Sentenza 30 novembre 2021
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
composta dai magistrati:
Tammaro MAIELLO Presidente LL MARTORANA Consigliere relatore Antonio PALAZZO Consigliere Marco FRATINI Consigliere Carola CORRADO Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello a istanza di parte, iscritto al n. 60394 del registro di segreteria,
avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n.884 del 2021, depositata il 30 novembre 2021, non notificata;
promosso da:
ON per la Bonifica Valle del Liri (c.f.: 81001870609), in persona del Commissario pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Enrico ET, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Giovanni Nicotera n. 29, pec: enricomichetti@ordineavvocatiroma.org;
-appellantecontro Agenzia delle Entrate SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, rappresentato domiciliato ex lege dei Portoghesi 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
-appellatae nei confronti di Procura Generale della Corte dei conti;
Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;
-appellateVISTO d appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2026, svolta con l assistenza del segretario Dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del Cons. LL Martorana; gli Avv.ti UC AN Enrico ET, per il ON per la Bonifica Valle del Liri; . Alfonso Peluso, Avvocato dello Stato, per Agenzia delle Entrate - SI; il V.P.G. Cons. Sabrina Procura Generale;
Ritenuto in
FATTO
1. nel giudizio a istanza di parte proposto dal ON per la Bonifica Valle del Liri, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio -
giurisdizione sollevata dal - SI, respinta del ricorso formulata dal Concessionario 172, lett. d), c.g.c.,
sollevata dal medesimo Concessionario, - ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto con la seguente motivazione:
il Collegio ritiene che il giudizio a istanza di parte avente a oggetto il rapporto dare-avere tra ente creditore e il concessionario della riscossione non possa essere definito in assenza della previa procedura prevista dalla suddetta normativa. .
Con compensazione delle spese legali.
2. Con ricorso ex artt. 172, lettera d) e 173 c.g.c., il ON per la Bonifica Valle del Liri aveva chiesto di accertare e dichiarare asseriti gravi SI (ADER), affidataria del servizio di riscossione, succeduta ex lege a titolo universale alle società del gruppo Equitalia, a loro volta subentrate ai precedenti concessionari per la riscossione, per la mancata esazione dei canoni relativi ai ruoli emessi dal 2000 al 2007, per i connessi vizi, errori e omissioni procedurali, con conseguente condanna al pagamento della somma pari a 1.491.772,06 a titolo di crediti non riscossi, affidatario non aveva reso alcuna rendicontazione, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi.
a seguito dello scomputo di sgravi e sospensioni della riscossione, per un montante complessivo pari a 1.098.260,97, nonché della riduzione ope Agenzia ex art. 4 ( Stralcio dei debiti fino a 1000 affidati agli agenti della riscossione dal2000 al 2010 decreto-legge n.
119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2010.
che la controversia rientrasse nel perimetro di giurisdizione della Corte dei conti, fra le materie di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, sostenendo che la stessa verteva sul rapporto di riscossione sussistente tra Ente creditore e Concessionario, ai sensi del D.lgs. n. 112/1999 ( Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998,n.337 e sulla base delle convenzioni stipulate.
Nello specifico, lamentava la violazione dell'obbligo di rendicontazione gravante sul Concessionario e la generale condotta posta in essere dal medesimo agente della riscossione, che non dava "legale discarico" delle Ente impositore.
- SI, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice contabile e contestava, avuto riguardo ai limiti interni della giurisdizione contabile, mancato preventivo esperimento del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 19 e 20 del D. lgs. n. 112/1999 delle pretese nel merito, sia in punto di fatto che di diritto.
La Procura concludeva per la sussistenza della giurisdizione contabile, ritenendo il giudizio instaurato ri pubblica del 14.9.2021, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio pronunciava dichiarando inammissibile il ricorso.
Ciò in base alla motivazione che risultava ancora in corso di svolgimento
(primo atto della procedura per il discarico delle quote inesigibili disciplinata dai richiamati articoli 19 e 20 del D.lgs. n. 112/1999).
3. Con atto di appello, ritualmente notificato in data 29 novembre 2022, il ON per la Bonifica Valle del Liri ha chiesto la riforma della sentenza n. 884 del 2021 della Sezione territoriale, formulando, in particolare, due motivi di gravame:
Error in iudicando. violazione e falsa applicazione: a) art. 10, comma 2 ter, d.l. n. 35/2013, modificato dal d.l. n. 210/2015; b) art. 1, commi 684-687, legge n. 190/2014; c) art.1, comma 10-quinquies d.l. n.148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017; d) art. 3, comma 20, d.l. n. 119/2018, convertito subordine, illegittimità costituzionale degli stessi Con tale doglianza :
ove per effetto della proroga, si ritenesse che il ON avesse perso il più specificamente, secondo le
<
secondo periodo, della legge> nel prorogare fino al 2037 i termini per le comunicazioni di inesigibilità dei crediti affidati per la riscossione a partire nte creditore di esercitare il controllo sulle quote iscritte al ruolo fino alla scadenza dei termini in parola
.
Con tale secondo motivo, lamenta che sulle attività poste in essere dal Concessionario - consentita attraverso la consultazione del portale telematico istituito in attuazione delle previsioni D.lgs. - non permetterebbe di acquisire il dato aggregato circa lo stato mensile delle riscossioni, ma solo i prospetti di ciascun contribuente per cartella, con la conseguenza non sarebbe conforme ai canoni della tempestività, completezza e chiarezza, evidenziati dalla sentenza della Corte dei conti, Sez. giur. reg. Lazio, n. 88/2016 I ha concluso insistendo nella richiesta di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero di accertare e dichiarare la condotta omissiva della Agenzia delle Entrate - SI affidataria del servizio di riscossione e, , a favore del ON Valle del Liri, della somma di 1.491.772,06 a titolo di crediti non riscossi, ovvero in quella maggiore o minor somma che dovesse risultare dì della prestazione sino al soddisfo .
3. Con atto depositato il 12 dicembre 2025 la Procura Generale ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo, excursus normativo, interpretativo e giurisprudenziale intervenuto nella materia de qua, il rigetto gravata.
4. Con nota depositata il 19 dicembre 2025 si è costituita Agenzia
.
Con riferimento al primo motivo di appello, osserva che non risulta (in concreto) ammissibile senza il preventivo esperimento e a prescindere dagli esiti del procedimento amministrativo ex artt. 19 e 20 del D.lgs. 112/1999 cui è, de iure condito, subordinata controversie tra agenti della riscossione ed enti impositori in dipendenza del rapporto di affidamento del servizio di riscossione di entrate, in relazione alla richiesta di accertamento della inesigibilità di crediti iscritti a ruolo.
Corrobora tali affermazioni argomentando che non la richiesta di cristallizzazione dei rapporti - dare e avere è conseguenza della specifica valutazione di precise fattispecie di inesigibilità, ovvero, il frutto del cd. diniego di <discarico>
a ciò preposto .
Ciò in quanto della riscossione ha continuato, e continua tuttora, a svolgere le attività di propria competenza, continuando a riscuotere e a riversare, dopo la proposizione della domanda giudiziale, i crediti di Con riferimento al secondo motivo di doglianza, a ADER controdeduce che formato descritto al DM 22/10/1999 .
Invece, Per quanto riguarda le contestazioni di controparte circa la comprendente tutte le informazioni circa il carico ancora da riscuotere e quanto riversato, conto che va parificato o contestato.
lo stesso ON fruisce, da anni, e in aggiunta alle informative di legge, di apposito applicativo informatico, denominato imposti dalla legge, esiti, tempo per tempo, trasmessi al ON AT ,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto per infondatezza nel merito.
5. pubblica odierna le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.Il Collegio è chiamato a giudicare su una controversia riconducibile ai giudizi a istanza di parte, attualmente previsti e disciplinati dagli artt. 172 e ss. del c.g.c, avente a oggetto il rapporto dare-avere tra ente creditore e il concessionario della riscossione.
2.1 Osserva il Collegio che per l'esazione dei contributi consortili è previsto il ricorso al sistema di riscossione dei tributi, disciplinato dagli art. 19 e 20 del D.lgs. n. 112/1999.
Sono ivi indicate la procedura di discarico, che si avvia con la presentazione dell'elenco delle partite inesigibili da parte del concessionario stesso entro i termini di legge, nonché le cause della perdita del diritto al discarico.
Per le procedure di riscossione non andate a buon fine, se non sono state condotte diligentemente, in particolare, qualora non siano state rispettate le regole stabilite dal legislatore, l'agente risponde con la perdita del diritto al discarico della quota iscritta a ruolo, con il conseguente rimborso all'Ente creditore dell'importo corrispondente.
Quale causa di perdita del diritto di discarico è prevista anche la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità, entro i termini stabiliti dalla legge.
Il legislatore, con l'art. 1, comma 682 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha modificato il comma 2 dell'art. 19 predetto, abrogando la lett. b), in ordine ai riflessi della mancata comunicazione di inesigibilità con cadenza annuale, non più sanzionata in quanto sostituita dalla configurazione di una e della riscossione pubblico.
Ha contestualmente previsto, al comma 684, come modificato da successivi interventi normativi, che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
(periodo nel quale rientra quello oggetto di causa ), anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate-SI, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.
Ancora, al comma 687 del medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto che il controllo delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal comma 684, anche con riguardo alle comunicazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge, poiché integrabili entro i medesimi termini previsti per la loro presentazione.
Il legislatore ha, quindi, meccanismo scalare inverso In sintesi, e per i riflessi su reiterate proroghe ai termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, durante le quali peraltro il concessionario conserva la legittimazione a effettuare la riscossione, con le disposizioni di seguito menzionale: il primo intervento (legge 190/2014 art. 1 comma 684 e seg.
citati) e i successivi reiterati provvedimenti normativi (art. 6, comma 12-bis D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1°
dicembre 2016, n. 225; art. 1, comma 10-quinquies, D.L. 16 ottobre 2017, n.
148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172; art. 3, comma 20, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136; e, da ultimo, 18/2020 , e 4 bis come da ultimo modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. b),
D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 20 ).
Ente impositore la verifica delle cause di inesigibilità e delle attività poste in essere dal concessionario, la rendicontazione dello stato delle procedure è resa nota telematicamente, secondo quanto disposto del D.lgs. n. 112/1999 e dal D.M. Finanze 22 ottobre 999.
Inoltre, a seguito della storica riforma di sistema operata dal D.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37 (Riforma del servizio di riscossione mediante ruoli),
nazionale, esercitate per il tramite della società Agenzia delle Entrate -
SI (prima attraverso società del gruppo Equitalia).
2.2 La portata delle citate norme, riferite alla generalità degli NT impositori, non lascia trasparire alcun trattamento differenziato relativamente alla posizione dei Consorzi di Bonifica, i quali devono, pertanto, sottostare alla disciplina di discarico e ai relativi termini procedurali contenuti in specifiche disposizioni di legge (nella specie, art. 1, commi 684, 687 e 688 l. n.
190/2014).
La giurisprudenza contabile ha chiarito che:
delle domande di inesigibilità, fermo restando i reciproci obblighi derivanti dagli accordi di concessione.
La norma in questione, sopra richiamata (art. 1, comma 684, della l. 23 inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-SI, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032.
di somme per le quali sono ancora pendenti i termini per procedere alla riscossione, stante anche il flusso dinamico delle operazioni di versamento da parte dei contribuenti. In ogni caso, la pendenza dei termini per procedere richiesta di versamento. .
Questa Corte ha, inoltre, fugato ogni dubbio circa la possibilità, in siffatte controllo anticipato, generalizzato, esplorativo della totalità delle quote non riscosse.
2.3 Con riguardo, poi, alle soprarichiamate disposizioni di proroga, l introduce il tema della relativa questione di incostituzionalità, su cui la Consulta, a seguito della rimessione disposta dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel 2018, ha avuto occasione di pronunciarsi in due importanti occasioni.
Con la sentenza n.51/2019 la Corte costituzionale, pur avendo dichiarato inammissibile la questione di legittimità delle disposizioni della legge n.190/2014 in oggetto, in quanto sollevata con riferimento a un concessionario privato, ha affermato che il legislatore ha disposto più volte la proroga dei termini per presentare le comunicazioni di inesigibilità, introducendo un regime di proroghe , già disposte dal comma 12 n. 203/2005, per i soggetti riscossione, e quindi ha previsto lo scaglionamento in ordine cronologico, alle
private Come affermato dalla stessa Corte costituzionale nella richiamata pronuncia, ame dettano una disciplina coordinata delle comunicazioni di inesigibilità e del relativo controllo.
La più recente sentenza n. 66/2022 della Corte costituzionale ha definito il giudizio promosso, con altre tre distinte ordinanze di analogo tenore, dal giudice erariale abruzzese D.L.
23 ottobre 2018, n. 119 con gli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 Cost. in nonché agli artt. 114, 117, 118 e 119, cc. 1, 2 e 4, , e veicolate con le proprie precedenti ordinanze di rimessione del 2018 primariamente in rapporto al principio di ragionevolezza.
Con tale pronuncia la Corte costituzionale costituzionale con esclusivo riferimento al principio di ragionevolezza di cui non proseguendo lo scrutinio fino alle norme parametro evocate dai giudici a quibus, con ciò rendendo palese che il bilanciamento di interessi compiuto pende dal lato del credito erariale, che non si vuole vada perduto.
2.4 Fugato ogni dubbio sulla legittimità del meccanismo di matrice legislativa, nonché tenuto conto delle considerazioni e osservazioni che precedono, osserva il Collegio che appare esente da censure il capo della sentenza di primo grado, oggi gravata, nella parte in cui riconduce il giudizio
.
Conseguentemente, il primo motivo di appello non merita accoglimento e deve essere rigettato.
3. Con il secondo motivo di gravame, ravvisa la violazione e/o del D.M. del Ministero delle Finanze del 22 ottobre 1999 e contesta la statuizione del giudice di prime cure nel punto in cui ritiene che dalla consultazione del portale telematico sarebbe stato possibile acquisire tutte le Nello specifico, il descritto meccanismo non consentirebbe di acquisire il dato aggregato circa lo stato mensile delle riscossioni, ma solo i prospetti riferiti al profilo di ciascun tempestività, completezza e chiarezza.
D.lgs. n. 112/1999 prevede che:
il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalità stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle Il richiamato D.M. 22 ottobre 1999, emanato coerentemente alle previsioni 1. Per i ruoli di cui al comma 1 le informazioni previste dall'art.36, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono fornite dai concessionari del servizio nazionale della riscossione in relazione alle singole quote comprese nei ruoli ad essi consegnati in uno stesso mese e in conformità all'allegato 2; la trasmissione di tali informazioni a ciascun soggetto creditore avviene, in via telematica o su supporto magnetico, con modalità centralizzate e in conformità alle specifiche tecniche di cui allo stesso allegato 2 .
Si tratta di flussi informativi che necessitano di appositi strumenti di Monitor NT .
Dalla lettura delle norme richiamate risulta che gli obblighi informativi a informazioni nel formato previsto dal decreto ministeriale, mentre nessuna norma impone la fornitura di tale strumento.
In ogni caso, come osservato dalla Procura Generale, lo stesso atto di appello fornisce prova della funzionalità informativa del canale telematico del In ogni caso, considerato che la Concessionaria rimarcava edesimo portale, alla data del 05.12.2016, ha potuto riscontrare la sussistenza di gravi inadempienze perpetrate da Equitalia Sud S.p.A. per numerose posizioni Deve pertanto concludersi sul punto, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, che il Concessionario ha adempiuto anche agli obblighi informativi, attraverso il sistema informativo , con conseguente rigetto anche del secondo motivo di doglianza.
4. ,
svolgimento, è svolta da un agente pubblico della riscossione e non è ancora Di conseguenza, come correttamente ritenuto dal primo giudice, fino alla scadenza dei suddetti termini, la riscossione delle quote di interesse è da considerarsi in atto.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, entrambi i motivi di doglianza si palesano infondati e deve essere rigettato, con conseguente conferma della decisione resa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio n. 884 del 30 novembre 2021.
4. Quanto alle spese di difesa, sussistono giusti motivi per disporne la tenuto conto della novità e oggettiva complessità della questione.
Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n.
60394 del registro di segreteria:
novembre 2021 resa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 14 gennaio e del 2 febbraio 2026.
L ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa LL Martorana Dott. Tammaro Maiello F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata il
IL DIRIGENTE