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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/12/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 656 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.); promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
OL AL (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE DEI C.F._1
KENNEDY 13 20027 RESCALDINA, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. GIACOMUCCI MARCO (C.F. ), domiciliata in V. G. C.F._2
REGNOLI N. 78 47121 FORLÌ, in virtù di procura del 11.04.2023; convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- accertato e dichiarato l'inadempiente condotta della convenuta per i fatti descritti in atti ed in particolare anche in relazione ai disposti di cui agli artt. 1175/1375 c.c., condannare la stessa al risarcimento dei conseguenti danni quantificati nella somma di € 156.602,37 per i motivi dedotti in causa, o di quell'altra maggiore che riterrà, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
1 Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta, sulla base di quanto esposto nel presente atto: in via preliminare e in rito: accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Forlì in ordine alla presente controversia, essendo competente per materia e per territorio, in via esclusiva ed inderogabile, il Tribunale di
Bologna - sezione specializzata per le imprese, a norma dell'art. 3 D. L. vo 168/2003, ordinando la riassunzione della causa dinanzi a detto Giudice;
nel merito: dichiarare la decadenza / prescrizione dall'azione di garanzia per vizi e difetti delle opere ex artt. 1667, 2° e 3° comma c.c. esperita dall'attrice nella presente causa e, comunque, dichiarare inammissibili ex art. 1383 c.c. e/o respingere e disattendere in toto le domande avanzate dall'attrice, nei confronti della convenuta, Parte_1
nella presente causa, poiché del tutto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1 con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi di lite, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche e integrazioni, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e
2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. sponendo in citazione che: CP_2 Parte_1
sin dall'anno 2004, è operante nel campo del building retail, cioè nell'allestimento “chiavi in mano” (opere di edilizia leggera, impianti elettrici e meccanici ed elementi di arredo) di spazi commerciali in favore di clienti, quali il gruppo , McDonalds e CP_3 CP_4 CP_5
Desigual:
a fine 2018, un proprio dipendente ( proponeva di collaborare con Persona_1
tre società esterne, tra cui la convenuta ma anche Controparte_1 [...]
(tutte collegate da relazioni familiari e partecipazioni Controparte_6 Controparte_7 societarie incrociate), in favore delle quali trasferiva il proprio “know how” tecnico- Parte_1 operativo e concludeva accordi di cooperazione in esclusiva per la realizzazione dei già menzionati progetti, a tal punto da affidarsi solo ed esclusivamente al gruppo costituito da queste tre società, dal nome “Gruppo Max” (all. 6-8, in fasc. attore);
nel corso dell'esecuzione dei lavori, si manifestavano prima una serie di episodi inattesi, quali l'emissione di alcune fatture sospette e le dimissioni del dipendente il giorno 7.01.2020, Per_1
2 problematiche che sembravano risolversi solo apparentemente con l'atto di transazione del
21.04.2020 (all. 9), successivamente, la condotta delle tre società peggiorava (in particolare della convenuta , in quanto si verificavano accessi in cantiere da parte di soggetti Controparte_1 non autorizzati, quali appunto l'ex dipendente nonché abbandono di rifiuti ed inerti Per_1 all'interno del centro commerciale di transiti di veicoli ad alta velocità denunciati Parte_2 dal coordinatore della sicurezza (all. 10, in fasc. convenuto);
una volta denunciate tali condotte, le maestranze dell'appaltatore e delle Controparte_1
due subappaltatrici e abbandonavano i centri commerciali Controparte_6 Controparte_7
e arrecavano un pregiudizio a carico dell'attrice costituito dal reperimento di altre ditte per completare le opere;
ciò nonostante, a dire dell'attrice, siccome riceveva rassicurazioni circa l'imputabilità delle condotte al solo ex dipendente giungeva ad affidare sempre a la Per_1 Controparte_1 realizzazione di opere edili e montaggio arredi del negozio Desigual ubicato all'interno del centro commerciale "IL LINGOTTO" di Torino, denominato “Galeria”. Senonché le lavorazioni procedevano a rilento e, una volta ultimate, emergevano una serie di vizi e difetti descritti nel verbale di consegna che la si impegnava ad emendare (all. 13-14, id.); Controparte_1
a cagione dell'inerzia e dell'incapacità della convenuta di provvedere al ripristino e vista la scarsa qualità delle lavorazioni, affidava ad altri, non più alla la Parte_3 Parte_1 ristrutturazione di quattro negozi Outlet, in particolare presso DI Village” (a Foiano della Chiana -AR- via E. Ferrari 5), “RAciacorta Village” (a OD LA -BS- P.zza Cascina
Mole 1/2), “Palmanova Village” (a Joannis Di Aiello Del Friuli -UD- SP 126 Km 1,6, “Mantova
Village” (sito a Bagnolo San Vito -MN- Via M. Biagi). Tali gravi condotte di concorrenza sleale, secondo l'assunto attoreo, avrebbero trovato conferma nel corso dell'istruttoria svolta innanzi al
Tribunale di Monza (R.G. n. 8344/21, all. 25).
1.1. Sulla scorta di tali premesse, hiede la condanna di controparte al Parte_1 pagamento della somma di € 120.186,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui €
30.186,50, quali costi di ripristino ed emenda dei vizi presso il cantiere di Torino, costi di perizia, tecnici e amministrativi, ed € 90.000,00, a titolo di lucro cessante per il mancato affidamento dell'appalto dei quattro successivi cantieri, delle cui lavorazioni veniva incaricata
[...]
(20-25% rispetto al prezzo/mq dell'appalto tenuto conto del forfait di € Parte_4
1.000,00/mq e i 469 mq totali dei 4 outlet).
1.2. Resiste in giudizio chiedendo: Controparte_1
3 a) la pronuncia d'incompetenza, in favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi del disposto ex art. 3 D.lgs. 168/2003, in quanto gli atti di concorrenza sleale e la condotta contraria al canone di buona fede posti a fondamento della domanda attorea sarebbero stati commessi utilizzando il “know-how” della società attrice nel corso dei rapporti commerciali intrapresi;
b) la dichiarazione di decadenza ex art. 1667, 2° e 3° co., c.c., essendo decorso il termine per la denuncia dei vizi posto che le opere venivano ultimate nell'anno 2020 come si evincerebbe anche dalla fattura n. 80/001 del 30.06.2021 (già oggetto di decreto ingiuntivo n. 5447/2022, v. all. 3, in fasc. convenuto), ed essendo stata inviata la corrispondenza oltre il termine, e cioè nell'anno 2021 (all. 15, 17 e 18, in fasc. attore);
c) nel merito, l'accertamento della non genuinità delle sottoscrizioni apposte sugli “accordi di riservatezza” datati gennaio 2020 e sull'atto di transazione del 21.04.2020 (all. 6-9, in fasc. attore, questione dedotta nell'ambito di altri giudizi innanzi ai Tribunali di Forlì,
Rimini e Monza, v. all. 1).
2. Ciò premesso, in virtù dell'ordinanza emessa in data 22.02.2024, le parti venivano sollecitate a comporre bonariamente la controversia sulla base della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione da parte di in Controparte_1 favore di della somma omnicomprensiva di € 30.000,00, inclusi accessori, Parte_1 con compensazione integrale delle spese di lite.
2.1. Tale proposta veniva accettata dalla sola parte attrice, con conseguente prosecuzione della causa e avvio della fase istruttoria, per mezzo dell'escussione dei testi di parte attrice Tes_1
e (verbale d'udienza del 10.02.2025), e nonché
[...] Tes_2 CP_8 Testimone_3 dei testi di parte convenuta e (verbale CP_9 Persona_1 Testimone_4
d'udienza del 7.04.2025).
Al completamento dell'istruttoria, la causa veniva inoltrata all'udienza del 19.11.2025, previa concessione di un termine per memorie conclusive.
3. La domanda va parzialmente accolta per i seguenti motivi.
3.1. Sull'eccezione d'incompetenza.
Non sussistono, in chiave pregiudiziale, elementi per mutare il convincimento già espresso.
4 Con l'ordinanza del 14.09.2023, veniva delibata tale eccezione, rigettandola, stante petitum e causa petendi afferenti entrambi: “all'accertamento della violazione del regolamento contrattuale e del mancato rispetto del canone di buona fede e correttezza” (v. ordinanza del 14.09.2023).
Difatti, la domanda non inerisce alla materia societaria e i vizi lamentati non riguardano gli aspetti relativi al know how aziendale, bensì sono relativi al grado di diligenza richiesta ai fini della realizzazione a regola d'arte delle opere commissionate.
3.2. Sull'eccezione di decadenza e di prescrizione.
Ugualmente, si rinvia al convincimento di cui all'ordinanza del 14.09.2023, ove veniva evidenziato come la domanda fosse formulata in base “al criterio generale della responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c.” (v. ordinanza 14.09.2023), in dettaglio, l'accertamento del diritto al risarcimento del danno da violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., a nulla rilevando le disposizioni specifiche in materia di garanzia dell'appaltatore di cui agli artt. 1667 e s.s.
3.3. Sull'ammissibilità della domanda attorea.
Occorre innanzitutto precisare che il rapporto piuttosto articolato intercorso tra le parti dava origine ai seguenti contenziosi:
i. Tribunale di Monza (R.G. n. 8344/2021), nei confronti delle tre società
[...]
e ad oggetto Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1
l'accertamento della responsabilità da inadempimento degli accordi transattivi sottoscritti dalle parti nel periodo 2019 - 2020, e conseguente domanda di condanna al pagamento di una penale di € 100.000,00 (accoglimento della domanda e conferma in grado d'appello, ricorso per cassazione manifestamente infondato, v. ordinanza del 25.09.2025, all. A note conclusive attrice);
ii. Tribunale di Forlì (R.G. n. 1831/2022), nei confronti dell'odierna convenuta, ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di n. 52 fatture, definito con sentenza di accoglimento emessa in data 23.09.2025;
iii. Tribunale di Lecco, nei confronti dell'ex dipendente , giudizio per Per_1 Persona_1 accertamento della di lui responsabilità per condotte contrarie a buona fede e per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
3.4. Ebbene, va chiarito che la domanda ammissibile in questa sede è soltanto quella ad oggetto l'accertamento della violazione dei canoni di buona fede e correttezza ai sensi degli artt.
5 1175 e 1375 c.c., unitamente al diritto al risarcimento rispetto alle opere realizzate all'interno del negozio Desigual di Torino, mentre sono escluse -in quanto inammissibili- le questioni già sollevate e/o accertate nell'ambito di altri giudizi, quali il contenuto degli accordi transattivi e la loro esecuzione, la legittimità o meno della clausola penale, le fatture azionate nel procedimento monitorio e le condotte di concorrenza sleale compiute dall'ex dipendente Per_1
3.5. Sulla violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Dunque, il presente giudizio ha ad oggetto la violazione della buona fede e correttezza nell'adempimento delle prestazioni di cui al contratto d'appalto per la realizzazione del punto vendita Desigual all'interno del centro commerciale “Lingotto” di Torino.
3.6. La buona fede, che impone ad entrambe le parti la correttezza nell'esecuzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1175 c.c., costituisce una regola di condotta generale, attuativa del principio di solidarietà sociale prescritto dall'art. 2 Cost.
Alle parti viene richiesto di compiere tutte quelle condotte che, rispetto alle circostanze del caso concreto e nei limiti di un sacrificio apprezzabile ed esigibile, risultino necessarie alla salvaguardia dell'interesse non solo proprio ma anche della controparte.
3.7. In tal senso, la buona fede prevede l'adempimento di c.d. “obblighi integrativi prestazionali”, ossia strumentali ed accessori rispetto alla realizzazione di interessi contrapposti, tra cui l'adempimento e/o l'adeguamento nel corso dell'esecuzione di pattuizioni non espressamente previste, il rispetto di obblighi di informazione nell'ipotesi di mutamenti di circostanze, nonché la tolleranza di fronte a questioni che non compromettano in maniera significativa l'utilità o la finalità del contratto.
3.8. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, dunque, la buona fede è “il nerbo delle regole di condotta - dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico – che governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri.” (Cass., sez. 3, sentenza n. 8277 del 27/03/2024).
In altri termini, essa non si riassume più unicamente in un criterio di valutazione delle condotte, ma rappresenta un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali e la principale fonte di integrazione del contratto, che obbliga i contraenti di superare i propri interessi egoistici e tenere sotto adeguata considerazione gli interessi altrui, al punto che “la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato” (ex multis, Cass., sez. 1, sentenza n. 21250 del 06/08/2008, Cass., S.U., n. 28053/08, conformi Cass., n. 1618/09;
Cass., 22819/10; Cass., n. 9200/21).
6 3.9. Quanto al caso di specie, emerge documentalmente che:
a. la convenuta non eseguiva a regola d'arte i lavori commissionati, al punto che la stessa committente segnalava la sussistenza di difetti da emendare (v. verbale di consegna del cantiere, doc. 13);
b. una volta sollecitata dalla committente, accettava di eseguire le Controparte_1 lavorazioni (doc. 15 attrice);
c. tuttavia, i ripristini venivano eseguiti con superficialità ed in modo approssimativo, come evidenziato dal consulente di fiducia della società, ingegnere (doc. 19 attrice), Tes_2 nel cui elaborato descrive le difformità e i vizi riscontrati, stimando i costi per gli interventi di correzione in € 28.000,00, di cui € 8.350,00 (pavimentazione magazzino), €
11.450,00 (pavimentazione area di vendita) ed € 8.200,00 (residue sistemazioni).
3.10. La verifica compiuta dal consulente di parte trova ampio riscontro nell' istruttoria orale.
In particolare, vanno menzionate le dichiarazioni dei testi e il primo, quale Tes_1 Tes_3 ingegnere che coordinava i lavori di ripristino del negozio, ha confermato il contenuto dello scambio di e-mail tra luglio e agosto 2021 (doc. 52 e 53 attrice), mentre il secondo: “ero in contatto con e mi aveva confermato che sarebbe intervenuto per effettuare i ripristini, così hanno fatto anche in Tes_5 passato;
[…] i lavori di ripristino sono iniziati ma sono iniziati molto in ritardo, ricordo che le lavorazioni di sistemazione sono iniziati a marzo 2022; [i lavori di risistemazione] si protraevano per due settimane, venivano eseguite la stuccatura delle prese, la chiusura dei fori presenti nelle pareti, la pulizia e sverniciatura delle grucce, la ritinteggiatura e pulizia degli ambienti, c'erano i pavimenti staccati, i muri rovinati, ricordo che i lavori venivano eseguiti di notte perché il negozio la mattina doveva vendere” (verbale d'udienza del 7.04.2025).
Il teste , responsabile dell'impresa incaricata da di eseguire i lavori di CP_8 Parte_1 emenda, ha confermato che: “nei giorni 15-22/03/22, in orari notturni, svuotavamo il negozio e la mattina lo riempivamo, in questi giorni abbiamo asportato 18 mq di pavimentazione in piastrelle del magazzino nonché mq 142 della pavimentazione in cemento/resina dell'area vendita, abbiamo poi preparato il sottofondo, ripavimentato sia l'area vendita che magazzino;
era sempre con noi, sempre, l'ingegnere ha diretto le Tes_1 maestranze impegnate e noi lavoravamo in base alle sue indicazioni, ci dava indicazioni per lo svuotamento di arredi, scaffali vestiti, attrezzature e arredi di magazzino e area vendita (verb. ud. cit.).
3.11. Relativamente al quantum debeatur, viene effettuata una stima sulla base del sopralluogo del
14.11.2021 che descrive lo stato dei luoghi in data antecedente alle opere di emenda eseguite nell'anno 2022 (v. doc. 20 – 24 citazione).
7 All'importo di € 28.000,00 sopra riportato, va aggiunto il compenso di € 1.068,80 e di € 3.810,53, rispettivamente spettante a e (doc. 61), pari ad un importo complessivo di € Tes_2 Tes_1
32.879,33, oltre interessi.
3.12. Non sussistono invece le condizioni per riconoscere la componente da lucro cessante, in relazione al mancato affidamento degli appalti relativi agli outlet DI Village”,
“RAciacorta Village”, “Palmanova Village” e “Mantova Village”.
Dal comparto probatorio, infatti, non emerge un'eziologia, ancorché nella prospettiva dell'id quod prelumque accidit, rispetto alla perdita delle già menzionate commesse, in quanto la documentazione versata in atti dall'attrice è afferente a fatti estranei all'oggetto della presente causa e che, viceversa, lega l'evento ad una concatenazione di altri fattori e circostanze, già contestati nell'ambito dei procedimenti civili sopra menzionati.
3.13. In realtà, aveva revocato gli incarichi a cagione di una sfiducia maturata Parte_3 nei confronti dell'attrice, verosimilmente per i comportamenti di concorrenza sleale contestati all'ex dipendente (diffusione di false informazioni ai fornitori e sviamento della clientela, v. Per_1 doc. 5, memoria co. 6°, n. 1) e richiamati dal teste in udienza innanzi all'adito Tribunale “era Tes_3 stata inviata un'e-mail di tale RA, capo di Desigual, con tutte i difetti del negozio e ci aveva scritto che “non era la solita e ci aveva convocato in negozio per andare a vedere di persona;
[..] sì, confermo che hanno detto Parte_1
Per_ sia RA che (collaboratore di RA) che non ci fidavano più di noi e per questo non hanno consentito a di realizzare i 4 negozi outlet di cui ho detto”; aggiungeva inoltre “erano tutti nostri conoscenti, mi Parte_1
Per_ hanno detto quelli di Desigual, ma anche che avesse proposto a di realizzare i centri Pt_4 Pt_4 commerciali di Palmanova, Valdichiana, Mantova, RAciacorta. Quelli di Desigual mi hanno detto che, siccome non si fidavano più di si erano rivolti a […] “conosco molto bene , ho Parte_1 Pt_4 Persona_1 lavorato con lui dieci anni fino al 07/01/2020, ricordo bene questa data, non so per quale motivo abbia lasciato
Lui seguiva i cantieri con noi. Poi lui andò a lavorare a ma poco dopo iniziò una collaborazione Parte_1 Pt_2 con la società . Questa società era il nostro fornitore, lo so perché iniziò a Parte_4 Testimone_4 lavorare nei cantieri di Desigual che avremmo dovuto fare noi, sono i negozi di Palmanova, Valdichiana,
Mantova, RAciacorta”, verb. ud. 7.04.2025).
3.14. D'altronde, la stessa ditta convenuta, lungi dall'essere inaffidabile alla committente
Desigual, in realtà eseguiva, questa volta sotto la direzione di altra impresa, le Parte_4 lavorazioni all'interno dei cantieri riappaltati, in base alle dichiarazioni rese dal teste Parte_4
(responsabile di : “la società Gecko è stata l'appaltatrice per i negozi outlet di cui al
[...] Parte_4
8 capitolo, che io ricordi non c'è stata alcuna proposta o intermediazione per ottenere gli appalti, posso dire che ho avuto contatti diretti con Desigual. Avevo lavorato in passato con Desigual, tramite l'appalto per i Parte_1
Per_ quattro negozi outlet è arrivato tramite la persona di referente di Desigual, mi era stato dato il suo contatto telefonico da un'altra persona che non ricordo. Dopo una prima verifica di accreditamento della mia azienda
ho superato positivamente la valutazione di Desigual, e mi hanno proposto la realizzazione dei quattro Pt_4 negozi outlet, non ricordo se abbiamo fatto una gara di aggiudicazione;
confermo che io, come titolare di Pt_4
Part (all'epoca ora ), ho appaltato alle società e Pt_4 Controparte_1 Controparte_6 CP_7
su committenza di DESIGUAL Barcellona, i lavori edili, di montaggio arredi e complementi relativi
[...] alla ristrutturazione dei 4 seguenti negozi di cui al capitolo” (verb. ud. 7.04.2024). Parte_5
3.15. Dunque, se, per un verso e come già accertato in altri procedimenti, emerge un nesso tra il mancato affidamento dei quattro appalti ed il contegno abusivo tenuto dall'ex dipendente per altro verso, la medesima eziologia è carente, pur in ottica indiziaria, rispetto alla Per_1 condotta della società convenuta ed il pregiudizio sofferto in capo a Controparte_1
Parte_1
4. In conclusione, la domanda attorea va accolta nei limiti di quanto sopra argomentato nei limiti di un contegno approssimativo e negligente tenuto dalla società convenuta nell'ambito del rapporto d'appalto di cui al punto vendita Desigual all'interno del centro commerciale “Lingotto” di Torino.
La somma è pari ad € 32.879,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dalla data della diffida (4.11.2021, all. 17) al saldo effettivo
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche in ragione del contegno tenuto dalla convenuta rispetto alla proposta giudiziale di cui all'ordinanza del 22.02.2024.
Non sussistono, infine, ragioni per emettere una statuizione per lite temeraria a carico della convenuta.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di dell'importo di € 32.879,33, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 4.11.2021 al saldo;
9 2) condanna a corrispondere, in favore Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in € 799,60 per esborsi ed in € 14.103,00 per
[...] compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 9 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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