CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ US, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3385/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63075 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6096/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte, depositato il 16.5.2025, IO TA BA proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, notificato il 27.2.2025, riguardante TARI per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 325,00.
La ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo che il relativo termine era spirato in data
31.12.2024.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva che il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo previsto dalla legge è da considerarsi termine di decadenza e non di prescrizione e che, in ogni caso, i termini di decadenza e di prescrizione erano stati prorogati di 85 giorni in forrza della sospensione disposta dall'art 67 del DL n. 18/2020 emesso per fronteggiare l'emergenza sanitaria da OV -19.
Con successiva memoria, depositata in data 1.10.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo, previsto dalla legge, è termine che, per costante giurisprudenza di legittimità, ha natura decadenziale e non di termine di prescrizione, per come sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Va rigettata l'eccezione di decadenza, che non si è verificata. Nel caso di specie, come ha correttamente indicato parte ricorrente, il termine di decadenza è da individuarsi nel 31 dicembre 2024. Detto termine fu tuttavia prorogato di 85 giorni a cagione della sospensione disposta dalla norma di cui all'art. 67 D.L. n.
18/2020, emessa per far fronte all'emergenza da OV-19, pertanto nel caso di specie esso sarebbe spirato il 26.3.2025. Poiché l'atto impugnato fu notificato il 27.2.2025, l'esercizio del potere impositivo risulta legittimamente operato.
E' appena il caso di precisare che la questione dell'applicabilità della sospensione è stata definitivamente sancita dalla Prima Sezione civile della Corte di cassazione, la quale, con ordinanza 15 gennaio 2025, n.
960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della parte resistente, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ US, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3385/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63075 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6096/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte, depositato il 16.5.2025, IO TA BA proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, notificato il 27.2.2025, riguardante TARI per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 325,00.
La ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo che il relativo termine era spirato in data
31.12.2024.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva che il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo previsto dalla legge è da considerarsi termine di decadenza e non di prescrizione e che, in ogni caso, i termini di decadenza e di prescrizione erano stati prorogati di 85 giorni in forrza della sospensione disposta dall'art 67 del DL n. 18/2020 emesso per fronteggiare l'emergenza sanitaria da OV -19.
Con successiva memoria, depositata in data 1.10.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo, previsto dalla legge, è termine che, per costante giurisprudenza di legittimità, ha natura decadenziale e non di termine di prescrizione, per come sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Va rigettata l'eccezione di decadenza, che non si è verificata. Nel caso di specie, come ha correttamente indicato parte ricorrente, il termine di decadenza è da individuarsi nel 31 dicembre 2024. Detto termine fu tuttavia prorogato di 85 giorni a cagione della sospensione disposta dalla norma di cui all'art. 67 D.L. n.
18/2020, emessa per far fronte all'emergenza da OV-19, pertanto nel caso di specie esso sarebbe spirato il 26.3.2025. Poiché l'atto impugnato fu notificato il 27.2.2025, l'esercizio del potere impositivo risulta legittimamente operato.
E' appena il caso di precisare che la questione dell'applicabilità della sospensione è stata definitivamente sancita dalla Prima Sezione civile della Corte di cassazione, la quale, con ordinanza 15 gennaio 2025, n.
960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della parte resistente, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti