Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 47
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Riforma in riferimento all'aspetto sanzionatorio

    La Corte ritiene che la prova della fondatezza degli atti impositivi sia contraddittoria e insufficiente. Viene confermata la decisione di primo grado secondo cui, poiché la struttura espositiva fieristica costituisce un unicum inscindibile nonostante interessi quattro particelle catastali, è illegittima l'applicazione di un'autonoma sanzione per ciascuna particella, dovendo irrogarsi un'unica sanzione amministrativa. La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione che nega efficacia probatoria privilegiata ai dati estratti da banche dati per l'attività accertativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 47
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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