Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4291
CASS
Sentenza 24 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il principio secondo il quale la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad "quem" tale deposito impedendo ogni decadenza dall'impugnazione - con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza - deve ritenersi applicabile anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, attesane l'identità di "ratio" rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge, e nonostante detto procedimento debba considerarsi un ordinario giudizio di cognizione, anziché un mezzo d'impugnazione.

Commentario1

  • 1Sulle controversie soggette al rito del lavoroAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4291
Data del deposito : 24 marzo 2001

Testo completo