Art. 18.
All'onere annuo differenziale di lire 25 milioni derivato dall'applicazione della presente legge sara' provveduto mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-434 e del corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo differenziale di lire 25 milioni derivato dall'applicazione della presente legge sara' provveduto mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-434 e del corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.