Cass. pen., sez. V, ordinanza 05/03/2024, n. 16144
CASS
Ordinanza 5 marzo 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte di Cassazione, V Sezione Penale, con ordinanza n. 16144/2024, riguarda un ricorso proposto da un terzo interessato contro un decreto del Tribunale di Roma che ha respinto la richiesta di differimento dell'esecuzione di uno sgombero. Le parti hanno sostenuto che il provvedimento di sgombero avrebbe violato i diritti abitativi della ricorrente e della sua famiglia, in particolare per la presenza di figli minori e per la necessità di un'abitazione stabile. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che la ricorrente avesse a disposizione un altro alloggio e risorse economiche sufficienti per trovare una nuova sistemazione.

La Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso come opposizione, sottolineando che il decreto impugnato non era direttamente impugnabile tramite ricorso per cassazione, ma doveva essere contestato attraverso un incidente di esecuzione. Ha argomentato che il provvedimento del Tribunale, sebbene non fosse un atto di mera gestione, non produceva effetti definitivi sulla condizione abitativa, essendo strumentale a un procedimento di sequestro. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il prosieguo del procedimento, garantendo così il diritto di difesa e il contraddittorio.

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Massime1

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro è consentito solo il rimedio dell'incidente di esecuzione, introdotto con le forme dell'opposizione da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, ordinanza 05/03/2024, n. 16144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16144
    Data del deposito : 5 marzo 2024

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