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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2775/2019 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione il 19/5/2025 con abbreviazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra (c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24/1/1968, difeso dall'avv. Leonardo Feula, e (c.f. CP_1 C.F._2
), nata a [...] l'[...], difesa dall'avv. Giuseppe Masiello,
[...] con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18/7/2019 il signor premesso di aver sposato la signora Parte_1
il 30/4/1994 a Gaeta (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto CP_1 dalla donna, durante la convivenza, la figlia (nata il [...]), ha riferito che Per_1 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in forza di decreto pubblicato il 20/12/2013. Ha fatto presente, nel contempo, che in seguito si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, quindi, la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione degli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo del contenzioso.
***
Costituita con memoria del 25/11/2019, la signora non si è opposta al divorzio. CP_1
Ha invocato, per il resto, statuizioni in parte diverse da quelle richieste dall'istante.
***
Assunti i provvedimenti provvisori, con sentenza non definitiva n. 760/21, pubblicata il
21/5/2021, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In seguito, gli ex consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della lite alle condizioni riportate in una scrittura privata datata 16/5/2025.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. Non vi è motivo Pt_1 CP_1 per non riconoscere gli accordi intervenuti tra le parti, del tutto conformi alla legge.
Resta ferma la facoltà per la figlia , ormai maggiorenne, di agire in un separato Per_1
1 giudizio per far valere il diritto, ove ne ravvisi la necessità e i presupposti, a essere mantenuta dai genitori a condizioni differenti rispetto a quelle pattuite dagli interessati.
***
L'accordo sopravvenuto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2775/2019 del
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte da e in corso di causa;
Parte_1 CP_1
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 21/7/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2775/2019 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione il 19/5/2025 con abbreviazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra (c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24/1/1968, difeso dall'avv. Leonardo Feula, e (c.f. CP_1 C.F._2
), nata a [...] l'[...], difesa dall'avv. Giuseppe Masiello,
[...] con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18/7/2019 il signor premesso di aver sposato la signora Parte_1
il 30/4/1994 a Gaeta (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto CP_1 dalla donna, durante la convivenza, la figlia (nata il [...]), ha riferito che Per_1 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in forza di decreto pubblicato il 20/12/2013. Ha fatto presente, nel contempo, che in seguito si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, quindi, la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione degli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo del contenzioso.
***
Costituita con memoria del 25/11/2019, la signora non si è opposta al divorzio. CP_1
Ha invocato, per il resto, statuizioni in parte diverse da quelle richieste dall'istante.
***
Assunti i provvedimenti provvisori, con sentenza non definitiva n. 760/21, pubblicata il
21/5/2021, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In seguito, gli ex consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della lite alle condizioni riportate in una scrittura privata datata 16/5/2025.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. Non vi è motivo Pt_1 CP_1 per non riconoscere gli accordi intervenuti tra le parti, del tutto conformi alla legge.
Resta ferma la facoltà per la figlia , ormai maggiorenne, di agire in un separato Per_1
1 giudizio per far valere il diritto, ove ne ravvisi la necessità e i presupposti, a essere mantenuta dai genitori a condizioni differenti rispetto a quelle pattuite dagli interessati.
***
L'accordo sopravvenuto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2775/2019 del
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte da e in corso di causa;
Parte_1 CP_1
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 21/7/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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