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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4289 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017
e promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Parte_1
Avv. Antonino Macera e Avv. Alberto Macera, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Atri, Via Ferrante n. 36
Attore
CONTRO
, in persona del Direttore generale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Giovanni Barile, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia, Via
G. Marconi n. 95
Convenuto
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Sara Biglieri,
Avv. Davide Petris e Avv. Valeria Saccuti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Valeria Saccuti sito in Alba Adriatica, Via Arezzo n. 4
Convenuto
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice : Parte_1 Cont
“Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità della di e CP_1 della per i fatti narrati in premessa e, conseguentemente, sentirli Controparte_4 condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per i titoli così come individuati, quantificati ed ulteriormente richiesti al punto 5 del presente atto, ovvero in quella maggiore somma ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi legali e svalutazione monetaria”
Per parte convenuta : CP_5 pagina 1 di 18 “Chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, in caso di mancata conciliazione, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, voglia così provvedere:
1) Preliminarmente, accogliere le eccezioni preliminari in rito;
2) Nel merito, rigettare comunque, la domanda cosi come spiegata dall' odierno attore perché infondata in fatto ed in diritto e non appare oltremodo provata”
Per parte convenuta : Controparte_2
“da un lato, si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto con i precedenti scritti difensivi, ivi incluse le obiezioni e contestazioni sollevate avverso la relazione finale dei CTU depositata il 6 aprile 2022, per le ragioni esposte, da ultimo, nelle precedenti note di trattazione dell'esponente datate 15 aprile 2022, insistendo anche in questa sede affinchè il Giudice disponga: a) la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nominando un nuovo consulente tecnico d'ufficio ovvero, in subordine (b) la fissazione di una nuova udienza affinché i CTU vengano chiamati a dare chiarimenti sui punti oggetto delle suddette obiezioni così integrando la relazione, come meglio descritti nelle osservazioni del CTP dell'esponente, Dott. allegate Persona_1 alla relazione di CTU;
dall'altro lato, in stretto subordine, rassegna le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettata e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:
In via principale, nel merito:
- rigettare le domande formulate dal sig. nei confronti di In Pt_1 Controparte_4 quanto inammissibili, non provate e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
- con vittoria di spese e compensi di lite, anche per difesa tecnica, nonché delle spese della CTU”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e la società affinché l'intestato Tribunale le Controparte_1 Controparte_4 condannasse, in solido, al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza dell'impianto in data 16.11.2009 presso l'Ospedale di Atri di una protesi d'anca De Puy poi risultata pericolosa per la salute dei pazienti e causa dei danni dallo stesso riportati ed allegati nell'atto introduttivo.
2. Si è costituita in giudizio l' la quale, dopo aver Controparte_6 preliminarmente eccepito la nullità dell'atto introduttivo ex art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c. con conseguente lesione del diritto di difesa nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, ha domandato il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, in Cont assenza della prova del nesso causale tra la condotta ascrivibile alla i danni dall'attore subiti.
3. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_4 domanda attorea, non essendo sussistente la propria responsabilità in relazione ai fatti di causa.
pagina 2 di 18 4. La causa, istruita mediante acquisizione del procedimento ex art. 696bis c.p.c. r.g. 742/2013, produzioni documentali e CTU medico-legale, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data
23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 28.11.2024 con concessione alle parti del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
La qualificazione giuridica delle domande formulate da parte attrice. L'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta CP_5
5. Preliminarmente deve essere qualificate sul piano giuridico la domanda formulata da parte attrice nell'atto introduttivo la quale ha chiesto la condanna in via solidale della e CP_5 della società al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'impianto Controparte_4 in data 16.11.2009 di una protesi d'anca destra poi risultata difettosa.
Al riguardo deve farsi applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso dall'intestato Tribunale, per cui spetta al giudice, alla luce del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima, fermo restando il rispetto del limite imposto dall'immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte e dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr., ex multis,
Cass. civ. 28 giugno 2010, n. 15383; Cass. civ., 20 ottobre 2010, n. 21561; Cass. civ., sez. 3, 28 dicembre 2023, n. 36272).
Orbene, nel caso di specie, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo e dal richiamo in esso contenuto alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., è chiaro che parte attrice ha richiesto la condanna in via solidale ex art. 2055 c.c. della società
[...]
a titolo di responsabilità da prodotto difettoso ex artt. 114-127 d.lgs. n. 206/2005 Controparte_4
(essendogli stata impiantata nel 2009 una protesi d'anca dalla stessa prodotta risultata pericolosa per la salute dei pazienti, vd. pag. 5 della citazione) e della a titolo di responsabilità CP_5 contrattuale da contatto sociale qualificato (sul punto vd. par. 8 ss della motivazione) per non aver, dopo il 2011, seguito le indicazioni predisposte dalla e dal Ministero della Salute e, in CP_4 particolare, per non aver svolto i necessari approfondimenti medici e per non aver effettuato la revisione della protesi lasciandola in sede (vd. pag. 5 della citazione). CP_4
5.1. Alla luce di quanto esposto deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163-164 c.p.c. – nel testo ratione temporis vigente - la quale può riscontrarsi soltanto nella presenza, sia pure alternativa, di un'assoluta indeterminatezza della domanda ovvero di una radicale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, individuabili nell'impossibilità per la parte evocata in giudizio di cogliere l'obiettivo, sostanziale e processuale, dell'avversa pretesa.
In particolare, l'art. 164 co. 4 c.p.c nel disciplinare la nullità dell'atto di citazione nei casi in cui sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 co. 3 n. 3 c.p.c.) e l'esposizione di fatti (art. 163 co.3 n. 4 c.p.c.) sancisce la nullità della citazione unicamente per le ipotesi di omissione del petitum o, comunque, di sua assoluta incertezza, nonché
pagina 3 di 18 per l'ipotesi di mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, tali da non consentire, in ogni caso, al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alla parte convenuta di assumere difese adeguate e pertinenti, occorrendo – a tal fine
– tener conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto della controversia e delle relazioni in cui con esso si trovi la parte evocata in giudizio(cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Orbene, come sopraesposto, nell'atto introduttivo del giudizio sono stati indicati chiaramente sia il petitum immediato (essendo stato ben individuato il provvedimento giurisdizionale richiesto), che il petitum mediato (ovvero il bene della vita richiesto) ed è stata, altresì, esplicitata la causa petendi, avendo parte attrice ben argomentato le ragioni poste alla base della domanda spiegata, con la conseguenza che non sussistono gli estremi per pronunciare la nullità dell'atto di citazione.
A ciò si aggiunga la considerazione che la , pur avendo eccepito la violazione del CP_5 diritto di difesa, ha svolto sufficienti ed esaustive controdeduzioni, specie nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. avendo chiaramente affermato di aver posto in essere tutto quanto necessario per monitorare le ripercussioni negative dell'impianto difettoso (vd. pag. 2) e di non essere responsabile del ritardo circa la revisione dell'impianto (vd. pag. 3-4), così cristallizzando l'oggetto del contendere.
La ricostruzione dei fatti di causa. La vicenda medica di Parte_1
6. Dagli atti di causa e dalla CTU redatta in corso di giudizio depositata in data 6.04.2022 emerge che:
- in data 16.11.2009 è stato ricoverato presso l' unità Parte_1 Controparte_7 operativa di ortopedia ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca destra, previa diagnosi di “coxartrosi destra” con impossibilità di deambulazione con impianto di protesi “Depuy Proxima” lot. 2890579;
- dopo essere stato ricoverato presso la UO di Terapia Fisica e Riabilitazione medica è stato dimesso in data 3.12.2012 con la diagnosi di “postumi di intervento di artropresi anca destra”;
- negli anni successivi è stato sottoposto a controlli periodici ematochimici e radiografici;
- in data 24.08.2010 la società tramite la distributrice per l'Italia CP_4 Controparte_8
ha inviato al Ministero della salute e a tutte le strutture ospedaliere italiane nelle
[...] quali erano state fornite le protesi ASR, - ossia le protesi del tipo di quelle istallate sull'odierno attore - un avviso di sicurezza relativo al richiamo volontario delle suddette protesi conseguente al ricevimento dei dati provenienti dal Regno Unito i quali “dimostravano che il Sistema ASR™ aveva un tasso di revisione a tre anni riferito all'utilizzo delle teste più piccole (con diametro inferiore a 50 mm) pari all'8-9%, tasso che risultava superiore a quello atteso” – dove i rischi riguardano l'“allentamento della componente”, il “disallineamento della componente”, la possibilità di “infezione, frattura dell'osso, dislocazione” nonché la “sensibilizzazione al metallo e dolore”;
- nel medesimo avviso di sicurezza, si legge, altresì, che, come riportato nel Device Alert del
22.04.2010 rilasciato dall'Agenzia Regolatoria dei Farmaci e dei Prodotti Sanitari (MHRA) pagina 4 di 18 britannica “un ridotto numero di pazienti potrebbe sviluppare reazioni progressive dei tessuti molli ai detriti causati dall'usura del metallo” “che a loro volta possono compromettere i risultati dell'intervento di revisione”;
- infine, nell'avviso sono indicate le condotte che i sanitari devono porre in essere, diversificate a seconda delle condizioni di salute del paziente;
Cont
- nell'Ottobre 2010 è stato contattato dalla di per effettuare il Parte_1 CP_1 richiamo volontario del sistema protesico “ASR Depuy” e, successivamente: i) in data 24.02.2011 è stato sottoposto a controllo specialistico consistente nella verifica dei radiogrammi (“non segni di osteolisi né di mobilizzazione dell'impianto…clinicamente non algie, articolarità completa, non claudicazione da fuga o di caduta”; ii) in data 9.05.2011 è stato sottoposto ad esame ecografico dell'anca destra che ha evidenziato “in esiti di artroprotesi coxo-femorale minima raccolta fluida nel recesso articolare”; ii) in data 9.08.2011, 8.11.2017 e 17.04.2012 sono stati eseguiti accertamenti radiografici i quali hanno evidenziato la presenza di calcificazioni periotrocanteriche e ad esami ematochimici i quali non hanno mostrato alterazioni di sorta;
iii) in data 23.04.2012 è stato effettuato un controllo ortopedico che ha evidenziato la presenza di dolenzia all'anca destra (“anca destra che comincia ad essere dolente, rxgrafie sostanzialmente negative, ma ecografia positiva.
Prendere in visione referto (fondamentale la eventuale metallosi”);
- in data 17.05.2012 è stato ricoverato per essere sottoposto ad intervento Parte_1 chirurgico esplorativo per sospetta metallosi in esiti di atroprotesi d'anca destra, riportando in anamnesi “coxalgia destra da circa un anno. Insorgenza recente di cefalea ed appannamento della vista occhio bilaterale. All'E.O. si descrive ROM anca ds con dolore ai massimi gradi di flessione ed abduzione, dolore alla palpazione glutea e trocanterica Fabet test +”;
- nel corso dell'intervento è stato rinvenuto “liquido reattivo sieroso ed abbondante tessuto reattivo psueudocicatriziale” (con esito, a seguito di esame istologico, di “frammenti di tessuto fibro-connettivale con focolai di flogosi cronica e presenza di materiale amorfo necrotico con ricco infiltrato di instiociti pigmentiferi” e di “sedimento emorragico con discreta componente granulocitaria neutrofila, rari linfociti, numerosi elementi di verosimile natura istiocitaria”);
- in tale intervento i sanitari “in assenza di metallosi obiettivamente osservabile sia nel recesso articolare sia nei tessuti molli periprotesici e considerando l'elevato rischio di danno iatrogeno nel rimuovere il cotile” non hanno provveduto alla revisione dell'impianto, reinserendo le componenti protesiche già presenti;
- successivamente a tale data è stato sottoposto a numerosi controlli Parte_1 radiografici e ad esami ematochimici al fine di monitorare i valori di cobalto e cromo nel sangue, i quali, a partire dal 2015 hanno mostrato un progressivo innalzamento dei valori al di sopra di quelli raccomandati;
- nel riscontro laboratoristico datato 18.02.2019 il valore del Cromo è risultato di 6,7 μg/l e quello del Cobalto di 11.0 μg/l, valori al di sopra della norma e nell'ultimo riscontro datato 10.10.2024
(produzione documentale del 26.11.2024 ammissibile in quanto trattasi di documento formatosi pagina 5 di 18 dopo il maturare delle preclusioni istruttorie) il valore del Cromo è di 6,3 μg/l e il valore del Cobalto è di 16,5 μg/l.
La responsabilità della società . Controparte_2
7. Con riferimento alla posizione della società trova applicazione la Controparte_2 disciplina di cui agli artt. 114-127 d.lgs. n. 206/2005 in materia di responsabilità da prodotto difettoso in quanto:
- le protesi ASR asseritamente causa del danno lamentato dall'attore costituiscono «prodotto» ex art. 115 co. 1 d.lgs. n. 206/2005, per tale intendendosi «ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile»;
- l'odierno attore assume la qualifica di «consumatore» ex art. 3 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 206/2005;
- la società assume la qualifica di produttore ex art. 115 co. 2 d.lgs. n. Controparte_2
206/2005 – ai sensi del quale «produttore» «è il fabbricante del prodotto finito» - provvedendo alla realizzazione ed alla successiva messa in commercio delle protesi ASR.
Ciò posto, l'art. 114 d.lgs. n. 206/2005 prevede che «il produttore è responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto», dove ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 206/2005 un prodotto è difettoso «quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite, b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato
e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione» (co. 1).
La giurisprudenza europea ha approfondito la nozione di difetto evidenziando che la sicurezza del prodotto – dovendo essere inteso come “prodotto sicuro” quello che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta alcun rischio o presenta rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza delle persone – deve essere vagliata anche in riferimento al suo uso e alla sua destinazione di utilizzo nonché al livello di sicurezza che l'utente ha il diritto di aspettarsi (cfr.
Corte di Giustizia, 5 Marzo 2015, C-503/13 e C-504/13).
Tale nozione di difetto, pertanto, non corrisponde alla nozione di vizio redibitorio di cui all'art. 1490 c.c. - la quale si identifica in un'imperfezione del bene che non necessariamente comporta l'insicurezza del prodotto – consistendo in una condizione di insicurezza del prodotto al di sotto di ciò che il consumatore può legittimamente attendersi, dovendo, cioè “farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma o ad altri elementi valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 29 maggio 2013, n. 13458).
Quanto al riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 120 co. 1 d.lgs. n. 206/2005, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra il difetto e il danno.
pagina 6 di 18 Trattasi, come chiarito dalla giurisprudenza più recente, di una responsabilità di natura soggettiva per colpa presunta (prescindendo, cioè, dalla colpevolezza del produttore), di talché incombe sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non tra il prodotto e il danno ma tra il difetto e il danno (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 7 aprile 2022, n. 11317), con la precisazione che "sebbene la prova della difettosità di un prodotto possa basarsi su presunzioni semplici, non costituisce corretta inferenza logica ritenere che il danno subito dall'utilizzatore di un prodotto sia l'inequivoco elemento di prova indiretta del carattere difettoso di quest'ultimo, secondo una sequenza deduttiva che, sul presupposto della difettosità di ogni prodotto che presenti un'attitudine a produrre danno, tragga la certezza dell'esistenza del difetto dalla mera circostanza che il danno è temporalmente conseguito all'utilizzazione del prodotto stesso" (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 19 febbraio 2016, n. 3258).
Una volta provato il nesso causale tra il difetto ed il danno subito, il produttore è tenuto – ai sensi dell'art. 120 co. 2 d.lgs. n. 206/2005 – a fornire la prova dei fatti che possono escludere la sua responsabilità e, in particolare, di una delle ipotesi di cui all'art. 118 d.lgs. n. 206/2005.
Tale disposizione prevede che «la responsabilità è esclusa»:
«a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione», con la precisazione che, ai sensi dell'art. 119 d.lgs. n. 206/2005, il prodotto è «messo in circolazione» «quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore o a un ausiliario di questi» ovvero «al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore»;
«b se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione»;
«c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale»;
«d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante»;
«e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso»;
«f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata».
7.1. In applicazione di tali principi deve innanzitutto evidenziarsi che, come condivisibilmente messo in rilievo nella consulenza tecnica d'ufficio, le protesi in oggetto, essendo costruite in metallo/metallo possono comportare, in conseguenza della formazione di detriti metallici da usura meccanica e corrosiva, l'aumento della concentrazione ematica dei metalli che costituiscono la protesi e, in particolare del Cromo e del Cobalto, di talché il rischio principale di tale tipo di protesi
è rappresentato dalla metallosi, ossia dall'eccessiva usura della protesi con infiltrazione di detriti pagina 7 di 18 metallici accompagnata da flagosi cronica nei tessuti periprotesici (vd. pag. 39-40 della CTU redatta in corso di causa).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che vi è la prova, ricavata in via presuntiva, della difettosità delle protesi impiantate sull'odierno attore. In punto di diritto l'art. 2729 c.c. prevede che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti».
Le presunzioni semplici - che devono avere i caratteri della gravità (la quale si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), precisione
(la quale impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica) e della concordanza (la quale postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) – consistono, dunque, nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova, la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignorato, nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo.
In particolare, in tema di presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi dovendo dapprima procedere ad una valutazione analitica degli elementi indiziari e selezionare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, per poi provvedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi
(cfr. Cass. Civ., sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9108). In altri termini, una volta selezionati gli elementi dotati di idoneità probatoria, occorre verificare se gli stessi – unitamente considerati – sono tali da far ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice.
Nel caso di specie costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti:
- il richiamo volontario del 24.08.2010 emesso dalla società convenuta in quanto, anche se non equivale ad una confessione circa la difettosità del prodotto, da esso si evincono gli specifici rischi delle protesi del tipo di quelle impiantate sull'odierno attore, ossia “allentamento della componente, disallineamento della componente, infezione, frattura dell'osso, dislocazione, sensibilizzazione al metallo e dolore” nonché “reazioni progressive dei tessuti molli ai detriti causati dall'usura del metallo”;
- l'esistenza di un'elevata concentrazione di metalli nei liquidi biologici di parte attrice (come condivisibilmente evidenziato nella consulenza redatta in corso di giudizio, mentre di regola, a seguito dell'impianto di protesi metallo-metallo, si registra un incremento dei metalli nei liquidi biologici circa 3 mesi dopo la sostituzione dell'anca poi destinato a declinare lentamente nei pagina 8 di 18 successivi 5 anni, nel caso di specie si riscontra “un incremento dei valori di cromo e cobalto a livello sistemico determinato dalla liberazione di detriti dall'impianto protesico con incremento col tempo”, presentando l'attore negli esami datati 18.02.2019 valori superiori alla norma nonché una metallosi a livello locale, comprovata dalla presenza di tessuto necrotico pericapsulare prelevato nel corso dell'intervento del 2012 - vd. pag. 48 della CTU redatta in corso di causa - di talché se è vero che dalle protesi metallo-metallo ci si può legittimamente attendere, in ragione delle loro componenti, un incremento dei metalli nei liquidi biologici, è anche vero che tale incremento non deve superare i valori della norma, risultando – altrimenti – il prodotto difettoso e causa di un danno);
- la corrispondenza tra le problematiche indicate da parte attrice nell'atto introduttivo (e verificato dal Collegio peritale in corso di causa) – quali, essenzialmente, i dolori ossei e l'aumento degli ioni metallo nel sangue – e quanto indicato dalla stessa Depuy tra i motivi di revisione dell'intervento.
In sintesi, come chiarito nella consulenza tecnica d'ufficio con valutazioni condivise dall'intestato
Tribunale in quanto immuni da vizi logici e risultanti dall'applicazione dei principi scientifici che regolano la materia nel caso di specie, “l'elevata presenza di particelle metalliche nel sangue ha determinato una condizione di flogosi cronica e necrosi di tessuto periprotesico che, per la vicinanza della prova” – e, dunque, in applicazione del canone probatorio del più probabile che non
- è addebitabile ai detriti liberatisi dalla protesi visto che negli anni si è riscontrato un aumento del dosaggio proprio di cromo e cobalto a livello sierico” (vd. pag. 68 della CTU redatta nel corso di causa).
7.2. Ciò nonostante, ritiene il Tribunale che la società produttrice ha fornito la prova che al momento dell' immissione in commercio del prodotto, esso non era riconoscibile come difettoso alla luce dello stato delle conoscenze tecnico scientifiche dell'epoca.
Invero, dagli atti di causa emerge che le protesi in oggetto:
- hanno ottenuto il certificato di conformità CE in applicazione della normativa vigente nel 2003
(momento in cui sono state immesse in commercio), di talché esse sono state commercializzate in
Italia in conformità alle norme di legge e regolamento applicabili, tra cui quelle riguardanti l'apposizione del marchio CE e i requisiti di fabbricazione e sterilizzazione (vd. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società e doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183 CP_4 co. 6 n. 2 c.p.c. della società ; CP_4
- hanno ottenuto nel 2005 l'autorizzazione al commercio da parte dell'Autorità regolatoria degli
Stati Uniti (vd. doc. 11quater allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. della società CP_4
- presentano componenti che sono state integralmente rivalutate da un organismo indipendente nel
2009, ottenendo una nuova marcatura CE (vd. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società e doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. della società CP_4
; CP_4
pagina 9 di 18 - tra il 2002 ed il 2008 sono state oggetto di numerosi test scientifici (vd. doc. 10-11 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. della società e studi clinici (vd. doc. 12-14 allegat alla CP_4 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. della società . CP_4
In conclusione, ritiene il Tribunale che al tempo dell'intervento di protesizzazione di Parte_1
(avvenuto nel 2009) non v'era ancora chiara ed inequivoca evidenza scientifica tale da
[...] considerare contrario ad un generale principio di prudenza e cautela l'utilizzo delle protesi ASR con combinazione metallo-metallo di produzione atteso che, come sopraesposto, la prima CP_4 pubblicazione scientifica del NYR di Inghilterra e Galles è del 2010 e che lo stesso attore afferma nelle conclusionali di replica – circostanza comunque non documentalmente provata – che “come risulta nel processo svolto nel gennaio 2013 negli Stati Uniti contro il sistema ASR della CP_4 quest'ultima sapeva, al momento del ritiro, che il dispositivo ASR completamente in metallo sarebbe fallito entro 5 anni nel 40% dei casi”.
La responsabilità della CP_5
8. Con riferimento alla responsabilità della convenuta deve, innanzitutto, precisarsi CP_5 che, trattandosi di una fattispecie di responsabilità anteriore all'entrata in vigore della l. n. 24/2017, essa ha natura contrattuale instaurandosi tra il paziente e la struttura sanitaria un contratto atipico di spedalità che prevede nel suo oggetto, oltre alla prestazione sanitaria del medico, anche prestazioni di tipo diverso di natura “alberghiera” (come, ad esempio, la messa a disposizione del personale ausiliario, medico e paramedico, l'apprestamento di medicinali e di altre attrezzature), con conseguente configurabilità di una responsabilità contrattuale in caso di violazione degli obblighi assunti con tale contratto. Stante tale qualificazione giuridica, la struttura sanitaria rispondeva ex artt. 1218 e 1228 c.c. in caso di errori commessi dagli esercenti la professione sanitaria dipendenti della struttura, venendo, cioè, in rilievo un'ipotesi di responsabilità diretta per fatto proprio della struttura che si serve di ausiliari quale strumenti di attuazione dell'obbligazione contrattuale verso il paziente (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2015 n. 13328).
Tale qualificazione giuridica è stata confermata dalla l. n. 24/2017, la quale, all'art. 1, conferma l'esistenza del cd. contratto di spedalità ampliandone le obbligazioni rientranti nel suo oggetto. Il successivo art. 7 prevede, poi, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria anche se dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose».
Quanto, invece, alla responsabilità del medico inserito all'interno di una struttura sanitaria, l'orientamento giurisprudenziale precedente anteriore all'entrata in vigore della l. n. 24/2017 condiviso dall'intestato Tribunale, ritiene che, stante i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento nonché l'importanza primaria del diritto alla salute, si tratta di un'ipotesi di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, ricostruzione non messa in crisi dall'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. n. 158/2012 (secondo cui «l'esercente la professione sanitaria che si attiene a linee guida e buone pratiche commerciali non risponde penalmente per colpa lieve.
pagina 10 di 18 In tali casi resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.») dovendosi il richiamo ivi contenuto all'art. 2043 c.c. essere inteso solo nel senso dell'esclusione dell'irrilevanza della colpa lieve nell'ambito della responsabilità civile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 17 aprile 2014, n. 8940).
Tale ricostruzione è stata, tuttavia, modificata dal legislatore con la l. n. 24/2017 la quale ha abrogato l'art. 3 d.l. n. 158/2012 ed ha espressamente qualificato la responsabilità in esame come di natura extracontrattuale, sancendo che «l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente».
Come chiarito dalla giurisprudenza, tuttavia, tale modifica legislativa non ha efficacia retroattiva in quanto, se così fosse, detto intervento qualificatorio andrebbe inammissibilmente ad incidere sui processi in corso, con inammissibile lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe (come quella della natura contrattuale della responsabilità del sanitario, con conseguenze pratiche importanti, sul piano dell'onere della prova e della prescrizione) e parimenti inammissibile creazione di un'incidenza diversificata a seconda della fase e del grado in cui i singoli processi si trovano cosicché, in base alla formazione o meno di preclusioni allegatorie o del giudicato interno, dovrebbe o meno operare la qualificazione ex lege del titolo di responsabilità ed inevitabile conseguente disparità di trattamento sia tra i vari giudizi ma anche all'interno dello stesso processo (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28994).
Ne deriva che nel caso di specie trovano applicazione le regole in materia di responsabilità contrattuale, e, per quel che rileva in questa sede, le regole in punto di riparto dell'onere probatorio in caso di responsabilità ex art. 1218 c.c.
Su un piano generale di analisi, costituisce opinione consolidata in giurisprudenza quella per cui in materia di responsabilità contrattuale il creditore deve provare la fonte del suo diritto ed allegare l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di provare di aver esattamente adempiuto ovvero l'esistenza di una causa impeditiva all'adempimento allo stesso non imputabile (cfr. Cass. Civ., sez.
U, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Come condivisibilmente messo in rilievo dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tale principio deve essere meglio chiarito, in relazione alla prova del nesso di causalità materiale, quando viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità medica (e, in generale, quando l'obbligazione contrattuale ha ad oggetto un facere professionale).
In particolare, poiché il nesso di causalità materiale rientra nella fattispecie costitutiva del diritto a tutela del quale il paziente agisce in giudizio, grava sullo stesso l'onere di provare non solo di aver subito un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate (cd. causalità giuridica) ma anche il nesso di causalità tra l'evento pregiudizievole e la condotta del professionista nella sua materialità. Solo una volta che il paziente ha fornito la prova della sussistenza di detto nesso di causalità materiale (ossia tra la condotta del sanitario e l'insorgenza o aggravamento della patologia) sorgono gli oneri probatori a carico del sanitario, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della pagina 11 di 18 prestazione a lui non imputabile.
Si ha, pertanto, “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello tra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 co. 1 c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. Civ., sez. 3, 20 novembre 2018, n. 29853; Cass. Civ., sez. 3, 17 gennaio 2019, n. 1045; Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 29881).
8.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che, ferma l'insussistenza di qualsiasi Cont responsabilità in capo alla convenuta in relazione all'impianto delle protesi ASR nel 2009 – trattandosi, come sopraesposto (vd. par. 7-7.1), di protesi conformi allo stato delle conoscenze tecniche dell'epoca ed idonee alle condizioni di salute del paziente (circostanza, tra l'altro, incontestata) – sussistono profili di responsabilità in capo ai sanitari in relazione alla condotta tenuta successivamente all'avviso di sicurezza emesso in data 28.04.2010 dalla società nonché alle CP_4 successive raccomandazioni emesse dal Ministero della salute (circolare del 7.11.2011 e lettera raccomandata del 24.01.2012).
Come sopraesposto, l'avviso di sicurezza emesso dalla società – il quale dava atto che il CP_4
Device Alert del 22.04.2010 rilasciato dall'Agenzia Regolatoria dei Farmaci e dei Prodotti Sanitari (MHRA) britannica aveva comunicato che “un ridotto numero di pazienti potrebbe sviluppare reazioni progressive dei tessuti molli ai detriti causati dall'usura del metallo”, in quanto “i detriti possono causare danni ai tessuti molli che a loro volta possono compromettere i risultati dell'intervento di revisione” – aveva invitato gli operatori sanitari ad “informare i pazienti impiantati con il Sistema ASR del presente richiamo al fine di convocarli per una visita di follow- up” e, successivamente, a compiere le seguenti operazioni:
- procedere al “follow-up di tutti i pazienti impiantati con coppe acetabolari ASR almeno una volta all'anno per cinque anni dopo l'intervento”, decorsi i quali “il follow-up dovrà essere effettuato in conformità ai protocolli approvati localmente”;
- “per i pazienti sintomatici o che sono stati impiantati con un angolo di coppa superiore a 45°, in particolare nel caso di impianto di componenti di piccole dimensioni” occorre “considerare la misurazione del livello degli ioni di cobalto e di cromo nel sangue e/o la diagnostica per immagini a sezione trasversale mediante ecografia o Risonanza Magnetica” (ripetendo il secondo test a distanza di tre mesi dal primo “se il livello di uno qualsiasi degli ioni metallici nel sangue è elevato, vale a dire superiore a 7 parti per miliardo”) e “se la RM o l'ecografia rivela reazioni dei tessuti molli, raccolte di liquidi o masse tissutali, si dovrà valutare la necessità di un intervento di revisione” con la precisazione che “la revisione precoce degli impianti d'anca con prestazioni insoddisfacenti che pagina 12 di 18 generano detriti metallici dovrebbe permettere di ottenere risultati migliori” (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società . CP_4
Tali comportamenti sono stati ribaditi nella circolare del 7.11.2011 e nella lettera raccomandata del 24.01.2012 emessi dal Ministero della salute, nelle quali i sanitari sono stati invitati a sottoporre i pazienti ad un sistema di sorveglianza, indicato dallo stesso produttore, consistente nel dosaggio ematico del cromo e del cobalto, nell'esecuzione di RM, nella valutazione clinica del sistema protesico mediante la verifica dell'escursione articolare dell'anca, della sintomatologia dolorosa e della deambulazione (vd. pag. 41 della CTU redatta in corso di giudizio)
Orbene, come condivisibilmente messo in rilievo dal Collegio peritale, “se i sanitari avessero tenuto una condotta aderente alle raccomandazioni formulate dalla con lettera del CP_4
24.08.2010 avrebbero dovuto monitorare nel tempo e pianificare, in accordo con l'attore, il trattamento chirurgico mediante revisione del primitivo impianto in quanto erano presenti alcuni elementi inerenti ad uno stato di metallosi locale citati nelle indicazioni favorevoli alla revisione chirurgica, ossia “se la RM o l'ecografia rivela reazioni dei tessuti molli, raccolte di liquidi o masse tissutali, si dovrà valutare la necessità di un intervento di revisione”” (vd. pag. 46 della CTU redatta in corso di giudizio).
Come sopraesposto, infatti, all'esito dell'esame ecografico del 9.05.2011 era emersa la presenza di
“minima raccolta fluida nel recesso articolare”, gli accertamenti radiografici del 9.08.2011 dell'
8.11.2017 e del 17.04.2012 avevano evidenziato la presenza di calcificazioni periotrocanteriche, il controllo ortopedico del 23.04.2012 aveva evidenziato la presenza di dolenzia all'anca destra (“anca destra che comincia ad essere dolente, rxgrafie sostanzialmente negative, ma ecografia positiva.
Prendere in visione referto (fondamentale la eventuale metallosi”) e, soprattutto, durante l'intervento chirurgico esplorativo del 17.05.2012 per sospetta metallosi in esiti di atroprotesi d'anca destra era stato rinvenuto “liquido reattivo sieroso ed abbondante tessuto reattivo psueudocicatriziale” (sottoposto successivamente ad esame istrologico con esito di “frammenti di tessuto fibro-connettivale con focolai di flogosi cronica e presenza di materiale amorfo necrotico con ricco infiltrato di instiociti pigmentiferi” e di “sedimento emorragico con discreta componente granulocitaria neutrofila, rari linfociti, numerosi elementi di verosimile natura istiocitaria”).
Come rilevato dal Collegio peritale il riscontro obiettivo di fuoriuscita di liquido articolare e di materiale periprotesico friabile in preda a processo flogistico avrebbe dovuto indurre i medici:
- a procedere ad un maggiore controllo dei livelli sierici di cromo e cobalto;
- ad eseguire un approfondimento del dato rilevato nell'ecografica mediante Risonanza Magnetica, la quale avrebbe consentito di comprendere meglio le caratteristiche del liquido articolare e della flogosi a carico dei tessuti periprotesici;
- ad effettuare un intervento di revisione chirurgica della protesi (vd. pag. 46 della CTU redatta in corso di giudizio).
In altri termini, all'esito delle indagini eseguite nel corso dell'intervento chirurgico esplorativo, è possibile affermare che “nei tessuti presenti intorno alle protesi e nel liquido periprotesico” “era pagina 13 di 18 sussistente un processo infiammatorio cronico con richiamo di cellule deputate a svolgere attività di fagocitosi verosimilmente verso i detriti liberati lentamente dal sistema protesico atteso la negatività per flogosi batteriche”, il che spiega sia “il dolore a carico dell'anca divenuto ingravescente a distanza di tre anni dal primo intervento con associato liquido articolare”, sia “il basso dosaggio del cromo e del cobalto sierico” al 19.01.2013 “che allo stato era giustificato da una lenta formazione di detriti” ed il conseguente “graduale rilascio di ioni, a dimostrazione di una lenta ed inesauribile formazione di detriti determinato da un impianto” “difettoso rispetto ad altri impianti metallo- metallo” (pag. 43-49 della CTU redatta in corso di causa).
Pertanto, come condivisibilmente messo in rilievo dal Collegio peritale, anche in assenza di livelli di cobaltemia a 20 pbb (i quali da soli raccomandavano di procedere con intervento di revisione delle protesi) – e, dunque, anche in assenza di una metallosi sistemica (circostanza che si spiega in ragione del breve periodo intercorso dall'impianto avvenuto nel 2009, vd. pag. 70 della CTU redatta in corso di causa) – nel Maggio del 2012 (ossia al momento dell'esecuzione dell'intervento chirurgico esplorativo) la protesi aveva espresso la sua tossicità a livello locale mediante la reazione dei tessuti molli con infiammazione cronica e raccolta di liquido, potendo ritenersi che “si era in concreto verificata una condizione di metallosi localizzata” (vd. pag. 70-71 della CTU redatta in corso di causa), di talché i sanitari avrebbero dovuto pianificare nel Maggio 2012 un trattamento chirurgico di revisione del primitivo impianto (vd. pag. 50 della CTU redatta in corso di causa).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla , è possibile sostenere che, secondo il CP_5 canone probatorio proprio del processo civile, un intervento chirurgico di revisione della protesi avrebbe evitato i danni riportati da parte attrice, essendo rimasto privo di riscontro probatorio, alla luce delle condivisibili risultanze della CTU l'assunto della stessa secondo cui tale intervento avrebbe esposto il paziente ad un “rischio certamente maggiore di sequele importanti fino a determinarne il decesso” (vd. pag. 11 della comparsa ex art. 190 c.p.c. della ). La CP_5 Cont convenuta non ha, pertanto, fornito alcun supposto di prova tecnico-scientifico, idoneo a legittimare la scelta dei sanitari di non procedere alla revisione dell'impianto, anche considerata la generica motivazione contenuta nella cartella clinica (“in assenza di metallosi obiettivamente osservabile sia nel recesso articolare sia nei tessuti molli periprotesici e considerando l'elevato rischio di danno iatrogeno nel rimuovere il cotile”).
Il danno risarcibile
9. Ciò posto, parte attrice ha, in primo luogo, richiesto il risarcimento del danno biologico, il quale può essere definito come la lesione, temporanea o permanente della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (art. 138 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 209/2005 e art. 139 co.
2 d.lgs. n. 209/2005).
In particolare, parte attrice ha lamentato sia la limitazione dell'articolazione coxo-femorale e della coxalgia, sia la sussistenza di ulteriori disturbi quali forti cefalee, disturbi visivi, ronzii auricolari e pagina 14 di 18 dolorabilità sia, infine, la metallosi derivante dall'alta concentrazione di cromo e cobalto presente negli esami ematici.
Dalla consulenza tecnica redatta in corso di causa è emerso che:
- permane, all'esito degli accertamenti medico legali svolti, “antralgia all'alca destra con difficoltà di deambulazione” (vd. pag. 51 della CTU), sussistendo, in particolare, sia il dolore che la disfunzione nella deambulazione, come si evince dal ricorso agli stessi specialisti ortopedici e dai ripetuti esami strumentali, dolore che non è sine causa ma è da ricollegare alla mancata revisione della protesi in quanto l'istologia svolta nel corso dell'intervento esplorativo del 2012 ha confermato il processo flogistico (vd. pag. 71 della CTU);
- sussiste un anomalo (anche rispetto ad altri impianti metallo-metallo) aumento dei valori del
Cromo e del Cobalto, il quale, tuttavia, allo stato, non ha determinato disfunzioni sistemiche o a carico di altri distretti anatomici, di talché “allo stato non sussiste un incremento del danno biologico non essendo emersi specifici disturbi, né documentate patologie o condizioni morbose in altri distretti anatomici, che possano ipoteticamente porsi in relazione causale con la presenza di ioni cobalto e cromo in circolo” anche considerando che “la stessa letteratura scientifica non ha ancora ben declinato e delineato le condizioni morbose correlabili alla presenza di valori elevati di tali ioni nel sangue, ad eccezione della patologia tiroidea e neoplatica” (vd. pag. 50 della CTU redatta in corso di giudizio), insussistenti nel caso di specie.
- non sono stati riscontrati i sintomi e i segni lamentati da parte attrice a carico dell'apparato visivo, uditivo e neurologico (pag. 48-49 della CTU)
Alla luce di ciò i CTU hanno chiarito che:
- in caso di esito favorevole (ripresa articolare quasi completa) di una protesizzazione di anca non complicata da impianto difettoso e con recupero dell'autonomia deaumbulatoria si ha un danno biologico del 15%;
- nel caso di specie l'esito della protesizzazione non può considerarsi favorevole (a causa – si ripete – non dell'intervento di sua installazione nel 2009 ma della sua mancata revisione nel 2012) ma vede il riscontro di una limitazione funzionale dell'articolazione coxo-femorale e coxalgia, di talché residua un danno biologico complessivo del 25-30%.
9.1. Ritiene il Tribunale che ai fini della quantificazione di un simile danno possono trovare applicazione i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di menomazioni
"concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito secondo cui il risarcimento “va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e, poi, quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro”, dovendosi poi procedere “a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od pagina 15 di 18 integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, 29 settembre 2022, n. 28327).
Invero nel caso di specie si ha una situazione analoga data dalla presenza di una invalidità conseguente all'esito di una protesizzazione favorevole (paragonabile alla sussistenza di una menomazione preesistente) e di una maggiore invalidità dovuta ad un intervento chirurgico errato
(ossia, nel caso di specie, l'omessa revisione della protesi).
Pertanto, in applicazione del meccanismo di liquidazione del danno elaborato dalle Tabelle milanesi, tenuto conto dell'età del danneggiato (66 anni) al momento dell'intervento esplorativo
(17.05.2012) nel caso di specie il danno risarcibile è pari ad € 78.547,00 dato dalla differenza tra €
121.144,00 (invalidità al 27% - dovendo prendere in via equitativa la mediata tra il 25% e il 30% - in conseguenza della mancata revisione della protesi) ed € 42.597,00 (invalidità al 15% in caso di esito favorevole di una protesizzazione di anca)
9.2. Nella liquidazione del suddetto importo è stato considerato anche il danno morale, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza, costituisce una voce autonoma non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
L'art. 138 co. 2 lett. e) d.lgs. n. 209/2005 prevede, infatti, che «al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico» «è aumentata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione».
Ne deriva che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, spetta al giudice accertare l'esistenza anche del danno morale in quanto, solo una volta accertata la suddetta esistenza, è possibile procedere alla quantificazione del danno subito applicando le relative tabelle dovendo – in caso contrario – considerare la sola voce del danno biologico, depurata dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 10 novembre 2020, n. 25164).
Ai fini della prova del danno morale è possibile – e centrale - il ricorso alla prova presuntiva avendo la Suprema Corte chiarito che alla necessità di un rigoroso onere di allegazione non corrisponde un altrettanto rigoroso onere probatorio, essendo possibile far ricorso alle massime di esperienza, anche al fine di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito (cfr. Cass. Civ. n. 25164/2020 cit.). A tal fine, “un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute” è rappresentato dalla “corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto al sorgere di una sofferenza soggettiva”, di talché tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento interferenziale consente di presumere l'esistenza di un pagina 16 di 18 correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. Civ., n. 25164/2020 cit.).
Ritiene il Tribunale, alla luce della vicenda per cui è causa, considerata la tipologia di danno riscontrato nonché la consapevolezza circa il progressivo aumento delle componenti metalliche nel sangue, di poter presumere l'esistenza di tale voce di danno che, pertanto, deve essere oggetto di liquidazione.
9.3. In assenza di ogni tempestiva allegazione e prova, non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno subito costituendo principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non possono giustificare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, occorrendo a tal fine la presenza di circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendano in concreto il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre
2019, n. 28988).
9.4. Nella quantificazione del danno, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, alcuna somma può essere riconosciuta per l'invalidità temporanea (sebbene riscontrata nella CTU redatta nel procedimento ex art. 696bis c.p.c.) in quanto trattasi di un danno di cui non può essere chiamato Cont a rispondere la convenuta dovendosi ritenere verosimile che parte attrice avrebbe riportato Cont conseguenze pregiudizievoli quantomeno analoghe ove la avesse tenuto la condotta alternativa lecita, ossia ove avesse sottoposto il paziente ad un nuovo intervento di revisione dell'anca.
10. In conclusione la deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice CP_5 di € 78.547,00
Sul totale del danno così liquidato deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712): pertanto, previa devalutazione alla data del sinistro (17.05.2012) della somma espressa in moneta attuale, alla somma via via rivalutata annualmente devono essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento dannoso fino alla data della presente sentenza.
Da tale data, giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, poi, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
Le spese di lite
11. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta . CP_5
Esse, tenuto conto del valore della controversia (in applicazione del criterio del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché dell'attività professionale svolta, si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014 in € 3.645,00 per il procedimento pagina 17 di 18 r.g. 742/2013 ex art. 696bis c.p.c. (€ 1.080,00 per la fase di studio, € 945,00 per la fase introduttiva ed € 1.620,00 per la fase decisionale) e, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022 in € 14.103,00 per il presente giudizio (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Quanto al rapporto tra parte attrice e la società sussistono, in ragione Controparte_2 della particolarità della fattispecie e della complessità delle questioni trattate, ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2 c.p.c. anche considerando che parte attrice ha subito nel 2009 l'impianto proprio di quella tipologia di protesi successivamente ritirata dal commercio ed ha riportato danni in conseguenza del difetto di tale protesi.
11.1. Le spese di CTU sia nel procedimento r.g. 742/2013 (come liquidate con decreto del
24.09.2014) e sia nel presente giudizio (come liquidate con decreto del 9.04.2022) sono poste Cont definitivamente a carico di parte convenuta di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro e
[...] Controparte_6 [...]
ogni contraria domanda e eccezione respinta e/o assorbita, così Controparte_2 dispone:
1) accoglie la domanda di parte attrice nei confronti della e, per l'effetto, condanna CP_5 la al pagamento in favore di di € 78.547,00 oltre interessi come CP_5 Parte_1 da par. 10 della motivazione;
2) rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti della;
Controparte_2
3) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si CP_5 liquidano, in relazione al procedimento r.g. 742/2013 in € 252,00 per anticipazioni ed € 3.645,00 per onorario oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge e, in relazione al presente procedimento in € 786,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per onorario oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario;
4) compensa le spese di lite tra parte attrice e;
Controparte_2
5) pone le spese di CTU come individuate nel par. 11.1 della motivazione definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_5
26.01.2025
[...]
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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