CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 706/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5658/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007383569000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 16.7.2025 chiedendone l'annullamento limitatamente alle seguenti cartelle:
1. cartella di pagamento n° 09420110024884316000, (tassa automobilistica – anni 2005 e 2006), dell'importo di € 741,38, asseritamente notificata il 22.04.2014;
2. cartella di pagamento n° 09420130018303720000, (tassa automobilistica – anno 2007), dell'importo di
€ 66,83, asseritamente notificata il 12.04.2014;
3. cartella di pagamento n° 09420130026310616001, (diritti camerali – anno 2011), dell'importo di € 469,04, asseritamente notificata il 11.04.2014; 2
4. cartella di pagamento n° 09420130027023678000, (tassa automobilistica – anno 2008), dell'importo di
€ 66,07, asseritamente notificata il 12.04.2014;
5. cartella di pagamento n° 09420140009616485001, (diritti camerali – anno 2009), dell'importo di € 89,87, asseritamente notificata il 05.03.2015;
6. cartella di pagamento n° 09420140010554573000, (tassa automobilistica – anno 2008), dell'importo di
€ 72,67, asseritamente notificata il 13.02.2015;
7. cartella di pagamento n° 09420140018477971001, (diritti camerali – anno 2012), dell'importo di € 505,82, asseritamente notificata il 23.03.2015;
8. cartella di pagamento n° 09420140022092136000, (tassa automobilistica – anni 2009-2010), dell'importo di € 848,82, asseritamente notificata il 14.04.2015;
9. cartella di pagamento n° 09420150005674884001, (diritti camerali – anno 2010), dell'importo di € 84,75, asseritamente notificata il 29.07.2015;
10. cartella di pagamento n° 09420150022314814001, (diritti camerali – anno 2013), dell'importo di
€ 490,16, asseritamente notificata il 25.02.2016.
A sostegno del ricorso ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione delle imposte.
Ha pertanto chiesto accogliersi il ricorso e condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite (da distrarsi).
Il Concessionario si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto per via della rituale notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi (elencati ap ag. 6 dell'atto di costituzione in giudizio).
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto.
Infatti, l'ente impositore ha provato la notifica delle cartelle e, soprattutto, di successive intimazioni non opposte (si tratta delle intimazioni 09420189004310656000, 09420219003371002000, 09420219003371002000,
09420249001292389000, 09420249001292389000, 09420249004674761000, intimazione 09420249004674761000, del pfa 09480201600000048000, del pfa 09420140022092136000, dell'atto di pignoramento
09420249004674761000).
La mancata contestazione dei tali utili atti, contenenti la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria oggetto dell'intimazione opposta da ultimo, implica la irretrattabilità del credito;
infatti, deve rammentarsi che
- per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024) - in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile
2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass.,
Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 460,00 in favore della costituita resistente.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5658/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007383569000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 16.7.2025 chiedendone l'annullamento limitatamente alle seguenti cartelle:
1. cartella di pagamento n° 09420110024884316000, (tassa automobilistica – anni 2005 e 2006), dell'importo di € 741,38, asseritamente notificata il 22.04.2014;
2. cartella di pagamento n° 09420130018303720000, (tassa automobilistica – anno 2007), dell'importo di
€ 66,83, asseritamente notificata il 12.04.2014;
3. cartella di pagamento n° 09420130026310616001, (diritti camerali – anno 2011), dell'importo di € 469,04, asseritamente notificata il 11.04.2014; 2
4. cartella di pagamento n° 09420130027023678000, (tassa automobilistica – anno 2008), dell'importo di
€ 66,07, asseritamente notificata il 12.04.2014;
5. cartella di pagamento n° 09420140009616485001, (diritti camerali – anno 2009), dell'importo di € 89,87, asseritamente notificata il 05.03.2015;
6. cartella di pagamento n° 09420140010554573000, (tassa automobilistica – anno 2008), dell'importo di
€ 72,67, asseritamente notificata il 13.02.2015;
7. cartella di pagamento n° 09420140018477971001, (diritti camerali – anno 2012), dell'importo di € 505,82, asseritamente notificata il 23.03.2015;
8. cartella di pagamento n° 09420140022092136000, (tassa automobilistica – anni 2009-2010), dell'importo di € 848,82, asseritamente notificata il 14.04.2015;
9. cartella di pagamento n° 09420150005674884001, (diritti camerali – anno 2010), dell'importo di € 84,75, asseritamente notificata il 29.07.2015;
10. cartella di pagamento n° 09420150022314814001, (diritti camerali – anno 2013), dell'importo di
€ 490,16, asseritamente notificata il 25.02.2016.
A sostegno del ricorso ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione delle imposte.
Ha pertanto chiesto accogliersi il ricorso e condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite (da distrarsi).
Il Concessionario si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto per via della rituale notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi (elencati ap ag. 6 dell'atto di costituzione in giudizio).
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto.
Infatti, l'ente impositore ha provato la notifica delle cartelle e, soprattutto, di successive intimazioni non opposte (si tratta delle intimazioni 09420189004310656000, 09420219003371002000, 09420219003371002000,
09420249001292389000, 09420249001292389000, 09420249004674761000, intimazione 09420249004674761000, del pfa 09480201600000048000, del pfa 09420140022092136000, dell'atto di pignoramento
09420249004674761000).
La mancata contestazione dei tali utili atti, contenenti la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria oggetto dell'intimazione opposta da ultimo, implica la irretrattabilità del credito;
infatti, deve rammentarsi che
- per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024) - in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile
2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass.,
Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 460,00 in favore della costituita resistente.