Art. 4. Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base al numero degli enti associati 1. A ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei comuni associati, spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti:
a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni;
b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 4 comuni;
c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 10 comuni;
d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.
((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 n. 318 , incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo".
a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni;
b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 4 comuni;
c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 10 comuni;
d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.
((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 n. 318 , incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo".