CASS
Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2023, n. 34697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34697 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 23647/2018 proposto da: ATER ROMA AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliata in Roma Via Paolucci De Calboli 20-E, presso lo studio dell’avvocato Edmonda Rolli ([...]) che la rappresenta e difende.
- Ricorrente -
Contro CI AR, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Augusto Lorenzini 32, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Zeffiro Ceglia ([...]) che lo rappresenta e difende.
- Controricorrente -
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2854/2018 depositata il 29/05/2018. Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica Civile Sent. Sez. 2 Num. 34697 Anno 2023 Presidente: MOCCI MAURO Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 12/12/2023 2 Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 07 dicembre 2023. Udita la Sostituta Procuratrice Generale Rosa RI Dell’Erba che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Gianluca Bravi delegato dall’avvocato Edmonda Rolli. Udito l’avvocato Maurizio Zeffiro Ceglia. FATTI DI CAUSA 1. MA CI e NN RI AN, con ricorso depositato il 18/05/2012, proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto prot. n. 24167/12 dell’ER del Comune di Roma, con il quale era stato intimato loro il rilascio dell’alloggio di proprietà del medesimo ente posto in Roma, piazza Donna Olimpia n. 5, per occupazione senza titolo dell’immobile. Dedussero di essere titolari del diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio in quanto, come comprovato dall’art. 8 del contratto di locazione, componenti (già all’epoca dell’assegnazione) il nucleo familiare della loro figlia RA CI, originaria assegnataria dell’immobile, che il Comune di Roma aveva dichiarato decaduta dall’assegnazione, con determinazione n. 181/2012, per superamento dei limiti reddituali. Costituendosi in giudizio, l’ER chiese il rigetto della domanda sul presupposto dell’inesistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti legali per il subentro, anche in considerazione del fatto che la decadenza aveva investito l’intero nucleo familiare, con la conseguenza che le controparti dovevano essere considerate occupanti senza titolo. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21317/2012, in accoglimento della domanda, dichiarò illegittimo il decreto di rilascio e riconobbe il diritto dei ricorrenti al godimento dell’alloggio. 3. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio della parte vittoriosa in primo grado, ha 3 respinto l’appello dell’ER così argomentando la propria decisione: (i) il provvedimento di decadenza era stato emesso soltanto nei confronti dell’originaria assegnataria (per venire meno del requisito reddituale), senza alcuna menzione dell’ipotesi dell’allontanamento di RA CI dall’appartamento locato;
(ii) non avendo ER provato il contrario, si deve presumere che i coniugi CI/AN, fin dal 2010, quando venne accertata la decadenza di RA CI, fossero in possesso dei requisiti di legge per il subentro nel rapporto di locazione (di cui all’art. 11, comma 1, legge reg. Lazio n. 12 del 1999); (iii) sulla premessa che la declaratoria di decadenza, come insegna la giurisprudenza, ha natura ricognitiva dell’avvenuta estinzione del diritto all’assegnazione dell’alloggio, che si verifica nel momento stesso della violazione del divieto legale, nella specie, la decadenza (pronunciata soltanto nei confronti di RA CI) non può inficiare il diritto al subentro nell’assegnazione di cui i genitori, quali componenti l’originario nucleo familiare, erano titolari ab origine, come si evince dagli artt. 7 e 8 del contratto di locazione. 4. ER ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza d’appello; MA CI (RI AN nel frattempo è deceduta) resiste con controricorso e deposita memoria. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 23303/21 della sezione VI-2 di questa Corte, in mancanza di evidenza decisoria, il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso [«Violazione ed errata applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 113 c.p.c. per interpretazione ed applicazione degli artt. 11 e 12 legge regionale Lazio n. 12 del 1999 e dell’art. 14 e 22 del regolamento regionale n. 2 del 2000»] censura la sentenza impugnata che, male interpretando le norme di riferimento, non ha considerato che i requisiti reddituali 4 necessari per non incorrere nella decadenza dall’assegnazione debbono permanere con riguardo a tutti i componenti il nucleo familiare e che la decadenza dall’assegnazione risolve di diritto il contratto di locazione in essere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, rendendo improcedibile qualunque richiesta di subentro o voltura. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Per la ricorrente la perdita del requisito reddituale da parte dell’originaria assegnataria RA CI ha determinato la decadenza di quest’ultima dall’assegnazione dell’alloggio, nonché la risoluzione di diritto del contratto di locazione in essere, rendendo improcedibile la richiesta di subentro degli altri componenti il nucleo familiare. 4. La prospettazione dell’ER non si confronta con la ratio decidendi della sentenza d’appello. Ed infatti, spiega la Corte di Roma, come pattuito nel contratto di locazione (artt. 7 e 8) tra ER e RA CI, i genitori dell’assegnataria, quali componenti l’originario nucleo familiare, fin dal momento della stipula di tale contratto avevano acquisito il diritto di subentrare alla figlia nell’assegnazione nel caso in cui (come poi era accaduto con l’allontanamento di quest’ultima dall’appartamento locato) l’assegnataria non avesse più fatto parte del nucleo familiare, donde, prosegue la sentenza, l’irrilevanza della perdita, in corso di rapporto, del requisito reddituale in capo alla figlia, rispetto all’iniziale diritto dei genitori (in possesso dei richiesti requisiti reddituali) al subentro nell’assegnazione. 5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 5 versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500, più euro 200, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge, con distrazione a favore dell’avvocato Maurizio Zeffiro Ceglia dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 07 dicembre 2023.
- Ricorrente -
Contro CI AR, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Augusto Lorenzini 32, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Zeffiro Ceglia ([...]) che lo rappresenta e difende.
- Controricorrente -
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2854/2018 depositata il 29/05/2018. Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica Civile Sent. Sez. 2 Num. 34697 Anno 2023 Presidente: MOCCI MAURO Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 12/12/2023 2 Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 07 dicembre 2023. Udita la Sostituta Procuratrice Generale Rosa RI Dell’Erba che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Gianluca Bravi delegato dall’avvocato Edmonda Rolli. Udito l’avvocato Maurizio Zeffiro Ceglia. FATTI DI CAUSA 1. MA CI e NN RI AN, con ricorso depositato il 18/05/2012, proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto prot. n. 24167/12 dell’ER del Comune di Roma, con il quale era stato intimato loro il rilascio dell’alloggio di proprietà del medesimo ente posto in Roma, piazza Donna Olimpia n. 5, per occupazione senza titolo dell’immobile. Dedussero di essere titolari del diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio in quanto, come comprovato dall’art. 8 del contratto di locazione, componenti (già all’epoca dell’assegnazione) il nucleo familiare della loro figlia RA CI, originaria assegnataria dell’immobile, che il Comune di Roma aveva dichiarato decaduta dall’assegnazione, con determinazione n. 181/2012, per superamento dei limiti reddituali. Costituendosi in giudizio, l’ER chiese il rigetto della domanda sul presupposto dell’inesistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti legali per il subentro, anche in considerazione del fatto che la decadenza aveva investito l’intero nucleo familiare, con la conseguenza che le controparti dovevano essere considerate occupanti senza titolo. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21317/2012, in accoglimento della domanda, dichiarò illegittimo il decreto di rilascio e riconobbe il diritto dei ricorrenti al godimento dell’alloggio. 3. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio della parte vittoriosa in primo grado, ha 3 respinto l’appello dell’ER così argomentando la propria decisione: (i) il provvedimento di decadenza era stato emesso soltanto nei confronti dell’originaria assegnataria (per venire meno del requisito reddituale), senza alcuna menzione dell’ipotesi dell’allontanamento di RA CI dall’appartamento locato;
(ii) non avendo ER provato il contrario, si deve presumere che i coniugi CI/AN, fin dal 2010, quando venne accertata la decadenza di RA CI, fossero in possesso dei requisiti di legge per il subentro nel rapporto di locazione (di cui all’art. 11, comma 1, legge reg. Lazio n. 12 del 1999); (iii) sulla premessa che la declaratoria di decadenza, come insegna la giurisprudenza, ha natura ricognitiva dell’avvenuta estinzione del diritto all’assegnazione dell’alloggio, che si verifica nel momento stesso della violazione del divieto legale, nella specie, la decadenza (pronunciata soltanto nei confronti di RA CI) non può inficiare il diritto al subentro nell’assegnazione di cui i genitori, quali componenti l’originario nucleo familiare, erano titolari ab origine, come si evince dagli artt. 7 e 8 del contratto di locazione. 4. ER ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza d’appello; MA CI (RI AN nel frattempo è deceduta) resiste con controricorso e deposita memoria. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 23303/21 della sezione VI-2 di questa Corte, in mancanza di evidenza decisoria, il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso [«Violazione ed errata applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 113 c.p.c. per interpretazione ed applicazione degli artt. 11 e 12 legge regionale Lazio n. 12 del 1999 e dell’art. 14 e 22 del regolamento regionale n. 2 del 2000»] censura la sentenza impugnata che, male interpretando le norme di riferimento, non ha considerato che i requisiti reddituali 4 necessari per non incorrere nella decadenza dall’assegnazione debbono permanere con riguardo a tutti i componenti il nucleo familiare e che la decadenza dall’assegnazione risolve di diritto il contratto di locazione in essere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, rendendo improcedibile qualunque richiesta di subentro o voltura. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Per la ricorrente la perdita del requisito reddituale da parte dell’originaria assegnataria RA CI ha determinato la decadenza di quest’ultima dall’assegnazione dell’alloggio, nonché la risoluzione di diritto del contratto di locazione in essere, rendendo improcedibile la richiesta di subentro degli altri componenti il nucleo familiare. 4. La prospettazione dell’ER non si confronta con la ratio decidendi della sentenza d’appello. Ed infatti, spiega la Corte di Roma, come pattuito nel contratto di locazione (artt. 7 e 8) tra ER e RA CI, i genitori dell’assegnataria, quali componenti l’originario nucleo familiare, fin dal momento della stipula di tale contratto avevano acquisito il diritto di subentrare alla figlia nell’assegnazione nel caso in cui (come poi era accaduto con l’allontanamento di quest’ultima dall’appartamento locato) l’assegnataria non avesse più fatto parte del nucleo familiare, donde, prosegue la sentenza, l’irrilevanza della perdita, in corso di rapporto, del requisito reddituale in capo alla figlia, rispetto all’iniziale diritto dei genitori (in possesso dei richiesti requisiti reddituali) al subentro nell’assegnazione. 5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 5 versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500, più euro 200, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge, con distrazione a favore dell’avvocato Maurizio Zeffiro Ceglia dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 07 dicembre 2023.