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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13411 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN TO, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Piergiorgio Micalizza (sostituto processuale dell'avv. Simone Santoro) e Avv. Renato Coltorti, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. TO LE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 giugno 2025 con la quale la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa, in data 21 novembre 2023, con cui il Tribunale Penale Sent. Sez. 2 Num. 13411 Anno 2026 Presidente: LE EA Relatore: SI LE Data Udienza: 18/03/2026 2 di Macerata lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.500,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 629 cod. pen. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 629 e 393 cod. pen., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare il principio di diritto in forza del quale il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono in base all’elemento soggettivo e non con riguardo al grado di intensità della violenza o della minaccia impiegata. Le dichiarazioni delle persone offese NE e CE e del Luogotenente PE TT, unitamente alle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari, dimostrerebbero che CI avrebbe sequestrato e percosso NE al fine di ottenere la restituzione della somma di denaro precedentemente consegnata alle persone offese per l’acquisto di un’autovettura presso una concessionaria ubicata nella zona di Roma. In tale prospettiva, si sostiene che CI avrebbe agìto nella convinzione di tutelare un proprio diritto — azionabile in sede giudiziaria — consistente nella restituzione della somma versata a fronte dell’inadempimento del mandato conferito per l’acquisto di un’autovettura mediante la consegna della relativa provvista finanziaria. Da ciò la difesa deduce la riconducibilità della condotta alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorrente censura, inoltre, la motivazione con la quale i giudici di appello hanno disatteso il corrispondente motivo di gravame, ritenendola manifestamente illogica nella parte in cui afferma che la condotta di CI -inizialmente correlata a rivendicazioni economiche relative alla vettura da cedere al Guarente- si sarebbe successivamente trasformata in un comportamento “genericamente polemico e ritorsivo” in conseguenza dell’atteggiamento dei soci NE e CE. 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità concorsuale nel reato di cui all’art. 629 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna del LE esclusivamente sulla sua presenza all’interno dell’ufficio in cui NE veniva 3 malmenato da CI e sul fatto che il ricorrente avrebbe avallato i dubbi e i sospetti nutriti da quest’ultimo circa la disonestà delle persone offese, assumendo un atteggiamento rivendicativo in relazione alla gestione non redditizia del commercio di un furgone. In tal modo, secondo la motivazione impugnata, egli avrebbe rafforzato il proposito criminoso del correo, inducendolo a ritenere che NE e CE agissero in modo scorretto. La difesa contesta tale ricostruzione, osservando che. dalle conversazioni intercettate, emergerebbe come il LE non fosse particolarmente risentito nei confronti delle persone offese e come egli non abbia pronunciato alcuna espressione né posto in essere alcuna condotta durante l’aggressione perpetrata da CI ai danni della persona offesa. Si evidenzia, inoltre, che il ricorrente non avrebbe preso parte ad alcuna interlocuzione relativa alla vicenda della vettura BMW X5, poiché convocato da CI esclusivamente per discutere della problematica concernente il furgone. Si aggiunge che il LE sarebbe giunto sul luogo dei fatti solo successivamente alla conclusione della telefonata nel corso della quale CI avanzava nei confronti di CE le richieste estorsive dirette a costringerlo al pagamento dell’autovettura BMW X5, e dunque dopo la consumazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen., con conseguente insussistenza di qualsiasi nesso eziologico tra le parole pronunciate dal ricorrente e l’evento estorsivo. La difesa sostiene, infine, che non assumerebbe rilievo la circostanza che il LE abbia inseguito e raggiunto NE dopo che questi si era dato alla fuga, posto che lo stesso, con dichiarazione scritta depositata nel giudizio di appello, ha riferito che il LE, dopo averlo afferrato per un braccio, lo rassicurava invitandolo a tornare con lui e dicendogli che non gli sarebbe accaduto nulla. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. conseguente al rigetto della richiesta di assunzione di una prova decisiva. La difesa evidenzia, in particolare, la decisività dell’esame della persona offesa con riguardo al comportamento tenuto dal ricorrente nel momento della sua fuga nonché alle espressioni pronunciate dal LE allorché aveva raggiunto e fermato NE. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. La motivazione della sentenza impugnata risulta connotata da evidenti profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, nella parte in cui la Corte territoriale, a fronte della specifica doglianza difensiva volta alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha sviluppato un iter argomentativo intrinsecamente incoerente. In particolare, i giudici di appello hanno, in un primo passaggio, rilevato che la condotta illecita di CI si fosse inizialmente incentrata “sulle rivendicazioni di carattere economico relative alla specifica operazione commerciale afferente alla macchina BMW”, rivendicazioni sorrette dal convincimento che le persone offese avessero agìto “in maniera scorretta per danneggiarlo al loro vantaggio” (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata). A fronte di tali premesse, la medesima Corte ha, tuttavia, successivamente affermato che la condotta violenta e minatoria posta in essere da CI fosse espressione di una volontà “genericamente polemica e ritorsiva” (cfr. pag. 15 della sentenza di appello), giungendo, in via conclusiva, a ritenere integrato il delitto di estorsione, anziché quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche in considerazione del “ricorso a forme assolutamente esorbitanti di violenza e pressione psicologica” (cfr. pag. 14 della sentenza di appello). Tale conclusione si rivela priva di adeguata coerenza logico-giuridica, atteso che la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione è stata affermata in modo assertivo e non sorretta da un apparato motivazionale idoneo, in evidente contrasto con il convincimento, già valorizzato dai giudici di merito, di CI di essere stato truffato dai due soci, senza che siano state esplicitate le ragioni per le quali la sua condotta sarebbe stata animata da una volontà “genericamente polemica e ritorsiva”, così come apoditticamente affermato dalla Corte territoriale. Peraltro, se l'iniziale richiesta di adempimento (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) si trasforma in una condotta di minaccia e violenza avente natura e volontà genericamente ''polemica e ritorsiva", sostanzialmente punitiva per le scorrettezze delle due persone offese, divengono quanto meno dubbi i presupposti del reato di estorsione, in particolare lo scopo di raggiungere un ingiusto profitto. Ne deriva un quadro motivazionale incerto e contraddittorio, che non consente di stabilire se CI abbia agìto al fine di far valere una propria pretesa – suscettibile di tutela in sede giurisdizionale e non manifestamente arbitraria – consistente nella restituzione della somma versata in conseguenza dell’inadempimento del mandato conferito per l’acquisto dell’autovettura, 5 ovvero al solo scopo di conseguire un profitto ingiusto, privo di giuridica legittimazione. 1.2. Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa che, a prescindere dall’intensità o gravità della violenza o della minaccia, sia diretta all’attuazione di una pretesa non azionabile dinanzi all’autorità giudiziaria. In tale prospettiva, le Sezioni Unite (n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur presentando una materialità non del tutto sovrapponibile, si distinguono essenzialmente sotto il profilo dell’elemento soggettivo: nel primo caso, l’agente persegue un profitto nella ragionevole convinzione, non meramente astratta o arbitraria, ancorché infondata, di esercitare un proprio diritto ovvero di soddisfare una pretesa suscettibile di tutela giurisdizionale;
nel secondo, invece, l’agente agisce nella consapevolezza dell’ingiustizia del profitto perseguito. 1.3. Deve essere, inoltre, rimarcato come i giudici di appello, nel negare in radice la riconducibilità della condotta alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche sul presupposto che CI avrebbe ingenerato nelle persone offese il timore per l’incolumità dei prossimi congiunti, hanno fatto erronea applicazione del principio secondo cui non è configurabile tale reato allorché le minacce siano rivolte a soggetti diversi dal presunto debitore (cfr. Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123-01; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Gatto, Rv. 272017-01). Occorre, in proposito, precisare che l’orientamento richiamato si riferisce a una diversa ipotesi, ossia a quella in cui le minacce siano direttamente indirizzate a soggetti estranei al rapporto obbligatorio, giacché l’estensione dell’azione intimidatoria a terzi non coinvolti nel sinallagma denota una particolare intensità della coercizione, che travalica l’ambito del rapporto creditorio. 1.4. La fondatezza della doglianza difensiva comporta, in conclusione, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello viciniore di Perugia, la quale dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai rilievi sopra esposti e ai principi di diritto richiamati. 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superflua la disamina delle ulteriori doglianze difensive da ritenersi assorbite.
P.Q.M.
6 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE SI EA LE
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Piergiorgio Micalizza (sostituto processuale dell'avv. Simone Santoro) e Avv. Renato Coltorti, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. TO LE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 giugno 2025 con la quale la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa, in data 21 novembre 2023, con cui il Tribunale Penale Sent. Sez. 2 Num. 13411 Anno 2026 Presidente: LE EA Relatore: SI LE Data Udienza: 18/03/2026 2 di Macerata lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.500,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 629 cod. pen. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 629 e 393 cod. pen., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare il principio di diritto in forza del quale il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono in base all’elemento soggettivo e non con riguardo al grado di intensità della violenza o della minaccia impiegata. Le dichiarazioni delle persone offese NE e CE e del Luogotenente PE TT, unitamente alle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari, dimostrerebbero che CI avrebbe sequestrato e percosso NE al fine di ottenere la restituzione della somma di denaro precedentemente consegnata alle persone offese per l’acquisto di un’autovettura presso una concessionaria ubicata nella zona di Roma. In tale prospettiva, si sostiene che CI avrebbe agìto nella convinzione di tutelare un proprio diritto — azionabile in sede giudiziaria — consistente nella restituzione della somma versata a fronte dell’inadempimento del mandato conferito per l’acquisto di un’autovettura mediante la consegna della relativa provvista finanziaria. Da ciò la difesa deduce la riconducibilità della condotta alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorrente censura, inoltre, la motivazione con la quale i giudici di appello hanno disatteso il corrispondente motivo di gravame, ritenendola manifestamente illogica nella parte in cui afferma che la condotta di CI -inizialmente correlata a rivendicazioni economiche relative alla vettura da cedere al Guarente- si sarebbe successivamente trasformata in un comportamento “genericamente polemico e ritorsivo” in conseguenza dell’atteggiamento dei soci NE e CE. 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità concorsuale nel reato di cui all’art. 629 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna del LE esclusivamente sulla sua presenza all’interno dell’ufficio in cui NE veniva 3 malmenato da CI e sul fatto che il ricorrente avrebbe avallato i dubbi e i sospetti nutriti da quest’ultimo circa la disonestà delle persone offese, assumendo un atteggiamento rivendicativo in relazione alla gestione non redditizia del commercio di un furgone. In tal modo, secondo la motivazione impugnata, egli avrebbe rafforzato il proposito criminoso del correo, inducendolo a ritenere che NE e CE agissero in modo scorretto. La difesa contesta tale ricostruzione, osservando che. dalle conversazioni intercettate, emergerebbe come il LE non fosse particolarmente risentito nei confronti delle persone offese e come egli non abbia pronunciato alcuna espressione né posto in essere alcuna condotta durante l’aggressione perpetrata da CI ai danni della persona offesa. Si evidenzia, inoltre, che il ricorrente non avrebbe preso parte ad alcuna interlocuzione relativa alla vicenda della vettura BMW X5, poiché convocato da CI esclusivamente per discutere della problematica concernente il furgone. Si aggiunge che il LE sarebbe giunto sul luogo dei fatti solo successivamente alla conclusione della telefonata nel corso della quale CI avanzava nei confronti di CE le richieste estorsive dirette a costringerlo al pagamento dell’autovettura BMW X5, e dunque dopo la consumazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen., con conseguente insussistenza di qualsiasi nesso eziologico tra le parole pronunciate dal ricorrente e l’evento estorsivo. La difesa sostiene, infine, che non assumerebbe rilievo la circostanza che il LE abbia inseguito e raggiunto NE dopo che questi si era dato alla fuga, posto che lo stesso, con dichiarazione scritta depositata nel giudizio di appello, ha riferito che il LE, dopo averlo afferrato per un braccio, lo rassicurava invitandolo a tornare con lui e dicendogli che non gli sarebbe accaduto nulla. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. conseguente al rigetto della richiesta di assunzione di una prova decisiva. La difesa evidenzia, in particolare, la decisività dell’esame della persona offesa con riguardo al comportamento tenuto dal ricorrente nel momento della sua fuga nonché alle espressioni pronunciate dal LE allorché aveva raggiunto e fermato NE. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. La motivazione della sentenza impugnata risulta connotata da evidenti profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, nella parte in cui la Corte territoriale, a fronte della specifica doglianza difensiva volta alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha sviluppato un iter argomentativo intrinsecamente incoerente. In particolare, i giudici di appello hanno, in un primo passaggio, rilevato che la condotta illecita di CI si fosse inizialmente incentrata “sulle rivendicazioni di carattere economico relative alla specifica operazione commerciale afferente alla macchina BMW”, rivendicazioni sorrette dal convincimento che le persone offese avessero agìto “in maniera scorretta per danneggiarlo al loro vantaggio” (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata). A fronte di tali premesse, la medesima Corte ha, tuttavia, successivamente affermato che la condotta violenta e minatoria posta in essere da CI fosse espressione di una volontà “genericamente polemica e ritorsiva” (cfr. pag. 15 della sentenza di appello), giungendo, in via conclusiva, a ritenere integrato il delitto di estorsione, anziché quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche in considerazione del “ricorso a forme assolutamente esorbitanti di violenza e pressione psicologica” (cfr. pag. 14 della sentenza di appello). Tale conclusione si rivela priva di adeguata coerenza logico-giuridica, atteso che la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione è stata affermata in modo assertivo e non sorretta da un apparato motivazionale idoneo, in evidente contrasto con il convincimento, già valorizzato dai giudici di merito, di CI di essere stato truffato dai due soci, senza che siano state esplicitate le ragioni per le quali la sua condotta sarebbe stata animata da una volontà “genericamente polemica e ritorsiva”, così come apoditticamente affermato dalla Corte territoriale. Peraltro, se l'iniziale richiesta di adempimento (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) si trasforma in una condotta di minaccia e violenza avente natura e volontà genericamente ''polemica e ritorsiva", sostanzialmente punitiva per le scorrettezze delle due persone offese, divengono quanto meno dubbi i presupposti del reato di estorsione, in particolare lo scopo di raggiungere un ingiusto profitto. Ne deriva un quadro motivazionale incerto e contraddittorio, che non consente di stabilire se CI abbia agìto al fine di far valere una propria pretesa – suscettibile di tutela in sede giurisdizionale e non manifestamente arbitraria – consistente nella restituzione della somma versata in conseguenza dell’inadempimento del mandato conferito per l’acquisto dell’autovettura, 5 ovvero al solo scopo di conseguire un profitto ingiusto, privo di giuridica legittimazione. 1.2. Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa che, a prescindere dall’intensità o gravità della violenza o della minaccia, sia diretta all’attuazione di una pretesa non azionabile dinanzi all’autorità giudiziaria. In tale prospettiva, le Sezioni Unite (n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur presentando una materialità non del tutto sovrapponibile, si distinguono essenzialmente sotto il profilo dell’elemento soggettivo: nel primo caso, l’agente persegue un profitto nella ragionevole convinzione, non meramente astratta o arbitraria, ancorché infondata, di esercitare un proprio diritto ovvero di soddisfare una pretesa suscettibile di tutela giurisdizionale;
nel secondo, invece, l’agente agisce nella consapevolezza dell’ingiustizia del profitto perseguito. 1.3. Deve essere, inoltre, rimarcato come i giudici di appello, nel negare in radice la riconducibilità della condotta alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche sul presupposto che CI avrebbe ingenerato nelle persone offese il timore per l’incolumità dei prossimi congiunti, hanno fatto erronea applicazione del principio secondo cui non è configurabile tale reato allorché le minacce siano rivolte a soggetti diversi dal presunto debitore (cfr. Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123-01; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Gatto, Rv. 272017-01). Occorre, in proposito, precisare che l’orientamento richiamato si riferisce a una diversa ipotesi, ossia a quella in cui le minacce siano direttamente indirizzate a soggetti estranei al rapporto obbligatorio, giacché l’estensione dell’azione intimidatoria a terzi non coinvolti nel sinallagma denota una particolare intensità della coercizione, che travalica l’ambito del rapporto creditorio. 1.4. La fondatezza della doglianza difensiva comporta, in conclusione, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello viciniore di Perugia, la quale dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai rilievi sopra esposti e ai principi di diritto richiamati. 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superflua la disamina delle ulteriori doglianze difensive da ritenersi assorbite.
P.Q.M.
6 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE SI EA LE