Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Piluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Falcomata', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Anna II Tr. Pal. Cedir;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS- – Ord. V.E. n.-OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 28.05.2021 e di ogni altro atto del procedimento presupposto, consequenziale e\o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AN UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
La questione, in sostanza, verte sulla legittimità o meno dell’ordine di demolizione e sgombero di cui all’ordinanza prot. n. -OMISSIS- ed all’ordinanza v.e. n.-OMISSIS- notificata in data 28.05.2021 del comune di Reggio Calabria.
Il presunto abuso edilizio oggetto dell’ordinanza impugnata consiste nella realizzazione sul balcone prospiciente il cortile di una bovindatura costituita da muratura e vetrata avente una superficie coperta di mq. 8,90 con un volume di mc 26,70 nei locali posti al piano 4°.
I motivi di doglianza attengono a carenza di avvio procedimento, difetto di motivazione, legittimo affidamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria.
All’udienza indicata in epigrafe l’avvocato della ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l'interesse alla decisione della causa, essendo intervenuto il provvedimento in sanatoria n. 645836 del 2024 ed ha richiesto la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio deve dunque dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., con compensazione delle spese, considerando la non contestazione specifica della relativa richiesta da parte del resistente Comune e l’andamento complessivo della vicenda sostanziale sottesa alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AN UT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UT | RI CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.