Sentenza 29 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2019, n. 43941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43941 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PU RI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 16/04/2019 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 05/03/2019, il G.i.p. del Tribunale di Forlì applicava - per quanto specificamente rileva in questa sede - a PU RI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di associazione per delinquere e di estorsione, a lui rispettivamente scritti ai capi 1 e 13 della rubrica. Adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna ha parzialmente riformato il titolo cautelare, annullando l'ordinanza applicativa della misura limitatamente al reato di cui al capo 13. 2. Ricorre per cassazione il PU, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria. Si censura l'ordinanza del Tribunale, in primo luogo, per valorizzato - ai fini della configurabilità del sodalizio - la società WE WORK s.r.I., in contrasto con i principi giurisprudenziali in materia, secondo i quali deve sussistere una tale torsione dei suoi connotati da non poterla più identificare come società commerciale operante nella realtà socio-economica, ma come organismo dedito alla commissione di delitti: si evidenzia, a tal fine, che le condotte illecite in contestazione, comparate al volume d'affari della WE WORK, superavano di poco il 3%. Si censura inoltre la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui aveva richiamato la condotta del PU nei confronti dei concessionari della società (da ritenere del tutto normale in un'ottica volta ad estendere la rete di vendita di strutture commerciali, come resto affermato dallo stesso Tribunale trattando del reato di estorsione). Né la tesi difensiva imperniata sull'autonomia dei concessionari rispetto all'azione del PU poteva essere disattesa, come aveva fatto il Tribunale, richiamando una pretesa "influenza" del PU: risultava insuperabile, al riguardo, l'ostacolo costituito dalla mancata contestazione al ricorrente dei reati fine (salvo il capo 13, annullato in sede di riesame).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. E' opportuno richiamare, preliminarmente, il consolidato indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte in relazione all'oggetto e ai contorni dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti in materia cautelare, secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone Rv. 269438). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo contestato al PU al capo 1) della rubrica, risultano immuni da censure deducibili in questa sede.
2.1. Il Tribunale di Bologna ha invero compiutamente illustrato - in piena sintonia con il provvedimento applicativo della misura - gli elementi ritenuti idonei a comprovare l'ipotesi accusatoria, imperniata sulla duplice tipologia di attività emersa con riferimento alla WE WORK s.r.l.s. (società riconducibile al PU, che ne era stato l'amministratore di diritto dal 2013 al 2017 e, in seguito, l'amministratore di fatto della stessa): da un lato, l'attività di vendita "porta a porta" di beni di vario genere (quale concessionaria della VITHA GROUP), svolta avvalendosi di un sistema "piramidale" che vedeva al vertice il PU, ai livelli successivi i concessionari e, infine, la rete di venditori;
d'altro lato, l'illecita acquisizione dei dati anagrafici e reddituali delle persone coinvolte nel giro d'affari della società (persone che i venditori erano contrattualmente tenuti a reperire), al fine di utilizzarli per ottenere - altrettanto illecitamente, all'insaputa degli apparenti "beneficiari" - finanziamenti presso la finanziaria SANTANDER CONSUMER BANK, avvalendosi della intermediaria KING di LV AN (in alcuni casi, i contratti di finanziamento venivano conclusi a nome dei venditori, altrettanto ignari: cfr. pag. 7 dell'ordinanza applicativa della misura emessa dal G.i.p.). In particolare, il Tribunale ha valorizzato: le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da dipendenti della WE WORK (relative alle concrete modalità di acquisizione illecita dei dati e di avvio dei rapporti di finanziamento, al diretto incameramento delle somme da parte del PU, all'utilizzo di quelle residue per l'acquisto di altri beni da rivendere ad ulteriori clienti, alla provvisoria detenzione dei beni a cura di alcuni dipendenti della società, prima della rivendita); il carattere fittizio dell'intermediazione della KING, in realtà amministrata da una dipendente della WE WORK;
il ruolo-chiave svolto da CH NI, "braccio destro" del ricorrente, nella comunicazione dei dati alla SANTANDER in vista dei finanziamenti (circostanza comprovata anche dal rinvenimento, nella disponibilità del CH, delle credenziali di accesso per accedere al portale della finanziaria, oltre che dei timbri relativi alle ditte intermediarie: cfr. sul punto anche pag. 31 ord. G.i.p.); il tenore di alcune intercettazioni relative ai problemi emersi con una finanziaria, riferiti dal PU ad una dipendente;
l'esistenza di ulteriori ditte che avevano svolto il ruolo di apparente intermediario con la SANTANDER, dopo la cessazione dell'attività della KING. In presenza di tali univoche risultanze, il Tribunale ha tra l'altro ritenuto irrilevante il fatto che la WE WORK operasse anche in modo lecito nel settore delle vendite "porta a porta", posto che tale circostanza non escludeva certo lo svolgimento anche della accertata attività illecita. Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo a giustificare la valutazione di sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo contestato al PU, e del tutto privo di contraddittorietà o illogicità evidenti.
2.2. A diverse conclusioni del resto, non può giungersi sulla base della prospettazione difensiva, che, per un verso, appare volta a minimizzare l'incidenza quantitativa dell'attività illecita, rispetto all'ammontare complessivo del volume d'affari della WE WORK. Il rilievo risulta peraltro del tutto inconferente ai fini che qui interessano: al di là del fatto che le pratiche di finanziamento originate da condotte illecite ammontano allo stato ad alcune decine (cfr. pag. 9 dell'ordinanza impugnata), e della conseguente impossibilità di ricondurre tali condotte a fenomeni occasionali, quel che rileva è che il Tribunale ha del tutto correttamente valorizzato anche la struttura della WE WORK, per ritenere sussistente il reato associativo, avendo chiarito che proprio in quell'ambito, grazie anche alle energie lavorative a disposizione del PU, erano maturate le condizioni per lo svolgimento dell' attività illecita: e ciò indipendentemente dal fatto che la WE WORK operasse anche lecitamente nel settore del "porta a porta" (emerge anzi, dalla lettura del provvedimento impugnato e dell'ordinanza applicativa della misura, che proprio grazie a tale settore era possibile, per il PU ed i sodali, disporre di sempre nuove identità, da utilizzare nelle illecite richieste di finanziamento). Per altro verso, la difesa ricorrente ripropone la tesi dell'autonomia dei concessionari rispetto al PU, e dunque della riconducibilità solo ai primi, e non anche al secondo, delle condotte illecite. Il rilievo risulta non deducibile in questa sede, implicando all'evidenza una (non consentita) sollecitazione a rivisitare il merito delle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato: valutazioni con le quali il Tribunale ha disatteso la ricostruzione difensiva, sulla base delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni acquisite da cui era emerso un vero e proprio rapporto di stretta dipendenza tra il PU e i concessionari (cfr. pag. 9 dell'ordinanza impugnata).
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del PU al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i