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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RI SA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 694/2020 depositato il 03/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola, 2 73100 Lecce LE Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune Di Galatina - 80008170757
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Avv. C/o Avvocatura Comunale -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1302/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 17/07/2019
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 232855 CATASTO-ALTRO 2016
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 233693 CATASTO-ALTRO 2016
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 233661 CATASTO-ALTRO 2016
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 233732 CATASTO-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il rappresentante di AdE si riporta.
Nessuno compare per il Comune di Galatina. Alle ore 11:05, per il Comune di Galatina, compare la Dr.ssa Nominativo 1 in Difensore_1sostituzione della Dr.ssa , che, sulla non opposizione del rappresentante di AdE in ordine alla riapertura del verbale di udienza, si riporta agli scritti in atti. CCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - LECCE
R.G. Ricorsi n. 694 / 2020 Sezione 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, , con atto notificato in data 12.02.2019 , propone appello avverso la sentenza n. 1302/02/2019, della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce depositata il 17.07.2019 con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso in riferimento alla irrogazione delle sanzioni , in tal senso chiede la riforma della sentenza con
vittoria di spese.
I giudici di prime cure avevano parzialmente accolto il ricorso con riguardo alla
determinazione delle sanzioni irrogate. Affermano che, “ritenuto che il Comune ricorrente ha, infatti, provato in giudizio che gli accertamenti impugnati sì riferiscono ad un unico immobile costituito dalla struttura espositiva fieristica del Comune di Galatina. Infatti, anche se la suddetta struttura interessa quattro diverse particelle catastali, l'immobile risulta costituire un unicum inscindibile per struttura e destinazione. Da ciò discende l'illegittimità dell'applicazione dì un'autonoma sanzione con riguardo ad ogni avviso di accertamento impugnato dovendosi, nel caso di specie, irrogare un'unica sanzione amministrativa. Nei limiti anzidetti il ricorso merita, pertanto, accoglimento. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite”.
L'Agenzia delle Entrate impugnata la sentenza col motivo oggetto dell'atto di appello:
- Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 36, del D.L. 03/10/2006 n. 262 e 19 del D.L. 31/05/2010 n.78.
Insta per la parziale riforma della sentenza impugnata con riferimento all'aspetto sanzionatorio, con vittoria di spese.
L'appellato comune di Galatina si costituisce nel presente grado di giudizio a mezzo di proprie controdeduzioni, con le quali chiede il rigetto dell'appello.
Alla odierna udienza del 21.11.2025, dopo l'introduzione del relatore, si svolge la discussione e le parti si riportano ognuna alle proprie conclusioni .
La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Orbene, dall'esame del contenuto complessivo dell'atto di gravame interposto dall'ufficio impositore questo Collegio apprezza la presenza di un apparato argomentativo sufficientemente dettagliato ed incentrato sulla critica della decisione adottata dal giudice di prime cure, seppur esso faccia in parte leva sul ricorso a dissertazioni già presenti nell'atto di costituzione nel precedente grado di giudizio.
Passando all'esame del merito del gravame, deve concludersi per la sua infondatezza, e, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.
Le censure sollevate dal gravame in disamina non appaiono idonee a confutare e sovvertire le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Questa Corte ritiene di condividere le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, atteso che i motivi di appello si limitano a riproporre argomentazioni e considerazioni che, in tutta sintesi, fanno leva su argomenti privi di fondamento (talora ripresentando argomentazioni già esposti nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado); si tratta di osservazioni che, ad ogni modo, la Commissione Provinciale dimostra di avere già soppesato e di non avere ritenuto dirimenti.
A proposito questa Corte ritiene che la prova della fondatezza degli atti impositivi impugnati dal contribuente sia contraddittoria e ad ogni modo insufficiente a dimostrare le ragioni che li sorreggono.
Mentre, l'Ufficio insiste sul fatto che le sanzioni sono state irrogate, ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 in considerazione che su ognuna delle seguenti particelle catastali: Foglio 74, p.lla 543, sub. 1; Fg.74 p.lla 541 sub. 1; Fg.74 p.lla 539 sub. 1 e Fg.74 p.lla 540 sub. l erano presenti immobili per i quali è stata omessa la dichiarazione in catasto, prevista dall'art. 28 del R.D.L. n. 652/1939, conv. dalla L. n.1249/1939 e sanzionata ai sensi dell'art.31 dello stesso Decreto n. 652/ 1939.
Da cui, ritiene la A, F. , “come da banca dati”, le sanzioni sono dovute per ciascuna particella, in considerazione che per le quattro unità immobiliari è stata commessa la violazione di omissione di aggiornamento catastale per ciascuna delle quattro particelle catastali in cui è stata accertata la presenza delle unità immobiliari. Perciò, nel caso di specie non si può applicare un'unica sanzione. Tale assunto è privo di pregio.
Per costante giurisprudenza, è stato, affermato che “non è dato attribuire efficacia probatoria privilegiata ai dati e notizie iscritti in un archivio informatico [la c.d. “banca dati”, n.d.r.] ... inseriti nell'archivio esclusivamente ai fini dell'ulteriore svolgimento dell'attività accertativa ...” (per tutte, Cassazione Civile, sez. V, sent. n. 23213 del 31/10/2014).
Invero, il Comune ricorrente ha, infatti, provato in giudizio che gli accertamenti impugnati si riferiscono ad un unico immobile costituito dalla struttura espositiva fieristica del Comune di Galatina. Infatti, anche se la suddetta struttura interessa quattro diverse particelle catastali, l'immobile risulta costituire un unicum inscindibile, per struttura e descrizione. Da ciò discende l'illegittimità dell'applicazione di un'autonoma sanzione, dovendosi, nel caso di specie, irrogare un'unica sanzione amministrativa”. A riprova di ciò, il comune ha allegato finanche ortofoto (doc. all. in atti). di unicità dell'immobile, non contestate dalla Agenzia Entrate del territorio.
A tal guisa deve evidenziarsi che il motivo addotto, dall'appellante, che si rifà piuttosto all'accatastamento e non già, ut.supra, ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio, si rivela contraddittorio, nel punto in cui prevede come legittima, senza alcuna norma in tal senso, l'attribuzione della sanzione per mancato accatastamento in ragione delle particelle impegnate, piuttosto che in ragione della entità numerica dell'immobili che, all'evidenza, risultino non accatastati.
Questa Corte ritiene di condividere le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, atteso che i motivi di appello si limitano a riproporre argomentazioni e considerazioni che, in tutta sintesi, fanno leva su argomenti privi di fondamento (talora ripresentando argomentazioni già esposti nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado); si tratta di osservazioni che, ad ogni modo, la Commissione Provinciale dimostra di avere già soppesato e di non avere ritenuto dirimenti.
Per le su esposte argomentazioni l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate è infondato e va rigettato con conferma della sentenza appellata.
Visto l'esito del gravame, non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, da porre a carico dell'Agenzia delle Entrate in favore dell'appellato, liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di secondo grado della Puglia sede staccata n.24 di Lecce rigetta l'appello proposto da Agenzia delle Entrate di Lecce nei confronti del comune di Galatina avverso la sentenza n. 1302/02/2019 della CTP di Lecce, (ora CGT di primo grado), cosi provvede:
- rigetta l'appello, e conferma la sentenza si primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 600,00 oltre accessori di legge se dovuti,
Cosi deciso in Lecce, Addi 21.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott. Alessandro Silvestrini
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RI SA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 694/2020 depositato il 03/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola, 2 73100 Lecce LE Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune Di Galatina - 80008170757
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Avv. C/o Avvocatura Comunale -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1302/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 17/07/2019
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 232855 CATASTO-ALTRO 2016
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 233693 CATASTO-ALTRO 2016
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 233661 CATASTO-ALTRO 2016
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 233732 CATASTO-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il rappresentante di AdE si riporta.
Nessuno compare per il Comune di Galatina. Alle ore 11:05, per il Comune di Galatina, compare la Dr.ssa Nominativo 1 in Difensore_1sostituzione della Dr.ssa , che, sulla non opposizione del rappresentante di AdE in ordine alla riapertura del verbale di udienza, si riporta agli scritti in atti. CCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - LECCE
R.G. Ricorsi n. 694 / 2020 Sezione 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, , con atto notificato in data 12.02.2019 , propone appello avverso la sentenza n. 1302/02/2019, della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce depositata il 17.07.2019 con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso in riferimento alla irrogazione delle sanzioni , in tal senso chiede la riforma della sentenza con
vittoria di spese.
I giudici di prime cure avevano parzialmente accolto il ricorso con riguardo alla
determinazione delle sanzioni irrogate. Affermano che, “ritenuto che il Comune ricorrente ha, infatti, provato in giudizio che gli accertamenti impugnati sì riferiscono ad un unico immobile costituito dalla struttura espositiva fieristica del Comune di Galatina. Infatti, anche se la suddetta struttura interessa quattro diverse particelle catastali, l'immobile risulta costituire un unicum inscindibile per struttura e destinazione. Da ciò discende l'illegittimità dell'applicazione dì un'autonoma sanzione con riguardo ad ogni avviso di accertamento impugnato dovendosi, nel caso di specie, irrogare un'unica sanzione amministrativa. Nei limiti anzidetti il ricorso merita, pertanto, accoglimento. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite”.
L'Agenzia delle Entrate impugnata la sentenza col motivo oggetto dell'atto di appello:
- Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 36, del D.L. 03/10/2006 n. 262 e 19 del D.L. 31/05/2010 n.78.
Insta per la parziale riforma della sentenza impugnata con riferimento all'aspetto sanzionatorio, con vittoria di spese.
L'appellato comune di Galatina si costituisce nel presente grado di giudizio a mezzo di proprie controdeduzioni, con le quali chiede il rigetto dell'appello.
Alla odierna udienza del 21.11.2025, dopo l'introduzione del relatore, si svolge la discussione e le parti si riportano ognuna alle proprie conclusioni .
La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Orbene, dall'esame del contenuto complessivo dell'atto di gravame interposto dall'ufficio impositore questo Collegio apprezza la presenza di un apparato argomentativo sufficientemente dettagliato ed incentrato sulla critica della decisione adottata dal giudice di prime cure, seppur esso faccia in parte leva sul ricorso a dissertazioni già presenti nell'atto di costituzione nel precedente grado di giudizio.
Passando all'esame del merito del gravame, deve concludersi per la sua infondatezza, e, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.
Le censure sollevate dal gravame in disamina non appaiono idonee a confutare e sovvertire le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Questa Corte ritiene di condividere le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, atteso che i motivi di appello si limitano a riproporre argomentazioni e considerazioni che, in tutta sintesi, fanno leva su argomenti privi di fondamento (talora ripresentando argomentazioni già esposti nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado); si tratta di osservazioni che, ad ogni modo, la Commissione Provinciale dimostra di avere già soppesato e di non avere ritenuto dirimenti.
A proposito questa Corte ritiene che la prova della fondatezza degli atti impositivi impugnati dal contribuente sia contraddittoria e ad ogni modo insufficiente a dimostrare le ragioni che li sorreggono.
Mentre, l'Ufficio insiste sul fatto che le sanzioni sono state irrogate, ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 in considerazione che su ognuna delle seguenti particelle catastali: Foglio 74, p.lla 543, sub. 1; Fg.74 p.lla 541 sub. 1; Fg.74 p.lla 539 sub. 1 e Fg.74 p.lla 540 sub. l erano presenti immobili per i quali è stata omessa la dichiarazione in catasto, prevista dall'art. 28 del R.D.L. n. 652/1939, conv. dalla L. n.1249/1939 e sanzionata ai sensi dell'art.31 dello stesso Decreto n. 652/ 1939.
Da cui, ritiene la A, F. , “come da banca dati”, le sanzioni sono dovute per ciascuna particella, in considerazione che per le quattro unità immobiliari è stata commessa la violazione di omissione di aggiornamento catastale per ciascuna delle quattro particelle catastali in cui è stata accertata la presenza delle unità immobiliari. Perciò, nel caso di specie non si può applicare un'unica sanzione. Tale assunto è privo di pregio.
Per costante giurisprudenza, è stato, affermato che “non è dato attribuire efficacia probatoria privilegiata ai dati e notizie iscritti in un archivio informatico [la c.d. “banca dati”, n.d.r.] ... inseriti nell'archivio esclusivamente ai fini dell'ulteriore svolgimento dell'attività accertativa ...” (per tutte, Cassazione Civile, sez. V, sent. n. 23213 del 31/10/2014).
Invero, il Comune ricorrente ha, infatti, provato in giudizio che gli accertamenti impugnati si riferiscono ad un unico immobile costituito dalla struttura espositiva fieristica del Comune di Galatina. Infatti, anche se la suddetta struttura interessa quattro diverse particelle catastali, l'immobile risulta costituire un unicum inscindibile, per struttura e descrizione. Da ciò discende l'illegittimità dell'applicazione di un'autonoma sanzione, dovendosi, nel caso di specie, irrogare un'unica sanzione amministrativa”. A riprova di ciò, il comune ha allegato finanche ortofoto (doc. all. in atti). di unicità dell'immobile, non contestate dalla Agenzia Entrate del territorio.
A tal guisa deve evidenziarsi che il motivo addotto, dall'appellante, che si rifà piuttosto all'accatastamento e non già, ut.supra, ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio, si rivela contraddittorio, nel punto in cui prevede come legittima, senza alcuna norma in tal senso, l'attribuzione della sanzione per mancato accatastamento in ragione delle particelle impegnate, piuttosto che in ragione della entità numerica dell'immobili che, all'evidenza, risultino non accatastati.
Questa Corte ritiene di condividere le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, atteso che i motivi di appello si limitano a riproporre argomentazioni e considerazioni che, in tutta sintesi, fanno leva su argomenti privi di fondamento (talora ripresentando argomentazioni già esposti nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado); si tratta di osservazioni che, ad ogni modo, la Commissione Provinciale dimostra di avere già soppesato e di non avere ritenuto dirimenti.
Per le su esposte argomentazioni l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate è infondato e va rigettato con conferma della sentenza appellata.
Visto l'esito del gravame, non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, da porre a carico dell'Agenzia delle Entrate in favore dell'appellato, liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di secondo grado della Puglia sede staccata n.24 di Lecce rigetta l'appello proposto da Agenzia delle Entrate di Lecce nei confronti del comune di Galatina avverso la sentenza n. 1302/02/2019 della CTP di Lecce, (ora CGT di primo grado), cosi provvede:
- rigetta l'appello, e conferma la sentenza si primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 600,00 oltre accessori di legge se dovuti,
Cosi deciso in Lecce, Addi 21.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott. Alessandro Silvestrini