nondimeno, come denunciato dalla difesa ricorrente, i giudici di merlo non hanno chiarito sulla base di quali elementi inferenziali sia stata tratta la consapevolezza dell'imputato - del tutto estraneo alla società fallita - del complesso meccanismo negoziale architittato diversi anni prima della costituzione della società 'Le Cognare', né la ragione per la quale non si sia ritenuto che egli sia stato cooptato solo successivamente alla vera distrazione pr?fallimentare risalente al 2003. 8.4. Di tale aporia argomentativa dovrà farsi carico la Corte di appello che, 'nel rinnovato giudizio di merito, dovrà indicare gli elementi che ne consentono di affermarne a consapevole adesione ab initio al fraudolento progetto distrattivo in danno dei creditori sociali della FI architettato degli altri imputati, ovvero, in quali termini, possa escludersi IL ipotesi di ricettazione fallimentare. 15 9. Come anticipato, le doglianze di IA IT colgono, in parte, nel segno, evidenziando omissioni argomentative che impongono un nuovo vaglio della re-giudicanda da pa ti del giudice di merito, con riguardo al concorso della stessa nella condotta descritta al punto n. 3 del primo capo di imputazione, ovvero con riguardo all'operazione di svuotamento del ceri:o cassa, in quanto avvenuta dopo la dismissione della carica, essendo subentrato il liquidatore. Le sentenze di merito, infatti;
nulla dicono in merito alla consapevole partecipazione della IA a tale ultima operazione, posto che, come si è già ricordato, la contestazione ha riguardo a tre operazioni distrattive, due delle quali erano frutto della delibera del CdA assu -da nel 2003, quando IA figurava quale componente;
la terza operazione, quella qui in esary e, costituita dallo svuotamento della cassa, è, invece, avvenuta nel dicembre 2004, quando l società era già nelle mani del liquidatore (nominato nel luglio 2003). 9.1.La sentenza impugnata non chiarisce perché sarebbe ravvisabile un contr bJto rilevante causalmente dell'amministratore senza delega, tenuto conto che si tratta di un fattp successivo alla messa in liquidazione, quando, cioè, il ruolo della IA all'interno della sc , :ietà era già cessato da tempo, non risultando riconducibile siffatta cessione alla delibera de del 29 gennaio 2003. 9.2.In effetti, quella che viene in rilievo è una autonoma e distinta condotta i bancarotta distrattiva rispetto all'unica, più articolata, distrazione del patrimonio immobiliare, (he prende le mosse nel periodo in cui la IA era titolare di una carica sociale con corrispor denti precisi obblighi, rilevanti in termini causali rispetto alla azione distrattiva del patrimonio immobiliare della fallita, ben spiegati in sentenza. Quella descritta al punto n. 3 del pr mo capo di imputazione, per quanto rilevabile dagli atti, si pone come una distinta condotta (li bancarotta distrattiva, rispetto all'operazione più 'complessa discendente dalla delibera d C.d.A del 29/01/2003, in quanto, "in generale, il reato di bancarotta fraudolenta patrimontde ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o pii atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una plur3rtà di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le concotte previste dall'art. 216 legge fa/I. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bEig.e giuridico, e temporalmente contigue (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 -- dep. 09/04/2021, Verdini, Rv. 28103101). Ora, è vero che l'art. 216 I. fa/I. contiene norme a più fattispeci alternative o fungibili, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, fr rapporto di "alternatività formale", di "alternatività di modi", nel senso che le diverse condottelYescrítte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reaci;
ma è altresì vero che, in difetto, come nella specie (le operazioni sono avvenute in tempi dil'ersi e hanno riguardato anche beni disomogenei), della detta unitarietà d'azione con pluralità di atti, anche tra fattispecie alternative, si ha concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipich IE;
l'ano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano ad oggetto beni specifici clifferenti."(Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253). 16 9.3.Ne discende che la Corte di appello, nel rinnovato giudizio, dovrà chiaripe da quali elementi sia possibile trarre la consapevolezza dell'operazione e quale contri to causale avrebbe apportato IT IA, atteso che, mentre le prime operazioni, compiute, l'una, nel gennaio 2003, di vendita dei beni strumentali, e l'altra, di poco successiva, nell'aprile del 2003, di cessione dell'intero compendio immobiliare, sono state deliberate quando la IA era ancora amministratore senza delega, e costituiscono lo sviluppo dell'unica azione distrattiva compendiata nei capi A) e B), la distrazione delle somme presenti in cassa, sub caix A punto 3, contabilmente definita quale pagamento dei lodi arbitrali, in realtà non avv1: nuto, si è perfezionata quanto era da tempo cessata la carica amministrativa della ricorre Ite, ed era subentrata la fase liquidatoria, oltre a non essere collegata alla delibera del C.D.A. del 29/01/2003. 10. Analoghe osservazioni possono farsi anche con riguardo alla posizione di LUCA) MA RE, che, nella società fallita, ha rivestito il ruolo di componente del collegio F.ildacale, nel periodo compreso tra il 27/04/2001 e il 29/07/2003 (data della messa in liquidazione della società). La Corte di appello ha speso ampie argomentazioni, con puntuali richig riii ai principi giurisprudenziali che costituiscono il parametro euristico di riferimento della resr o lsabilità dei sindaci, per replicare specificamente alla prospettazione difensiva incentrata sulla i nancanza di prova degli elementi dimostrativi della colpevolezza e della volontarietà dell'omesso impedimento da parte dei sindaci e, in specie, dell'odierno ricorrente, degli atti c i disposizione del patrimonio aziendale, distrattivi, compiuti dagli amministratori. 10.1. Quanto poi alla censura difensiva con la quale si lamenta l'omessa indicnzione, nella sentenza impugnata, delle ragioni della affermata responsabilità del RE anche in relazione alla seconda vendita distrattiva, quella in favore della società 'Le Cognare', in concorso con gli amministratori senza delega, socit, e terzi estranei, i Giudici di merito hanno compiiit3mente dato conto ( pg. 21 e ss. ) del nesso causale tra la condotta omissiva dei sindaci e le condotte distrattive attuate dagli amministratori, dando atto della consapevolezza della gra va situazione di crisi economica della società, che avrebbe dovuto indurli a comprendere che, nella società, si era determinata una situazione di insolvenza irreversibile, che avrebbe richiesto l'attivazione delle procedure concorsuali in epoca antecedente alla vendita. Cosicchè — anno:a la sentenza impugnata - qualora i sindaci avessero adempiuto pienamente ai loro compiti d controllo le condotte distrattive non si sarebbero verificate, tanto più alla luce delle peculiari modalità con le quali esse sono state realizzate. Essi, invece, pur consapevoli della crisi finanziaria della società da diversi anni, hanno, prima, omesso di informarne l'assemblea dei soci e, poi li attivarsi al fine di impedire al C.d.A di deliberare i trasferimenti lesivi degli interessi dei creditori. 10.2. Anche l'elemento soggettivo risulta puntualmente scrutinato, osservando la Corte di appello come risulti provata la consapevole inattività dei sindaci, nonostante h3 percezione effettiva della commissione di un fatto illecito, e ciò alla luce dell'importanza della ieliberazione assembleare di trasferimento di beni aziendali, e della delicatezza della situazione che si era creata in cui PI BA assommava la duplice veste di socio venditore e aciuirente, che 17 avrebbe imposto più penetranti controlli "vieppiù in occasione della deliberazione della vendita di beni strumentali a un prezzo irrisorio", stante l'obbligo gravante sui sindaci di controllare periodicamente l'operato del Consiglio di amministrazione. 10.3. Le valutazioni dei giudici di merito sono coerenti con l'indirizzo giurispruienziale che afferma come, nei reati di bancarotta, l'obbligo di vigilanza del sindaci e del colleilio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto i:11: Ila gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403, comma primo, prima parte, civ. deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferisconc ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazDni (Sez. 5, n. 17393 del 13/12/2006 t dep. 2007-2. Rv. 236630), e ritiene ammissibile il co -icorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può reali zzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale sull'operato dell'a niiministratore della società, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi i3C. un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli annnnm stratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione( Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998, Rv. 211368), o di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti dalla legge ( sez. 5, n. 31163 del 01/07/2011, Rv. 250555, conf. Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, Rv. 266646). Invero, i poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 coi. civ. e ss., non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta !e scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma aniThe di quello concorrente dei creditori sociali,( Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, Rv. 267009). 10.4. Dunque, correttamente, la sentenza impugnata ha affermato che i sindaci, tra i quali anche RE, hanno contribuito con il loro consapevole comportamento omissivo a far sì che la FI venisse completamente svuotata a vantaggio del solo PI BA, 10.5. Nondimeno, al pari di IA, anche per RE deve darsi atto -Sull'assenza di motivazione, nelle sentenze di merito, in ordine al consapevole contributo a )portato alla condotta distrattiva di cui al punto n. 3 del primo capo, qui potendo richiamarsi le esplicitate osservazioni. Per le medesime ragioni che si sono già dette, anche con riguardo a tale posizione, la sentenza impugnata merita, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio su tale specifico punto. 11. Non coglie nel segno la deduzione con la quale i difensori denunciano il vizio d motivazione nella parte in cui la Corte di appello non avrebbe dato conto della ravvisabilito di vantaggi compensativi nella compravendita iniziale, stipulata verso l'accollo dei debiti della società fallita e, quindi, della configurabilità di una ipotesi di bancarotta riparata. La senter:za impugnata, infatti, ha, in più passaggi della motivazione, evidenziato come, in realtà, di quell'accollo formalmente concordato non vi è riscontro di effettività, sia per la mancata individuazione dei debiti e della loro entità, sia per l'assenza di riscontri in merito alla estinzione deg i;
tessi a opera 18 di PI BA, tant'è che, si dice nella sentenza, da tale vendita la FI non aveva tratto alcunchè. 11.1. Difettano, dunque, totalmente i presupposti per poter parlare di bancarotta "riparata", in assenza di una precisa dimostrazione della intervenuta reintegrazione del patrimonio societario prima della dichiarazione di fallimento. La bancarotta cosiddetta "riparat: " determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato e si configura allorchè la sottra?:ii)ne dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'in presa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori;
è, quindi, onere dell'amministratore, che si è reso responsa Di e di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio seciale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati ( giurisprudenza costante, da ultimo Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 Rv. 271922 - 01). Prova qui del tutto mancante. 12.Quanto alla deduzione, anch'essa comune, con la quale si invoca, rispetto Ila condotta distrattiva sub B), la riqualificazione, per i concorrenti non qualificati, del fatto n termini di ricettazione post- fallimentare, di cui all'art. 232, comma terzo n. 1, Legge fallimentare, salvo che per la posizione di AN IC, di cui si è già detto, deve rilevarsi che, come si è visto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il concorso degli imputati i l bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 comma primo e 223, comma primo, leggE 11311., e non la cosiddetta ricettazione prefallinnentare (art. 232, comma terzo n. 1), avendo riti: nuto - sulla base delle complessive considerazioni che si sono già ricordate - che la distrazione di beni sociali da parte di PI e LO BA sia stata operata in accordo con gli amministratori della società fallita ( Sez. 5, Sentenza n. 32135 del 2013, n.m.). 13. Venendo alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, va in primo luog),, considerato, quanto alle posizioni di IA e RE che il parziale annullamento della sentenz.a impugnata, nei loro confronti, comporta la necessità di rivedere il trattamento sanzionator o all'esito del rinnovato giudizio di merito. 12.1. L'annullamento della sentenza impugnata in punto di accertamento della responsabilità di AN IE assorbe le doglianze relative al trattamento sanzionai:o -io. 12.2. Quanto alle posizioni di LO Di SA e PI Di SA, le doglianze 'ormulate dai rispettivi difensori sono infondate. 12.3. La Corte di appello ha dato conto delle ragioni della ritenuta sussi stenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, per il valore dei beni sottratti con correlato danno per il ceto creditizio, facendo corretta applicazione di conscilidati principi giurisprudenziali, secondo cui l'entità del danno provocato dai fatti configuran :i bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti ill'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo. (Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 - 01) e che la circostanza aggravante 19 del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, primo comma, hgge fall. si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei teni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i cmditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5 n. 48203 del 10/07/2017, ZI e altri, Rv. 271274 - 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 2174)03 - 01). 12.4. Quanto alla dosimetria delle pena, e al giudizio di bilanciamento delle c rcostanze, i giudici di merito hanno argomentato la commisurazione della pena alla luce dei pari: metri legali, facendo corretta applicazione di noti principi secondo cui le statuizioni relative i: I giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto cF [nero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla iE3 più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.( Sez. U, n. 10713 dei 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), Contaldo, Rv. 245931 - 01), dovendo ribadirsi, del resto, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, i: er assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo al n iento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, esse -do, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) 13. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità, è l'annullamento della sentenza ir wugnata nei confronti di IC AN, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, e nei confronti di IA IT e RE UC MA, limitatamente alla condotta di bancarotta per distrazione del denaro dalla cassa contanti, con ri io per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Nel resto i rico .si di IA IT e RE UC MA risultano infondati e vanno rigettati. I ricorsi di BA LO LE e BA PI vanno rigettati;
con condanna dei medesimi al pagameli o delle spese processuali. IA IT, RE UC MA, BA PI e BA LO LE devono altresì essere condannati in solido tra loro alla rifusione delle spese sostem. te dalle parti civili che hanno concluso, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE AN, ci)n rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Annulla la medesima sentenza nei confronti di IA IT e RE UC MA limitatamente alla condotta di bancarotta per distrazione del denaro dalla cassa contanti, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di IA IT e RE UC MA. Rigetta i ricorsi di BA LO LE e BA PI, cm condanna al 20 Il Consigl, ere estensore pagamento delle spese processuali. Condanna IA IT, RE UC TomnriEiso, BA PI e BA LO LE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese s:)!, tenute dalle parti civili che hanno concluso, liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre access:E i di legge, in favore di BA AT RI E BA RInna difese dall'avv. Leonardo Pugliese, nonchè in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte iile BA PE e in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge, in favore della società Cooperativa Agricola FI a.r.l. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2025