Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 706
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    L'ente impositore ha provato la notifica delle cartelle e di successive intimazioni non opposte, rendendo irretrattabile il credito. La mancata contestazione di atti successivi implica la consolidazione del credito e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla notifica di tali atti.

  • Rigettato
    Prescrizione delle imposte

    L'ente impositore ha provato la notifica delle cartelle e di successive intimazioni non opposte, rendendo irretrattabile il credito. La mancata contestazione di atti successivi implica la consolidazione del credito e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla notifica di tali atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 706
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 706
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo