Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01372/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00881/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2024, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Domenico Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, corso Cavour, n. 124;
contro
- Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, via Principe Amedeo, n. 124;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Barletta sulla richiesta – con nota dell’1/7/2023 e poi con nota del 7/5/2024 – di esercizio, ex art. 27 TUED, dei poteri di vigilanza, repressivi e/o sanzionatori in materia edilizia e urbanistica relativamente alla proprietà del sig. -OMISSIS-;
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Barletta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. DA CO e uditi per le parti i difensori l'avv. Giuseppe Torre, per il ricorrente, l'avv. Giuseppe Caruso, per il Comune, e l'avv. Massimo Felice Ingravalle, per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, dopo aver avanzato al Comune di Barletta un’articolata segnalazione nel 2022, a cui hanno fatto seguito ulteriori esposti in data 1° luglio 2023 e, da ultimo, il 7 maggio 2024, con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., ha agito in giudizio per compulsare l’esercizio – da parte del citato Comune – dei poteri di vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione ad un intervento edilizio ritenuto illegittimo ed effettuato su un edificio prospiciente la propria abitazione sita in Barletta.
1.1. Ha esposto, in particolare, di essere proprietario di un appartamento al secondo piano (con annesso locale al piano terra e sovrastante terrazza), facente parte del fabbricato per civile abitazione sito alla via -OMISSIS-con accesso dai civici 78-80-82, posto ad angolo con la via -OMISSIS-. Il fabbricato affaccia verso un edificio, di risalente costruzione, sito alla via -OMISSIS- n. 7, angolo via -OMISSIS-, civici da 12 a 18, di proprietà del sig. -OMISSIS-, odierno controinteressato. Quest’ultimo edificio, collocato nel centro storico del predetto Comune, sarebbe stato oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione che ne avrebbero comportato la modificazione della sagoma, dell'altezza e dei volumi, tanto da escludere la veduta della battigia del mare dagli affacci di proprietà del ricorrente.
1.2. Dopo aver preso visione della documentazione oggetto di apposita richiesta ostensiva, nel mese di settembre 2022, il sig.-OMISSIS-ha inoltrato al Comune di Barletta una articolata segnalazione (acclarata al prot. n. 67068 del 13.9.2022 dell’Ente civico), con la quale sono state evidenziate le irregolarità edilizie di seguito indicate:
- contrasto degli interventi in questione sia con il previgente piano regolatore generale (P.R.G.), del 1971, che con quello del 2003;
- creazione di nuove volumetrie attraverso la realizzazione di alcune tettoie in legno in difformità dal relativo titolo edilizio;
- violazione della distanza dal confine della proprietà del ricorrente;
- variazione della sagoma e ulteriori aumenti di volumetria per la realizzazione di alcune coperture sull’edificio in parola.
1.3. In conclusione, il sig.-OMISSIS-– si espone nel ricorso – ha chiesto al Comune di Barletta di accertare “ se le opere ristrutturative eseguite sul fabbricato in Barletta a Via -OMISSIS- angolo Via -OMISSIS- siano conformi o difformi alla normativa edilizia vigente e comunque la conformità o meno di quanto eseguito rispetto agli assensi rilasciati” , per poi espressamente invitare l’Ente civico ad adottare “i provvedimenti repressivi previsti per legge a tutela dell'interesse pubblico ”.
1.4. A seguito di tale prima segnalazione, la Polizia locale ha effettuato un sopralluogo presso l’edificio in questione, all’esito del quale è stato redatto il rapporto amministrativo del 9.11.2022.
1.5. Con istanza dell’1.7.2023, il ricorrente ha poi rappresentato che dall’esame del citato rapporto amministrativo sarebbe emersa la mancata, specifica verifica di tutti rilievi sollevati con la segnalazione del 13.9.2022. Inoltre, con successiva nota del 7.5.2024, il sig.-OMISSIS-ha segnalato ulteriori irregolarità, invitando e diffidando il Comune di Barletta “ a voler completare l’istruttoria con la verifica relativa a ciascuno dei rilievi di cui alla nota del 01/07/2023, nonché a quelli ulteriori denunciati (…) e ad adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori e ripristinatori ex art. 27 TUED, nonché in ogni caso a concludere il procedimento con un provvedimento espresso ”.
1.6. Successivamente, con l’odierno gravame, notificato il 1° luglio 2024, ha agito in giudizio, ex art. 31 e 117 c.p.a., deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti fattuali e giuridici, nonché difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta.
2. Si sono costituiti in giudizio tanto l’Amministrazione resistente quanto il controinteressato, i quali hanno eccepito l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, entrambi hanno dedotto l’inammissibilità del gravame per essere stato lo stesso notificato dopo l’effettuazione di un (primo) sopralluogo da parte dei funzionari dell’Amministrazione comunale (in data 24.6.2024) proprio in relazione all’esposto del ricorrente; inoltre, ad avviso della parte pubblica e del controinteressato, l’intervento ispettivo realizzato dal Comune comporterebbe, in ogni caso, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, infine, è stata dedotta l’infondatezza del gravame atteso che le verifiche effettuate non avrebbero restituito alcuna irregolarità.
3. All’udienza del 7 ottobre 2025, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Rileva il Collegio che le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sono infondate.
4.1. Per condiviso orientamento giurisprudenziale, il proprietario di un fabbricato confinante con l'immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio è titolare di un interesse differenziato e qualificato all'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell'organo competente e può pretendere – se non vengano adottate le misure richieste – un provvedimento che spieghi esplicitamente l’attività effettuata dall’Amministrazione e le ragioni sottese all’esercizio, ovvero – in ipotesi – al mancato esercizio, dei poteri amministrativi previsti in materia edilizia. Da ciò consegue che l’eventuale inerzia serbata sull'istanza integra senz’altro gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente. È stato anche precisato che il proprietario-confinante che “attiva” la pubblica amministrazione gode di una legittimazione ( vicinitas ) differenziata rispetto alla collettività, in relazione ai possibili effetti – nocivi, immediati e diretti – connessi all'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà. Pertanto, il vicino è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione giudiziale, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per superare l’inerzia dell’Amministrazione ( cfr. in termini analoghi T.A.R. Campania, Sez. VI, n. 7224/2021).
4.2. Ciò posto, va poi ricordato che l’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990, statuisce che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. In altri termini, non è sufficiente – per elidere l’inerzia amministrativa – il mero avvio del procedimento, né l’adozione di un atto a rilevanza interna, avente cioè natura endoprocedimentale.
4.3. Nel caso di specie, è accaduto che gli accertamenti espletati dai tecnici e dai funzionari del Comune di Barletta (anche in più occasioni, come risulta dalla documentazione versata in atti), pur compendiate in relazioni e verbali di sopralluogo (del 24.6.2024 e del 24.10.2024), non sono sfociati in un puntuale provvedimento definitorio ed accertativo dell’esito procedimentale conseguente alle verifiche espletate.
Sul punto, in disparte il merito delle valutazioni operate dall’Amministrazione e delle relative conclusioni cui la stessa è pervenuta (merito che peraltro esula dall’oggetto dell’odierno giudizio), la sussistenza dell’interesse legittimo sopra ricordato, quale posizione giuridica qualificata e differenziata, di cui è portatore l’odierno ricorrente, comporta che il Comune resistente non possa esimersi dall’assumere una chiara, espressa e motivata determinazione in ordine all’attività amministrativa (di vigilanza) espletata. Diversamente opinando, il vicino proprietario riceverebbe una tutela soltanto formale ma non piena ed effettiva del proprio interesse legittimo, trovandosi ingiustamente privato della stessa possibilità di contestare (in ipotesi, anche in via giudiziale ed impugnatoria) le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione procedente. A ciò si aggiunga pure che un accertamento in materia edilizia che resti – come nel caso che qui occupa – confinato ad uno o più atti endoprocedimentali (relazione e/o verbale di sopralluogo) senza che agli stessi segua alcuna determinazione finale, a rilevanza esterna, ossia un atto conclusivo del procedimento amministrativo espletato, oltre a collidere con evidenti esigenze di certezza del diritto, paleserebbe senz’altro un’azione amministrativa perplessa ed incerta, con una conseguente potenziale compromissione del corretto assetto urbanistico-edilizio del territorio.
5. In conclusione, contrariamente alle prospettazioni del Comune e del controinteressato, non può assumere alcun rilievo – per neutralizzare l’inerzia in cui è incorsa la parte pubblica nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia – la circostanza che, dopo l’istanza del privato (e per l’effetto della stessa), sia stato avviato (ma non concluso) il relativo procedimento di controllo di legalità dell’intervento edilizio; né può ritenersi il mezzo di gravame improcedibile in ragione dell’avvenuta effettuazione degli accertamenti e dei controlli amministrativi che, pur opportunamente verbalizzati all’esito dei sopralluoghi, sono rimasti comunque “inespressi” sotto il profilo dell’accertata conformità (o meno) dell’intervento alle relative prescrizioni edilizie. In altri termini, agli atti di accertamento e verifica espletati dal Comune deve necessariamente far seguito uno specifico e puntuale provvedimento amministrativo, perché soltanto tramite quest’ultimo può garantirsi adeguata tutela all’interesse legittimo afferente alla sfera giuridica del privato, quale vicino-confinante nonché controinteressato sostanziale nel procedimento di controllo e vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorso va pertanto accolto, dovendo il Comune di Barletta concludere – espressamente – il procedimento amministrativo avviato in relazione all’esercizio dei poteri di vigilanza in materia edilizia. La nomina del commissario ad acta avverrà – ad istanza di parte – nell’eventualità in cui, dopo il termine previsto in dispositivo, si protragga l’inadempimento. Le spese seguono la soccombenza, nei confronti del Comune di Barletta, e sono liquidate come da dispositivo; si ravvisano invece giuste ragioni per compensarle rispetto al controinteressato, avuto riguardo al comportamento procedimentale e processuale assunto dallo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del silenzio;
- ordina al Comune di Barletta di determinarsi con un provvedimento espresso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- condanna il Comune di Barletta al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge; compensa le spese rispetto al controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RI LI, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
DA CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA CO | RI LI |
IL SEGRETARIO