Sentenza 14 novembre 2022
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, non costituisce elemento sufficiente ad integrare la prova del reato il contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quelle rese in fase procedimentale, utilizzate per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., assumendo tale difformità rilevanza solo unitamente ad altri elementi idonei a riscontrare la veridicità delle prime dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2022, n. 9059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9059 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2022 |
Testo completo
09059 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Anna Petruzzellis - Presidente - Sent. n. sez.1682/2022 Anna Criscuolo UP- 14/11/2022 Ersilia Calvanese R.G.N. 26815/2022 Maria Silvia Giorgi Maria Sabina Vigna -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Giovanna Perna, la quale ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 24 settembre 2020, con la quale IA GI era condannato alla pena di anni due di reclusione, ritenutane la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen., perché, deponendo come testimone dinnanzi all'autorità giudiziaria nel processo penale a carico di CO LU, imputato per avere compiuto atti osceni in luogo pubblico, all'udienza del 18 ottobre 2018, affermava il falso, negando le precedenti dichiarazioni: invero, a domanda del giudice se l'imputato si fosse o meno spogliato, rispondeva di non averlo visto, laddove ai carabinieri di Montemarano aveva dichiarato testualmente: "notavo che il CO LU, nell'area dove era collocata la sorgente, si rotolava per terra il pantaloni e le mutande abbassati completamente nudo, tanto che si vedevano i genitali".
2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione IA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 372 cod. pen. Sia il primo, che il secondo giudice non hanno compiuto alcun accertamento al fine di verificare se i fatti originariamente affermati dinanzi ai carabinieri fossero in qualche modo corrispondenti al vero e la Corte d'appello si è limitata a restringere il proprio accertamento alla sola difformità tra le due deposizioni, omettendo di verificare che i fatti inizialmente esposti in sede di indagine fossero quelli effettivamente rispondenti a verità. A fronte di contestazione formulata ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., non è automatica la falsità della deposizione del teste, in quanto le contestazioni vengono effettuate al solo fine di valutare la credibilità del testimone. La Corte di appello ha omesso la valutazione delle risultanze processuali, ritenendo irrilevante la circostanza che IA avesse dichiarato di non avere visto CO, di persona, ma di avere appreso da altri tali circostanze.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133, e 62-bis cod. pen., nonostante il ricorrente nel corso della deposizione testimoniale avesse chiesto scusa, ammettendo il proprio sbaglio, nonché degli art. 163 e 164 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
2.Il primo motivo di ricorso è prevalentemente articolato in punto di fatto, ma pone, tuttavia, la questione della valenza che può essere attribuita, quale parametro di confronto con le dichiarazioni rese in dibattimento, con quelle che il 2 testimone aveva in precedenza reso nel corso delle indagini preliminari e che, nel corso del processo in cui la testimonianza viene resa, sono state utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen.
2.1. Com'è noto, infatti, le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate unicamente ai fini della credibilità del testimone (art. 500, comma 2, cod. proc. pen.), mentre, dalla lettura della sentenza in esame, emerge chiaramente che sono state proprio le dichiarazioni rese dal ricorrente a sommarie informazioni testimoniali dinanzi ai Carabinieri, in data 29 agosto 2012, nell'ambito del procedimento a carico di CO LU, a fungere da metro di valutazione di quanto dallo stesso dichiarato, in veste di testimone, nel processo celebrato nei confronti del predetto. La Corte di merito ha dato per pacifico tale assunto. Nell'ambito del processo in cui rende la sua deposizione, il testimone è, infatti, immune da responsabilità, potendo unicamente essere ritenuto attendibile o meno, tanto che l'art. 476, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che, a differenza di quanto consentito dal previgente codice, non può essere arrestato per reati concernenti il contenuto della deposizione. Uno dei modi per confermarne l'attendibilità o per converso per farne risaltare la n non credibilità è rappresentato proprio dall'utilizzo delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico ministero (art. 500, comma 1, cod. proc. pen.). Sembra, tuttavia, evidente come lo statuto di quelle dichiarazioni non possa subire mutamenti nel corso dell'eventuale successivo giudizio a carico del dichiarante, accusato di essere stato falso o reticente, né che possa cambiare la rilevanza giuridica di quelle dichiarazioni, dovendosi, in particolare, escludere che il relativo contenuto possa fungere da esclusivo parametro di genuinità o falsità della deposizione testimoniale resa dibattimento.
2.2. Quanto ora affermato, non contrasta con la circostanza che l'art. 372 cod. pen. non contempli alcun parametro legale di riferimento, potendo la falsità della deposizione emergere dal confronto con una qualsiasi delle altre risultanze processuali (a mero titolo di esempio, si pensi alla concorde deposizione di più testimoni) (vedi Sez. 6, n. 11240 del 22/02/2022, Di Giunta, non mass.). La natura giuridica che il vigente codice di rito attribuisce alla disciplina delle contestazioni dibattimentali di cui all'art. 500 cod. proc. pen. ed il suo rapporto con il reato di falsa testimonianza non possono, dunque, subire variazioni nel passaggio dal processo in cui sono state rese le deposizioni testimoniali a quello successivamente instaurato al fine di accertare la sussistenza del delitto di falsa testimonianza, pena, altrimenti, la sostanziale abrogazione del comma 2 di tale previsione normativa. 3 La stessa affermazione, in apparenza contrastante, contenuta in una non recente pronuncia di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 38107 del 04/06/2009, Ottaviano ed altri, Rv. 245367), per cui è stata ritenuta impropria l'osservazione del giudice di merito che, evocando l'art. 500 cod. proc. pen., aveva ritenuto di non poter effettuare il confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali, per dedurne la corrispondenza al vero delle prime e la falsità delle seconde, può essere comunque condivisa alla condizione che da altri elementi processuali sia emersa la situazione così descritta, laddove nel caso in esame non risultano acquisiti dati probatori aggiuntivi atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria, constando, anzi, a parere della difesa elementi di segno opposto, non considerati né apprezzati dalla Corte di merito, come, ad esempio, il fatto che l'imputato ha dichiarato reiteratamente di avere appreso da terzi quanto riferito.
3. Deve conclusivamente affermarsi il principio che non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500 cod., proc. pen. Tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle prime dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate.
4. Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste;
i residui motivi sono assorbiti dalla natura della pronuncia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 14 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Sabina Vigna Anna Petruzzellis Depositato in Cancellería 0 2 MAR 2023 oggi, 4 . ་ ་ FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DIZIARIO Cirimele