Sentenza 24 marzo 2001
Massime • 1
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il principio secondo il quale la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad "quem" tale deposito impedendo ogni decadenza dall'impugnazione - con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza - deve ritenersi applicabile anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, attesane l'identità di "ratio" rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge, e nonostante detto procedimento debba considerarsi un ordinario giudizio di cognizione, anziché un mezzo d'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Sulle controversie soggette al rito del lavoroAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO IC, già elettivamente domiciliato in Roma, via dei Cannonieri n. 8, presso l'avv. Tobia Racanelli. E ora d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ERSAP, ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE PUGLIA, in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale, che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 20-27 novembre 1997, n. 4415, RGAC 285 del 1997, cron. 8641;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20-27 novembre 1997, il tribunale di Bari accoglieva l'appello proposto dall'ERSAP - Ente regionale di sviluppo agricolo per la Regione Puglia - avverso la decisione del locale RE del 3 maggio 1996 e dichiarava nulla la sentenza impugnata, rimettendo le parti dinnanzi al RE. osservava il Tribunale che l'ERSAP aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal RE di Bari, per il pagamento di differenze retributive richieste dall'ex dipendente AN CO, ma il ricorso in opposizione dell'Ente non era stato notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
La prima udienza, dell'8 febbraio 1995, non era stata tenuta per sostituzione del giudice designato.
Fissata la nuova udienza del 19 gennaio 1996 dal RE incaricato, l'avvocatura dello Stato per l'Ente opponente aveva chiesto rinvio, "per poter produrre il ricorso introduttivo notificato". La causa era stata rinviata per tale incombente al 26 aprile 1996, ma in realtà il ricorso e il verbale di prima udienza erano stati notificati all'opposto, per la prima volta, solo in data 19 febbraio 1996, senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione da parte del giudice (necessaria poiché la notificazione era stata effettuata fuori termine).
Il RE aveva dichiarato improcedibile l'opposizione. il Tribunale, tuttavia, non condivideva tale soluzione. Ad avviso dei giudici di appello, infatti, il RE avrebbe dovuto solo disporre la notificazione dell'opposizione entro un termine perentorio (così sanando la nullità della notificazione tardivamente eseguita). L'opposizione, infatti, era stata ritualmente proposta mediante deposito in termini.
Poiché la parte convenuta (opposta) era rimasta contumace in primo grado, l'irritualità della notificazione aveva portato alla nullità del contraddittorio e dell'intero processo.
Conseguentemente, i giudici di appello rimettevano le parti dinanzi al RE, dopo aver dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado.
Avverso tale decisione l'ERSAP propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.
L'ERSAP ha depositato un atto, definito "di costituzione", oltre il termine stabilito per il deposito del controricorso, con il quale ha chiesto solamente di essere informato della data di udienza, per poter partecipare alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il AN denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360 nn. 3 e 4 codice di procedura civile, in relazione al combinato disposto degli articoli 647 e 415 codice di procedura civile. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (che prevede l'obbligo per il giudice di appello di rilevare qualsiasi vizio della notificazione del l'impugnazione e di dare un termine perentorio per provvedere alla notifica del ricorso) non sarebbe, comunque, applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, retto da una specifica disposizione, secondo la quale la mancata, tempestiva, notificazione del ricorso in opposizione implica la sanzione della esecutorietà del decreto (art. 647 codice di procedura civile).
Tale disposizione deve essere, secondo il ricorrente, raccordata con quanto previsto dall'art. 415 codice di procedura civile circa l'obbligo del ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, entro dieci giorni dalla data di pronuncia dello stesso.
In base a tali disposizioni, conclude il AN, il giudice di appello avrebbe dovuto semplicemente confermare la decisione del RE che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360 nn. 3 e 4 codice di procedura civile e dell'art. 157 codice di procedura civile. Il AN osserva che era stata proprio l'Avvocatura dello Stato, con il suo comportamento, a dar causa alla nullità denunziata (notificando il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza solo in data 19 febbraio 1996, senza alcuna autorizzazione del magistrato competente). Pertanto, a norma dell'art. 157 codice di procedura civile, la stessa non avrebbe potuto opporre tale nullità in sede di appello.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Va innanzitutto precisato che, nelle controversie di lavoro e previdenziali, il decreto ingiuntivo non può mai essere dichiarato esecutivo per mancata costituzione dell'opponente (come erroneamente ritenuto dall'attuale ricorrente).
Non è infatti applicabile, alle materie indicate agli articoli 409 e 442 codice di procedura civile, la seconda ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 647 dello stesso codice, secondo la quale quando "l'opponente non si è costituito, il giudice di pace, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto". Ciò perché nel processo del lavoro la proposizione dell'atto introduttivo (nel caso, dell'opposizione) e la costituzione dell'opponente non sono attività distinte, ma tra loro coincidenti.
Il Collegio non ignora tuttavia che in alcune decisioni di questa Corte (ad esempio, Cass. 7 febbraio 1990 n. 845, 25 luglio 1990 n. 7522), non si sia tenuto conto di tali argomentazioni e si sia, invece, affermato - con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - che "il RE non può ... disporre la rinnovazione della (omessa) notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del relativo decreto di fissazione della udienza di discussione allorché, nel momento in cui dovrebbe disporla, il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo".
Tale orientamento si riallaccia all'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 2166 del 1^ marzo 1988), espressamente richiamato nelle predette decisioni, per il quale "nel rito del lavoro l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione della udienza di discussione è vizio passibile di sanatoria mediante rinnovazione di tale notificazione, ai sensi dell'art. 291 codice di procedura civile, solamente con effetto 'ex nunc', e cioè con salvezza dei diritti quesiti, si che in fase di appello, il giudice, qualora rilevi che la invalidità ha causato l'inidoneità dell'atto di impugnazione ad impedire (per decorso del termine per l'appello) il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con pronuncia di mero rito, senza disporre la rinnovazione dell'atto".
Applicando questi principi, per identità di "ratio", alla opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro, si è così giunti, in alcune decisioni di questa Corte, alle conclusioni già richiamate.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite, a proposito dell'appello nelle controversie di lavoro, è stato di recente superato da una recente pronuncia delle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 9331 del 25 ottobre 1996, 6841 del 1996. V. anche Cass. 11 aprile 1996 n. 3373, 9 luglio 1999 n. 7209, 27 maggio 2000 n. 7013). Hanno affermato le Sezioni Unite che "nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 codice di procedura civile, con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 codice di procedura civile e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso-decreto". Tale principio, condiviso dal Collegio, appare applicabile anche all'opposizione a decreto ingiuntivo, in materia di lavoro, data la identità di ratio delle disposizioni di legge invocate (ciò nonostante l'opposizione a decreto ingiuntivo debba considerarsi un ordinario giudizio di cognizione. anziché un mezzo di impugnazione:
Cass. 19 maggio 2000 n. 6528). Come sottolinea opportunamente l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 239 del 19-23 giugno 2000, "il procedimento di opposizione presenta nella fase introduttiva caratteristiche comuni non già all'ordinario processo di cognizione, quanto piuttosto al giudizio di impugnazione".
L'atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro è costituito, in particolare, (cosi come l'atto di impugnazione di una sentenza) da una fattispecie complessa e progressiva che inizia con il ricorso, atto di parte che deve contenere tutti gli elementi prescritti per l'atto di citazione, a norma dell'art. 163 del codice di procedura civile e deve essere depositato in cancelleria nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo.
Con il deposito in cancelleria di un valido e tempestivo ricorso, l'opponente ha dato quell'impulso processuale idoneo a realizzare la complessa fattispecie, prevista dall'art. 415 codice di procedura civile ed è quanto basta, intanto, ad impedire che - ai sensi dell'art. 647 codice di procedura civile - il decreto ingiuntivo diventi esecutivo, giacché la decorrenza del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, per proporre opposizione, non può che essere logicamente collegato all'attività delle parti nei limiti in cui è compito dell'opponente di dare impulso al procedimento di opposizione.
L'ulteriore iter relativo alla vocatio in ius, demandata ad un provvedimento distinto e successivo del giudizio, non riguarda la parte ne' interferisce, in alcun modo, sulla precedente attività valida della parte stessa: utile per inutile non vitiatur. In altre parole, non è dato rinvenire nell'ordinamento alcuna sanzione di improcedibilità del ricorso, proposto con il rito del lavoro, nel caso in cui non venga notificato il ricorso stesso ed il decreto di fissazione dell'udienza, perché in siffatta ipotesi il giudice è obbligato ad assegnare all'opponente, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso-decreto (ai sensi degli artt. 291 e 421 codice di procedura civile). Le argomentazioni svolte paiono assorbenti di tutte le altre questioni sollevate dalle parti, anche con riferimento alle difficoltà per l'opponente di conoscere la data di deposito del decreto di fissazione dell'udienza (nel caso di specie, la prima udienza venne fissata a distanza di oltre un anno dal deposito del ricorso in opposizione: 26 agosto 1994 - 19 gennaio 1996). Il ricorso deve pertanto essere rigettato, confermando la decisione del Tribunale che ha dichiarato nulla la sentenza impugnata, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice, il quale provvederà a ripristinare le condizioni di un valido contraddittorio tra le parti. Il Collegio non ignora che in casi analoghi, di inesistenza o irregolarità della notificazione dell'opposizione (ad esempio, a seguito di concessione di un termine di comparizione inferiore a quello di legge) è stato ritenuto che il giudice di appello non possa rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dagli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile (Cass. S.U. nn. 6128 del 19 ottobre 1983 e 1893 del
26 marzo 1982, Cass. n. 2761 del 7 marzo 1992, n. 13478 del 13 dicembre 1991). Ritiene, tuttavia, il Collegio che le disposizioni contenute in quest'ultimo articolo, sicuramente tassative, possano e debbano essere interpretate estensivamente (v. Cass. n. 7227 del 2000), ricomprendendovi anche il caso dell'inesistenza della notificazione, in applicazione di una regola, desumibile dall'art. 354 primo comma codice di procedura civile, per identità di "ratio".
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio, non avendo l'intimato svolto difese in questa sede. L'atto di costituzione dell'Avvocatura di Stato risulta, tra l'altro, depositato oltre il termine stabilito per il controricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2001