Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/02/2026, n. 33
CCONTI
Sentenza 30 novembre 2021
>
CCONTI
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata previa procedura amministrativa

    Il Collegio ritiene che il giudizio a istanza di parte avente a oggetto il rapporto dare-avere tra ente creditore e il concessionario della riscossione non possa essere definito in assenza della previa procedura prevista dalla suddetta normativa.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa sulle proroghe dei termini di comunicazione di inesigibilità

    Il Collegio osserva che il legislatore ha previsto un meccanismo scalare inverso per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, con reiterate proroghe dei termini, durante le quali il concessionario conserva la legittimazione a effettuare la riscossione. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di tali proroghe.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme sulle proroghe dei termini

    La Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 51/2019 e n. 66/2022, ha esaminato questioni di legittimità costituzionale relative a tali proroghe, confermandone la legittimità in relazione al principio di ragionevolezza e al bilanciamento degli interessi con il credito erariale.

  • Rigettato
    Violazione degli obblighi informativi del concessionario

    Il Collegio rileva che il D.lgs. n. 112/1999 e il D.M. 22 ottobre 1999 prevedono l'invio di informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni, anche in via telematica, con modalità centralizzate. L'atto di appello stesso fornisce prova della funzionalità del canale telematico. Il concessionario ha adempiuto agli obblighi informativi attraverso il sistema.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento per crediti non riscossi

    Il Collegio ritiene che, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, la riscossione delle quote di interesse è da considerarsi in atto e che la domanda di cristallizzazione dei rapporti dare-avere non è ammissibile senza il preventivo esperimento del procedimento amministrativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/02/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 33
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo