CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 5708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5708 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Leopoldo Perrone, per il tramite del sostituto processuale, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5708 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 18/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 1° settembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di LV CI emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione al delitto degli articoli 582, 585, 577, cod. pen. perché, in concorso con altra persona, esplodeva nei confronti di GI SA almeno due colpi d'arma da fuoco, attingendolo alla gamba mentre si dava alla fuga, e cagionava alla persona offesa lesioni personali, in particolare frattura del perone destro con prognosi di giorni 30, nonchè al delitto dell'articolo 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo compatibile con proiettili calibro 6.35, fatto avvenuto in Napoli il 16 luglio del 2022. In particolare, le immagini registrate in un sistema di videosorveglianza attivo sul luogo dell'agguato in Napoli, Vico Due porte a Toledo, riprendono alle 17:27:36 uno scooter Honda SH con bauletto e paravento, targa non leggibile, con due uomini a bordo che si fermava davanti a SA GI. Le immagino mostrano che il passeggero del mezzo esplodeva due colpi in direzione di SA. Un secondo dopo, alle 17:27:37, SA scappava per ripararsi dall'aggressione. Tre secondi dopo il motociclo con i due soggetti a bordo fuggiva in direzione di via De Deo. La vittima, pur non riconoscendo CI, indirizzava le indagini verso di lui, riferendo che il fatto poteva ricondursi al precedente ferimento della figlia dello stesso. Le indagini di polizia accertavano allora in banca dati la disponibilità da parte di CI di un motociclo Honda SH di colore bianco, targato EX18899, munito di bauletto e paravento. Il sistema i''cattura targg del Comune di Napoli immortalava questo motociclo EX18899 con due persone a bordo mentre transitava pochi minuti dopo il fatto in via Salvator Rosa, poi in via Primavalle, poi in via Toscanella in direzione Chiaiano. Il confronto tra le immagini del sistema di videosorveglianza di Vico due porte a Toledo e quello del sistemat‘cattura targhP permetteva di verificare che i due soggetti a bordo dello scooter erano vestiti nello stesso modo, anche se seduti a posti invertiti. Sempre dal sistema‘cattura targhi si evinceva che il conducente del motociclo presentava un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro ed uno alla gamba destra. L'esame dei profili Instagrann e Facebook di CI confermava la presenza dei due tatuaggi. Sempre nel sistema cattura targhà‘, emergeva che il motociclo targato EX18899 passa ad un certo punto su salita Arenella, presso il garage Number One, ed in via Toscanella. In queste due immagini il conducente era riconoscibile nei tratti somatici di CI. Le esigenze cautelari sono state desunte dai precedenti penali, dalla dichiarazione di abitualità nel reato, dalla estrema vicinanza del fatto;
l'ordinanza motiva anche sulla inidoneità dei domiciliari. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare rilevando la illogicità della motivazione nella parte in cui ha attribuito rilievo privilegiato al riconoscimento fotografico dell'indagato effettuato dalla polizia giudiziaria nonostante che i frame delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso il motociclo condotto dallo stesso non fossero per nulla chiari;
nella parte in cui non ha dato contezza della irrazionalità del calcolo dei tempi di fuga del motociclo che ha effettuato l'agguato che si sarebbe diretto in direzione contraria rispetto al luogo in cui passato il motociclo ascrivibile all'indagato; nella parte in cui illogicamente non ha tenuto conto del mancato riconoscimento dell'indagato ad opera della vittima, e nella parte in cui ha illogicamente attribuito rilievo a frammenti di conversazioni intercettate che non sono univoche. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto sarebbe stato illogicamente attribuito rilievo ai precedenti penali che sono risalenti, alla dichiarazione di abitualità nel reato che a sua volta risale al 10 febbraio 2010, mentre non è stato considerato che, a tutto concedere, il movente sarebbe estremamente contingente legato ad una situazione familiare. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Leopoldo Perrone, per il tramite del sostituto processuale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 2 Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso in cui si censura la motivazione del Tribunale del riesame in punto di gravi indizi di colpevolezza è inammissibile, in quanto meramente rivalutativo del merito della decisione. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ricorso è pertanto inammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Questo è quanto accaduto nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda il ricorso sul diverso apprezzamento degli elementi di fatto da cui è stata desunta la identità tra il motociclo su cui viaggiava la persona che ha sparato e quello su cui pacificamente viaggiava l'indagato pochi minuti dopo il fatto. Il Tribunale del riesame è giunto alla conclusione della identità tra i due motocicli in ragione della identità della marca e tipologia dello stesso, delle particolarità dell'equipaggiamento che li accomunava (bauletto e paravento), della corrispondenza dell'abbigliamento dei due soggetti che viaggiavano su essi, e della stessa vicinanza tra il luogo dell'agguato e quello in cui il motociclo pacificamente guidato dall'indagato è stato avvistato per la prima volta dopo il fatto. Il ricorso, sostenendo che sia stata attribuita fede privilegiata alle conclusioni della polizia giudiziaria, non prende posizione sugli elementi investigativi che hanno condotto al giudizio di esistenza dei gravi indizi, che, invece, condotto in questi termini, appare molto rigoroso e sfugge a censure di illogicità. Non è possibile, invece, apprezzare in sede di legittimità, per di più in fase cautelare, la compatibilità dei tempi di fuga del motociclo dal luogo dell'agguato e la sua possibilità di essere inquadrato già, dopo pochissimi minuti dal fatto, dal sistenna`Scattura targhé‘ viaggiare dal centro di Napoli verso il Vomero, essendo, peraltro, del tutto inidonea ad inficiare di illogicità la motivazione la circostanza che al termine dell'agguato le telecamere abbiano inquadrato il motociclo su cui 3 viaggiava l'autore del reato dirigersi in direzione opposta a quella che avrebbe dovuto condurre in via Salvator Rosa, in quanto i Quartieri Spagnoli, in cui avvenuto l'agguato, sono costituiti da un reticolo di vicoletti, che potrebbero aver consentito a chi guidava lo scooter di dirigersi verso il mare e poi di prendere in altro punto la via della collina. L'argomento speso nei confronti della interpretazione delle conversazioni intercettate è, invece, del tutto inidoneo ad inficiare di illogicità la decisione impugnata per il rilievo marginale che queste conversazioni hanno nel percorso logico della decisione del Tribunale del riesame, talchè, anche qualora cadesse questo riferimento, non muterebbe il giudizio sull'esistenza dei gravi indizi. Da ultimo, le dichiarazioni della persona offesa, che l'ordinanza mostra di conoscere e valutare perché inserite nel corpo della stessa, non sono liberatorie, perché pur se la persona non effettua riconoscimenti, la stessa indirizza l'indagine verso l'indagato spiegando i motivi di risentimento che lo stesso poteva avere verso la sua famiglia, talchè, pur valutate nel loro complesso, come chiede il motivo di ricorso, esse non sono in grado di viziare di illogicità la decisione dei Tribunale. In definitiva, il motivo è inammissibile. 2. E' inammissibile anche il secondo motivo, in cui si censura la valutazione del Tribunale in punto di esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha desunto il pericolo di reiterazione del reato da precedenti penali, dichiarazione di abitualità nel reato, breve lasso temporale tra la data del reato (commesso, ricordiamo, il 16 luglio 2022) e la data dell'esecuzione della misura. Il motivo di ricorso ritiene di poter neutralizzare i precedenti e la dichiarazione di abitualità per la loro risalenza nel tempo, e ridimensionare l'importanza della vicinanza temporale del reato con la estemporaneità dello stesso, nato da una circostanza occasionale (il ferimento della figlia di CI ad opera del nipote di SA). In realtà, questi argomenti non sono idonei a scardinare la valutazione del Tribunale, che usa in modo non illogico i precedenti penali (peraltro, sono utilizzabili nel giudizio cautelare anche quelli risalenti, v. Sez. 2, Sentenza n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749) come elemento di conferma della non occasionalità della caduta nel crimine di CI, e la vicinanza temporale del reato come elemento di conferma di una situazione di faida tra le due famiglie ancora in atto e potenzialmente foriera di successivi episodi criminali. Da questo punto di vista, la contingenza del crimine nato dal precedente ferimento a famiglie invertite non giova alle ragioni della difesa del ricorrente, 4 perché è anzi indice evidente di una tipologia di situazione che si presta alla realizzazione di ulteriori episodi criminali in risposta. Si ritiene, in definitiva, che la motivazione della ordinanza impugnata abbia dato conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; in senso sostanzialmente conforme Sez. 3, Sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, Sentenza n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991), e che il motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato, debba essere dichiarato inammissibile. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.
sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Leopoldo Perrone, per il tramite del sostituto processuale, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5708 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 18/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 1° settembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di LV CI emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione al delitto degli articoli 582, 585, 577, cod. pen. perché, in concorso con altra persona, esplodeva nei confronti di GI SA almeno due colpi d'arma da fuoco, attingendolo alla gamba mentre si dava alla fuga, e cagionava alla persona offesa lesioni personali, in particolare frattura del perone destro con prognosi di giorni 30, nonchè al delitto dell'articolo 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo compatibile con proiettili calibro 6.35, fatto avvenuto in Napoli il 16 luglio del 2022. In particolare, le immagini registrate in un sistema di videosorveglianza attivo sul luogo dell'agguato in Napoli, Vico Due porte a Toledo, riprendono alle 17:27:36 uno scooter Honda SH con bauletto e paravento, targa non leggibile, con due uomini a bordo che si fermava davanti a SA GI. Le immagino mostrano che il passeggero del mezzo esplodeva due colpi in direzione di SA. Un secondo dopo, alle 17:27:37, SA scappava per ripararsi dall'aggressione. Tre secondi dopo il motociclo con i due soggetti a bordo fuggiva in direzione di via De Deo. La vittima, pur non riconoscendo CI, indirizzava le indagini verso di lui, riferendo che il fatto poteva ricondursi al precedente ferimento della figlia dello stesso. Le indagini di polizia accertavano allora in banca dati la disponibilità da parte di CI di un motociclo Honda SH di colore bianco, targato EX18899, munito di bauletto e paravento. Il sistema i''cattura targg del Comune di Napoli immortalava questo motociclo EX18899 con due persone a bordo mentre transitava pochi minuti dopo il fatto in via Salvator Rosa, poi in via Primavalle, poi in via Toscanella in direzione Chiaiano. Il confronto tra le immagini del sistema di videosorveglianza di Vico due porte a Toledo e quello del sistemat‘cattura targhP permetteva di verificare che i due soggetti a bordo dello scooter erano vestiti nello stesso modo, anche se seduti a posti invertiti. Sempre dal sistema‘cattura targhi si evinceva che il conducente del motociclo presentava un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro ed uno alla gamba destra. L'esame dei profili Instagrann e Facebook di CI confermava la presenza dei due tatuaggi. Sempre nel sistema cattura targhà‘, emergeva che il motociclo targato EX18899 passa ad un certo punto su salita Arenella, presso il garage Number One, ed in via Toscanella. In queste due immagini il conducente era riconoscibile nei tratti somatici di CI. Le esigenze cautelari sono state desunte dai precedenti penali, dalla dichiarazione di abitualità nel reato, dalla estrema vicinanza del fatto;
l'ordinanza motiva anche sulla inidoneità dei domiciliari. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare rilevando la illogicità della motivazione nella parte in cui ha attribuito rilievo privilegiato al riconoscimento fotografico dell'indagato effettuato dalla polizia giudiziaria nonostante che i frame delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso il motociclo condotto dallo stesso non fossero per nulla chiari;
nella parte in cui non ha dato contezza della irrazionalità del calcolo dei tempi di fuga del motociclo che ha effettuato l'agguato che si sarebbe diretto in direzione contraria rispetto al luogo in cui passato il motociclo ascrivibile all'indagato; nella parte in cui illogicamente non ha tenuto conto del mancato riconoscimento dell'indagato ad opera della vittima, e nella parte in cui ha illogicamente attribuito rilievo a frammenti di conversazioni intercettate che non sono univoche. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto sarebbe stato illogicamente attribuito rilievo ai precedenti penali che sono risalenti, alla dichiarazione di abitualità nel reato che a sua volta risale al 10 febbraio 2010, mentre non è stato considerato che, a tutto concedere, il movente sarebbe estremamente contingente legato ad una situazione familiare. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Leopoldo Perrone, per il tramite del sostituto processuale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 2 Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso in cui si censura la motivazione del Tribunale del riesame in punto di gravi indizi di colpevolezza è inammissibile, in quanto meramente rivalutativo del merito della decisione. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ricorso è pertanto inammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Questo è quanto accaduto nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda il ricorso sul diverso apprezzamento degli elementi di fatto da cui è stata desunta la identità tra il motociclo su cui viaggiava la persona che ha sparato e quello su cui pacificamente viaggiava l'indagato pochi minuti dopo il fatto. Il Tribunale del riesame è giunto alla conclusione della identità tra i due motocicli in ragione della identità della marca e tipologia dello stesso, delle particolarità dell'equipaggiamento che li accomunava (bauletto e paravento), della corrispondenza dell'abbigliamento dei due soggetti che viaggiavano su essi, e della stessa vicinanza tra il luogo dell'agguato e quello in cui il motociclo pacificamente guidato dall'indagato è stato avvistato per la prima volta dopo il fatto. Il ricorso, sostenendo che sia stata attribuita fede privilegiata alle conclusioni della polizia giudiziaria, non prende posizione sugli elementi investigativi che hanno condotto al giudizio di esistenza dei gravi indizi, che, invece, condotto in questi termini, appare molto rigoroso e sfugge a censure di illogicità. Non è possibile, invece, apprezzare in sede di legittimità, per di più in fase cautelare, la compatibilità dei tempi di fuga del motociclo dal luogo dell'agguato e la sua possibilità di essere inquadrato già, dopo pochissimi minuti dal fatto, dal sistenna`Scattura targhé‘ viaggiare dal centro di Napoli verso il Vomero, essendo, peraltro, del tutto inidonea ad inficiare di illogicità la motivazione la circostanza che al termine dell'agguato le telecamere abbiano inquadrato il motociclo su cui 3 viaggiava l'autore del reato dirigersi in direzione opposta a quella che avrebbe dovuto condurre in via Salvator Rosa, in quanto i Quartieri Spagnoli, in cui avvenuto l'agguato, sono costituiti da un reticolo di vicoletti, che potrebbero aver consentito a chi guidava lo scooter di dirigersi verso il mare e poi di prendere in altro punto la via della collina. L'argomento speso nei confronti della interpretazione delle conversazioni intercettate è, invece, del tutto inidoneo ad inficiare di illogicità la decisione impugnata per il rilievo marginale che queste conversazioni hanno nel percorso logico della decisione del Tribunale del riesame, talchè, anche qualora cadesse questo riferimento, non muterebbe il giudizio sull'esistenza dei gravi indizi. Da ultimo, le dichiarazioni della persona offesa, che l'ordinanza mostra di conoscere e valutare perché inserite nel corpo della stessa, non sono liberatorie, perché pur se la persona non effettua riconoscimenti, la stessa indirizza l'indagine verso l'indagato spiegando i motivi di risentimento che lo stesso poteva avere verso la sua famiglia, talchè, pur valutate nel loro complesso, come chiede il motivo di ricorso, esse non sono in grado di viziare di illogicità la decisione dei Tribunale. In definitiva, il motivo è inammissibile. 2. E' inammissibile anche il secondo motivo, in cui si censura la valutazione del Tribunale in punto di esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha desunto il pericolo di reiterazione del reato da precedenti penali, dichiarazione di abitualità nel reato, breve lasso temporale tra la data del reato (commesso, ricordiamo, il 16 luglio 2022) e la data dell'esecuzione della misura. Il motivo di ricorso ritiene di poter neutralizzare i precedenti e la dichiarazione di abitualità per la loro risalenza nel tempo, e ridimensionare l'importanza della vicinanza temporale del reato con la estemporaneità dello stesso, nato da una circostanza occasionale (il ferimento della figlia di CI ad opera del nipote di SA). In realtà, questi argomenti non sono idonei a scardinare la valutazione del Tribunale, che usa in modo non illogico i precedenti penali (peraltro, sono utilizzabili nel giudizio cautelare anche quelli risalenti, v. Sez. 2, Sentenza n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749) come elemento di conferma della non occasionalità della caduta nel crimine di CI, e la vicinanza temporale del reato come elemento di conferma di una situazione di faida tra le due famiglie ancora in atto e potenzialmente foriera di successivi episodi criminali. Da questo punto di vista, la contingenza del crimine nato dal precedente ferimento a famiglie invertite non giova alle ragioni della difesa del ricorrente, 4 perché è anzi indice evidente di una tipologia di situazione che si presta alla realizzazione di ulteriori episodi criminali in risposta. Si ritiene, in definitiva, che la motivazione della ordinanza impugnata abbia dato conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; in senso sostanzialmente conforme Sez. 3, Sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, Sentenza n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991), e che il motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato, debba essere dichiarato inammissibile. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.