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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Provvedimenti in
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno caso di
17/12/2025, nelle persone dei magistrati: inadempienze o dott. DO RE Presidente rel. violazioni (Art. dott. Gaetano Catalani Giudice 473 bis.39 C.p.c.) dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 784/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), con l'avvocato VEGLIA MARGHERITA, C.F._1
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), contumace C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (Art. 473 bis.39 C.p.c.)
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente in favore di Parte_1
il procuratore costituito proponeva ricorso diretto all'emissione di
[...]
provvedimenti sanzionatori nei confronti di ai sensi dell'art. Controparte_1
473bis n. 39 c.p.c. per la violazione delle condizioni di divorzio.
Assumeva il ricorrente che la controparte aveva disatteso l'obbligo stabilito in ordine al riversamento delle somme da lei ottenute a titolo di assegno unico universale, che secondo la sentenza andavano accumulate su un libretto di deposito destinato ai bisogni della prole, e aveva assunto una condotta protesa al riavvicinamento delle figlie al proprio convivente, iniziando una convivenza con costui e tentando di spostare la residenza delle minori.
Assumeva anche la necessità della determinazione delle modalità attuative del regime di semiresidenzialità delle minori, che abbisognava di indirizzi precisi da parte dei servizi sociali affidatari.
Disposta la comparizione delle partila non si costituiva né compariva CP_1
all'udienza fissata dal decreto presidenziale, cosicchè ne veniva dichiarata la contumacia una volta rilevata la regolarità della notifica.
Alla successiva udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Il P.M. rendeva il proprio parere con nota del 15 dicembre 2025.
Osserva il collegio che le domande del vanno ricondotte nel loro Parte_1
complesso alla disciplina di cui all'art. 473bis n. 39 c.p.c., giacchè anche con riguardo alla determinazione delle condizioni attuative della regime di collocamento semiresidenziale delle minori, ci si trova di fronte a una condizione di fatto che
“ostacola il corretto svolgimento dele modalità di affidamento della prole”, in questo caso rimesso ai Servizi sociali di Matera.
Non viene dunque in rilievo il diverso trattamento processuale previsto per le disposizioni di cui al ridetto articolo rispetto a quelle di cui all'art. 473bis n. 38 c.p.c.
(a cui pure si riferisce il ricorso nella sua intestazione), che avrebbe potuto comportare la separazione dei giudizi, facendo invece propendere per la definizione collegiale con provvedimento di sentenza.
Ciò posto, il contenzioso può essere definito nel merito sulla base di alcune osservazioni iniziali.
In particolare, in ordine alla questione delle modalità di affidamento, va dato atto di alcune circostanze sopravvenute che inducono a una diversa espressione del coinvolgimento dei servizi. Da un lato, la possibilità che le minori vedessero riconosciuta una formale convivenza con la madre mediante l'attribuzione della residenza anagrafica presso di lei, non ha avuto seguito dopo che il diniego del Parte_1 al trasferimento ha ostacolato l'iter della procedura, dall'altro, in ordine alla prescrizione impartita alla di non consentire che alle minori si avvicini CP_1
l' la convivenza che pare essere stata intrapresa fra i due, a mente di Parte_2
quanto relazionato dai servizi affidatari, non ha costituito violazione di quella prescrizione, perché l' si allontana e va a dimorare altrove quando la Parte_2
incontra le figlie. CP_1
Non di meno, i responsabili del servizio sociale hanno rappresentato che le minori ora considerano con disappunto la prosecuzione del regime di collocamento semiresidenziale in una struttura di accoglienza, e, ravvisano la possibilità di una frequentazione dell' perché la convivenza della madre profila aspetti di Parte_2
serenità familiare che sono da loro graditi.
[... A queste avvertenze si aggiunge quanto riferito dai responsabili della comunità
, che danno supporto alla “stanchezza” sostenuta dalle ragazze rispetto al loro CP_2
collocamento in struttura, evidenziando la distrazione e il disinteresse che accompagna le loro attività comunitarie.
Si deve dunque considerare come non più proficua la limitazione impressa alle ragazze nella gestione del loro tempo e nella costruzione di una personalità in crescita, con un regime forzato di controllo, giacchè questo, non venendo riconosciuto come giusto e utile, non riceve la loro adesione e, anzi, è mal sopportato e osteggiato, così da rivelarsi, alla fine, controproducente.
Ciò non esime dal considerare come ancora attuale il bisogno di salvaguardare un contesto che assicuri uno sviluppo armonico delle ragazze, mediante un rapporto sano e ordinato con i pari, e un supporto proattivo dei servizi che le cauteli da ingerenze negative e le assista nei processi di crescita.
Resta dunque necessario mantenere l'affidamento ai servizi sociali, utili a superare il pericolo di una nuova triangolazione nel conflitto genitoriale e la scarsa capacità accuditiva e di controllo delle figure adulte.
In questo senso, l'attività dei servizi sociali potrà essere opportunamente indirizzata all'avvio delle minori a percorsi socializzanti mediante l'inserimento in attività di doposcuola e in corsi sportivi, utili da un lato, a garantire il puntuale rispetto degli obblighi scolastici e a implementare la consapevolezza dell'utilità della formazione come presupposto di crescita, e dall'altro a costruire le premesse per l'accettazione delle regole come strumento di disciplina e di ordinata cura di sé.
Sotto il diverso profilo delle relazioni con il convivente della madre, gli stessi servizi potranno assicurare alle minori un supporto psicologico e, al contempo, una sorvegliata apertura, disponendo un periodo di osservazione della disponibilità delle minori a incontrare l' mediante la calendarizzazione di incontri alla Parte_2
presenza degli stessi operatori sociali o di altre figure professionali da costoro individuate, fra le minori e il detto da prevedersi nel numero di uno a Parte_2
settimana, della durata ritenuta necessaria per rendere utile l'osservazione, e per un periodo di un mese, autorizzando poi, in caso di esito positivo, incontri fuori della struttura e quindi anche nell'abitazione comune dell e della Parte_2 CP_1
mantenendo un controllo a posteriori, con verifiche settimanali presso i servizi sociali alla presenza delle sole minori. onde evidenziare immediatamente eventuali controindicazioni.
Quanto alla questione relativa al mancato riversamento delle somme percepite a titolo di assegno unico universale dalla , deve considerarsi che in sentenza è CP_1
stata già data applicazione alla previsione di una sanzione economica a carico del genitore inadempiente. Questa è stata prevista con l'incremento delle somme da dare in restituzione al genitore adempiente.
La misura appare essere sufficientemente satisfattiva delle ragioni riconoscibili a vantaggio del genitore che, adempiendo agli obblighi imposti, ha sopportato il carico dei costi di mantenimento, e a sanzione dell'inadempiente che ha lucrato le somme non versate, facendole sue.
Dunque, la domanda qui proposta dal va accolta come conferma delle Parte_1
previsioni già disposte. Queste sono ora chiarite nei termini economici grazie alla relazione della curatrice avv. Maffei che ha reso il rendiconto sull'utilizzo delle somme depositate sui libretti intestati alle minori, e sulla restituzione del di più non utilizzato.
Si è appurato così che il ha versato l'importo di euro 4.800,00 pari al Parte_1
totale da lui dovuto;
la ha versato 1.200,00 euro, omettendo di versare. la CP_1
somma di euro 3.604,26, pari all'importo trattenuto rispetto al di più ricevuto dall' CP_3
(euro 4.804,26).
Poiché il ha già ricevuto dalla curatrice la somma totale di euro 6.014,00, Parte_1
e quindi euro 2.214,00 in più quale residuo riconosciutogli in esito alla decurtazione imputabile alla per la sua omissione, al in ragione del criterio CP_1 Parte_1
previsto in sentenza, spetta ancora un importo di euro 1390,26, che la deve CP_1
pagargli nei termini di cui all'art. 614bis c.p.c., come richiamato dall'art. 473bis n. 39
c.p.c..
Tenuto conto dell'esito del giudizio ma anche della mancata costituzione della che ha dato luogo a un sostanziale riconoscimento delle ragioni delle minori CP_1
nei termini sopra esposti, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data da e Parte_1 CP_1
, così provvede ai sensi dell'art. 473bis n. 39 c.p.c.;
[...]
1) Conferma l'affidamento delle minori e Persona_1 Per_2
al Servizio Sociale di Matera perché, revocato il loro collocamento
[...]
in regime semiresidenziale, attui gli interventi di cui in parte motiva;
2) Conferma la misura sanzionatoria prevista nella sentenza definitiva di divorzio al punto 11 del dispositivo, con condanna della al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
1.390,26;
3) Dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio. 4) Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale di Matera.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 17/12/2025 .
Il Presidente est.
Dott. DO RE