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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3021/2022, introdotta
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Luigi Russo, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Marcello Abbondandolo,
CO MA, GI GU ed IS CC, con cui è elettivamente domiciliata presso la sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'illegittimità del recesso e/o della mancata proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, riconoscere il periodo dal 1.4.2022 al
31.12.2022 quale tempo di effettivo lavoro e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive;
dichiarare la responsabilità di Controparte_1 per illegittimità del recesso e/o della mancata proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, e condannarla al risarcimento del danno da perdita di chance, nella misura di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.9.2022, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze dell' , con contratto di lavoro a tempo Controparte_2
1 determinato, con qualifica di Assistente Amministrativo, per il periodo dal 10.2.2021 al 10.10.2021.
Rappresentava che, giusta convenzione tra l' e l' Pt_2 Controparte_3
di cui alla deliberazione n° 64/DG del 19.1.2021, per l'utilizzo della
[...] graduatoria relativa all'Avviso Pubblico a posti di Assistente Amministrativo, approvata con deliberazione n. 398 del 16.11.2020, veniva impiegata presso la sede dell' , pur formalmente impiegata presso la sede di Ariano Irpino. Controparte_1
Precisava di aver prestato la propria attività lavorativa presso gli hub vaccinali dislocati nel distretto sanitario, con comunicazione giornaliera del luogo di lavoro a cura dei responsabili della campagna vaccinale.
Affermava che l'orario di lavoro era fissato in 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, talvolta protraendosi fino alle ore 20:00, come da fogli di presenze allegati.
Rappresentava che, con le deliberazioni n. 1337 del 30.7.2021 e n. 124 del 31.1.2022, a firma del Direttore Generale dell' , il contratto veniva prorogato, Controparte_2 dapprima, per 6 mesi, poi per ulteriori 2 mesi e, infine, sino al 31.7.2022.
Lamentava che la Deliberazione n. 561 del Direttore Generale dell' del Controparte_1
31.3.2022 aveva denegato l'ulteriore rinnovo fino al 31.12.2022.
Sosteneva l'illegittimità del provvedimento per violazione delle disposizioni normative, legislative, regolamentari (sia regionali che nazionali), anche perché attuativa di un'evidente disparità di trattamento rispetto al personale impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, beneficiato della proroga.
Riferiva di aver impugnato il provvedimento dell' con atto di diffida del Pt_2
27.5.2022, invano invocando la proroga del contratto di lavoro sino al 31.12.2022.
Eccepiva la violazione della normativa regionale, delle circolari e delle deliberazioni relative al periodo emergenziale di riferimento, nonché del Documento di Economia e
Finanza della Regione Campania 2021-2023 e della L. 234/2021, disposizioni che prevedevano la proroga dei contratti, sia a tempo determinato sia di collaborazione.
Specificava che l' i era discostata dalle previsioni di cui al D.E.F.R.C. 2021-2023, CP_1 che, all'art. 2, espressamente dispone: “per economia delle procedure e degli atti, ove possibile, attingere alle graduatorie in essere anche in sanità, evitando che nuovi bandi di concorso producano costi ulteriori e lungaggini nel reclutamento delle risorse”.
Rappresentava che la resistente aveva proceduto a nuove assunzioni di assistenti amministrativi, in assenza di approvazione nel Piano Triennale del Fabbisogno del personale, preventivamente approvato per il triennio 2021-2023.
2 Riferiva di aver patito danni da perdita di chance per aver legittimamente confidato nella proroga contrattuale, finalizzata al raggiungimento dei requisiti previsti per la stabilizzazione, oltre ad aver perso opportunità di trovare un'occupazione alternativa e più stabile.
Tanto premesso, conveniva in giudizio , innanzi al Tribunale di Avellino, Controparte_1 in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con Controparte_1 memoria difensiva del 13.2.2023, contestando l'avversa pretesa.
Evidenziava che, nell'atto deliberativo n. 64 del 19.1.2021, si specificava la durata della convenzione, limitata al periodo di validità della graduatoria e avente ad oggetto un contatto di lavoro a tempo determinato, finalizzato a garantire le attività della campagna vaccinale anti Covid-19.
Precisava, inoltre, che, con la delibera n. 561 del 31.3.2022, veniva disposta un'ulteriore proroga dei contratti stipulati con il personale impegnato nelle attività CP_4 della campagna vaccinale ma che la stessa non riguardava il personale incaricato a tempo determinato.
Rappresentava il carattere non vincolante delle disposizioni regionale, le quali nel periodo dell'epidemia da Covid 19 avevano fornito solo indirizzi applicativi.
Esponeva che le ragioni di fatto e di diritto che avevano determinato la scelta di proroga dei soli contratti in regime di co.co.co. investiva il campo della discrezionalità amministrativa, insindacabile dal giudice ordinario.
Sosteneva che le linee guida regionali, in ordine alla procedura di stabilizzazione di cui al D. Lgs. 75/2017, avevano carattere discrezionale e facoltativo, e non obbligavano le amministrazioni ad attivare le correlate procedure.
Eccepiva che la ricorrente non avrebbe comunque potuto invocare la stabilizzazione in quanto, alla data del 30.6.2022, non era in possesso del requisito del servizio di almeno diciotto mesi, anche non continuativo, alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario
Nazionale.
Eccepiva, in ogni caso, l'assenza di prova dei requisiti soggettivi di cui al D. Lgs.
75/2017, oltre che l'assenza di previsione nel piano triennale dei fabbisogni e della relativa copertura finanziaria ai fini della stabilizzazione.
Affermava la sussistenza, in capo alla ricorrente, di una mera aspettativa di fatto e, dunque, la carenza di interesse concreto e attuale all'impugnazione della delibera n.
561 del 31.3.2022.
3 Contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria per l'assenza di prova del nesso causale diretto tra il dedotto evento e la perdita delle possibilità economiche o patrimoniali derivate.
Rilevava che, in ogni caso, la partecipazione a una procedura concorsuale di stabilizzazione eventualmente indetta dall' non avrebbe comportato Pt_2
l'automatica assunzione a tempo indeterminato
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta e vano il tentativo di conciliazione operato con proposta d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel presente giudizio, va integralmente condivisa la motivazione adottata dall'intestato
Tribunale a definizione di vicenda giudiziaria del tutto sovrapponibile (Tribunale di
Avellino, sett. lav., dott.ssa Di Gennaro, sentenza n. 527/2025, pubbl. 16.5.2025, R. G.
n. 3022/2022), motivazione che merita di essere adottata a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Tale norma prevede che la motivazione della sentenza possa essere pronunciata “anche con riferimento a precedenti conformi”, ossia per relationem.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la motivazione per relationem della sentenza possa inerire non soltanto a pronunce di legittimità, ma anche a sentenze di merito, per di più potendosi richiamare anche atti o documenti di causa, espressamente evocati nella pronuncia di riferimento, oltre alle statuizioni giuridiche ed ai principi di diritto.
Difatti, il richiamo ai “precedenti conformi” ex art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni (Cassazione civile, sez. III, 20.10.2021, n.
29017).
2. Ebbene, nell'evocato precedente si legge quanto segue: “La domanda di parte ricorrente Controparte_ ha in primis ad oggetto l'impugnativa della deliberazione n. 561 del 31.03.2022, con cui l' aveva disposto la proroga al 31.12.2022 dei soli contratti stipulati con il personale impiegato nella campagna vaccinale in regime di partita iva e co.co.co. e non anche degli altri contratti di natura subordinata a tempo determinato stipulati con l'Ente ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica SARS-Covid 19. In particolare, secondo il ricorrente la suindicata delibera è in contrasto con la circolare n. 170 del 29.11.2021 della Regione Campania e con la circolare n. PG/2021/0596619 del 30.11.2021 della Direzione
Generale per la Tutela della Salute del S.S.R. della Giunta Regionale della Campania, nonché con le linee guida di cui alla nota prot. n. 2022 0332536 della Direzione Generale per la Tutela della Salute del SSR – UOD Personale SSR della Giunta Regionale della Campania. Ai fini della risoluzione della presente controversia risulta dirimente definire il rapporto sussistente tra le varie fonti del diritto in questione, al fine di chiarire se e in che modo le circolari regionali e le linee guida regionali risultino effettivamente vincolanti rispetto alla delibera amministrativa impugnata. In primo luogo, deve rilevarsi che parte ricorrente
4 si è limitata a richiamare in ricorso i documenti de quibus senza allegarli. In particolare, il ricorrente si è limitato a produrre il comunicato n. 170 del 29.11.2021, con cui il Presidente della Regione conferiva mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di procedere a emanare una circolare avente ad oggetto la proroga di tutti i contratti a tempo determinato e i rapporti di collaborazione stipulati dalle Controparte_5
all'emergenza Covid-19 fino al 31.12.2022, non provvedendo, poi, ad allegare la circolare in parola. La circolare
[...] PG/2021/0596619 viene soltanto richiamata in ricorso mediante il rinvio alla deliberazione n. 1926 del 23.12. 2021 del D.G. della , ove se ne riporta uno stralcio in premessa. Orbene, deve ricordarsi che il mero richiamo ai documenti non CP_6 ha valore probatorio in quanto non consente la dimostrazione dei fatti allegati. Va al riguardo precisata la inoperatività del principio iura novit curia con riguardo alle norme giuridiche secondarie quali sono le circolari regionali e le linee guida regionali. (v. Cass. Civ., sez. trib., 05 novembre 2021, n. 31850; Cass. Civ., sez. trib., 29 ottobre 2021, n. 30655). Ne consegue che, nel caso in esame, le circolari regionali e le linee guida regionali di cui il ricorrente fa solo menzione in ricorso non risultano esaminabili nel contenuto. In ogni caso le circolari amministrative appartengono al novero delle cosiddette “norme amministrative interne” e costituiscono atti finalizzati alla auto-organizzazione dell'attività dell'Amministrazione. La circolare amministrativa non costituisce, dunque, fonte del diritto, né d'interpretazione della legge, ma si limita a sollecitare e uniformare
l'azione amministrativa, pur non essendone fonte normativa o parametro di legittimità. (cfr. T.A.R. Milano 20 settembre 1996
n. 1383; T.A.R. Basilicata – Potenza, sentenza 28 marzo 2000, n. 197). Invero, gli atti meramente interni della P.A., contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle Autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficaci giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi e i loro funzionari. Le circolari amministrative, dunque, non possono acquistare efficacia vincolante per l'Amministrazione, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti. La circolare non vincola nemmeno la stessa Autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata o l'ordine impartito con un precedente atto interno difforme: invero, come è stato autorevolmente affermato da dottrina e giurisprudenza, ammettere che l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative o impartisce ordini perentori, crea vincoli per sé e per i giudici, equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che la stessa non ha e che sarebbe in contrasto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione. Per consolidata giurisprudenza, infatti, le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed agli uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo e, pertanto, non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione Allo stesso modo, le linee guida non sono, in via generale, vincolanti per l'amministrazione, sebbene a quelle emanate dalle Autorità indipendenti ovvero alle linee guida integrative di norme giuridiche e a quelle contenenti regole tecniche specifiche sia attribuita, talvolta, forza vincolante. Ad esempio, le linee guida di indirizzo, offrendo raccomandazioni e affermando principi generali, forniscono una direzione all'attività amministrativa, non dettano regole specifiche e possono essere discrezionalmente seguite dall'amministrazione, in base alle circostanze del caso. Ad ogni modo, deve ribadirsi che, in assenza di compiuta allegazione della documentazione richiamata dal ricorrente, anche in riferimento alle linee guida regionali, si rivela impossibile esaminarne il relativo contenuto
e, pertanto, valutarne la effettiva vincolatività rispetto all'attività amministrativa di cui si contesta la illegittimità. In definitiva, alla luce di quanto osservato, le domande sub a) e sub b) del ricorso non meritano accoglimento…”.
Reputa il giudicante che, anche nel presente giudizio, debba escludersi il diritto di parte ricorrente ad ottenere la pretesa proroga del contratto a tempo determinato, non rinvenendosi una fonte giuridica idonea a produrre un effetto cogente e, quindi, un vincolo in tal senso in capo ad . Controparte_1
In ogni caso, lungi dal prestare acritica adesione alla richiamata pronuncia, ritiene questo giudice che la fattispecie concreta si presti all'applicazione del principio di legittimità secondo cui non sussiste un diritto soggettivo assoluto del pubblico impiegato ad ottenere la stabilizzazione oppure la proroga di un contratto a termine, sicché nessun danno può riconoscersi né risarcirsi laddove la P.A. deneghi la pretesa a ciò rivolta (Cassazione civile, sez. lav., n. 23019 del 26/09/2018: “In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati - in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno;
di conseguenza, in assenza dei presupporti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione - escludendosi, pertanto,
5 l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari - né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell'ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato”).
In estrema sintesi, è precipitato dell'art. 97 Cost. il principio secondo cui la P.A. è domina nell'individuazione dei propri fabbisogni di organico, essendo munita di piena discrezionalità nell'esercizio delle facoltà assunzionali e dovendo essa contemperare le esigenze di personale, le finalità pubblicistiche da raggiungere e le risorse finanziarie in dotazione.
Né il giudice ordinario, come sostenuto da , può sindacare le scelte Controparte_1 assunzionali operate dalla P.A., anche quando esse si traducano nel diniego di rinnovo o proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato già in essere, poiché la relativa opzione pubblicistica è frutto di esercizio di discrezionalità mista (amministrativa e tecnica), e ciò in ossequio al principio di separazione dei poteri.
Neppure vi è prova dell'avvio di una procedura di stabilizzazione degli addetti amministrativi ai centri vaccinali, a cui la ricorrente potesse aspirare di partecipare.
In conclusione, non può riscontrarsi alcun diritto della sig.ra ad ottenere la Pt_1 pretesa proroga e deve escludersi la natura antigiuridica e, con essa, la risarcibilità di ogni lamentata lesione.
In forza di tali argomenti, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la condizione di incertezza interpretativa circa la disciplina della fattispecie, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 7.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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