TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti nn. 5011/2022 e 8476/2022 R.G. aventi ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Iannicelli, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Claudio Sansò, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. , (CF. , quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale della minore (28/07/2014) Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 1.7.2025.
1 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.06.2022 [nata a [...] Parte_1
RE (Sa) il 25.10.1980, CF. ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[nato a [...] il [...], C.F.
[...]
] in data 26.05.2004 in Vietri Sul Mare (Sa) e da cui sono C.F._2 nate due figlie, (25.04.2007) e (28.07.2014). Per_2 Per_1
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto delle figlie con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita del padre;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 300,00 per figlia oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Con comparsa del 19.11.2022 si costituiva il quale aderiva alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il resistente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto delle figlie con collocamento della primogenita presso di se e della figlia presso la Per_2 Per_1 madre;
2) la regolamentazione dei tempi di frequentazione delle figlie con il genitore non collocatario;
3) la previsione del mantenimento diretto di da Per_2 parte del padre e la conferma dell'assegno di euro 200,00 per il mantenimento della figlia;
4) la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie per le Per_1 figlie nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 22.11.2022, il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rinviava all'udienza del 13.12.2022 ove procedeva alla riunione al presente procedimento di quello recante R.G. n.
8476/2022 pendente tra le medesime parti e sollecitava la trasmissione della relazione richiesta ai Servizi Sociali.
Alla udienza del 31.1.2023 veniva effettuato l'ascolto della minore e, di Per_2 seguito, il Presidente delegato con ordinanza emessa in data 1.02.2023 rendeva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con decreto del 15.06.2023 il G.I. procedeva alla nomina del curatore speciale per le minori, nella persona dell' Avv. ed alla nomina di un Controparte_2
CTU.
2 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
L'elaborato peritale veniva depositato in data 29.5.2024.
Con sentenza n. 3230/2024 emessa in data 17.6.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.
Alla udienza del 9.9.2025 il G.I. procedeva alla audizione della prima figlia
, divenuta nelle more maggiorenne, e all'ascolto della figlia minore . Per_2 Per_1
Alla medesima udienza il G.I. invitava i difensori alla precisazione delle conclusioni ed assegnava la causa al collegio per la decisione con attribuzione alle parti ex art. 190, comma 2, c.p.c. del termine di giorni quaranta per le conclusionali e venti per le repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3230/2024 emessa in data 17.6.2024, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio sono nate le figlie (25.04.2007), divenuta da pochi mesi Per_2 maggiorenne, e (28.07.2014) attualmente di anni 11. Per_1
, dopo essersi trasferita all'inizio del presente procedimento presso il padre, Per_2 ha deciso di ritornare a vivere stabilmente presso la madre subito dopo aver compiuto i 18 anni, trasferendo anche la propria residenza anagrafica (cfr. verb. ud. del 9.9.2025).
La figlia minore – ascoltata dal G.I. alla udienza del 9.9.2025 - ha, Per_1 invece, sempre stabilmente convissuto con la madre sin dall'epoca della separazione dei genitori ed ha sempre avuto un rapporto complicato, a tratti assente, con la figura paterna.
Tenuto conto degli esiti della CTU espletata in corso di causa (cfr. in particolare pagg. 50-52 della relazione peritale), appare opportuno confermare il regime di affidamento congiunto della minore con collocamento prevalente presso la madre nonostante il permanere di un certo grado di conflittualità tra i genitori.
Per quanto riguarda la frequentazione padre-figlia non può prescindersi, attesa l'età raggiunta dalla minore, da quanto dalla stessa riferito in sede di ascolto: “Io non ho rapporti con mio padre. L'ultima volta ho passato del tempo con lui vari
3 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
anni fa. Non è che se ci vediamo non ci parliamo o non ci salutiamo, però se devo organizzarmi per uscire con lui o andare a casa sua non lo faccio.A volte ci sentiamo telefonicamente. Papà ormai non me lo chiede tanto spesso di andare da lui o di vederci. Io non è che sono netta che dico che non voglio vederlo, è solo che quando sto con lui non mi sento a mio agio… Se oggi papà mi invitasse a fare una passeggiata io non mi sentirei di dire di si perché adesso praticamente non abbiamo rapporti e riprendere così dal nulla con un incontro in persona non me la sentirei. Non so nemmeno dire se gli direi di si se me lo chiedesse dopo un periodo di ripresa dei contatti telefonici. Finalmente le acque sono calme e non vorrei che questa situazione di serenità potesse alterarsi. Io mi sento assolutamente serena in questo momento lasciando le cose così come sono. Per esempio quest'anno papà si è dimenticato di farmi gli auguri all'onomastico e ci sono rimasta male. Io lo scorso anno gli ho scritto una lettera per la festa del papà in cui gli ho spiegato tutte le cose che aveva fatto e che mi avevano fatto dispiacere. Lui invece di capire me e i miei sentimenti e magari chiedere scusa mi ha detto che alcune cose che gli avevo scritto non gli erano piaciute. Questa sua reazione mi ha fatto comprendere che lui non aveva capito quello che io volevo trasmettergli e fargli comprendere sui miei sentimenti ed il mio punto di vista. Io non ho risposto ai messaggi che lui aveva mandato per dirmi queste cose perché non mi aspettavo una risposta del genere. Quei messaggi erano freddi e anche un po' duri. Io non sapevo cosa rispondergli” (cfr. verb. ud. del 9.9.2025).
Tenuto conto di quanto riferito da e della circostanza (pacifica) che i Per_1 tempi predeterminati di frequentazione stabiliti nell'ordinanza presidenziale non sono mai stati rispettati in corso di causa, appare opportuno prevedere un regime di incontri liberi padre-figlia dovendo la migliore essere invogliata e non costretta al recupero graduale del rapporto di frequentazione con il genitore.
Pertanto, il padre provvederà a concordare direttamente con la figlia i Per_1 tempi e le modalità dei loro incontri, dandone tempestiva comunicazione alla madre.
4 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
B) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario/convivente, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299);
Ebbene, nel caso di specie è emerso che:
1) la madre, di anni 45, lavora come dipendente presso un istituto bancario con contratto part-time; ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di 28.685,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito di imponibile di 28.915,00 euro;
è proprietaria della ex casa familiare per la quale paga un mutuo di 746,00 euro;
è gravata dalla rata di un ulteriore finanziamento di euro 404,00 mensili;
2) il padre, di anni 52, lavora come autista di ambulanze per la ASL Napoli
Centro; ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di
36.583,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 29.719,00 euro;
3) non vi è prova alcuna che il resistente gestisca un B&B sito in Vietri sul Mare
(Trono del Sol) intestato formalmente alla di lui madre, considerato peraltro che il ha dato prova della chiusura di tale attività nell'anno 2020 (cfr. doc. CP_1 allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, III termine dep. il 3.10.2024);
5 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
4) i genitori percepiscono al 50% l'assegno unico per le due figlie (euro 233,50 euro a genitore).
Pertanto, tenuto conto delle aumentate esigenze delle figlie e degli attuali ridotti tempi di frequentazione del padre, appare congruo determinare in euro 250,00 per figlia l'assegno a carico del padre, con decorrenza dal mese di maggio 2025 per la primogenita e dalla presente pronuncia per la figlia minore Per_2 Per_1
(per la quale era in precedenza previsto un assegno di euro 200,00).
Le spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie andranno divise al 50% tra i genitori.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_3 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri
6 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
Atteso quanto emerso in corso di causa in ordine alla frequentazione tra il padre e le due figlie, appare opportuno prevedere che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico sia integralmente percepito dalla sola madre (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore Persona_1
(28.07.2014) con residenza prevalente presso la madre;
- i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
- il sig. concorderà direttamente con la figlia minore i Controparte_1 Per_1 tempi e le modalità dei loro incontri, dandone tempestiva comunicazione alla madre;
- determina – a decorrere dal mese di maggio 2025 - in euro 250,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente che il sig. dovrà Per_2 Controparte_1 versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
7 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
- determina – a decorrere dalla presente pronuncia - in euro 250,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento per la figlia minore che il sig. dovrà versare alla sig.ra Per_1 Controparte_1 [...] entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie contratte nell'interesse della figlia maggiorenne non autosufficiente e della figlia minore nella misura del 50%; Per_2 Per_1
- dispone che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per le figlie e sia integralmente percepito dalla madre Persona_3 Persona_1 sig.ra ; Parte_1
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti nn. 5011/2022 e 8476/2022 R.G. aventi ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Iannicelli, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Claudio Sansò, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. , (CF. , quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale della minore (28/07/2014) Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 1.7.2025.
1 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.06.2022 [nata a [...] Parte_1
RE (Sa) il 25.10.1980, CF. ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[nato a [...] il [...], C.F.
[...]
] in data 26.05.2004 in Vietri Sul Mare (Sa) e da cui sono C.F._2 nate due figlie, (25.04.2007) e (28.07.2014). Per_2 Per_1
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto delle figlie con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita del padre;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 300,00 per figlia oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Con comparsa del 19.11.2022 si costituiva il quale aderiva alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il resistente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto delle figlie con collocamento della primogenita presso di se e della figlia presso la Per_2 Per_1 madre;
2) la regolamentazione dei tempi di frequentazione delle figlie con il genitore non collocatario;
3) la previsione del mantenimento diretto di da Per_2 parte del padre e la conferma dell'assegno di euro 200,00 per il mantenimento della figlia;
4) la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie per le Per_1 figlie nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 22.11.2022, il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rinviava all'udienza del 13.12.2022 ove procedeva alla riunione al presente procedimento di quello recante R.G. n.
8476/2022 pendente tra le medesime parti e sollecitava la trasmissione della relazione richiesta ai Servizi Sociali.
Alla udienza del 31.1.2023 veniva effettuato l'ascolto della minore e, di Per_2 seguito, il Presidente delegato con ordinanza emessa in data 1.02.2023 rendeva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con decreto del 15.06.2023 il G.I. procedeva alla nomina del curatore speciale per le minori, nella persona dell' Avv. ed alla nomina di un Controparte_2
CTU.
2 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
L'elaborato peritale veniva depositato in data 29.5.2024.
Con sentenza n. 3230/2024 emessa in data 17.6.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.
Alla udienza del 9.9.2025 il G.I. procedeva alla audizione della prima figlia
, divenuta nelle more maggiorenne, e all'ascolto della figlia minore . Per_2 Per_1
Alla medesima udienza il G.I. invitava i difensori alla precisazione delle conclusioni ed assegnava la causa al collegio per la decisione con attribuzione alle parti ex art. 190, comma 2, c.p.c. del termine di giorni quaranta per le conclusionali e venti per le repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3230/2024 emessa in data 17.6.2024, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio sono nate le figlie (25.04.2007), divenuta da pochi mesi Per_2 maggiorenne, e (28.07.2014) attualmente di anni 11. Per_1
, dopo essersi trasferita all'inizio del presente procedimento presso il padre, Per_2 ha deciso di ritornare a vivere stabilmente presso la madre subito dopo aver compiuto i 18 anni, trasferendo anche la propria residenza anagrafica (cfr. verb. ud. del 9.9.2025).
La figlia minore – ascoltata dal G.I. alla udienza del 9.9.2025 - ha, Per_1 invece, sempre stabilmente convissuto con la madre sin dall'epoca della separazione dei genitori ed ha sempre avuto un rapporto complicato, a tratti assente, con la figura paterna.
Tenuto conto degli esiti della CTU espletata in corso di causa (cfr. in particolare pagg. 50-52 della relazione peritale), appare opportuno confermare il regime di affidamento congiunto della minore con collocamento prevalente presso la madre nonostante il permanere di un certo grado di conflittualità tra i genitori.
Per quanto riguarda la frequentazione padre-figlia non può prescindersi, attesa l'età raggiunta dalla minore, da quanto dalla stessa riferito in sede di ascolto: “Io non ho rapporti con mio padre. L'ultima volta ho passato del tempo con lui vari
3 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
anni fa. Non è che se ci vediamo non ci parliamo o non ci salutiamo, però se devo organizzarmi per uscire con lui o andare a casa sua non lo faccio.A volte ci sentiamo telefonicamente. Papà ormai non me lo chiede tanto spesso di andare da lui o di vederci. Io non è che sono netta che dico che non voglio vederlo, è solo che quando sto con lui non mi sento a mio agio… Se oggi papà mi invitasse a fare una passeggiata io non mi sentirei di dire di si perché adesso praticamente non abbiamo rapporti e riprendere così dal nulla con un incontro in persona non me la sentirei. Non so nemmeno dire se gli direi di si se me lo chiedesse dopo un periodo di ripresa dei contatti telefonici. Finalmente le acque sono calme e non vorrei che questa situazione di serenità potesse alterarsi. Io mi sento assolutamente serena in questo momento lasciando le cose così come sono. Per esempio quest'anno papà si è dimenticato di farmi gli auguri all'onomastico e ci sono rimasta male. Io lo scorso anno gli ho scritto una lettera per la festa del papà in cui gli ho spiegato tutte le cose che aveva fatto e che mi avevano fatto dispiacere. Lui invece di capire me e i miei sentimenti e magari chiedere scusa mi ha detto che alcune cose che gli avevo scritto non gli erano piaciute. Questa sua reazione mi ha fatto comprendere che lui non aveva capito quello che io volevo trasmettergli e fargli comprendere sui miei sentimenti ed il mio punto di vista. Io non ho risposto ai messaggi che lui aveva mandato per dirmi queste cose perché non mi aspettavo una risposta del genere. Quei messaggi erano freddi e anche un po' duri. Io non sapevo cosa rispondergli” (cfr. verb. ud. del 9.9.2025).
Tenuto conto di quanto riferito da e della circostanza (pacifica) che i Per_1 tempi predeterminati di frequentazione stabiliti nell'ordinanza presidenziale non sono mai stati rispettati in corso di causa, appare opportuno prevedere un regime di incontri liberi padre-figlia dovendo la migliore essere invogliata e non costretta al recupero graduale del rapporto di frequentazione con il genitore.
Pertanto, il padre provvederà a concordare direttamente con la figlia i Per_1 tempi e le modalità dei loro incontri, dandone tempestiva comunicazione alla madre.
4 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
B) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario/convivente, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299);
Ebbene, nel caso di specie è emerso che:
1) la madre, di anni 45, lavora come dipendente presso un istituto bancario con contratto part-time; ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di 28.685,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito di imponibile di 28.915,00 euro;
è proprietaria della ex casa familiare per la quale paga un mutuo di 746,00 euro;
è gravata dalla rata di un ulteriore finanziamento di euro 404,00 mensili;
2) il padre, di anni 52, lavora come autista di ambulanze per la ASL Napoli
Centro; ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di
36.583,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 29.719,00 euro;
3) non vi è prova alcuna che il resistente gestisca un B&B sito in Vietri sul Mare
(Trono del Sol) intestato formalmente alla di lui madre, considerato peraltro che il ha dato prova della chiusura di tale attività nell'anno 2020 (cfr. doc. CP_1 allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, III termine dep. il 3.10.2024);
5 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
4) i genitori percepiscono al 50% l'assegno unico per le due figlie (euro 233,50 euro a genitore).
Pertanto, tenuto conto delle aumentate esigenze delle figlie e degli attuali ridotti tempi di frequentazione del padre, appare congruo determinare in euro 250,00 per figlia l'assegno a carico del padre, con decorrenza dal mese di maggio 2025 per la primogenita e dalla presente pronuncia per la figlia minore Per_2 Per_1
(per la quale era in precedenza previsto un assegno di euro 200,00).
Le spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie andranno divise al 50% tra i genitori.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_3 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri
6 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
Atteso quanto emerso in corso di causa in ordine alla frequentazione tra il padre e le due figlie, appare opportuno prevedere che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico sia integralmente percepito dalla sola madre (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore Persona_1
(28.07.2014) con residenza prevalente presso la madre;
- i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
- il sig. concorderà direttamente con la figlia minore i Controparte_1 Per_1 tempi e le modalità dei loro incontri, dandone tempestiva comunicazione alla madre;
- determina – a decorrere dal mese di maggio 2025 - in euro 250,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente che il sig. dovrà Per_2 Controparte_1 versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
7 Proc. riuniti R.G. nn. 5011/2022 e 8476/2022
- determina – a decorrere dalla presente pronuncia - in euro 250,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento per la figlia minore che il sig. dovrà versare alla sig.ra Per_1 Controparte_1 [...] entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie contratte nell'interesse della figlia maggiorenne non autosufficiente e della figlia minore nella misura del 50%; Per_2 Per_1
- dispone che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per le figlie e sia integralmente percepito dalla madre Persona_3 Persona_1 sig.ra ; Parte_1
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
8