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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2837/2025
RE P U B B L I C A IT A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- AU RE RE ed estensore
- ER Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2837/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. MESTO FRANCA ANNA;
Parte_1
e rappresentata e difesa dall' Avv. BUTTIGLIONE ARMANDO;
CP_1
i coniugi sono separati consensualmente giusta sentenza di separazione n. 5003/2023 del
Tribunale di Bari pubblicata in data 06/12/2023, passata in giudicato;
esaminato il ricorso proposto in data 31/05/2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse della figlia;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
N.R.G. 2837/2025
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data
13/12/2000 tra (BARI, 25/07/1969) e (BARI, Parte_1 CP_1
12/02/1977) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1427, parte II, serie A, anno 2000 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamato;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente AU RE Giuseppe Disabato
RE P U B B L I C A IT A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- AU RE RE ed estensore
- ER Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2837/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. MESTO FRANCA ANNA;
Parte_1
e rappresentata e difesa dall' Avv. BUTTIGLIONE ARMANDO;
CP_1
i coniugi sono separati consensualmente giusta sentenza di separazione n. 5003/2023 del
Tribunale di Bari pubblicata in data 06/12/2023, passata in giudicato;
esaminato il ricorso proposto in data 31/05/2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse della figlia;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
N.R.G. 2837/2025
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data
13/12/2000 tra (BARI, 25/07/1969) e (BARI, Parte_1 CP_1
12/02/1977) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1427, parte II, serie A, anno 2000 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamato;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente AU RE Giuseppe Disabato