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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2815/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10453/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consiglio Ordine Avvocati Napoli - 80013690633
Difeso da
Nobile Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202590242259030000 QUOTA ANNUALE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20842/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate – SS e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, l'intimazione di pagamento n. 07120259024259030000, notificata in data 16.05.2025, avente ad oggetto la quota annuale di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Napoli per l'anno 2014, per un importo complessivo di euro 199,90.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 c.c., non essendo stati notificati atti interruttivi successivi alla cartella di pagamento n. 07120140110536046000, notificata in data 11.03.2015; 2) mancata ricezione di atti interruttivi della prescrizione;
3) illegittimità della pretesa in quanto, nell'anno 2014, l'albo professionale di appartenenza sarebbe stato quello di Napoli Nord.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «emettere declaratoria di annullamento dell'atto impugnato ovvero INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 071 2025 90242590 30 000 notificata in data 16.05.2025
a mezzo PEC per €199,90 con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio» .
Si è costituita Agenzia delle Entrate – SS, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'inammissibilità e improponibilità della domanda;
nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato» .
Si è costituito Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare il ricorso;
in via subordinata disporre l'estromissione del COA» .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge .
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Dagli atti di causa risulta che l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 16.05.2025, trae origine dalla cartella di pagamento n. 07120140110536046000 notificata in data 11.03.2015, avente ad oggetto la quota associativa anno 2014 per l'importo complessivo di euro 199,90 .
Il credito azionato attiene a quota annuale di iscrizione ad Ordine professionale, qualificabile quale obbligazione periodica ai sensi dell'art. 2948 c.c., soggetta a prescrizione quinquennale. Nel caso di specie, tra la data di notifica della cartella (11.03.2015) e la notifica dell'intimazione (16.05.2025)
è decorso un termine superiore a cinque anni.
Le resistenti hanno invocato l'applicabilità del termine decennale ex art. 2953 c.c., sul presupposto della mancata impugnazione della cartella. Tuttavia, la cartella di pagamento non impugnata non è equiparabile a titolo giudiziale passato in giudicato, difettando il presupposto applicativo dell'art. 2953 c.c., come da consolidata, se non granitica, giurisprudenza di legittimità.
Non risultando provati validi atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio successivo alla notifica della cartella, deve ritenersi maturata la prescrizione del credito.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto.
La compensazione delle spese del giudizio consegue alla particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025. Il giudice
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10453/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consiglio Ordine Avvocati Napoli - 80013690633
Difeso da
Nobile Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202590242259030000 QUOTA ANNUALE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20842/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate – SS e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, l'intimazione di pagamento n. 07120259024259030000, notificata in data 16.05.2025, avente ad oggetto la quota annuale di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Napoli per l'anno 2014, per un importo complessivo di euro 199,90.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 c.c., non essendo stati notificati atti interruttivi successivi alla cartella di pagamento n. 07120140110536046000, notificata in data 11.03.2015; 2) mancata ricezione di atti interruttivi della prescrizione;
3) illegittimità della pretesa in quanto, nell'anno 2014, l'albo professionale di appartenenza sarebbe stato quello di Napoli Nord.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «emettere declaratoria di annullamento dell'atto impugnato ovvero INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 071 2025 90242590 30 000 notificata in data 16.05.2025
a mezzo PEC per €199,90 con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio» .
Si è costituita Agenzia delle Entrate – SS, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'inammissibilità e improponibilità della domanda;
nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato» .
Si è costituito Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare il ricorso;
in via subordinata disporre l'estromissione del COA» .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge .
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Dagli atti di causa risulta che l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 16.05.2025, trae origine dalla cartella di pagamento n. 07120140110536046000 notificata in data 11.03.2015, avente ad oggetto la quota associativa anno 2014 per l'importo complessivo di euro 199,90 .
Il credito azionato attiene a quota annuale di iscrizione ad Ordine professionale, qualificabile quale obbligazione periodica ai sensi dell'art. 2948 c.c., soggetta a prescrizione quinquennale. Nel caso di specie, tra la data di notifica della cartella (11.03.2015) e la notifica dell'intimazione (16.05.2025)
è decorso un termine superiore a cinque anni.
Le resistenti hanno invocato l'applicabilità del termine decennale ex art. 2953 c.c., sul presupposto della mancata impugnazione della cartella. Tuttavia, la cartella di pagamento non impugnata non è equiparabile a titolo giudiziale passato in giudicato, difettando il presupposto applicativo dell'art. 2953 c.c., come da consolidata, se non granitica, giurisprudenza di legittimità.
Non risultando provati validi atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio successivo alla notifica della cartella, deve ritenersi maturata la prescrizione del credito.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto.
La compensazione delle spese del giudizio consegue alla particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025. Il giudice