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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1372/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Anna Apolito giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 23/10/2024 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CT espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
358/2024 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentir “Accertare e dichiarare che il ricorrente era ed è portatore di un complesso invalidante tale da comportare la riduzione permanente della sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini personali, a meno di un terzo di quella totale, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1, Legge 12 giugno 1984, n.222 e successive modificazioni ed integrazioni;
a decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda, o dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CT (dott. , in Persona_2 costanza di giuramento reso in fase di accertamento tecnico preventivo), anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
09/06/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di sigmoidectomia e resezione parziale della cupola vescicale per adenocarcinoma infiltrante in soggetto con incontinenza vescicale e ipoacusia parzialmente emendata con protesi. Note artrosiche senza significative limitazioni funzionali.
Diabete mellito non i.d. Umore deflesso. Insufficienza venosa cronica arti inferiori. Sindrome del tunnel carpale bilaterale.”.
Il CT precisa nell'elaborato “La condizione attuale, così come si deduce dalla nuova chiara ed inconfutabile documentazione esibita, è profondamente diversa da quella presentata ed evidenziata a seguito della visita medico legale del
17/06/2024”. Alla luce della nuova valutazione, pertanto, il ctu riconosce il sussistere delle condizioni dell'assegno ordinario mensile, a far data dal
01/10/2024.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-
Pag. 2 di 4 conseguenziale.
2.2 Il CT nelle conclusioni rileva, altresì. “ritengo opportuno precisare che il ricorrente è, da pari data, da considerare inabile”. Ebbene, tale valutazione è inutiliter data, in quanto la misura in questione non rientrante nel petitum cristallizzato nel ricorso, relativo al riconoscimento delle condizioni sanitarie peroprie della misura previdenziale/assistenziale di cui all'art. 1 L 222/84.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CT espletata in sede di accertamento tecnico preventivo e dell'integrazione espletato nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come CP_1
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato a [...] il [...]], si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità a far data dal 01/10/2024;
2) Compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CT espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla integrazione di CT espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre CP_1
eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1372/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Anna Apolito giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 23/10/2024 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CT espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
358/2024 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentir “Accertare e dichiarare che il ricorrente era ed è portatore di un complesso invalidante tale da comportare la riduzione permanente della sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini personali, a meno di un terzo di quella totale, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1, Legge 12 giugno 1984, n.222 e successive modificazioni ed integrazioni;
a decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda, o dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CT (dott. , in Persona_2 costanza di giuramento reso in fase di accertamento tecnico preventivo), anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
09/06/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di sigmoidectomia e resezione parziale della cupola vescicale per adenocarcinoma infiltrante in soggetto con incontinenza vescicale e ipoacusia parzialmente emendata con protesi. Note artrosiche senza significative limitazioni funzionali.
Diabete mellito non i.d. Umore deflesso. Insufficienza venosa cronica arti inferiori. Sindrome del tunnel carpale bilaterale.”.
Il CT precisa nell'elaborato “La condizione attuale, così come si deduce dalla nuova chiara ed inconfutabile documentazione esibita, è profondamente diversa da quella presentata ed evidenziata a seguito della visita medico legale del
17/06/2024”. Alla luce della nuova valutazione, pertanto, il ctu riconosce il sussistere delle condizioni dell'assegno ordinario mensile, a far data dal
01/10/2024.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-
Pag. 2 di 4 conseguenziale.
2.2 Il CT nelle conclusioni rileva, altresì. “ritengo opportuno precisare che il ricorrente è, da pari data, da considerare inabile”. Ebbene, tale valutazione è inutiliter data, in quanto la misura in questione non rientrante nel petitum cristallizzato nel ricorso, relativo al riconoscimento delle condizioni sanitarie peroprie della misura previdenziale/assistenziale di cui all'art. 1 L 222/84.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CT espletata in sede di accertamento tecnico preventivo e dell'integrazione espletato nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come CP_1
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato a [...] il [...]], si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità a far data dal 01/10/2024;
2) Compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CT espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla integrazione di CT espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre CP_1
eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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