CASS
Ordinanza 5 marzo 2024
Ordinanza 5 marzo 2024
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro è consentito solo il rimedio dell'incidente di esecuzione, introdotto con le forme dell'opposizione da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, ordinanza 05/03/2024, n. 16144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16144 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
16144-24 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 APB 2024 un FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LA AN REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Ord. n. sez. 333/2024 ROSA PEZZULLO -Presidente CC 05/03/2024 NO NI -Relatore R.G.N. 45729/2023 CA DI NN AN NA CA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OR IR nato a [...] il [...] 1 avverso il decreto del 09/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NO NI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pietro Gaeta, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 Ritenuto in fatto 1.VA IR, terza interessata nel contesto del procedimento di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale instaurato nei confronti di LO DA, raggiunto da provvedimento di sequestro di un immobile sito in Roma, via Capestrano n. 31, ricondotto alla sua disponibilità, ha proposto ricorso per cassazione in data 22 novembre 2023 avverso il decreto del Tribunale di Roma sezione misure di prevenzione del 9 novembre 2023, notificato il 14 - - novembre 2023, che ha respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero fino all'emissione del decreto di confisca o, in subordine, fino al 24 febbraio 2024 per consentire agli interessati di disporre di un congruo termine per il suo rilascio. Il Tribunale ha affermato che, a norma dell'art. 40 comma 2 bis del D. Lgs. n. 159 del 2011, il mantenimento abitativo dell'immobile non è indispensabile per il proposto e il suo nucleo familiare, che è detentore di altro alloggio ubicato in Roma, via dell'Archeologia 106, di proprietà del Comune, dove la ricorrente e il LO hanno da tempo radicato la residenza e dove hanno dimorato in passato;
non ha rilievo che l'ente pubblico ne abbia attestato l'occupazione abusiva, perché quest'ultima dovrebbe essere fatta valere da un'iniziativa di sloggio forzoso non ancora adottata dalla proprietà; a tanto deve aggiungersi, ha chiosato il decreto, che la VA ha la disponibilità di risorse come riconosciuto nell'istanza e potrebbe, pertanto, procurarsi altra sistemazione - - abitativa con la stipulazione di un contratto di locazione.
2.E' stato dedotto, tramite difensore, un unico motivo, che ha richiamato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in riferimento all' applicazione dell'art. 40 del Codice antimafia e dell'art. 47 della Legge fallimentare, dal momento che il decreto impugnato pretenderebbe di collocare l'istante, e la sua famiglia, in un immobile occupato illecitamente ed il cui possesso precario potrebbe essere in ogni tempo vanificato da un provvedimento di rilascio coatto;
e di distogliere il proposto e i familiari, tra cui figli minori, dalla casa di proprietà della convivente, necessaria ai bisogni primari dell'abitazione. Il decreto tribunalizio violerebbe la legge penale anche a riguardo della ritenuta titolarità di risorse finanziarie da parte della richiedente, che avrebbe bensì offerto l'importo di 500 euro mensili a titolo d'indennità di occupazione, ma provenienti dal padre, VA AN, che percepisce una pensione di invalidità, come da dichiarazione da lui sottoscritta, allegata all'istanza. Considerato in diritto 2 Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen.. 1.Deve essere premesso che il proposto, LO DA, è stato raggiunto da decreto di sequestro di prevenzione patrimoniale in data 22 giugno 2023, nella vigenza dell'attuale testo dell'art. 40 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (d'ora in avanti anche Codice AN), in tema di "gestione dei beni sequestrati e confiscati" che, dopo aver previsto al primo comma che il giudice delegato alla procedura, nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 35 del Codice stesso, impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, statuisce, per quanto di maggiore interesse in questa sede: al comma 2, che "il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicato nell'art. 47 primo comma del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste"; al comma 2 bis che "nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 [...] il tribunale con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal Tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare;
è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito".
1.2.Il legislatore ha così modificato il tenore della norma con la L. n. 161 del 2017, differenziando la competenza a decidere del giudice delegato di cui all'art. 35 cit. e del Tribunale nella sua composizione collegiale, affidando al primo il compito di occuparsi della concessione a favore del proposto e dei suoi familiari, di un eventuale sussidio alimentare, di natura economica;
e al secondo quello di deliberare sull'eventuale differimento dello sgombero dell'immobile di proprietà, destinato all'abitazione del proposto e dei familiari, fino al momento di emissione del decreto di confisca. Il testo dell'art. 40 previgente, invece, prevedeva al comma 2 - che entrambe le attribuzioni in parola spettassero al giudice delegato. -1.3. La norma non eleggeva espressamente né lo istituisce il dato letterale vigente, di cui all'art. 40 comma 2 bis, che ne ha trasferito la competenza, in prima istanza, al Tribunale - un rimedio processuale per reagire alla pronuncia di un provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione, fino al momento della confisca definitiva, all'occupazione dell'immobile sequestrato anche con eventuale imposizione di una indennità (sez.5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto, Rv. 273040). 3 2. Per un verso, deve essere ribadito il principio di ordine generale in base al quale, nella materia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, debbono ritenersi impugnabili, ai sensi degli artt. 10 e 27 del D. Lgs. n. 159 del 2011 oltre agli atti decisori ivi espressamente - elencati ed a quelli, altrimenti indicati, a loro volta subordinati ai medesimi strumenti di impugnazione - soltanto i provvedimenti di contenuto dispositivo, potenzialmente produttivi di un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione> (sez. U n. 46898 del 26/09/2016, Ricchiuto, Rv. 277156, a riguardo del rimedio impugnatorio proponibile contro il provvedimento di diniego di ammissione alla procedura del controllo giudiziale dell'azienda ex art. 34 bis comma 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011, che costituisce una misura di prevenzione patrimoniale diversa dalla confisca;
sez. 5, n. 12104 del 08/02/2021, Garbo, Rv.280658, che, analogamente, ha riconosciuto il diritto di proporre appello avverso il provvedimento impositivo della cauzione di cui all'art. 31 del medesimo Decreto AN;
cfr. nel medesimo solco, per il principio espresso, sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369). Il provvedimento oggetto di interesse, invece, si colloca nell'ambito della specifica disciplina della "gestione dei beni sequestrati e confiscati", di cui al capo II del Titolo III del Codice AN, che attiene all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e, più precisamente, si innesta nella fase compresa tra l'adozione del decreto di sequestro e la decisione definitiva di confisca (sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto, cit., in motivazione). Si tratta, nel caso specifico, di un decreto che pertiene strettamente ad un segmento del sub-procedimento di esecuzione del sequestro di prevenzione e che, peraltro, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 40 nel testo di nuovo conio, qualora di accoglimento dell'istanza di differimento dell'esecuzione non oltre l'emissione del decreto di confisca definitivo, è "revocabile in ogni momento", previsione non contenuta nella norma previgente che ne attribuiva la competenza al giudice delegato. Deve dunque ritenersi che, nel rispetto dei citati principi generali, il decreto di reiezione dell'istanza in esame non sia direttamente impugnabile, nemmeno con il ricorso per cassazione, in base alla regola della tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 comma 1 cod. proc. pen.), in ragione dei profili che lo caratterizzano, ovvero la sua strumentalità all'esecuzione di un sequestro già disposto ed a sua volta di natura provvisoria, perché funzionale ad un solo eventuale decreto di confisca ed in considerazione del connotato di sostanziale sommarietà della fase ablatoria in cui esso si inserisce.
2.1. Ritiene tuttavia il collegio che possa essere confermato, in tale contesto esegetico ed in considerazione dell'identità di ratio e dell'organo giurisdizionale a cui appartiene il giudice (da esso) delegato, l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, avverso i provvedimenti adottati dal giudice delegato (dal Tribunale) sulle istanze del proposto, volte a conseguire un sussidio alimentare e ad ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l'immobile sottoposto a sequestro, sia consentita l'opposizione allo stesso giudice che 4 ha emesso il provvedimento, nelle forme dell'incidente di esecuzione. E tanto al precipuo scopo 4 di evitare disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare, che prevede la possibilità di reclamo per i provvedimenti emessi dall'omologo organo della procedura fallimentare e tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è ammesso l'uso, nei limiti suoi propri, dell'incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Troia, Rv. 262428; Sez. 5, n. 11426 del 23/11/2015, dep. 2016, Chirco, Rv. 266156; sez.6, n. 38264 del 03/07/2019, Paltrinieri, Rv.276714; sez.1, n. 19460 del 25/01/2018, Gagliano, Rv.273128; sez. 1, n. 23885 del 26/05/2010, Cancemi, Rv. 247950; sez. 5, n. 25621 del 23/05/2006, Copelli e altro, Rv. 234523; sez.1, n. 41690 del 15/10/2003, Calabrò, Rv.226478; sez. 1, n. 4814 del 06/10/1998, Alfieri, Rv. 212124).
2.2.Più precisamente, si è ritenuto idoneo, allo scopo di consentire una forma di controllo e di verifica del provvedimento sfavorevole, lo strumento dell'opposizione avverso le decisioni assunte dal giudice delegato, da indirizzarsi al Tribunale della prevenzione nelle forme dell'incidente di esecuzione. Depone in senso favorevole a tale opzione interpretativa il rilievo che attribuisce al provvedimento adottato dal Tribunale che non si arresta, dunque, ad un- -atto di mera gestione amministrativa dei beni sequestrati la produzione di riflessi sulla condizione abitativa del proposto e dei familiari (sez. 5, n. 57130 del 30/10/2018, Porcelli, Rv.274444) e sull' interesse a disporre temporaneamente della casa di proprietà, pur legittimamente vincolata ed oggetto di spossessamento (art. 21 Codice AN) ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione in quanto provento di illecita accumulazione patrimoniale (sez.6, n. 20566 del 01/07/2020, Paltrinieri, Rv. 279268).
3. L'opposizione all'esecuzione, del resto, non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma soltanto un rimedio processuale che consente all'interessato, destinatario di un provvedimento di diniego nella fase esecutiva, di rivolgersi al medesimo giudice ai fini di una meditata rivisitazione dei contenuti del provvedimento attraverso l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, nel quale possa appieno e meglio dispiegarsi l'esercizio del diritto di difesa (sez. U n.3026 del 28/11/2001, Caspar Hawke, Rv. 220577).
3.1.E se è vero che l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione non ha natura di mezzo di impugnazione, però altrettanto vero che la norma che sancisce l'ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta costituisce espressione di un più ampio principio, in base al quale spetta al giudice conferire puntuale qualificazione giuridica all'atto sottoposto al suo esame. Si è in presenza, invero, di un parametro di carattere generale, che deve conseguentemente trovare applicazione anche in relazione agli atti di parte che, pur non essendo inquadrabili come impugnazioni in senso stretto, siano comunque diretti ad ottenere una forma di contrasto alle determinazioni sfavorevoli, cioè ad ottenere in contraddittorio una decisione che acceda alla - - tesi del proponente (Sez. U, Sentenza n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, in motivazione). 5 3.2. Ne consegue che, alla luce dei principi generali così espressi, lo strumento processuale utilizzabile per contrastare la decisione, adottata de plano, del Tribunale che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 bis D. Lgs. n. 159 del 2011, respinga l'istanza di differimento dello sgombero dell'immobile sequestrato nell'ambito di un procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, è costituito dall'incidente di esecuzione introdotto con le forme dell'opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., da proporsi davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, che procede a sua volta a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.. 4.In conclusione, il mezzo d'impugnazione modellato nelle forme del ricorso per cassazione, anche in ragione della sua tempestività perché proposto nei 15 giorni dalla sua notificazione alla parte legittimata, deve essere qualificato come atto di opposizione a norma dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., con procedura da esperirsi innanzi al medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., che assicura il controllo del decreto impugnato nella sede di merito e con la salvaguardia del contraddittorio di cui all'art. 111 comma 4 Cost.. 4.1. L'ordinanza del Tribunale, in esito al procedimento di opposizione, è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 666 comma 6 cod. proc. pen. non solo per violazione di legge, ma per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non potendo a tal proposito mutuarsi, in assenza di specifica e differente disciplina, le limitazioni espressamente previste per le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione dagli artt. 10 e 27 del Codice AN (cfr. in motivazione sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto cit.; arg. da sez.6, n. 28350 del 15/07/2020, Intesa Sanpaolo, Rv. 279627; sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, M.P.S. Leasing & Factoring, Rv. 284106).
P.Q.M.
qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 05/03/2024 Il consigliere estensore Il Presidente OS LL NO AS с Стонтроль
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pietro Gaeta, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 Ritenuto in fatto 1.VA IR, terza interessata nel contesto del procedimento di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale instaurato nei confronti di LO DA, raggiunto da provvedimento di sequestro di un immobile sito in Roma, via Capestrano n. 31, ricondotto alla sua disponibilità, ha proposto ricorso per cassazione in data 22 novembre 2023 avverso il decreto del Tribunale di Roma sezione misure di prevenzione del 9 novembre 2023, notificato il 14 - - novembre 2023, che ha respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero fino all'emissione del decreto di confisca o, in subordine, fino al 24 febbraio 2024 per consentire agli interessati di disporre di un congruo termine per il suo rilascio. Il Tribunale ha affermato che, a norma dell'art. 40 comma 2 bis del D. Lgs. n. 159 del 2011, il mantenimento abitativo dell'immobile non è indispensabile per il proposto e il suo nucleo familiare, che è detentore di altro alloggio ubicato in Roma, via dell'Archeologia 106, di proprietà del Comune, dove la ricorrente e il LO hanno da tempo radicato la residenza e dove hanno dimorato in passato;
non ha rilievo che l'ente pubblico ne abbia attestato l'occupazione abusiva, perché quest'ultima dovrebbe essere fatta valere da un'iniziativa di sloggio forzoso non ancora adottata dalla proprietà; a tanto deve aggiungersi, ha chiosato il decreto, che la VA ha la disponibilità di risorse come riconosciuto nell'istanza e potrebbe, pertanto, procurarsi altra sistemazione - - abitativa con la stipulazione di un contratto di locazione.
2.E' stato dedotto, tramite difensore, un unico motivo, che ha richiamato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in riferimento all' applicazione dell'art. 40 del Codice antimafia e dell'art. 47 della Legge fallimentare, dal momento che il decreto impugnato pretenderebbe di collocare l'istante, e la sua famiglia, in un immobile occupato illecitamente ed il cui possesso precario potrebbe essere in ogni tempo vanificato da un provvedimento di rilascio coatto;
e di distogliere il proposto e i familiari, tra cui figli minori, dalla casa di proprietà della convivente, necessaria ai bisogni primari dell'abitazione. Il decreto tribunalizio violerebbe la legge penale anche a riguardo della ritenuta titolarità di risorse finanziarie da parte della richiedente, che avrebbe bensì offerto l'importo di 500 euro mensili a titolo d'indennità di occupazione, ma provenienti dal padre, VA AN, che percepisce una pensione di invalidità, come da dichiarazione da lui sottoscritta, allegata all'istanza. Considerato in diritto 2 Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen.. 1.Deve essere premesso che il proposto, LO DA, è stato raggiunto da decreto di sequestro di prevenzione patrimoniale in data 22 giugno 2023, nella vigenza dell'attuale testo dell'art. 40 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (d'ora in avanti anche Codice AN), in tema di "gestione dei beni sequestrati e confiscati" che, dopo aver previsto al primo comma che il giudice delegato alla procedura, nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 35 del Codice stesso, impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, statuisce, per quanto di maggiore interesse in questa sede: al comma 2, che "il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicato nell'art. 47 primo comma del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste"; al comma 2 bis che "nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 [...] il tribunale con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal Tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare;
è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito".
1.2.Il legislatore ha così modificato il tenore della norma con la L. n. 161 del 2017, differenziando la competenza a decidere del giudice delegato di cui all'art. 35 cit. e del Tribunale nella sua composizione collegiale, affidando al primo il compito di occuparsi della concessione a favore del proposto e dei suoi familiari, di un eventuale sussidio alimentare, di natura economica;
e al secondo quello di deliberare sull'eventuale differimento dello sgombero dell'immobile di proprietà, destinato all'abitazione del proposto e dei familiari, fino al momento di emissione del decreto di confisca. Il testo dell'art. 40 previgente, invece, prevedeva al comma 2 - che entrambe le attribuzioni in parola spettassero al giudice delegato. -1.3. La norma non eleggeva espressamente né lo istituisce il dato letterale vigente, di cui all'art. 40 comma 2 bis, che ne ha trasferito la competenza, in prima istanza, al Tribunale - un rimedio processuale per reagire alla pronuncia di un provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione, fino al momento della confisca definitiva, all'occupazione dell'immobile sequestrato anche con eventuale imposizione di una indennità (sez.5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto, Rv. 273040). 3 2. Per un verso, deve essere ribadito il principio di ordine generale in base al quale, nella materia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, debbono ritenersi impugnabili, ai sensi degli artt. 10 e 27 del D. Lgs. n. 159 del 2011 oltre agli atti decisori ivi espressamente - elencati ed a quelli, altrimenti indicati, a loro volta subordinati ai medesimi strumenti di impugnazione - soltanto i provvedimenti di contenuto dispositivo, potenzialmente produttivi di un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione> (sez. U n. 46898 del 26/09/2016, Ricchiuto, Rv. 277156, a riguardo del rimedio impugnatorio proponibile contro il provvedimento di diniego di ammissione alla procedura del controllo giudiziale dell'azienda ex art. 34 bis comma 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011, che costituisce una misura di prevenzione patrimoniale diversa dalla confisca;
sez. 5, n. 12104 del 08/02/2021, Garbo, Rv.280658, che, analogamente, ha riconosciuto il diritto di proporre appello avverso il provvedimento impositivo della cauzione di cui all'art. 31 del medesimo Decreto AN;
cfr. nel medesimo solco, per il principio espresso, sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369). Il provvedimento oggetto di interesse, invece, si colloca nell'ambito della specifica disciplina della "gestione dei beni sequestrati e confiscati", di cui al capo II del Titolo III del Codice AN, che attiene all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e, più precisamente, si innesta nella fase compresa tra l'adozione del decreto di sequestro e la decisione definitiva di confisca (sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto, cit., in motivazione). Si tratta, nel caso specifico, di un decreto che pertiene strettamente ad un segmento del sub-procedimento di esecuzione del sequestro di prevenzione e che, peraltro, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 40 nel testo di nuovo conio, qualora di accoglimento dell'istanza di differimento dell'esecuzione non oltre l'emissione del decreto di confisca definitivo, è "revocabile in ogni momento", previsione non contenuta nella norma previgente che ne attribuiva la competenza al giudice delegato. Deve dunque ritenersi che, nel rispetto dei citati principi generali, il decreto di reiezione dell'istanza in esame non sia direttamente impugnabile, nemmeno con il ricorso per cassazione, in base alla regola della tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 comma 1 cod. proc. pen.), in ragione dei profili che lo caratterizzano, ovvero la sua strumentalità all'esecuzione di un sequestro già disposto ed a sua volta di natura provvisoria, perché funzionale ad un solo eventuale decreto di confisca ed in considerazione del connotato di sostanziale sommarietà della fase ablatoria in cui esso si inserisce.
2.1. Ritiene tuttavia il collegio che possa essere confermato, in tale contesto esegetico ed in considerazione dell'identità di ratio e dell'organo giurisdizionale a cui appartiene il giudice (da esso) delegato, l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, avverso i provvedimenti adottati dal giudice delegato (dal Tribunale) sulle istanze del proposto, volte a conseguire un sussidio alimentare e ad ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l'immobile sottoposto a sequestro, sia consentita l'opposizione allo stesso giudice che 4 ha emesso il provvedimento, nelle forme dell'incidente di esecuzione. E tanto al precipuo scopo 4 di evitare disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare, che prevede la possibilità di reclamo per i provvedimenti emessi dall'omologo organo della procedura fallimentare e tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è ammesso l'uso, nei limiti suoi propri, dell'incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Troia, Rv. 262428; Sez. 5, n. 11426 del 23/11/2015, dep. 2016, Chirco, Rv. 266156; sez.6, n. 38264 del 03/07/2019, Paltrinieri, Rv.276714; sez.1, n. 19460 del 25/01/2018, Gagliano, Rv.273128; sez. 1, n. 23885 del 26/05/2010, Cancemi, Rv. 247950; sez. 5, n. 25621 del 23/05/2006, Copelli e altro, Rv. 234523; sez.1, n. 41690 del 15/10/2003, Calabrò, Rv.226478; sez. 1, n. 4814 del 06/10/1998, Alfieri, Rv. 212124).
2.2.Più precisamente, si è ritenuto idoneo, allo scopo di consentire una forma di controllo e di verifica del provvedimento sfavorevole, lo strumento dell'opposizione avverso le decisioni assunte dal giudice delegato, da indirizzarsi al Tribunale della prevenzione nelle forme dell'incidente di esecuzione. Depone in senso favorevole a tale opzione interpretativa il rilievo che attribuisce al provvedimento adottato dal Tribunale che non si arresta, dunque, ad un- -atto di mera gestione amministrativa dei beni sequestrati la produzione di riflessi sulla condizione abitativa del proposto e dei familiari (sez. 5, n. 57130 del 30/10/2018, Porcelli, Rv.274444) e sull' interesse a disporre temporaneamente della casa di proprietà, pur legittimamente vincolata ed oggetto di spossessamento (art. 21 Codice AN) ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione in quanto provento di illecita accumulazione patrimoniale (sez.6, n. 20566 del 01/07/2020, Paltrinieri, Rv. 279268).
3. L'opposizione all'esecuzione, del resto, non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma soltanto un rimedio processuale che consente all'interessato, destinatario di un provvedimento di diniego nella fase esecutiva, di rivolgersi al medesimo giudice ai fini di una meditata rivisitazione dei contenuti del provvedimento attraverso l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, nel quale possa appieno e meglio dispiegarsi l'esercizio del diritto di difesa (sez. U n.3026 del 28/11/2001, Caspar Hawke, Rv. 220577).
3.1.E se è vero che l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione non ha natura di mezzo di impugnazione, però altrettanto vero che la norma che sancisce l'ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta costituisce espressione di un più ampio principio, in base al quale spetta al giudice conferire puntuale qualificazione giuridica all'atto sottoposto al suo esame. Si è in presenza, invero, di un parametro di carattere generale, che deve conseguentemente trovare applicazione anche in relazione agli atti di parte che, pur non essendo inquadrabili come impugnazioni in senso stretto, siano comunque diretti ad ottenere una forma di contrasto alle determinazioni sfavorevoli, cioè ad ottenere in contraddittorio una decisione che acceda alla - - tesi del proponente (Sez. U, Sentenza n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, in motivazione). 5 3.2. Ne consegue che, alla luce dei principi generali così espressi, lo strumento processuale utilizzabile per contrastare la decisione, adottata de plano, del Tribunale che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 bis D. Lgs. n. 159 del 2011, respinga l'istanza di differimento dello sgombero dell'immobile sequestrato nell'ambito di un procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, è costituito dall'incidente di esecuzione introdotto con le forme dell'opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., da proporsi davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, che procede a sua volta a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.. 4.In conclusione, il mezzo d'impugnazione modellato nelle forme del ricorso per cassazione, anche in ragione della sua tempestività perché proposto nei 15 giorni dalla sua notificazione alla parte legittimata, deve essere qualificato come atto di opposizione a norma dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., con procedura da esperirsi innanzi al medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., che assicura il controllo del decreto impugnato nella sede di merito e con la salvaguardia del contraddittorio di cui all'art. 111 comma 4 Cost.. 4.1. L'ordinanza del Tribunale, in esito al procedimento di opposizione, è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 666 comma 6 cod. proc. pen. non solo per violazione di legge, ma per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non potendo a tal proposito mutuarsi, in assenza di specifica e differente disciplina, le limitazioni espressamente previste per le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione dagli artt. 10 e 27 del Codice AN (cfr. in motivazione sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto cit.; arg. da sez.6, n. 28350 del 15/07/2020, Intesa Sanpaolo, Rv. 279627; sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, M.P.S. Leasing & Factoring, Rv. 284106).
P.Q.M.
qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 05/03/2024 Il consigliere estensore Il Presidente OS LL NO AS с Стонтроль